Versione
8 maggio 2021
8 maggio 2021
Art. 24.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 , relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari
1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 24:
- Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2019, n. L 317.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 , relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari
1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 24:
- Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2019, n. L 317.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 17/03/2025, n. 256Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2025 N. 00256/2025 REG.PROV.COLL. N. 00749/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 749 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione - Liceo Classico Ariosto Spallanzani - Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; per …Leggi di più...
- diritto di accesso agli atti·
- d.lgs. 62/2017·
- disparità di trattamento·
- O.M. 53/2021·
- esami di Stato·
- discrezionalità tecnica·
- valutazione curriculare·
- eccesso di potere·
- punteggio integrativo·
- difetto di motivazione