Articolo 5 della Legge 25 maggio 1981, n. 307
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
1 luglio 1981
Art. 5.
Il notaio, entro dieci giorni da quando roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione di uno degli atti di ultima volonta' di cui all'articolo 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo deposito;
b) numero di repertorio;
c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto.
Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili.
Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario dell'atto di ultima volonta' di cui all'articolo 4, oltre a domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al conservatore del registro generale dei testamenti l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma, presso il competente organismo di altro Stato aderente alla convenzione di Basilea di cui all'articolo 1.
L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 1 luglio 1981