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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5591 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Milena
CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1608 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA GRASSO per procura in atti attrice
e
(P.I. ), in persona del titolare, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ADRIANO RODOLFO CAVALLARO per procura in atti convenuta
Oggetto: prestazione d'opera.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.02.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...] dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 dell'avvenuta esecuzione, su richiesta della convenuta, degli interventi di soccorso stradale e di auto riparazione sull'autoveicolo 35C13, targato BH999TZ, di proprietà della convenuta, e la pagina 1 di 6 conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 6.259,11 oltre interessi legali dal sorgere del credito.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto di credito, essendo stati gli asseriti interventi posti in essere nel 2010; escludeva che la lettera inviata il 28.2.2012 fosse idoneo atto interruttivo della prescrizione, tenuto conto che non indicava la somma dovuta ed era stata trasmessa presso altra ditta.
Contestava di avere richiesto gli interventi indicati dall'attrice e disconosceva la documentazione da quest'ultima prodotta, in quanto mai sottoscritta;
evidenziava che non era stata mai emessa alcuna fattura o scontrino fiscale per gli asseriti lavori eseguiti.
Alla prima udienza del 1.6.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c e la causa veniva rinviata all'udienza del 9.11.2021, alla quale venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti. Espletata la prova orale, all'udienza del 9.5.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2022.
Seguivano taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 14.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.5.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale, veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*****
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito, formulata dalla convenuta, poiché tardiva.
La convenuta, infatti, è stata citata in giudizio per l'udienza del 31.5.2025, differita ex art. 168 bis, c. 4, c.p.c., all'udienza del 1.6.2025, e si è costituita in giudizio solo il 21.5.2022, ovvero senza il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., come anche rilevato nell'ordinanza del 9.11.2021, che si richiama in questa sede.
Ciò posto, l'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della convenuta.
pagina 2 di 6 Trattandosi di un'obbligazione contrattuale occorre fare applicazione del seguente principio di diritto: il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. ex plurimis, Cass.
Civ. n.9351 del 19.4.2007; Cass. SS.UU n. 13533 del 30.10.2001).
Il titolo è contestato, dal momento che la convenuta ha escluso di avere commissionato all'attrice gli interventi indicati in premessa.
La prova orale espletata in giudizio ha permesso di concludere per l'intervenuta esecuzione degli interventi da parte dell'attrice, su incarico della convenuta.
Invero, il titolare dell'impresa convenuta, , in sede di interrogatorio formale, CP_1 ha ammesso che la ditta ha effettuato prestazioni di intervento Parte_1 sull'autoveicolo di proprietà della modello 35C13 Tg. BH999TZ e che ha Controparte_1 ricoverato, presso la Ditta attorea di Santa Venerina l'autoveicolo di proprietà 35C13 Tg.BH999TZ; ha, altresì, ammesso di non avere contestato i lavori eseguiti e di avere ritirato il veicolo riparato;
non ha ricordato di avere commissionato gli ulteriori interventi indicati nei capp. 3 e 4 della memoria di parte attrice.
Il teste di parte attrice, , dipendente della società attrice, ha dichiarato di Testimone_1 occuparsi dell'accettazione dei veicoli affidati per le riparazioni, ha ricordato specificamente il veicolo modello 35C13 Tg. BH999TZ, indicato nel capitolo di prova, riferendo che lo stesso era stato ricoverato presso la società attrice;
in merito al cap. 3 Vero o no, che la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante ha richiesto tra l'altro, l'esecuzione degli Controparte_1 interventi di soccorso stradale in relazione all'automezzo 35C13 Tg. BH999TZ – inizialmente ha pagina 3 di 6 dichiarato di non ricordare, poi, dopo avere visionato la documentazione depositata dall'attrice, ha confermato la circostanza;
ha, altresì, confermato le ulteriori circostanze capitolate (4 Vero o no, che parte attrice ha eseguito i seguenti interventi di riparazione, quali effettuata pulitura pompa alta pressione, sostituzione filtro combustibile, fascetta aba original, olio motore, controllo freni, sostituzione serie pastiglie freni, indicatore di usura;
5) Vero o no, che in seguito agli interventi di riparazione eseguiti, l'impresa in persona del leg. Rapp. p.t. non ha provveduto al pagamento delle CP_1 commesse, per come richieste dall'attrice), specificando di essere a conoscenza del mancato pagamento in quanto, al momento della restituzione del veicolo, il sistema di gestione informatico indica la presenza di blocchi dovuti al mancato pagamento.
Il teste di parte convenuta, , amico di e socio di Testimone_2 CP_1 quest'ultimo nella S. Rita Costruzioni s.r.l., sentito a prova contraria sui capitoli dell'attrice, ha confermato l'avvenuta esecuzione da parte dell'attrice degli interventi su veicoli di CP_1
, ma non ha ricordato se il veicolo interessato fosse quello indicato nel capitolo di
[...] prova. Non ha, invece, confermato i capitoli da 2 a 4, concernenti il ricovero del mezzo presso l'autofficina e gli ulteriori interventi eseguiti dall'attrice, nonché il mancato pagamento. Ha precisato che, se il furgone fosse stato ricoverato, l'avrebbe saputo, essendo in società con il e ha escluso che il mezzo fosse rimasto in panne in autostrada. CP_1
Ebbene, così succintamente ricostruita l'istruttoria orale, occorre innanzitutto rilevare il contenuto confessorio delle dichiarazioni del in ordine all'intervento eseguito CP_1 dall'attrice sul mezzo modello 35C13 Tg. BH999TZ e al ricovero dello stesso, sconfessando sul punto le dichiarazioni del teste Il ha, altresì, confessato di non avere Tes_2 CP_1 contestato i lavori e di avere ritirato il mezzo.
In relazione agli ulteriori interventi risultano certamente circostanziate le dichiarazioni rese Tes_ dal teste a differenza delle dichiarazioni del teste contraddetto dallo stesso Tes_2 [...]
Peraltro, il teste ha genericamente motivato le sue risposte – si ribadisce, CP_1 Tes_2 smentite dallo stesso – solo per il fatto di essere socio del in un'altra società, CP_1 CP_1 elemento, questo, non dirimente.
pagina 4 di 6 Per converso, il stesso si è limitato ad affermare di non ricordare quali altri CP_1 interventi fossero stati eseguiti. Ha, poi, dichiarato di avere pagato, senza fornire alcuna prova di ciò.
Quanto alla documentazione depositata dall'attrice, occorre rilevare che la convenuta ne ha formalizzato il disconoscimento.
Sul punto si rileva che non tutti i documenti depositati dall'attrice risultano sottoscritti all'apposita voce “firma del cliente”, per cui, in ordine a detti documenti non sottoscritti, non può operare l'art. 214 c.p.c..
La parte attrice, a fronte del disconoscimento operato dalla convenuta, non ha richiesto la verificazione. In ragione di ciò i documenti sottoscritti, disconosciuti, non sono utilizzabili.
Risultano utilizzabili i documenti non sottoscritti, tra cui il documento a pag. 10 del file denominato “Marino”, allegato all'atto di citazione, relativo al soccorso del 26.8.2010, Tes_ sottoposto al teste che lo ha riconosciuto, confermando l'intervento. Tes_ Il teste ha anche confermato, come già esposto, l'avvenuta esecuzione degli interventi indicati al capitolo 4.
Ebbene, a questo punto, è possibile affermare che l'attrice ha fornito la prova dei lavori eseguiti sul mezzo della convenuta, la quale, per converso, non ha dimostrato di avere versato il relativo corrispettivo.
In merito al corrispettivo, sommando gli importi riportati nei documenti depositati, si ottiene il totale di € 5.714,32, inferiore all'ammontare di € 6.259,11, indicato in citazione.
La domanda, pertanto, va accolta per la somma indicata e la convenuta deve essere condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalla messa in mora del
6.3.2012 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, tenuto conto dell'effettiva complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, in € 3.400,00
(di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi e € 264,00 per esborsi.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1608/2021 R.G., vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e , in persona del titolare (convenuta), CP_1 Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 5.714,32, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
- condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi e € 264,00 per esborsi,
[...] oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 19/11/2025.
Il Giudice
Milena CE
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Milena
CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1608 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA GRASSO per procura in atti attrice
e
(P.I. ), in persona del titolare, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ADRIANO RODOLFO CAVALLARO per procura in atti convenuta
Oggetto: prestazione d'opera.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.02.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...] dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 dell'avvenuta esecuzione, su richiesta della convenuta, degli interventi di soccorso stradale e di auto riparazione sull'autoveicolo 35C13, targato BH999TZ, di proprietà della convenuta, e la pagina 1 di 6 conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 6.259,11 oltre interessi legali dal sorgere del credito.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto di credito, essendo stati gli asseriti interventi posti in essere nel 2010; escludeva che la lettera inviata il 28.2.2012 fosse idoneo atto interruttivo della prescrizione, tenuto conto che non indicava la somma dovuta ed era stata trasmessa presso altra ditta.
Contestava di avere richiesto gli interventi indicati dall'attrice e disconosceva la documentazione da quest'ultima prodotta, in quanto mai sottoscritta;
evidenziava che non era stata mai emessa alcuna fattura o scontrino fiscale per gli asseriti lavori eseguiti.
Alla prima udienza del 1.6.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c e la causa veniva rinviata all'udienza del 9.11.2021, alla quale venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti. Espletata la prova orale, all'udienza del 9.5.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.11.2022.
Seguivano taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 14.10.2024, la prima tenuta dallo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.5.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale, veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
*****
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito, formulata dalla convenuta, poiché tardiva.
La convenuta, infatti, è stata citata in giudizio per l'udienza del 31.5.2025, differita ex art. 168 bis, c. 4, c.p.c., all'udienza del 1.6.2025, e si è costituita in giudizio solo il 21.5.2022, ovvero senza il rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c., come anche rilevato nell'ordinanza del 9.11.2021, che si richiama in questa sede.
Ciò posto, l'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della convenuta.
pagina 2 di 6 Trattandosi di un'obbligazione contrattuale occorre fare applicazione del seguente principio di diritto: il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. ex plurimis, Cass.
Civ. n.9351 del 19.4.2007; Cass. SS.UU n. 13533 del 30.10.2001).
Il titolo è contestato, dal momento che la convenuta ha escluso di avere commissionato all'attrice gli interventi indicati in premessa.
La prova orale espletata in giudizio ha permesso di concludere per l'intervenuta esecuzione degli interventi da parte dell'attrice, su incarico della convenuta.
Invero, il titolare dell'impresa convenuta, , in sede di interrogatorio formale, CP_1 ha ammesso che la ditta ha effettuato prestazioni di intervento Parte_1 sull'autoveicolo di proprietà della modello 35C13 Tg. BH999TZ e che ha Controparte_1 ricoverato, presso la Ditta attorea di Santa Venerina l'autoveicolo di proprietà 35C13 Tg.BH999TZ; ha, altresì, ammesso di non avere contestato i lavori eseguiti e di avere ritirato il veicolo riparato;
non ha ricordato di avere commissionato gli ulteriori interventi indicati nei capp. 3 e 4 della memoria di parte attrice.
Il teste di parte attrice, , dipendente della società attrice, ha dichiarato di Testimone_1 occuparsi dell'accettazione dei veicoli affidati per le riparazioni, ha ricordato specificamente il veicolo modello 35C13 Tg. BH999TZ, indicato nel capitolo di prova, riferendo che lo stesso era stato ricoverato presso la società attrice;
in merito al cap. 3 Vero o no, che la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante ha richiesto tra l'altro, l'esecuzione degli Controparte_1 interventi di soccorso stradale in relazione all'automezzo 35C13 Tg. BH999TZ – inizialmente ha pagina 3 di 6 dichiarato di non ricordare, poi, dopo avere visionato la documentazione depositata dall'attrice, ha confermato la circostanza;
ha, altresì, confermato le ulteriori circostanze capitolate (4 Vero o no, che parte attrice ha eseguito i seguenti interventi di riparazione, quali effettuata pulitura pompa alta pressione, sostituzione filtro combustibile, fascetta aba original, olio motore, controllo freni, sostituzione serie pastiglie freni, indicatore di usura;
5) Vero o no, che in seguito agli interventi di riparazione eseguiti, l'impresa in persona del leg. Rapp. p.t. non ha provveduto al pagamento delle CP_1 commesse, per come richieste dall'attrice), specificando di essere a conoscenza del mancato pagamento in quanto, al momento della restituzione del veicolo, il sistema di gestione informatico indica la presenza di blocchi dovuti al mancato pagamento.
Il teste di parte convenuta, , amico di e socio di Testimone_2 CP_1 quest'ultimo nella S. Rita Costruzioni s.r.l., sentito a prova contraria sui capitoli dell'attrice, ha confermato l'avvenuta esecuzione da parte dell'attrice degli interventi su veicoli di CP_1
, ma non ha ricordato se il veicolo interessato fosse quello indicato nel capitolo di
[...] prova. Non ha, invece, confermato i capitoli da 2 a 4, concernenti il ricovero del mezzo presso l'autofficina e gli ulteriori interventi eseguiti dall'attrice, nonché il mancato pagamento. Ha precisato che, se il furgone fosse stato ricoverato, l'avrebbe saputo, essendo in società con il e ha escluso che il mezzo fosse rimasto in panne in autostrada. CP_1
Ebbene, così succintamente ricostruita l'istruttoria orale, occorre innanzitutto rilevare il contenuto confessorio delle dichiarazioni del in ordine all'intervento eseguito CP_1 dall'attrice sul mezzo modello 35C13 Tg. BH999TZ e al ricovero dello stesso, sconfessando sul punto le dichiarazioni del teste Il ha, altresì, confessato di non avere Tes_2 CP_1 contestato i lavori e di avere ritirato il mezzo.
In relazione agli ulteriori interventi risultano certamente circostanziate le dichiarazioni rese Tes_ dal teste a differenza delle dichiarazioni del teste contraddetto dallo stesso Tes_2 [...]
Peraltro, il teste ha genericamente motivato le sue risposte – si ribadisce, CP_1 Tes_2 smentite dallo stesso – solo per il fatto di essere socio del in un'altra società, CP_1 CP_1 elemento, questo, non dirimente.
pagina 4 di 6 Per converso, il stesso si è limitato ad affermare di non ricordare quali altri CP_1 interventi fossero stati eseguiti. Ha, poi, dichiarato di avere pagato, senza fornire alcuna prova di ciò.
Quanto alla documentazione depositata dall'attrice, occorre rilevare che la convenuta ne ha formalizzato il disconoscimento.
Sul punto si rileva che non tutti i documenti depositati dall'attrice risultano sottoscritti all'apposita voce “firma del cliente”, per cui, in ordine a detti documenti non sottoscritti, non può operare l'art. 214 c.p.c..
La parte attrice, a fronte del disconoscimento operato dalla convenuta, non ha richiesto la verificazione. In ragione di ciò i documenti sottoscritti, disconosciuti, non sono utilizzabili.
Risultano utilizzabili i documenti non sottoscritti, tra cui il documento a pag. 10 del file denominato “Marino”, allegato all'atto di citazione, relativo al soccorso del 26.8.2010, Tes_ sottoposto al teste che lo ha riconosciuto, confermando l'intervento. Tes_ Il teste ha anche confermato, come già esposto, l'avvenuta esecuzione degli interventi indicati al capitolo 4.
Ebbene, a questo punto, è possibile affermare che l'attrice ha fornito la prova dei lavori eseguiti sul mezzo della convenuta, la quale, per converso, non ha dimostrato di avere versato il relativo corrispettivo.
In merito al corrispettivo, sommando gli importi riportati nei documenti depositati, si ottiene il totale di € 5.714,32, inferiore all'ammontare di € 6.259,11, indicato in citazione.
La domanda, pertanto, va accolta per la somma indicata e la convenuta deve essere condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalla messa in mora del
6.3.2012 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, tenuto conto dell'effettiva complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale espletata, in € 3.400,00
(di cui € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per compensi e € 264,00 per esborsi.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1608/2021 R.G., vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e , in persona del titolare (convenuta), CP_1 Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 5.714,32, oltre interessi Parte_1 come in motivazione;
- condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi e € 264,00 per esborsi,
[...] oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 19/11/2025.
Il Giudice
Milena CE
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