Articolo 5 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 marzo 2005
Art. 5. 1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , e successive modificazioni.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque emanato.
3. Nell'esercizio della delega il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardare l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , e successive modificazioni;
c) mantenere l'attuale disciplina normativa dell'esame per l'accesso al registro dei revisori contabili prevista dall' articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , e successive modificazioni;
d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.
Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , reca: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , reca: «Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile.».
- Il titolo I del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , reca: «Disposizioni generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 :
«Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro). - 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.
2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;
b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.
3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti.».
- Il titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 , reca: «Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.».
Entrata in vigore il 30 marzo 2005
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