Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5972
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Massime1

Colui che chiede il risarcimento del danno a causa di un'azione possessoria ritenuta ingiustamente attivata può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ. - dinanzi al giudice del procedimento possessorio, in quanto soltanto quel giudice è competente a valutare la temerarietà dell'azione proposta, oltre che a provvedere sulle spese.

Commentario1

  • 1La lite temeraria: analisi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 18 aprile 2019

    L'art. 91 c.p.c. a norma del quale «il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa» sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza. Tale principio, noto anche con il brocardo victus victori[1], costituisce una specificazione della regola secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione»[2] chiamando, quindi, colui il quale è stato dichiarato soccombente dal giudice al pagamento delle spese di lite e degli onorari di difesa. La ratio di questa norma è, quindi, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5972
Data del deposito : 23 aprile 2001

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