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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 41/2022 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 11/11/2025, alle ore 10.14, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per l'Avv. Giardinieri. CP_1
È presente per , l'Avv. Zanghì, il quale rinnova l'istanza di remissione in termini come da CP_2 istanza depositata in data di ieri, e così il giudice accerti, riconosca e dichiari che l'attestazione dell'Avv. Giardinieri della notifica del decreto ingiuntivo n.464/2021 è contenuta nel fascicolo 41- 1/2025. Alla luce di ciò, chiede di sospendere il giudizio per aver ricevuto mandato di procedere in altra sede.
L'Avv. Giardinieri contesta e si riporta in atti. Chiede la distrazione delle spese in quanto antistatario.
Il Giudice,
visto quanto sopra,
prende atto dell'istanza ma, rilevato che la stessa non contiene argomenti diversi da quelli già esaminati, conferma quanto disposto con ordinanza del 29.9.2025 e pone la causa in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MI AG La OR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 41/2022 R.G. promossa da:
Pag. 1 di 8 (C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri,
- Parte attrice opponente
nei confronti di:
(C.F.: , Parte_1 C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Fabio Zanghì,
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 403/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 22.10.2021, depositato in data 25.10.2021 e notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 20 dicembre 2021, con cui è stato ingiunto a
[...]
, ad istanza di , di pagare la somma di euro Controparte_3 Parte_1
10.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza del termine per il pagamento al soddisfo e compensi del monitorio.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha citato in Controparte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Patti , al fine di ottenere l'accoglimento Parte_1 delle seguenti domande: “1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutività del Decreto Iniguntivo n. 403/2021 qui opposto per la sussistenza dell'evidente pregiudizio arrecato all'Opponente nel caso di attivazione di procedure esecutive forzose e la sussistenza di evidente fumus boni iuris così come sopra evidenziato;
2) Nel merito, accertare
e dichiarare che nella sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimento del debito dell'11/15/2015 fondante il monitorio opposto, il consenso della Signora Parte_2
è stato carpito con dolo, ovvero, in via subordinata, tale consenso è stato dato per
[...] errore e, per l'effetto, 3) Annullare la scrittura privata di riconoscimento del debito dell'11/15/2021 sottoscritta tra i Sigg. e per Parte_2 Parte_1 dolo determinante ex artt. 1427,1439 e 1429 n. 2 c.c. o, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile così come dedotto in narrativa e per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare insusistente il credito portato dalla predetta scrittura privata;
4) Accertare e dichiarare
Pag. 2 di 8 insussistente il credito portato dall'Assegno Bancario n. Assegno Bancario n. 0098048581 –
07 posto inizialmente a garanzia del prestito concesso e poi annullato nel 2008 e sostituito da altri titoli a garanzia (Assegni Postali); 5) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 403/2021 opposto è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione 6) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa depositata l'11/04/2022, si è costituito in giudizio , Parte_1 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1)-
Rigettare ogni richiesta di parte opponente e rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo 464/2021 opposto nel presente giudizio. 2)- nel merito rigettare ogni domanda di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
464/2021 del Tribunale di Patti;
3)- condannare la sig.ra alle spese e Controparte_3 compensi del presente giudizio con aggravio ex.art. 96 c.p.c.”.
Sentite personalmente le parti all'udienza del 20.12.2022, il G.I., in assenza di istanze istruttorie delle parti e considerata la mancata richiesta dei termini di cui all'art.183 sesto comma CPC, con ordinanza riservata dell'8.07.2023, reputata la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2024.
Con successive ordinanze depositate in data 11.09.2024 e 30.09.2025, il G.I. ha rigettato l'istanza di rimessione in termini sulle richieste istruttorie avanza dall'opposto.
Poi, all'udienza dell'11/11/2025, dopo breve discussione orale, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali e la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies
CPC.
******
1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
Come accennato, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 403/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 22.10.2021, depositato in data
25.10.2021 e notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 20 dicembre 2021, con cui le è stato ingiunto, ad istanza di , di pagare la somma di euro 10.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla scadenza del termine per il pagamento al soddisfo e compensi del procedimento monitorio.
Pag. 3 di 8 Il decreto ingiuntivo n. 403/2021 è stato azionato in forza della scrittura privata di riconoscimento di debito dell'11/07/2015 e dell'assegno bancario tratto su banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia (Longi) n.0098048581-07 di euro 25.000/00.
1.1 L'opponente ha dedotto di aver ottenuto dall'opposto, nel 2008, un prestito a credito dell'importo di euro 25.000,00, garantendo il proprio debito mediante l'emissione, a favore di
, dell'assegno bancario n. 0098048581 – 07 tratto su Banca di Credito Cooperativo CP_2 della Valle del Fitalia di Longi, mai portato all'incasso per volontà comune delle parti.
Ha, altresì, precisato che in data 31/12/2009, a nuova garanzia del medesimo prestito di euro
25.000,00 vantato dal , l'opponente ha consegnato a quest'ultimo gli assegni postali CP_2
n. 7111169513-06 per euro 5.000,00 e n. 7111169143 -00 per euro 20.000,00, entrambi tratti su Poste Italiane ed emessi da madre dell'opponente. Persona_1
L'opponente ha, quindi, esposto di aver parzialmente pagato in data 11.07.2015 (data di sottoscrizione della scrittura privata ricognitiva del debito fondante il monitorio opposto) il debito originario nei confronti del con l'assegno bancario n. 3304090250-06 CP_2 dell' di euro 15.000,00, dall'opposto. Pt_3 Parte_4
L'opponente lamenta, quindi, che , a fronte di un unico credito Parte_1 complessivo pari ad euro 25.000,00, ha azionato titoli esecutivi, per un importo complessivo di gran lunga maggiore rispetto all'originario debito.
1.2. Con l'opposizione, ha espletato in questo giudizio adeguata difesa, Parte_1 utile ai fini della decisione, sebbene il procuratore dello stesso abbia dichiarato all'udienza del
12/03/2024 di aver erroneamente svolto in questo giudizio la difesa che invece avrebbe dovuto svolgere nel giudizio di opposizione avverso il d. i. n. 464/2021 (emesso dal Tribunale di Patti sempre ad istanza di nei confronti dell'opponente). CP_2
Precisamente, l'opposto ha affermato che le due scritture private di riconoscimento di debito di , sottoscritte entrambe in data 11.07.2015, hanno ad Controparte_3 oggetto distinti e separati titoli di credito - ciascuno dell'importo di euro 25.000,00 - e non di un unico credito originario di euro 25.000,00.
Con particolare riferimento all'assegno bancario dell'importo di euro 25.000,00 tratto su banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia (Longi) n.0098048581-07, l'opposto contesta che lo stesso sia stato annullato e sostituito con i due assegni a firma della madre dell'opponente , i quali, invece, sono stati emessi a garanzia di Persona_1
Pag. 4 di 8 altro credito di euro 25.000,00; afferma, invero, di essere ancora in possesso del citato assegno n.0098048581-07.
Inoltre, parte opponente non contesta che sia in possesso del citato assegno CP_2
n.0098048581-07.
2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO – ONERE PROBATORIO.
L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento per Controparte_3 le motivazioni che seguono.
Come già accennato, il decreto ingiuntivo n. 403/2021, opposto nel presente giudizio, è stato emesso in forza dell'assegno n. 0098048581-07 tratto su banca di credito cooperativo della
Valle del Fitalia (Longi) dell'importo di euro 25.000,00, in possesso dell'opposto, nonché della scrittura privata di riconoscimento di debito da parte di Controparte_3 sottoscritta in data 11.07.2015, dalla stessa prodotta in giudizio.
Con la scrittura privata di riconoscimento di debito, di cui al decreto ingiuntivo opposto, le parti hanno espressamente richiamato il citato assegno n. 0098048581-07, non portato all'incasso, addivenendo al seguente accordo: “la sig.ra consegna oggi al sig. CP_3 CP_2 che accetta, il suindicato assegno circolare di euro 15.000,00 (quindicimila/00) e si obbliga a pagare a residua somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) ad estinzione del debito complessivo di euro 25.000/00 entro e non oltre il 31/10/2025”.
Con la scrittura privata in oggetto, l'opponente ha quindi riconosciuto di avere un debito di euro 10.000,00 nei confronti di , avendo già provveduto al pagamento Parte_1 parziale del proprio debito nella misura di euro 15.000,00.
Orbene, secondo quanto disposto dall'art. 1988 CC “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
La Suprema Corte, ha ribadito di recente che: “la ricognizione di debito "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale:
Pag. 5 di 8 pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento"
(così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione”.
Sulla scorta di dette premesse, ha affermato il seguente principio di diritto: “"in caso di ricognizione di debito, il destinatario della ricognizione è dispensato dalla prova del rapporto sottostante, incombendo all'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto, e ciò anche in relazione alla fattispecie estintiva ex art. 1241 cod. civ." (Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, n. 31818).
Pertanto, chi propone una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito fondato, come nella specie, su di una ricognizione di debito è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, con la conseguenza che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto
(Cassazione civile sez. III, 16/09/2013, n. 21098).
In relazione alla vicenda esame, l'opponente ha affermato che la scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio è stata dalla stessa sottoscritta per errore, violenza e/o dolo.
Ritiene, invero, che ha fatto in modo di farsi riconoscere da Parte_1 [...]
, con la scrittura privata azionata con il decreto ingiuntivo n. 403/21, un Controparte_3 ulteriore credito per l'importo di euro 25.000,00 e lo ha consapevolmente imputato all'assegno bancario n. 0098048581 – 07, il quale è stato, invece, annullato nel 2008 e sostituito con altri due assegni postali sottoscritti dalla madre dell'opponente e fondanti il decreto ingiuntivo n. 464/2021, oggetto di autonoma impugnazione.
L'opponente, però, non ha fornito alcuna prova che il credito azionato dall'opposto sia affetto da invalidità per errore, violenza e/o dolo, non assolvendo così al proprio onere probatorio ex artt. 2697 e 1988 CC.
Pag. 6 di 8 Anzi, va osservato che con le due scritture private, sottoscritte nel medesimo giorno, le parti hanno concordato una diversa modalità di pagamento del credito, lasciando così presumere che si tratti di crediti diversi.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
3. SPESE PROCESSUALI.
Considerato il rigetto dell'opposizione, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in dispositivo Controparte_3 secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, con esclusione dell'attività istruttoria che non c'è stata e la cui mancanza ha reso di facile soluzione la controversia.
La parte soccombente, inoltre, non può essere condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC, in quanto non risulta agli atti del giudizio la malafede o la colpa grave della stessa.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata” (Cassazione civile sez.
III, 12/07/2023, n. 19948).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, CONFERMA IL DECRETO
INGIUNTIVO N. 403/2021, EMESSO DAL TRIBUNALE DI PATTI IN DATA 22.10.2021,
E DEPOSITATO IL 25.10.2021, DICHIARANDOLO DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO;
II. CONDANNA PARTE OPPONENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE
PROCESSUALI IN FAVORE DI CHE LIQUIDA IN EURO 1.700,00 Parte_1
PER COMPENSI PROFESSIONALI, LT RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%,
IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Patti, lì 11 Novembre 2025 Il Giudice
MI AG La OR
Pag. 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 11/11/2025, alle ore 10.14, viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per l'Avv. Giardinieri. CP_1
È presente per , l'Avv. Zanghì, il quale rinnova l'istanza di remissione in termini come da CP_2 istanza depositata in data di ieri, e così il giudice accerti, riconosca e dichiari che l'attestazione dell'Avv. Giardinieri della notifica del decreto ingiuntivo n.464/2021 è contenuta nel fascicolo 41- 1/2025. Alla luce di ciò, chiede di sospendere il giudizio per aver ricevuto mandato di procedere in altra sede.
L'Avv. Giardinieri contesta e si riporta in atti. Chiede la distrazione delle spese in quanto antistatario.
Il Giudice,
visto quanto sopra,
prende atto dell'istanza ma, rilevato che la stessa non contiene argomenti diversi da quelli già esaminati, conferma quanto disposto con ordinanza del 29.9.2025 e pone la causa in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MI AG La OR,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 41/2022 R.G. promossa da:
Pag. 1 di 8 (C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri,
- Parte attrice opponente
nei confronti di:
(C.F.: , Parte_1 C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Fabio Zanghì,
- Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 403/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 22.10.2021, depositato in data 25.10.2021 e notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 20 dicembre 2021, con cui è stato ingiunto a
[...]
, ad istanza di , di pagare la somma di euro Controparte_3 Parte_1
10.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza del termine per il pagamento al soddisfo e compensi del monitorio.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha citato in Controparte_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Patti , al fine di ottenere l'accoglimento Parte_1 delle seguenti domande: “1) In via preliminare e pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutività del Decreto Iniguntivo n. 403/2021 qui opposto per la sussistenza dell'evidente pregiudizio arrecato all'Opponente nel caso di attivazione di procedure esecutive forzose e la sussistenza di evidente fumus boni iuris così come sopra evidenziato;
2) Nel merito, accertare
e dichiarare che nella sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimento del debito dell'11/15/2015 fondante il monitorio opposto, il consenso della Signora Parte_2
è stato carpito con dolo, ovvero, in via subordinata, tale consenso è stato dato per
[...] errore e, per l'effetto, 3) Annullare la scrittura privata di riconoscimento del debito dell'11/15/2021 sottoscritta tra i Sigg. e per Parte_2 Parte_1 dolo determinante ex artt. 1427,1439 e 1429 n. 2 c.c. o, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile così come dedotto in narrativa e per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare insusistente il credito portato dalla predetta scrittura privata;
4) Accertare e dichiarare
Pag. 2 di 8 insussistente il credito portato dall'Assegno Bancario n. Assegno Bancario n. 0098048581 –
07 posto inizialmente a garanzia del prestito concesso e poi annullato nel 2008 e sostituito da altri titoli a garanzia (Assegni Postali); 5) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 403/2021 opposto è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione 6) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa depositata l'11/04/2022, si è costituito in giudizio , Parte_1 contestando le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1)-
Rigettare ogni richiesta di parte opponente e rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo 464/2021 opposto nel presente giudizio. 2)- nel merito rigettare ogni domanda di parte opponente e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
464/2021 del Tribunale di Patti;
3)- condannare la sig.ra alle spese e Controparte_3 compensi del presente giudizio con aggravio ex.art. 96 c.p.c.”.
Sentite personalmente le parti all'udienza del 20.12.2022, il G.I., in assenza di istanze istruttorie delle parti e considerata la mancata richiesta dei termini di cui all'art.183 sesto comma CPC, con ordinanza riservata dell'8.07.2023, reputata la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2024.
Con successive ordinanze depositate in data 11.09.2024 e 30.09.2025, il G.I. ha rigettato l'istanza di rimessione in termini sulle richieste istruttorie avanza dall'opposto.
Poi, all'udienza dell'11/11/2025, dopo breve discussione orale, le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali e la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies
CPC.
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1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
Come accennato, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 403/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 22.10.2021, depositato in data
25.10.2021 e notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 20 dicembre 2021, con cui le è stato ingiunto, ad istanza di , di pagare la somma di euro 10.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla scadenza del termine per il pagamento al soddisfo e compensi del procedimento monitorio.
Pag. 3 di 8 Il decreto ingiuntivo n. 403/2021 è stato azionato in forza della scrittura privata di riconoscimento di debito dell'11/07/2015 e dell'assegno bancario tratto su banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia (Longi) n.0098048581-07 di euro 25.000/00.
1.1 L'opponente ha dedotto di aver ottenuto dall'opposto, nel 2008, un prestito a credito dell'importo di euro 25.000,00, garantendo il proprio debito mediante l'emissione, a favore di
, dell'assegno bancario n. 0098048581 – 07 tratto su Banca di Credito Cooperativo CP_2 della Valle del Fitalia di Longi, mai portato all'incasso per volontà comune delle parti.
Ha, altresì, precisato che in data 31/12/2009, a nuova garanzia del medesimo prestito di euro
25.000,00 vantato dal , l'opponente ha consegnato a quest'ultimo gli assegni postali CP_2
n. 7111169513-06 per euro 5.000,00 e n. 7111169143 -00 per euro 20.000,00, entrambi tratti su Poste Italiane ed emessi da madre dell'opponente. Persona_1
L'opponente ha, quindi, esposto di aver parzialmente pagato in data 11.07.2015 (data di sottoscrizione della scrittura privata ricognitiva del debito fondante il monitorio opposto) il debito originario nei confronti del con l'assegno bancario n. 3304090250-06 CP_2 dell' di euro 15.000,00, dall'opposto. Pt_3 Parte_4
L'opponente lamenta, quindi, che , a fronte di un unico credito Parte_1 complessivo pari ad euro 25.000,00, ha azionato titoli esecutivi, per un importo complessivo di gran lunga maggiore rispetto all'originario debito.
1.2. Con l'opposizione, ha espletato in questo giudizio adeguata difesa, Parte_1 utile ai fini della decisione, sebbene il procuratore dello stesso abbia dichiarato all'udienza del
12/03/2024 di aver erroneamente svolto in questo giudizio la difesa che invece avrebbe dovuto svolgere nel giudizio di opposizione avverso il d. i. n. 464/2021 (emesso dal Tribunale di Patti sempre ad istanza di nei confronti dell'opponente). CP_2
Precisamente, l'opposto ha affermato che le due scritture private di riconoscimento di debito di , sottoscritte entrambe in data 11.07.2015, hanno ad Controparte_3 oggetto distinti e separati titoli di credito - ciascuno dell'importo di euro 25.000,00 - e non di un unico credito originario di euro 25.000,00.
Con particolare riferimento all'assegno bancario dell'importo di euro 25.000,00 tratto su banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia (Longi) n.0098048581-07, l'opposto contesta che lo stesso sia stato annullato e sostituito con i due assegni a firma della madre dell'opponente , i quali, invece, sono stati emessi a garanzia di Persona_1
Pag. 4 di 8 altro credito di euro 25.000,00; afferma, invero, di essere ancora in possesso del citato assegno n.0098048581-07.
Inoltre, parte opponente non contesta che sia in possesso del citato assegno CP_2
n.0098048581-07.
2. RICOGNIZIONE DEL DEBITO – ONERE PROBATORIO.
L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento per Controparte_3 le motivazioni che seguono.
Come già accennato, il decreto ingiuntivo n. 403/2021, opposto nel presente giudizio, è stato emesso in forza dell'assegno n. 0098048581-07 tratto su banca di credito cooperativo della
Valle del Fitalia (Longi) dell'importo di euro 25.000,00, in possesso dell'opposto, nonché della scrittura privata di riconoscimento di debito da parte di Controparte_3 sottoscritta in data 11.07.2015, dalla stessa prodotta in giudizio.
Con la scrittura privata di riconoscimento di debito, di cui al decreto ingiuntivo opposto, le parti hanno espressamente richiamato il citato assegno n. 0098048581-07, non portato all'incasso, addivenendo al seguente accordo: “la sig.ra consegna oggi al sig. CP_3 CP_2 che accetta, il suindicato assegno circolare di euro 15.000,00 (quindicimila/00) e si obbliga a pagare a residua somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) ad estinzione del debito complessivo di euro 25.000/00 entro e non oltre il 31/10/2025”.
Con la scrittura privata in oggetto, l'opponente ha quindi riconosciuto di avere un debito di euro 10.000,00 nei confronti di , avendo già provveduto al pagamento Parte_1 parziale del proprio debito nella misura di euro 15.000,00.
Orbene, secondo quanto disposto dall'art. 1988 CC “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
La Suprema Corte, ha ribadito di recente che: “la ricognizione di debito "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale:
Pag. 5 di 8 pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento"
(così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione”.
Sulla scorta di dette premesse, ha affermato il seguente principio di diritto: “"in caso di ricognizione di debito, il destinatario della ricognizione è dispensato dalla prova del rapporto sottostante, incombendo all'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto, e ciò anche in relazione alla fattispecie estintiva ex art. 1241 cod. civ." (Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, n. 31818).
Pertanto, chi propone una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito fondato, come nella specie, su di una ricognizione di debito è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento, con la conseguenza che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto
(Cassazione civile sez. III, 16/09/2013, n. 21098).
In relazione alla vicenda esame, l'opponente ha affermato che la scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio è stata dalla stessa sottoscritta per errore, violenza e/o dolo.
Ritiene, invero, che ha fatto in modo di farsi riconoscere da Parte_1 [...]
, con la scrittura privata azionata con il decreto ingiuntivo n. 403/21, un Controparte_3 ulteriore credito per l'importo di euro 25.000,00 e lo ha consapevolmente imputato all'assegno bancario n. 0098048581 – 07, il quale è stato, invece, annullato nel 2008 e sostituito con altri due assegni postali sottoscritti dalla madre dell'opponente e fondanti il decreto ingiuntivo n. 464/2021, oggetto di autonoma impugnazione.
L'opponente, però, non ha fornito alcuna prova che il credito azionato dall'opposto sia affetto da invalidità per errore, violenza e/o dolo, non assolvendo così al proprio onere probatorio ex artt. 2697 e 1988 CC.
Pag. 6 di 8 Anzi, va osservato che con le due scritture private, sottoscritte nel medesimo giorno, le parti hanno concordato una diversa modalità di pagamento del credito, lasciando così presumere che si tratti di crediti diversi.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
3. SPESE PROCESSUALI.
Considerato il rigetto dell'opposizione, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di e vanno liquidate come in dispositivo Controparte_3 secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore, con esclusione dell'attività istruttoria che non c'è stata e la cui mancanza ha reso di facile soluzione la controversia.
La parte soccombente, inoltre, non può essere condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 CPC, in quanto non risulta agli atti del giudizio la malafede o la colpa grave della stessa.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la responsabilità di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata” (Cassazione civile sez.
III, 12/07/2023, n. 19948).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, CONFERMA IL DECRETO
INGIUNTIVO N. 403/2021, EMESSO DAL TRIBUNALE DI PATTI IN DATA 22.10.2021,
E DEPOSITATO IL 25.10.2021, DICHIARANDOLO DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO;
II. CONDANNA PARTE OPPONENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE
PROCESSUALI IN FAVORE DI CHE LIQUIDA IN EURO 1.700,00 Parte_1
PER COMPENSI PROFESSIONALI, LT RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%,
IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Patti, lì 11 Novembre 2025 Il Giudice
MI AG La OR
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