Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/2003, n. 15275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15275 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15275/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Opposizione a decute ingiuntiv Composta dagli Ill.mi Sigg Dott. Gaetano FI CCIA Presidente - R.G.N. 7923/00 .31034- Dott. Ernesto LUPU Consigliere Cron. B040 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud.14/05/03 - Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIAN ROBERTO CALDARA, difesa dall'avvocato DOMENICO CARBONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PASCALI GREGORIO;
- intimato avverso la sentenza n. 1459/99 della Corte d'Appello di TORINO, sezione II civile emessa il 23/4/99, 2003 depositata il 26/10/99; RG.1103/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1149 -1- udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito 1'Avvocato CALDARA GIAN ROBERTO ( per delega Avv. Domenico Carbone ); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ÷ Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gregorio, conduttore di immobile PA appartenente IG GL, eseguiva lavori a nell'immobile locato;
la relativa spesa veniva determinata nell'importo di lire 12.630.873 dal tecnico nominato dai due tecnici designati dalle parti;
per il pagamento di tale importo il PA otteneva ingiunzione di pagamento dal presidente del tribunale di Torino. Avverso 1'ingiunzione la IG proponeva opposizione, deducendo che la determinazione da parte del tecnico dell'importo dovuto era il risultato di un palese errore;
che accreditava dal PA lire 8.250.000 per canoni locativi scaduti nel periodo luglio maggio 1991; АИ che tra gli opposti crediti operava la compensazione. L'opposto resisteva;
all'udienza di prima comparizione la opponente gli consegnava assegno circolare per lire 4.380.873. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo;
condannava la IG alla corresponsione degli 4 interessi legali sulla somma sopra indicata a far tempo dalla data del deposito della determinazione del tecnico;
compensava le spese per 1/3, ponendo i. rimanenti 2/3 a carico dell' opponente. Proposto gravame, la corte di appello di Torino, con sentenza resa il 23.4.1999, confermava il decreto ingiuntivo;
condannava la IG a pagare la differenza tra la somma ingiunta e quella versata in corso di Causa con gli interessi dalla data del deposito della determinazione del tecnico, considerando 1 per quanto ancora interessa che la nullità dell'atto di appello rimasta sanata per effetto della costituzione dell'appellata; che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carente specificazione dei motivi priva di fondamento, consentendo l'atto di appello di individuare le censure mosse alla sentenza impugnata;
che nessuna compensazione è possibile "sia perché non prevista dalla scrittura 14.5.91 sia perché l'ammontare del canone e il periodo di pagamento non erano ancora dalle parti come previsto nellastati pattuiti f scrittura". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la IG, deducendo due motivi;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE вдикий Il primo motivo contiene due censure. La prima è di violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e si articola nelle seguenti proposizioni: perché sia soddisfatto l'onere della specificazione dei motivi di appello necessario che siano chiaramente individuate le statuizioni che ne formano oggetto e le ragioni di diritto e di fatto per le quali se ne chiede la riforma;
nella specie l'appello si estrinseca in laconiche, incomprensibili ed immotivate deduzioni circa la ritenuta compensazione, ond'è che la 2 corte di merito avrebbe dovuto accogliere invece che rigettare l'eccezione di inammissibilità del gravame. La seconda censura è di violazione degli artt. 1241, 1242, 1243 C.C. e si compendia nell'affermazione che il tribunale ha "correttamente applicato la compensazione al caso de quo non in quanto compensazione legale giudiziale come sembra suggerire la pur carente motivazione sul punto fornita dalla corte - ma in quanto compensazione opposta da una delle parti per credito omogeneo, liquido, esigibile e non contestato, ma provato nella sua giuridica esistenza dalla IG". Il secondo motivo svolge censura di motivazione contraddittoria ed insufficiente sotto il profilo che la sentenza impugnata non consente di ricostruire il percorso logico giuridico seguito;
in particolare la Вдиний sentenza "si limita a descrivere il contenuto delle scritture private intervenute tra le parti e prodotte in giudizio asserendo che la seconda scrittura conferma il contenuto della prima e quindi anche in punto compensazione debiti crediti rispettivi, ma successivamente nega l'operare della compensazione sulla base del fatto che la stessa non sarebbe stata prevista dalle parti nella scrittura successiva". I motivi, che è opportuno esaminare congiuntamente, costituendo il secondo il risvolto del primo sul piano suscettibili della motivazione della sentenza, non sono di trovare accoglimento. 3 Non può che confermarsi l'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, secondo il quale ai fini dell'ammissibilità dell'appello non sufficiente indicare i capi della sentenza che si intende concretamente impugnare, occorrendo che alla parte (conclusioni del cosiddetta "volitiva" dell'appello relativo atto) si accompagni una corrispondente parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, anche quando la sentenza sia censurata nella sua interezza (ex plurimis Cass. 19.1.1999, n. 464; Cass. 15.4.1998, n. 3805), ripudiando l'opposto orientamento, secondo il quale, essendo l'appello mezzo gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato di al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, è sufficiente che al Вдиний giudice siano indicate anche sommariamente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda 1'impugnazione (Cass. 22.8.1997, n. 7888). Pur intendendo l'onere della specificazione dei motivi nel modo più rigoroso, si deve riconoscere che è corretto il giudizio di ammissibilità dell'appello inmotivatamente espresso dalla corte di merito;
proposito si considera che il riesame del relativo atto e della sentenza di primo grado reso possibile dal tenore della censura evidenzia come alle ragioni giustificative della sentenza anzidetta siano state 4 contrapposte ragioni potenzialmente idonee a confutarle ed a condurre ad opposta soluzione. La sentenza di appello, come si desume dall'affermazione in essa contenuta che "il tribunale non avrebbe potuto attuare alcuna compensazione sia perché non prevista dalla scrittura 14.5.1991 sia perché e il periodo di pagamento non 1'ammontare del canone ancora stati pattuiti come previsto nella erano scrittura", ha interpretato la scrittura nel senso che le parti hanno concordato che l'ammontare dei canoni sia liquidato consensualmente ed allo stesso modo sia determinato il termine di pagamento. Tale interpretazione non forma oggetto di censura, sicché la questione che si pone è se si possa opporre in Вдиний compensazione un credito prima ancora di dare esecuzione all'accordo di determinarne con la controparte l'ammontare e stabilirne il termine di pagamento. La soluzione non può che essere negativa, considerato che, fino a quando le parti non raggiungono l'accordo in mancanza non intervenga la pronuncia sostitutiva del giudice, il credito manca sia di liquidità che di liquidabilità nell'ambito del medesimo giudizio. la sentenza impugnata ha deciso Pertanto, e ne Va semplicemente correttamente integrata e specificata la motivazione nei termini di cui sopra. 5 Come ben si intende, in questo contesto rimane superata la censura di contraddittoria ed insufficiente motivazione. In conclusione, il ricorso va rigettato;
non vi sono provvedimenti da assumere in ordine alle spese, non ! avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 14.5.2003. 1 Il Consigliere estensore Il Presidente. вребано білисей Вчино диганиӢ IL CANCELLIERE CT Depositata in Cancelleria Dott.ssa Maria Aiello oggi, 1.3.OTI 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 6