Sentenza 14 gennaio 2015
Massime • 1
Il divieto, ai sensi dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive, che, pertanto, possono essere applicate anche ove il giudice preveda l'inflizione di una pena detentiva non superiore a tre anni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/01/2015, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 14/01/2015
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 92
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 44107/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA YO nato il [...];
avverso l'ordinanza del 03/07/2014 del Tribunale del Riesame di Genova;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 30/09/2014, il Tribunale del Riesame di Genova, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello, in data 03/07/2014, aveva revocato la misura della custodia cautelare in carcere di LA OU - imputato del reato di rapina aggravata per il quale era stato condannato dal tribunale alla pena di anni tre di reclusione oltre alla multa - applicava al suddetto imputato la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, per avere il tribunale, aderendo all'appello proposto dal Procuratore Generale, fondato la propria decisione su un erroneo presupposto e cioè che esso ricorrente si trovava agli arresti domiciliari e non recluso presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.
3. Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto è infondato per le ragioni di seguito indicate.
3.1. I fatti possono essere ricostruiti nei seguenti termini:
- l'imputato, venne condannato in stato di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata, in primo grado, alla pena di anni tre di reclusione;
- proposto appello, ed essendo stato, nelle more, modificato dal D.L. n. 92 del 2014, art. 8, l'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, la Corte di
Appello, rilevato che l'imputato era stato condannato ad una pena non superiore ad anni tre, ne ordinava la scarcerazione;
- il Procuratore Generale impugnava la suddetta decisione rilevando che il novellato l'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, prevedeva solo il divieto della misura della custodia cautelare in carcere per chi fosse stato condannato ad una pena non superiore a tre anni: la suddetta norma, però, non prevedeva uguale divieto per gli arresti domiciliari che, quindi, ben avrebbero potuto essere applicati in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere;
- il Tribunale del Riesame ha condiviso quanto sostenuto dal Procuratore Generale ma ha ritenuto di applicare, invece che gli arresti domiciliari, la più blanda misura dell'obbligo di presentazione quotidiana.
3.2. In punto di diritto, la decisione del Tribunale deve ritenersi corretta.
Il novellato art. 275 c.p.p., comma 2 bis prevede:
a) che non si possono applicare ne' la custodia cautelare in carcere nè gli arresti domiciliari "se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena": la suddetta ipotesi, quindi, non è applicabile alla fattispecie in esame essendo stato l'imputato condannato alla pena di anni tre di reclusione;
b) che non si può applicare la misura della custodia cautelare in carcere "se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni": come si può notare, la suddetta disposizione, contrariamente a quella di cui al precedente punto sub a), nulla dispone in ordine agli arresti domiciliari. La suddetta omissione non è frutto di una mera "dimenticanza" o "imprecisione" del legislatore ma è perfettamente coerente con il disposto dell'art. 656 c.p.p., che, se al quinto comma dispone che "se la pena detentiva (...) non è superiore ai tre anni (....) il Pubblico Ministero (...) ne sospende l'esecuzione" con efficacia immediata al fine di consentire al condannato di ottenere dal tribunale di Sorveglianza "la concessione di una delle misure alternative alla detenzione (...) ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena (...)", al contrario, al comma decimo, dispone che se "nella situazione considerata dal comma 5" il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire non superi i limiti indicati dal comma quinto, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione della carcerazione, ma, finché il Tribunale di Sorveglianza non decida sull'eventuale applicazione di misure alternative, "il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova (...)" (quindi, la sospensione, contrariamente a quanto previsto nel quinto comma per la custodia cautelare in carcere, non è immediatamente esecutiva). Di conseguenza, alla stregua delle suddette norme si spiega la ragione per cui il legislatore, novellando l'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, nell'ipotesi in cui "il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni" ha previsto il divieto di applicazione della misura custodiale solo per quella carceraria (della quale, se applicata, ovviamente ne va disposta l'immediata revoca così come ha correttamente ordinato la Corte di
Appello nel procedimento in esame) e non per quella degli arresti domiciliari proprio perché, questi non sono sospesi neppure ove la sentenza sia passata in giudicato fintanto che non decida il tribunale di Sorveglianza.
Precisato in punto di diritto quanto appena detto, ne consegue che se il tribunale, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, ben avrebbe potuto applicare gli arresti domiciliari - in sostituzione della vietata custodia cautelare in carcere - a fortiori poteva disporre la più blanda misura dell'obbligo di presentazione quotidiana.
Sul punto, va osservato che il ricorrente nulla ha dedotto avverso la decisione del tribunale sicché, sotto questo ulteriore profilo la doglianza va ritenuta inammissibile.
In conclusione, il ricorso va dichiarato infondato alla stregua del suddetto principio di diritto: "il novellato art. 275 c.p.p., comma 2 bis, nella parte in cui stabilisce che "se il giudice ritiene che,
all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni" non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere, si applica solo a questa misura cautelare e non anche agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive di cui agli artt. 281 ss c.p.p., che, quindi, ben possono essere applicate anche nel caso in cui il giudice ritenga che sarà applicata una pena detentiva non superiore a tre anni". In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 28 reg. es. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015