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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4557/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELA SFORZA, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI;
e rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO CP_3 CP_4
MISTO, giusta procura in atti;
resistenti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
10.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha proposto opposizione ex art. Parte_1
15 D. Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei CC.TT.UU. pronunciato in data 16.7.2023 all'esito del procedimento per a.t.p. da lei promosso iscritto al n. 2087/2020 R.G.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha censurato l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice ha posto a suo carico gli pagina 1 di 4 oneri di consulenza, nonostante fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Foggia del 9.4.2021. Ha dunque concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di riformarlo ponendo le spese di consulenza a carico dell'Erario. Vinte le spese. Si è costituito il , senza sollevare contestazioni e chiedendo, Controparte_1 in caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei CC.TT.UU. (ord. 13.2.2024), si sono costituiti e i quali hanno chiesto di CP_3 CP_4 verificare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e di confermare il provvedimento impugnato. Il tutto con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 10.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
È documentalmente provato che nel giudizio per a.t.p. iscritto al n. 2087/2020 RG, promosso dall'odierna ricorrente, quest'ultima era stata ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio con delibera del C.O.A. di Foggia del 9.4.2021.
È altresì documentalmente provato che il Giudice in data 16.7.2023 ha emesso il decreto di liquidazione, con il quale era stato riconosciuto in favore dei CC.TT.UU. la somma di € 3.432,142, oltre accessori di legge, ponendo il pagamento a carico della ricorrente. In punto di diritto, mette conto osservare che l'art. 131, comma terzo, D.P.R. 115/2002 prevedeva originariamente che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato fossero prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, nel caso di impossibilità della ripetizione dalla parte gravata dal carico delle spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Erano invece anticipati dallo Stato le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi. Deve premettersi che mentre la prenotazione “a debito” è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, annotazione effettuata ai fini dell'eventuale successivo recupero, l'anticipazione consiste nell'effettivo pagamento di una voce di spesa recuperabile dallo Stato a date condizioni.
Il congegno della prenotazione a debito imponeva al c.t.u. di escutere preliminarmente la parte che aveva beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, potendo solo successivamente, a sua domanda, ottenere la prenotazione – che non era automatica – in caso di esito infruttuoso delle iniziative di recupero. Inizialmente si è esclusa la sussistenza di profili di illegittimità dell'art. 131, comma terzo, TUSG, per il rischio che l'attività del c.t.u. fosse svolta di fatto a titolo gratuito nei procedimenti non contenziosi in cui non si configura la soccombenza o quando la pagina 2 di 4 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata soccombente senza aver subito la revoca del beneficio. Si era evidenziato che il procedimento di liquidazione previsto dalla norma consentiva al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme, non profilandosi alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti, data l'eterogeneità delle figure processuali, e non risultato leso il diritto della parte di avvalersi del c.t.u. poiché l'art. 63 c.p.c. prevede l'obbligo del consulente di prestare la propria opera nel processo (Corte cost. 278 e 408 del 2008; Corte cost. 195/2009;
Corte cost. 12 e 88/2013).
In tal modo – come ha poi osservato la stessa Corte costituzionale con sentenza n.
217/2019 – si avallava un'automatica equiparazione tra prenotazione a debito e liquidazione del compenso, assumendo che lo Stato dovesse provvedere al pagamento dell'importo liquidato al c.t.u. una volta esperiti inutilmente i mezzi di tutela verso la parte, pur essendo la prenotazione possibile solo in caso di recupero delle somme prenotate dalla parte ammessa (o da quella soccombente).
Nel ribadire che la finalità del patrocinio a spese dello Stato è di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletino attività di assistenza nei confronti dell'indigente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 217/2019 cit. ha affermato che la locuzione
“prenotazione a debito” non può essere equiparata all'anticipazione degli onorari a carico dello Stato, poiché detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero: l'art. 131, comma terzo, nel richiedere al professionista di intimare il pagamento alla parte e di ottenere l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo (“se non è possibile la ripetizione”) è in contrasto con la logica del sistema improntato alla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente, sistema non basato sulla gratuità del patrocinio stesso.
La disposizione è perciò illegittima nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati sono “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall'erario (cfr. Corte cost. 217/2019 cit.). Ne consegue che l'equiparazione – sotto tale profilo – della posizione di tutti coloro che abbiano prestato la propria attività professionale nel processo (avvocato, periti di parte o c.t.u.) non consente di differenziarne il trattamento, poiché attualmente anche gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, anziché prenotati a domanda. Essendo caducata la norma che contemplava, come meccanismo ordinario di soddisfacimento potenziale del credito del c.t.u. la prenotazione a debito, è venuta meno anche la previsione che imponeva al c.t.u. di intimare il pagamento, in coerenza con il principio per cui – salvo l'eventuale revoca dell'ammissione – l'ausiliario del
Giudice non può chiedere e percepire compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal testo unico (suscettibili di soddisfacimento solo mediante pagina 3 di 4 l'anticipazione), né ha possibilità di agire in giudizio prima del provvedimento di revoca dell'ammissione (cfr., per i compensi del difensore, Cass. n. 10669/2020). Non persiste la facoltà di prenotazione a debito su domanda dell'interessato del credito per il pagamento del compenso, facoltà che è oggetto della previsione dichiarata illegittima, poiché il credito professionale è direttamente anticipato dallo
Stato non costituendosi, per effetto dell'ammissione, alcun rapporto diretto tra il c.t.u. e la parte;
è, parimenti, superato l'indirizzo che consentiva al Giudice, all'esito della causa, di far gravare gli onorari del c.t.u. a carico della parte ammessa, risultata soccombente in giudizio, in mancanza di revoca (in tal senso Cass. n. 1705/2017), non essendo più corretto disporre tale addebito, in via esclusiva o solidale, neppure con il decreto di liquidazione dell'onorario che ne regoli il carico in via provvisoria. Nessun diritto di credito può dunque vantare il consulente verso la parte ammessa, non essendo stata disposta la revoca da parte del giudice del giudizio qui presupposto cui compete, in via esclusiva, detta valutazione (art. 136 TUSG). Sicché, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alcun interesse nel presente giudizio giustifica la richiesta di verifica della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, dovendo invece riconoscersi alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 131, comma terzo, TUSG piena efficacia retroattiva e l'effetto di impedire l'applicazione della norma illegittima con il solo limite dei rapporti ormai esauriti.
Tanto chiarito in generale, nel caso di specie, nonostante la delibera in atti di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, il compenso dei
CC.TT.UU. risulta posto a carico della parte ricorrente, mentre lo stesso va invece posto a carico dell'Erario, con la conseguenza che il decreto di pagamento va corretto nei termini appena evidenziati. L'accoglimento del ricorso giustifica ex se il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai CC.TT.UU. resistenti.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Foggia in data 16.7.2023, DISPONE che le spese per come liquidate nella procedura n. 2087/2020 RG a favore dei
CC.TT.UU. ivi nominati siano poste a carico dell'Erario, anziché a carico della parte ricorrente;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 14.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4557/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELA SFORZA, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI BARI;
e rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO CP_3 CP_4
MISTO, giusta procura in atti;
resistenti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
10.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha proposto opposizione ex art. Parte_1
15 D. Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei CC.TT.UU. pronunciato in data 16.7.2023 all'esito del procedimento per a.t.p. da lei promosso iscritto al n. 2087/2020 R.G.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha censurato l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice ha posto a suo carico gli pagina 1 di 4 oneri di consulenza, nonostante fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Foggia del 9.4.2021. Ha dunque concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di riformarlo ponendo le spese di consulenza a carico dell'Erario. Vinte le spese. Si è costituito il , senza sollevare contestazioni e chiedendo, Controparte_1 in caso di accoglimento del ricorso, la compensazione delle spese di lite. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei CC.TT.UU. (ord. 13.2.2024), si sono costituiti e i quali hanno chiesto di CP_3 CP_4 verificare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato e di confermare il provvedimento impugnato. Il tutto con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 10.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
È documentalmente provato che nel giudizio per a.t.p. iscritto al n. 2087/2020 RG, promosso dall'odierna ricorrente, quest'ultima era stata ammessa in via provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio con delibera del C.O.A. di Foggia del 9.4.2021.
È altresì documentalmente provato che il Giudice in data 16.7.2023 ha emesso il decreto di liquidazione, con il quale era stato riconosciuto in favore dei CC.TT.UU. la somma di € 3.432,142, oltre accessori di legge, ponendo il pagamento a carico della ricorrente. In punto di diritto, mette conto osservare che l'art. 131, comma terzo, D.P.R. 115/2002 prevedeva originariamente che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato fossero prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, nel caso di impossibilità della ripetizione dalla parte gravata dal carico delle spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Erano invece anticipati dallo Stato le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi. Deve premettersi che mentre la prenotazione “a debito” è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, annotazione effettuata ai fini dell'eventuale successivo recupero, l'anticipazione consiste nell'effettivo pagamento di una voce di spesa recuperabile dallo Stato a date condizioni.
Il congegno della prenotazione a debito imponeva al c.t.u. di escutere preliminarmente la parte che aveva beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, potendo solo successivamente, a sua domanda, ottenere la prenotazione – che non era automatica – in caso di esito infruttuoso delle iniziative di recupero. Inizialmente si è esclusa la sussistenza di profili di illegittimità dell'art. 131, comma terzo, TUSG, per il rischio che l'attività del c.t.u. fosse svolta di fatto a titolo gratuito nei procedimenti non contenziosi in cui non si configura la soccombenza o quando la pagina 2 di 4 parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata soccombente senza aver subito la revoca del beneficio. Si era evidenziato che il procedimento di liquidazione previsto dalla norma consentiva al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme, non profilandosi alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti, data l'eterogeneità delle figure processuali, e non risultato leso il diritto della parte di avvalersi del c.t.u. poiché l'art. 63 c.p.c. prevede l'obbligo del consulente di prestare la propria opera nel processo (Corte cost. 278 e 408 del 2008; Corte cost. 195/2009;
Corte cost. 12 e 88/2013).
In tal modo – come ha poi osservato la stessa Corte costituzionale con sentenza n.
217/2019 – si avallava un'automatica equiparazione tra prenotazione a debito e liquidazione del compenso, assumendo che lo Stato dovesse provvedere al pagamento dell'importo liquidato al c.t.u. una volta esperiti inutilmente i mezzi di tutela verso la parte, pur essendo la prenotazione possibile solo in caso di recupero delle somme prenotate dalla parte ammessa (o da quella soccombente).
Nel ribadire che la finalità del patrocinio a spese dello Stato è di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletino attività di assistenza nei confronti dell'indigente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 217/2019 cit. ha affermato che la locuzione
“prenotazione a debito” non può essere equiparata all'anticipazione degli onorari a carico dello Stato, poiché detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero: l'art. 131, comma terzo, nel richiedere al professionista di intimare il pagamento alla parte e di ottenere l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo (“se non è possibile la ripetizione”) è in contrasto con la logica del sistema improntato alla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente, sistema non basato sulla gratuità del patrocinio stesso.
La disposizione è perciò illegittima nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati sono “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall'erario (cfr. Corte cost. 217/2019 cit.). Ne consegue che l'equiparazione – sotto tale profilo – della posizione di tutti coloro che abbiano prestato la propria attività professionale nel processo (avvocato, periti di parte o c.t.u.) non consente di differenziarne il trattamento, poiché attualmente anche gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, anziché prenotati a domanda. Essendo caducata la norma che contemplava, come meccanismo ordinario di soddisfacimento potenziale del credito del c.t.u. la prenotazione a debito, è venuta meno anche la previsione che imponeva al c.t.u. di intimare il pagamento, in coerenza con il principio per cui – salvo l'eventuale revoca dell'ammissione – l'ausiliario del
Giudice non può chiedere e percepire compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal testo unico (suscettibili di soddisfacimento solo mediante pagina 3 di 4 l'anticipazione), né ha possibilità di agire in giudizio prima del provvedimento di revoca dell'ammissione (cfr., per i compensi del difensore, Cass. n. 10669/2020). Non persiste la facoltà di prenotazione a debito su domanda dell'interessato del credito per il pagamento del compenso, facoltà che è oggetto della previsione dichiarata illegittima, poiché il credito professionale è direttamente anticipato dallo
Stato non costituendosi, per effetto dell'ammissione, alcun rapporto diretto tra il c.t.u. e la parte;
è, parimenti, superato l'indirizzo che consentiva al Giudice, all'esito della causa, di far gravare gli onorari del c.t.u. a carico della parte ammessa, risultata soccombente in giudizio, in mancanza di revoca (in tal senso Cass. n. 1705/2017), non essendo più corretto disporre tale addebito, in via esclusiva o solidale, neppure con il decreto di liquidazione dell'onorario che ne regoli il carico in via provvisoria. Nessun diritto di credito può dunque vantare il consulente verso la parte ammessa, non essendo stata disposta la revoca da parte del giudice del giudizio qui presupposto cui compete, in via esclusiva, detta valutazione (art. 136 TUSG). Sicché, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alcun interesse nel presente giudizio giustifica la richiesta di verifica della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, dovendo invece riconoscersi alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 131, comma terzo, TUSG piena efficacia retroattiva e l'effetto di impedire l'applicazione della norma illegittima con il solo limite dei rapporti ormai esauriti.
Tanto chiarito in generale, nel caso di specie, nonostante la delibera in atti di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, il compenso dei
CC.TT.UU. risulta posto a carico della parte ricorrente, mentre lo stesso va invece posto a carico dell'Erario, con la conseguenza che il decreto di pagamento va corretto nei termini appena evidenziati. L'accoglimento del ricorso giustifica ex se il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai CC.TT.UU. resistenti.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni giuridiche affrontate.
PQM
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Foggia in data 16.7.2023, DISPONE che le spese per come liquidate nella procedura n. 2087/2020 RG a favore dei
CC.TT.UU. ivi nominati siano poste a carico dell'Erario, anziché a carico della parte ricorrente;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, 14.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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