Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Colui che chiede il risarcimento del danno a causa di un'azione possessoria ritenuta ingiustamente attivata può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ. - dinanzi al giudice del procedimento possessorio, in quanto soltanto quel giudice è competente a valutare la temerarietà dell'azione proposta, oltre che a provvedere sulle spese.
Commentario • 1
- 1. La lite temeraria: analisi dell'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.Redazione · https://www.diritto.it/ · 18 aprile 2019
L'art. 91 c.p.c. a norma del quale «il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa» sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza. Tale principio, noto anche con il brocardo victus victori[1], costituisce una specificazione della regola secondo cui «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione»[2] chiamando, quindi, colui il quale è stato dichiarato soccombente dal giudice al pagamento delle spese di lite e degli onorari di difesa. La ratio di questa norma è, quindi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5972 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA EDILE SIST 83 SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore NO SI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO ANDREOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI STRADA D'AZEGLIO 66 - PARMA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 00681/99 proposto da:
CONDOMINIO DI STRADA D'AZEGLIO 66 - PARMA, in persona dell'Amministratore pro tempore Signor Luciano Golinelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIACOMO VOLTATTORNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IMPRESA EDILE SIST 83 SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 841/98 del Tribunale di PARMA, SEZ II CIVILE, emessa l'08/07/98 e depositata il 27/08/98 (R.G. 1506/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Sergio VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impresa edile SIST 83 srl, già appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale, premesso che, a seguito di divergenze insorte col condominio committente (condominio di Strada D'Azeglio 66 - Parma) quest'ultimo, al fine di estromettere l'impresa appaltatrice dalla detenzione dell'immobile onde far proseguire i lavori da altra impresa, aveva ottenuto dal RE di Parma un provvedimento provvisorio di reintegrazione del condominio nel possesso dell'edificio, espose che successivamente all'esecuzione del provvedimento il RE aveva con sentenza rigettato la domanda di reintegrazione, ritenendo insussistenti i presupposti dello spoglio. Convenne, quindi, dinanzi al RE di Parma il Condominio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 28.4.1997 il RE dichiarò "inammissibile" la domanda sul rilievo che la controversia era stata dalle parti compromessa per arbitri.
Su appello della SIST 83 il Tribunale di Parma, con sentenza del 27.8.1998. ha rigettato la domanda e a sostegno della propria decisione ha osservato che, avendo la SIST fondato la sua pretesa sul presupposto che il condominio avesse temerariamente intrapreso il giudizio possessorio, la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere proposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al giudice di quello stesso giudizio. Ricorre la SIST con unico motivo. Il Condominio di Strada D'Azeglio 66 resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
La società ricorrente denunzia violazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Sostiene che la sua estromissione dall'edificio in ristrutturazione, quantunque rilevatasi ingiusta in esito alla sentenza con cui il RE aveva escluso la sussistenza dello spoglio, non avrebbe potuto imputarsi a dolo o a colpa grave del condominio, perché era avvenuta in forza di un provvedimento giudiziario che, per quanto provvisorio, era tuttavia valido ed efficace, onde avrebbe dovuto imputarsi al condominio à titolo di colpa lieve. Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia escluso la propria competenza a pronunziare sulla domanda di risarcimento, applicando erroneamente al caso di specie l'art. 96 c.p.c., che presuppone il dolo o la colpa grave della parte, in luogo dell'art. 2043 c.c., che, invece, viene in applicazione anche in ipotesi di colpa lieve. La doglianza non ha fondamento. Il danno che la SIST 83 sostiene di avere ingiustamente subito non avrebbe potuto essere riferito se non all'esercizio, da parte del condominio, dell'azione di spoglio, che ha comportato il provvedimento provvisorio di reintegrazione pronunziato dal RE. L'esercizio di quella azione, ove ritenuto temerario, avrebbe bensì, ai sensi dell'art. 96 comma I, c.c., potuto comportare la responsabilità del condominio, ma questa, come espressamente previsto dal comma secondo dello stesso articolo, avrebbe potuto essere accertata e sanzionata, su iniziativa della parte asseritamente danneggiata, soltanto dal giudice del procedimento possessorio, essendo solo quel giudice competente a valutare la temerarietà dell'azione possessoria proposta, oltre che a provvedere sulle spese di lite (Cass. 16.10.1967, n. 2484; Cass. 27.5.1988 n. 4731; Cass. 26.11.1992 n. 12642). In questi precisi termini il Tribunale ha correttamente pronunziato.
Col ricorso incidentale il condominio lamenta che, in violazione dell'art. 92 c.p.c., il tribunale abbia compensato per metà le spese del giudizio di appello, ponendo solo la restante metà a carico della SIST 83, sebbene quest'ultima fosse risultata interamente soccombente. La doglianza è priva di fondamento. Il tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di secondo grado sul rilievo che la pronunzia del RE, in quanto erroneamente resa in termini di inammissibilità della domanda, aveva necessitato la SIST 83 ed impugnarla per poter ottenere in grado di appello la pronunzia di merito, cui aveva diritto. Questa considerazione è immune da vizi logici e giuridici e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità.
Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati, stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001