Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 64. Delega al Governo per il testo unico 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o piu' decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilita' con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo e' autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilita' con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo e' autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commentario • 1
- 1. Esami di abilitazione avvocato: il CdS su fungibilità tra membri effettivi e supplenti della CommissioneRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 aprile 2017 · 0.86561084
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Giurisprudenza • 57
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/09/2020, n. 20497Provvedimento: […] per non avere considerato la novità della questione del privilegio artigiano (terzo motivo); per avere liquidato le spese (in 4000,00 per ì due terzi) in misura superiore ai massimi tabellari, in violazione dell'art. 64 legge n. 247 del 2012, in relazione al dm n. 55 del 10 marzo 2004 (quarto motivo). […]Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- privilegio artigiano·
- art. 91 c.p.c.·
- art. 380 bis c.p.c.·
- interessi moratori·
- compensazione spese·
- condanna alle spese·
- soccombenza reciproca·
- opposizione allo stato passivo