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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Udienza del 07.07.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 14703 del 2023.
Per l'appellante è presente l'Avv. Giuseppina Carbone per delega dell'Avv. Giustina Copertino, che si riporta al ricorso e conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del difensore costituito. L'Avv. Carbone si riporta all'atto di appello e, alle ore 11.01, si allontana dall'aula. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, in assenza delle parti, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 14703/2023 di r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 30.06.2023 e notificato in data
31.07.2023
DA
cod. fiscale in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 unico e legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Parte_2
Frattamaggiore (NA) alla via Genoino n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giustina Copertino
(Avv. Giustina Copertino)
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 14463/2023, pubblicata in data 20.03.2023 e non notificata, in accoglimento del ricorso proposto dalla (di seguito, per comodità, Parte_1
, il giudice di pace di Napoli ha annullato il verbale n. SCV/0006785872 dell'11.11.2021, Pt_1 con il quale era stata contestata all'opponente, in qualità di obbligata in solido, la violazione dell'art. 142, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, commessa, in data 07.11.2021, dal conducente dell'autovettura targata FZ762SL, mentre percorreva la Tangenziale di Napoli.
Pur avendo accolto il ricorso, il giudice ha compensato le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni alla base della decisione.
La propone appello avverso la suddetta decisione, dolendosi della compensazione e Pt_1 deducendone l'ingiustizia, l'illegittimità per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la soccombenza della controparte, la mancanza dei presupposti per compensare e la carenza di motivazione. L'appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Voglia l'On.le
Tribunale adito preliminarmente ritenere l'appello avente ragionevole probabilità di accoglimento
1 in virtù di quanto ampiamente esposto nella parte motiva e riformare parzialmente la Sentenza
n. 14463/2023 Reg. Gen. N. 65542/2021, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, dott. , Per_1
Sez. 8, pronunciata il 24.02.2023 e depositata il 20.03.2023, mai notificata, nella parte in cui compensa le spese di lite condannando il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, delle spese vive e di iscrizione a ruolo, come da nota spese che si deposita, in favore del procuratore costituito antistatario. b) Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA, come per legge, e come da nota spese che si deposita, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario per entrambi i gradi di giudizio. c) Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, compensarsi le spese”.
Il è contumace. CP_1
§ 2. L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata è stata emessa nei confronti della unica Controparte_2 legittimata passiva in caso di opposizione avverso verbali di contestazione di violazione del codice della strada elevati, come nel caso in esame, dalla Polizia stradale. Va richiamato sul punto quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011 a mente del quale “la legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”.
Il dettato normativo è chiaro, tanto che secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (già art. 23 della l. n. 689 del 1981), la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 cit., alternativamente al prefetto ovvero a regioni, province e comuni, anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del
1933 (come sostituito dall'art. 1 della l. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato;
tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione davanti alla
Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 cit. (e, prima, dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981), alcun elemento da cui possa desumersi che, alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile” (cfr. Cass., sez. II, 22/11/2021, n. 35795; in senso conforme, cfr. Cass., sez. II,
05/07/2019, n. 18198).
La giurisprudenza citata da parte appellante nelle note depositate in data 15.12.2023 si riferisce a controversie introdotte prima dell'entrata in vigore del citato art. 7.
Il gravame, quindi, andava notificato alla Invece, l'appellante ha Controparte_2 erroneamente evocato in giudizio il , notificando il ricorso in appello e il Controparte_1
2 decreto di fissazione dell'udienza a un indirizzo di posta elettronica certificata facente capo alla suddetta amministrazione statale e all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.
La carenza di legittimazione passiva del determina l'inammissibilità dell'appello. CP_1
Infatti, è inammissibile il gravame proposto “nei confronti di un'Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte nel giudizio di merito, svoltosi in contraddittorio con altra Amministrazione dello Stato correttamente convenuta, non essendo il caso riconducibile all'erronea identificazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato, disciplinata dall'art. 4 l. 25 marzo 1958 n. 260; tale norma si applica infatti nel giudizio di primo grado, dove l'onere dell'Avvocatura dello Stato di rilevare l'errore della parte attrice, se osservato, consente di essere riparato e, se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nell'Amministrazione convenuta, mentre non ha ragione di applicarsi quando l'Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e si tratti soltanto di proseguire il giudizio di impugnazione nei suoi confronti” (cfr. Cass., sez. I,
15/03/2010, n.6177; in senso conforme vedi Cass., sez. I, 07/03/2006, n.4864 e Cass, sez. I,
17/04/2003, n.6181).
In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
Nulla sulle spese stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 07.07.2025 Il Giudice
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