Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1593/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Il giorno 11.2.2024, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
E' presente per la FGVS con delega del procuratore costitui- Parte_1 to avv. Micaela Ottomano, l'avv. Luigi Turchetti, nonché è sopraggiunto l'avv. Micaela
Ottomano. I difensori in via preliminare danno atto di aver depositato telematicamente,
a fronte delle deduzioni di controparte alla scorsa udienza del 16.01.25, copia integrale della scheda 118, che consta di n. 2 pagine con in calce il timbro e la firma dei sanitari.
La scrivente procuratrice si riporta anche in tale sede alle eccezioni e deduzioni tutte di cui alla propria comparsa ed alle memorie 183 VI comma cpc depositate telematicamen- te e ribadisce la totale infondatezza dell'avversa domanda. Rileva in particolare che, come ampiamente argomentato nei propri scritti difensivi, nella scheda centrale di 118 è riportata quale causale delle lamentate lesioni una CADUTA DALLA MOTO, tra l'altro
SENZA L'INTERVENTO DI ALCUN VEICOLO INVESTITORE. Lo stesso istante ha, quindi, sconfessato i fatti di cui all'atto di citazione ove invece si fa riferimento ad un presunto investimento pedonale;
tali dichiarazioni, attestate dai sanitari con valore fide- facente, ai sensi dell'art. 2700 c.c., assumono il valore di confessioni stragiudiziali. A quanto detto va aggiunto che ben OTTO MESI dopo rispetto al presunto sinistro de quo l'attore sporgeva una denuncia-querela, chiaramente INEFFICACE, in cui dichiara- va espressamente di NON RICORDARE LA TARGA DELLA VETTURA INVE-
STITRICE e soprattutto che al momento dell'investimento era solo sul posto, tanto da essere costretto a chiamare la propria compagna per ottenere soccorso;
circostanze, queste ultime, confermate dal suddetto in sede di libero interrogatorio del 16.01.25, all'esito del quale, codesto Ecc.mo Magistrato, ritenuta la causa matura per la decisione,
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E' presente per l'attore l avv. Armano Fabio, il quale impugna e contesta tutti gli avversi scritti di controparte. Insiste nuovamente con il disconoscimento della documen- tazione depositata in fotocopia, in particolare disconosce la copia afferente il presunto verbale redatto dai sanitari del 118. Evidenzia, altresì, che contrariamente a quanto so- stenuto dalla convenuta, il verbale del 118 non è atto a fede privilegiata, mentre lo è il verbale del pronto soccorso, nel quale sono riportate le dichiarazioni del paziente, verba- le quello del pronto soccorso che viene sottoscritto dal dichiarante a differenza della scheda del 118. Si ribadisce, inoltre, che allo stato, fermo restando il disconoscimento del documento in copia, non è possibile individuare il sanitario che lo ha presumibilmen- te redatto, atteso che non ne è specificato il nome. Tale circostanza rende impossibile,
l'eventuale querela di falso essendo ignota la paternità del documento. Si insiste nuova- mente per l'ammissione dei mezzi di prova come articolati nella propria memoria istrut- toria. L'avv. Turchetti impugna le eccezioni formulate da parte instate atteso che la richiamata scheda 118 assume valore fidefacente ex art 2700 cc poiché attestato da pub- blico ufficiale in relazione non soltanto alle dichiarazioni in esso contenute poiché rese direttamente dal soggetto soccorso agli operatori sanitari di prime cure presenti a bordo dei mezzi di soccorso che per logica conseguenza con soggetto cosciente intervistano lo stesso;
per quanto concerne poi la paternità del documento lo stesso proviene dalla sede operatici operativa 118 a Napoli est come da apposta intestazione e pertanto le contesta- zioni sollevate da parte istante appaino assolutamente prive di fondamento considerato anche che l'odierno istante ad oggi non ha mai approntato alcuna eventuale e possibile difesa. Si insiste pertanto per tutte le formulate richieste.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ovve- ro con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1953/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , parte elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._1
in Via Caserta, n. 152 in Cicciano (NA) presso lo studio dell'Avv. Fabio Romano (c.f.:
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._2
- Attore
E
(c.f.: ) in qualità di impresa designata per la Parte_1 P.IVA_1
regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del FGVS, parte elettiva- mente domiciliata in San Gennaro Ves.no (NA) alla via Ottaviano, n. 215 presso lo studio dell'Avv. Micaela Ottomano (c.f.: ) dal quale è rappresen- C.F._3
tata e difesa in virtù di procura in atti
- Convenuta
OGGETTO: lesione personale
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CONCLUSIONI: come da verbale della odierna udienza.
DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto introduttivo l'attore adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoveicolo pirata nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto con- dannare la nella qualità di Impresa designata alla gestione del Parte_1
F.G.V.S. per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 283, com. 1, lettera A, D. Lgs
209/2005, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore quantificati in una somma pari ad € 137.751,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che il giudicante riterrà equa e provata in corso di causa, il tutto comunque contenuto nei limiti massimi della competenza per valore del Giudice
adito; c) condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore costituito, che si dichiara antistatario”.
Con la propria comparsa di costituzione e risposta, la Parte_1
chiedeva: “-in via principale ed assorbente (…) dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea, per carenza di legittimazione passiva della compagnia, essendo provato in atti che
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l'istante non si infortunava nelle circostanze dichiarate in citazione e che nessun veicolo non identificato veniva coinvolto;
- in via principale ed assorbente, rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, non provata e carente sotto il profilo del nesso causale, essendo provato che l'istante non si infortunava nelle circostanze dichiarate in citazione e che nessun veicolo non identificato veniva coinvolto e del pari che nessun testimone si trovava sul posto;
-dichiarare l'improcedibilità della domanda, ex art. 165
c.p.c.; - dichiarare l'improponibilità della domanda attesa l'assenza dei requisiti di cui agli art.li 287, comma 1 e 4 e art. 283 lett. a e 148 del D. Lgs n. 209/05; - sempre in via preli- minare, ma subordinatamente, statuire sull'eccepita carenza di legittimazione attiva, non- ché, sulla carenza dell'interesse ad agire, e sulla carenza della legittimazione passiva e di conseguenza, dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice, mancando allo stato la prova dell'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 283 lett. a del Nuovo Codice delle
Assicurazioni; - condannare l'istante alla refusione delle spese legali, con ulteriore con- danna ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c., per gli importi ritenuti di giustizia”.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, non appare fuori luogo evidenziare che si intende dar seguito all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, alla luce del principio processuale della "ragione più liquida", - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicura- re la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr.
SS.UU., Sent. n.9936 del 08/05/2014). Deve preferirsi, pertanto, un approccio interpreta- tivo volto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, che consenta al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
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costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subor- dinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cassa- zione civile sez. I, 16/04/2018, n.9370; Cass. 23901/2017; Cass. 11335/2017; Cass.
2977/2016; Cass. S.U. 23542/2015; già cit. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 12202/2014;
Cass. 15106/2013; Cass. S.U. 6826/2010). In definitiva, quindi, in forza dell'enunciato principio deve riconoscersi al giudice il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere superflua l'analisi di tutte le altre questioni diretto a consentire la maggiore efficienza dell'azione giudiziaria.
Ed invero, l'attore afferma di essere rimasto vittima di un sinistro stradale, all'esito del quale non avrebbe potuto identificare, senza sua colpa, il presunto autore allorquando, il
05.02.2022, alle ore 16:30 circa, in Carbonara di Nola, alla via Carpinelli II tratto, nel mentre camminava sul margine sinistro della carreggiata, in direzione Liveri, veniva inve- stito da un veicolo che ripartiva ad elevata velocità da una posizione di sosta. Orbene, a prescindere dalla valutazione della diligenza nel comportamento tenuto dall'attore a segui- to del sinistro, infatti, appare doveroso sottolineare la estrema lacunosità del fatto dedotto tanto che nel proprio narrato appaiono totalmente omesse l'indicazione specifica delle lesioni riportate (definite tali da richiedere l'intervento in pronto soccorso, senza alcuna ulteriore specificazione) a seguito del medesimo, non è indicata la parte del corpo attinta e vi è un richiamo del tutto generico all'accesso effettuato al presidio ospedaliero di Nola ove l'attore veniva refertato e gli venivano prestati i primi soccorsi (anch'essi non specifi- cati). Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che la lacuna deduttiva si presenta di tale gravità da non potere essere in alcun modo colmata, né mediante produzioni documentali, né mediante accertamenti istruttori, quali una prova orale che risulterebbe meramente ed
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inevitabilmente esplorativo. Granitica sul punto la posizione della giurisprudenza di legit- timità la quale ha affermato, con orientamento condiviso da questo Giudice, che “quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale (…) non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (…), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il
"thema decidendum". Infatti, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del nu- mero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. n. 7115 del 21.03.2013).
In disparte quanto testé illustrato, vanno ulteriormente evidenziati dubbi circa la reale verificazione del sinistro. Ed invero, è stata prodotta in atti copia della scheda centrale 118
“Napoli Est” nella quale, l' , intervistato nell'immediatezza del presunto sinistro, Pt_2
ha dichiarato quale causa dello stesso “caduta moto”. Il valore indiziario di detto docu- mento viene corroborato dall'ulteriore rilievo per cui nel verbale di querela orale (sporta a distanza di oltre sette mesi dall'accaduto) lo stesso ha dichiarato che “non c'erano persone con me in grado di poter riferire in merito all'accaduto”, salvo poi richiedere in via istrut- toria l'assunzione di prova orale con indicazione di n. 2 testi. Le perplessità sull'effettivo verificarsi del sinistro non possono che persistere anche alla luce dalle dichiarazioni rila- sciate dall' (cfr. verbale d'udienza del 16.01.2025) alla scrivente a mente delle quali: Pt_2
“quando ho dichiarato loro - non c'erano persone con me in grado di poter riferire l'accaduto - intendevo dire che ero da solo a passeggiare e non ero accompagnato da
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nessuno che conoscessi”. Ed invero, dal momento che l' aveva già raccolto i Pt_2
recapiti telefonici dei testimoni, durante il periodo di ricovero ospedaliero immediatamen- te conseguente al sinistro e, dunque, ben prima di presentarsi a sporgere la querela, non è dato comprendere per quale ragione in tale ultima sede abbia dichiarato che non c'era nessuno in grado di poter riferire dell'accaduto. Ulteriormente, appare parimenti poco sostenibile che nel percorrere una strada secondaria, stretta e poco frequentata un veicolo possa ripartire da una posizione di sosta ad elevata velocità e possa, altrettanto veloce- mente, allontanarsi e dileguarsi senza che alcuno dei (presunti) testimoni abbia potuto rilevare il numero di targa.
Dette circostanze non possono non condurre ribadire i gravi ed evidenti dubbi sull'effettivo verificarsi del sinistro in sé.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, considerato il valore della con- troversia, l'assenza di fase istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Parte_2 Parte_1
e, per l'effetto,
2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in €.7.052,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
È verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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