Sentenza 17 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV AN, quale titolare dell'omonimo Studio Professionale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dardanelli 13 presso lo studio dell'Avv. Antonio Liuzzi, rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovico Nodari del foro di Udine come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI UDINE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 40/00 del Tribunale di Udine del 17.2.2000/30.6.2000 nella causa n. 1163 R.G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.07. 2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antonio Liuzzi per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Nardi Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 17.6.1998, AM AV proponeva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione del 9.4.1998, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Udine gli aveva contestato la validità del rapporto di apprendistato intercorso con IA ZI e quindi la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 112 del 1935 per effettuazione sul libretto di lavoro della lavoratrice di una registrazione errata, consistita nell'indicare come apprendista la lavoratrice e non come impiegata di 4^ livello. L'opponente deduceva di avere assunto la ZI come apprendista in forza di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Udine e di avere adibito la lavoratrice allo svolgimento di mansioni completamente estranee alle materie oggetto di insegnamento nel corso di studi per segretaria di azienda e per analista contabile dalla stessa seguiti presso l'Istituto Stringher.
La convenuta Direzione Provinciale costituendosi contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
All'esito dell'istruzione, espletata la prova per testi ammessa, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine con sentenza del n. 40 del 2000 rigettava l'opposizione confermando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In particolare il Giudice osservava che l'opponente aveva commesso l'illecito amministrativo contestato, posto che le mansioni elementari (rispondere al telefono, copiare documenti, fare le commissioni), cui era stata adibita la ZI, non giustificavano un apprendistato della durata di due anni e comunque non vi era la prova che, durante il rapporto di lavoro, fosse stato impartito alla lavoratrice un qualche insegnamento idoneo a farle acquisire, nel corso del tempo, una professionalità aggiuntiva rispetto a quella di partenza.
Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione il AV con due motivi La Direzione Provinciale del Lavoro di Udine non ha proposta difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 Cod. Civ. e all'art. 23 - comma 12 - della legge n. 689 del 1981 (art. 360 n. 3 C.P.C.). In primo luogo sostiene che nel caso specifico sarebbe spettato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Udine, parte opposta ed attore in senso sostanziale, provare i fatti posti a fondamento del preteso illecito (errate registrazioni sul libretto di lavoro inerenti la qualifica della lavoratrice ZI IA, registrata in qualità di apprendista, anziché di impiegata di ordine di 4^ livello). In secondo luogo rileva che la ratto della legge n. 25 del 1955 e di tutte le successive norme modificative ed integrative è nel senso di non vietare l'assunzione in qualità di apprendista di un dipendente in possesso di un diploma di scuola media superiore. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti, e, comunque, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 22 della legge n. 56 del 1987 e agli artt. 21 e 22 della legge n. 25 del 1955. Al riguardo osserva che esso ricorrente aveva presentato domanda all'Ispettorato Provinciale del lavoro di Udine su modello appositamente predisposto per l'autorizzazione all'assunzione di apprendista per il conseguimento della qualifica di impiegata d'ordine di 4^ livello;
che tale Ispettorato aveva rilasciato in data 27.4.1992 la richiesta autorizzazione;
che, a seguito di successivi rilievi da parte dell'Ispettorato e all'invito a riformulare l'istanza di costituzione del rapporto di apprendistato, esso ricorrente riformulava la richiesta sull'apposito modello "Riassunzione" (Quadro B) di nulla-osta per "l'assunzione nominativa" della ZI come apprendista ai sensi dell'art. 2 della legge n. 25 del 1955; che all'esito con nota del 18.5.1994 la S.C.I. dell'Ufficio
Provinciale del Lavoro di Udine comunicava che non poteva considerarsi instaurato un rapporto di apprendistato con la ZI, avendo costei conseguito il diploma di qualifica di addetta alla segreteria di azienda presso l'Istituto professionale di Stato "B. Stringher "; che in un successivo verbale del 6.9.1995 l'Ispettorato del Lavoro di Udine riteneva applicabile al rapporto di lavoro con la ZI la disciplina dell'apprendistato. Le censure contenute nei due motivi, che possono essere esaminate congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, sono infondate. Invero risulta circostanza pacifica sulla base degli accertamenti del giudice di merito che la ZI venne assunta dal AV come apprendista in relazione alla qualifica di impiegata di 4^ livello. Risulta altresì pacifico che il tirocinio si svolse per un periodo di due anni, superiore a quello massimo prescritto e giustificato sia in relazione alla semplicità ed elementarità delle mansioni assegnate sia in base alla natura dell'attività lavorativa da espletare (in questo senso si può richiamare la sentenza n. 8988 del 24 agosto 1995). Sotto tale profilo il giudice di merito aggiunge che l'art. 1 della legge n. 205 del 1966, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 754 del 1969, stabilisce che "l'alunno che abbia superato o superi
Tesarne finale negli studi professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi". Orbene nel caso di specie, come correttamente ha notato lo stesso giudice di merito, tale termine di tre mesi poteva trovare applicazione, avendo la ZI conseguito - prima dell'assunzione da parte del AV - la qualifica di "addetto alla segreteria" e poi il diploma di "analista contabile" presso l'Istituto Stringher. Può dirsi quindi che, superato il periodo massimo anzidetto, il rapporto di lavoro, instaurato tra la ZI e il AV in termini di apprendistato, divenne quello ordinario. Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni del giudice di merito circa la legittimità della sanzione amministrativa irrogata a carico del AV.
In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di Cassazione, non essendosi costituita la Direzione Provinciale del Lavoro di Udine.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2004