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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18189 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di IV CO, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 06/02/2026 emessa dal Tribunale di Avellino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che, ritenuta la fondatezza del quarto e del quinto motivo, ha chiesto l’annullamento senza rinvo della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 16 gennaio 2026; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 24 aprile 2026 dal difensore del ricorrente, avv. Domenico Iommazzo, che ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza e del precedente decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 16 gennaio 2026. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18189 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 16 gennaio 2026, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino disponeva il sequestro probatorio di diversi beni, tra cui due telefoni cellulari in uso a CO LI, persona nei cui confronti sono in corso indagini preliminari. Si procede, in particolare, per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 8, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché l’indagato, quale amministratore di fatto della ditta individuale “Fashion” di LA AN, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva, negli anni 2024 e 2025, fatture per operazioni inesistenti in favore di diverse imprese. Al ricorrente era altresì contestato il reato di cui all’art. 648-ter.1, primo comma, cod. pen., in quanto, avendo commesso i delitti di frode fiscale e disponendo di conti correnti intestati alla suddetta ditta, impiegava e trasferiva i proventi illeciti in attività economiche e finanziarie, mediante operazioni idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Era, infine, contestato il reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., perché, in concorso con altri, deteneva e trasferiva denaro di provenienza delittuosa, risultando in possesso di una rilevante somma di denaro contante, in relazione alla quale non forniva alcuna giustificazione. 2. Con ordinanza del 6 febbraio 2026, depositata il 4 marzo 2026, il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento incidentale. 3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335, 405 e 407, comma 3, cod. proc. pen.), in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei documenti acquisiti per effetto della esecuzione del decreto di sequestro probatorio. In particolare, si assume che il decreto di sequestro probatorio emesso in data 16 gennaio 2026 fosse nullo e quanto acquisito per effetto della sua esecuzione inutilizzabile, in quanto adottato oltre il termine di durata delle indagini preliminari, decorrente — a parere del ricorrente — dal 14 gennaio 2025, per effetto dell’ingiustificato ritardo nell’iscrizione del nominativo 3 dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., di cui appunto si è chiesta al G.i.p. la retrodatazione, agli effetti della decorrenza de termine per il compimento di indagini preliminari. Rappresenta il ricorrente, al riguardo, che già l’informativa depositata in Procura in data 14 marzo 2025 conteneva elementi idonei a configurare una compiuta notizia di reato a carico dell’indagato, sicché l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata con decorrenza retrodatata al 14 gennaio 2025, con conseguente maturazione del termine massimo di durata delle indagini e inutilizzabilità degli atti successivamente compiuti, ivi compreso il decreto di sequestro. Aggiunge la difesa che l’episodio successivo, concernente il rinvenimento di denaro contante, costituirebbe fatto distinto e oggetto di autonomo procedimento, non idoneo a giustificare la prosecuzione delle indagini nel presente procedimento. Deduce, inoltre, che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da motivazione meramente apparente, avendo il Tribunale ritenuto utilizzabile il sequestro in relazione a una pretesa nuova notizia di reato, senza tuttavia indicare gli elementi di novità e autonomia rispetto al materiale già acquisito, né chiarire le ragioni per cui il medesimo fatto possa essere qualificato come autonomo titolo di reato. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen.), quanto a ritenuta sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, in assenza di indicazione di un qualsivoglia reato presupposto. Sostiene, in particolare, che difetti il fumus commissi delicti, non essendo stato individuato il delitto presupposto neppure nella sua tipologia, né essendo ravvisabile un plausibile collegamento tra il denaro rinvenuto e l’attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, cronologicamente circoscritta a un periodo antecedente. Ne deriverebbe, secondo la difesa, l’illegittimità del sequestro probatorio, in quanto fondato su un’ipotesi di riciclaggio priva dei necessari presupposti. Deduce, altresì, la difesa che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia solo apparente, in quanto basata su una individuazione meramente ipotetica del delitto presupposto, tale da rendere inesistente la stessa giustificazione del fumus. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c, 63, 64 e 350 cod. proc. pen.), per violazione del diritto di difesa con riferimento alle modalità di acquisizione dei codici di accesso ai dispositivi sequestrati. Sostiene il difensore che, in sede di esecuzione del sequestro, la 4 polizia giudiziaria avrebbe acquisito i codici di sblocco dei telefoni chiedendoli direttamente all’indagato, in assenza del difensore e senza previo avviso della facoltà di non rispondere, in violazione del principio del nemo tenetur se detegere. Deduce che tale condotta integri una indebita sollecitazione a rendere dichiarazioni potenzialmente auto-incriminanti, con conseguente necessità di attivare le garanzie difensive previste dalla normativa richiamata. Lamenta, pertanto, la nullità dell’atto e la conseguente inutilizzabilità derivata degli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti sui dispositivi, evidenziando che sul punto l’ordinanza impugnata si limiterebbe a una motivazione meramente apparente. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali in materia di sequestro probatorio nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per violazione dei principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza. Sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe sorretta da motivazione apparente, non esplicitando il nesso concreto tra i dispositivi sequestrati e i fatti oggetto di indagine, né delimitando l’oggetto dell’accertamento, né giustificando la necessità dell’apprensione integrale dei supporti informatici. Ne deriverebbe la violazione delle norme che disciplinano il sequestro probatorio e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di acquisizione di dati digitali. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce infine inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in materia di selezione del materiale informatico sequestrato. Lamenta, in particolare, l’assenza di criteri selettivi effettivi, di una delimitazione temporale e della determinazione della durata del vincolo, evidenziando come il provvedimento impugnato non circoscriva il segmento di dati rilevanti, né individui il periodo temporale oggetto di indagine. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, l’indeterminatezza della misura e la sua sproporzione rispetto alle esigenze probatorie poste a fondamento del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere accolto. 1. Il primo motivo difetta del presupposto necessario alla valutazione della sua eventuale fondatezza. Il ricorrente ha dimostrato di aver richiesto al G.i.p. del Tribunale di Avellino la retrodatazione (art. 335 quater cod. proc. pen.) della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., ma non ha ugualmente offerto contezza (fino alla data dell’udienza) 5 dell’eventuale accoglimento della domanda. In difetto del dato conoscitivo, in disparte dalla considerazione che l’inutilizzabilità eventuale colpisce la prova acquisita per effetto dell’atto d’indagine compiuto fuori termine e non l’atto di indagine in sé (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, [...], Rv. 279337 – 02; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459 - 01), non è dato a questa Corte valutare i presupposti della dedotta inutilizzabilità delle prove acquisite per effetto di un atto d’indagine compiuto quando il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari era già perento. 1.1. Inoltre, come già rilevato dal Tribunale del riesame, pur a voler ritenere che l’iscrizione dell’indagato nel registro delle persone sottoposte ad indagini preliminari, in ordine alla provvisoria imputazione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, indicato al capo 1) del decreto di sequestro debba essere retrodatata al gennaio 2025, data delle dichiarazioni della AN, il decreto di sequestro del 16 gennaio 2026, preceduto da perquisizione, è certamente stato emesso in pendenza del termine per il compimento delle indagini preliminari per il reato di riciclaggio contestato all’LI al capo 3, stante la notizia di reato acquisita in data 16 gennaio 2026, dopo il rinvenimento nell’autovettura della ingente somma di denaro contante (338.000 euro) dalla provenienza ingiustificata. 2. Non risulta che il secondo motivo sia stato dedotto innanzi al Tribunale per il riesame (seconda pagina della ordinanza impugnata, ove il Tribunale sintentizza diligentemente tutti i motivi dedotti innanzi a sé), con conseguente esiziale interruzione della catena devolutiva. 2.1. Al riguardo, va infatti ribadito, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi. Ciò posto, anche in tema di misure cautelari deve ritenersi preclusa (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (ex plurimis, Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, [...], Rv. 260952 - 01). Quanto innanzi deve leggersi in uno con il principio generale governante la materia delle impugnazioni, per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi d'impugnazione, contenuto nel provvedimento decisorio, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima 6 volta in cassazione, e quindi precluso (in tal senso, con riferimento all'omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, quale principio comunque generale in sede di impugnazioni, Sez. 2, 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Il principio di cui innanzi, valevole in generale con riferimento al sistema impugnatorio, è stato applicato anche in materia cautelare e per il caso di ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso in sede di appello cautelare (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, [...], in motivazione) ed è, per medesimezza di ratio, operante anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso ordinanza emessa in sede di riesame cautelare, essendo preclusa, anche in tale sede, la possibilità di prospettare innanzi alla Suprema Corte, motivi di censura non sollevati davanti al Tribunale, ove essi non siano rilevabili d'ufficio. Consegue, nella fattispecie, l'inammissibilità del profilo di censura in esame, sostanziandosi quest'ultima come motivo nuovo, non avendo il ricorrente contestato il riepilogo dei motivi d'impugnazione contenuto nel provvedimento emesso in sede di riesame, che non fa menzione di censure in ordine alla ritenuta gravità indiziaria, con conseguente novità della deduzione di dette censure in sede di legittimità (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, [...], Rv. 288117-01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in diritto. Come correttamente evidenziato dal Tribunale per il riesame, i codici di accesso ai dispositivi smartphone in uso all’indagato furono forniti spontaneamente alla polizia giudiziaria all’atto della perquisizione, sicché non si profila alcuna eventuale inutilizzabilità, che (si ribadisce ancora una volta) colpirebbe semmai la prova acquisita attraverso l’atto e non l’atto in sé; tuttavia la prova (il contenuto della memoria degli smartphone in sequestro) non è ancora emersa al panorama investigativo. In ogni caso, governa la fattispecie la disciplina delle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato, cui non si applicano le disposizioni degli artt. 63 e 199 cod. proc. pen., posto che la prima concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta a indagini, mentre la seconda attiene alla testimonianza o alle sommarie informazioni testimoniali. 3.1. Deve comunque rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati, in quanto il potere autonomo di sequestro non è affatto influenzato dalle modalità attraverso le quali la res sia stata reperita, essendo unicamente condizionato all'acquisibilità del bene al processo e alla 7 insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (espressione del principio “male captum bene retentum”: Sez. 2, n. 15784, del 23/12/2016, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010, Rv. 24767901;). 4.-5. Il quarto ed il quinto dei motivi di ricorso sono infondati. 4.-5.1. Deve ribadirsi che in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, [...], Rv. 288139-01), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il Pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in assenza di ratio evidente, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, [...], Rv. 289205-01). Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamente rispettate dalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente. 5. Al rigetto del ricorso consegue, secondo quanto dispone l’art. 616 del codice di rito, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SI RR NI AR
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, che, ritenuta la fondatezza del quarto e del quinto motivo, ha chiesto l’annullamento senza rinvo della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 16 gennaio 2026; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 24 aprile 2026 dal difensore del ricorrente, avv. Domenico Iommazzo, che ha insistito per l’annullamento della impugnata ordinanza e del precedente decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 16 gennaio 2026. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18189 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 06/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 16 gennaio 2026, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Avellino disponeva il sequestro probatorio di diversi beni, tra cui due telefoni cellulari in uso a CO LI, persona nei cui confronti sono in corso indagini preliminari. Si procede, in particolare, per i delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 8, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, poiché l’indagato, quale amministratore di fatto della ditta individuale “Fashion” di LA AN, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva, negli anni 2024 e 2025, fatture per operazioni inesistenti in favore di diverse imprese. Al ricorrente era altresì contestato il reato di cui all’art. 648-ter.1, primo comma, cod. pen., in quanto, avendo commesso i delitti di frode fiscale e disponendo di conti correnti intestati alla suddetta ditta, impiegava e trasferiva i proventi illeciti in attività economiche e finanziarie, mediante operazioni idonee a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Era, infine, contestato il reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen., perché, in concorso con altri, deteneva e trasferiva denaro di provenienza delittuosa, risultando in possesso di una rilevante somma di denaro contante, in relazione alla quale non forniva alcuna giustificazione. 2. Con ordinanza del 6 febbraio 2026, depositata il 4 marzo 2026, il Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento incidentale. 3. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 335, 405 e 407, comma 3, cod. proc. pen.), in ordine alla ritenuta utilizzabilità dei documenti acquisiti per effetto della esecuzione del decreto di sequestro probatorio. In particolare, si assume che il decreto di sequestro probatorio emesso in data 16 gennaio 2026 fosse nullo e quanto acquisito per effetto della sua esecuzione inutilizzabile, in quanto adottato oltre il termine di durata delle indagini preliminari, decorrente — a parere del ricorrente — dal 14 gennaio 2025, per effetto dell’ingiustificato ritardo nell’iscrizione del nominativo 3 dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., di cui appunto si è chiesta al G.i.p. la retrodatazione, agli effetti della decorrenza de termine per il compimento di indagini preliminari. Rappresenta il ricorrente, al riguardo, che già l’informativa depositata in Procura in data 14 marzo 2025 conteneva elementi idonei a configurare una compiuta notizia di reato a carico dell’indagato, sicché l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata con decorrenza retrodatata al 14 gennaio 2025, con conseguente maturazione del termine massimo di durata delle indagini e inutilizzabilità degli atti successivamente compiuti, ivi compreso il decreto di sequestro. Aggiunge la difesa che l’episodio successivo, concernente il rinvenimento di denaro contante, costituirebbe fatto distinto e oggetto di autonomo procedimento, non idoneo a giustificare la prosecuzione delle indagini nel presente procedimento. Deduce, inoltre, che l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da motivazione meramente apparente, avendo il Tribunale ritenuto utilizzabile il sequestro in relazione a una pretesa nuova notizia di reato, senza tuttavia indicare gli elementi di novità e autonomia rispetto al materiale già acquisito, né chiarire le ragioni per cui il medesimo fatto possa essere qualificato come autonomo titolo di reato. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen.), quanto a ritenuta sussistenza del fumus del delitto di riciclaggio, in assenza di indicazione di un qualsivoglia reato presupposto. Sostiene, in particolare, che difetti il fumus commissi delicti, non essendo stato individuato il delitto presupposto neppure nella sua tipologia, né essendo ravvisabile un plausibile collegamento tra il denaro rinvenuto e l’attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti, cronologicamente circoscritta a un periodo antecedente. Ne deriverebbe, secondo la difesa, l’illegittimità del sequestro probatorio, in quanto fondato su un’ipotesi di riciclaggio priva dei necessari presupposti. Deduce, altresì, la difesa che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia solo apparente, in quanto basata su una individuazione meramente ipotetica del delitto presupposto, tale da rendere inesistente la stessa giustificazione del fumus. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c, 63, 64 e 350 cod. proc. pen.), per violazione del diritto di difesa con riferimento alle modalità di acquisizione dei codici di accesso ai dispositivi sequestrati. Sostiene il difensore che, in sede di esecuzione del sequestro, la 4 polizia giudiziaria avrebbe acquisito i codici di sblocco dei telefoni chiedendoli direttamente all’indagato, in assenza del difensore e senza previo avviso della facoltà di non rispondere, in violazione del principio del nemo tenetur se detegere. Deduce che tale condotta integri una indebita sollecitazione a rendere dichiarazioni potenzialmente auto-incriminanti, con conseguente necessità di attivare le garanzie difensive previste dalla normativa richiamata. Lamenta, pertanto, la nullità dell’atto e la conseguente inutilizzabilità derivata degli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti sui dispositivi, evidenziando che sul punto l’ordinanza impugnata si limiterebbe a una motivazione meramente apparente. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali in materia di sequestro probatorio nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per violazione dei principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza. Sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe sorretta da motivazione apparente, non esplicitando il nesso concreto tra i dispositivi sequestrati e i fatti oggetto di indagine, né delimitando l’oggetto dell’accertamento, né giustificando la necessità dell’apprensione integrale dei supporti informatici. Ne deriverebbe la violazione delle norme che disciplinano il sequestro probatorio e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di acquisizione di dati digitali. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce infine inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali, nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in materia di selezione del materiale informatico sequestrato. Lamenta, in particolare, l’assenza di criteri selettivi effettivi, di una delimitazione temporale e della determinazione della durata del vincolo, evidenziando come il provvedimento impugnato non circoscriva il segmento di dati rilevanti, né individui il periodo temporale oggetto di indagine. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, l’indeterminatezza della misura e la sua sproporzione rispetto alle esigenze probatorie poste a fondamento del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere accolto. 1. Il primo motivo difetta del presupposto necessario alla valutazione della sua eventuale fondatezza. Il ricorrente ha dimostrato di aver richiesto al G.i.p. del Tribunale di Avellino la retrodatazione (art. 335 quater cod. proc. pen.) della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., ma non ha ugualmente offerto contezza (fino alla data dell’udienza) 5 dell’eventuale accoglimento della domanda. In difetto del dato conoscitivo, in disparte dalla considerazione che l’inutilizzabilità eventuale colpisce la prova acquisita per effetto dell’atto d’indagine compiuto fuori termine e non l’atto di indagine in sé (Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020, [...], Rv. 279337 – 02; Sez. 6, n. 9664 del 12/02/2015, Guarischi, Rv. 262459 - 01), non è dato a questa Corte valutare i presupposti della dedotta inutilizzabilità delle prove acquisite per effetto di un atto d’indagine compiuto quando il termine per lo svolgimento delle indagini preliminari era già perento. 1.1. Inoltre, come già rilevato dal Tribunale del riesame, pur a voler ritenere che l’iscrizione dell’indagato nel registro delle persone sottoposte ad indagini preliminari, in ordine alla provvisoria imputazione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, indicato al capo 1) del decreto di sequestro debba essere retrodatata al gennaio 2025, data delle dichiarazioni della AN, il decreto di sequestro del 16 gennaio 2026, preceduto da perquisizione, è certamente stato emesso in pendenza del termine per il compimento delle indagini preliminari per il reato di riciclaggio contestato all’LI al capo 3, stante la notizia di reato acquisita in data 16 gennaio 2026, dopo il rinvenimento nell’autovettura della ingente somma di denaro contante (338.000 euro) dalla provenienza ingiustificata. 2. Non risulta che il secondo motivo sia stato dedotto innanzi al Tribunale per il riesame (seconda pagina della ordinanza impugnata, ove il Tribunale sintentizza diligentemente tutti i motivi dedotti innanzi a sé), con conseguente esiziale interruzione della catena devolutiva. 2.1. Al riguardo, va infatti ribadito, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata a esprimersi. Ciò posto, anche in tema di misure cautelari deve ritenersi preclusa (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (ex plurimis, Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, [...], Rv. 260952 - 01). Quanto innanzi deve leggersi in uno con il principio generale governante la materia delle impugnazioni, per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi d'impugnazione, contenuto nel provvedimento decisorio, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame;
in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima 6 volta in cassazione, e quindi precluso (in tal senso, con riferimento all'omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, quale principio comunque generale in sede di impugnazioni, Sez. 2, 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Il principio di cui innanzi, valevole in generale con riferimento al sistema impugnatorio, è stato applicato anche in materia cautelare e per il caso di ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso in sede di appello cautelare (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, [...], in motivazione) ed è, per medesimezza di ratio, operante anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso ordinanza emessa in sede di riesame cautelare, essendo preclusa, anche in tale sede, la possibilità di prospettare innanzi alla Suprema Corte, motivi di censura non sollevati davanti al Tribunale, ove essi non siano rilevabili d'ufficio. Consegue, nella fattispecie, l'inammissibilità del profilo di censura in esame, sostanziandosi quest'ultima come motivo nuovo, non avendo il ricorrente contestato il riepilogo dei motivi d'impugnazione contenuto nel provvedimento emesso in sede di riesame, che non fa menzione di censure in ordine alla ritenuta gravità indiziaria, con conseguente novità della deduzione di dette censure in sede di legittimità (Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025, [...], Rv. 288117-01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in diritto. Come correttamente evidenziato dal Tribunale per il riesame, i codici di accesso ai dispositivi smartphone in uso all’indagato furono forniti spontaneamente alla polizia giudiziaria all’atto della perquisizione, sicché non si profila alcuna eventuale inutilizzabilità, che (si ribadisce ancora una volta) colpirebbe semmai la prova acquisita attraverso l’atto e non l’atto in sé; tuttavia la prova (il contenuto della memoria degli smartphone in sequestro) non è ancora emersa al panorama investigativo. In ogni caso, governa la fattispecie la disciplina delle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato, cui non si applicano le disposizioni degli artt. 63 e 199 cod. proc. pen., posto che la prima concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta a indagini, mentre la seconda attiene alla testimonianza o alle sommarie informazioni testimoniali. 3.1. Deve comunque rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'eventuale illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati, in quanto il potere autonomo di sequestro non è affatto influenzato dalle modalità attraverso le quali la res sia stata reperita, essendo unicamente condizionato all'acquisibilità del bene al processo e alla 7 insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (espressione del principio “male captum bene retentum”: Sez. 2, n. 15784, del 23/12/2016, Rv. 269856; Sez. 2, n. 26819 del 23/04/2010, Rv. 24767901;). 4.-5. Il quarto ed il quinto dei motivi di ricorso sono infondati. 4.-5.1. Deve ribadirsi che in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, [...], Rv. 288139-01), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il Pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, in assenza di ratio evidente, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, [...], Rv. 289205-01). Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamente rispettate dalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente. 5. Al rigetto del ricorso consegue, secondo quanto dispone l’art. 616 del codice di rito, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 maggio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente SI RR NI AR