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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC307T2007142024 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con relativo avviso di accertamento n. TC307T200714/2024 regolarmente notificato alla società contribuente ed al coobbligato in solido, l'Agenzia delle Entrate di Potenza accertava per l'anno d'imposta 2018 in capo al contribuente un maggior reddito di impresa rinveniente da una partecipazione del 10% al capitale sociale dovuto in base alla presunzione relativa circa l'avvenuta distribuzione degli utili non dichiarati in considerazione della ristretta base sociale costituita da soli due soci al 90% e 10%.
In effetti, a conclusione di un controllo fiscale eseguito per l'anno di imposta 2018 per mancata presentazione del modello UNICO 2019 nei confronti della società Società_1 srls, esercente l'attività di consulenza, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento in atti, con il quale è stato accertato un reddito imponibile ai fini IRES di € 18.031.
Il ricorrente proponeva ricorso col quale deduceva l'omesso contraddittorio preventivo poiché l'accertamento fondato su un atto emesso nei confronti di altro e diverso soggetto , contestava nel merito la pretesa erariale;
chiedeva l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Si costituiva l'ufficio che ribadiva la correttezza del proprio operato, citando al riguardo giurisprudenza di legittimità circa l'insussistenza di un principio di contraddittorio preventivo generalizzato e l'operatività della richiamata presunzione, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità da sempre ha ritenuto che, in tema di verifica fiscale, l'insaturazione del contradittorio con il contribuente non fosse un requisito obbligatorio, posto che la mancata convocazione del contribuente, laddove non prevista per legge, non comporta, di per sé, la nullità dell'accertamento (Cassazione, sentenze 2812/2008 e 26361/2010). In sostanza, il contradittorio preventivo non è presupposto necessario per la validità dell'atto impositivo, rappresentando per l'ufficio uno strumento di mera indagine che, a seconda dei casi, può garantire l'acquisizione di informazioni utili in un'ottica deflattiva del contenzioso. Ulteriore conferma che tale orientamento sia ancora quello attuale della Giurisprudenza di legittimità, si può avere dalla lettura delle sentenze della Corte di cassazione n. 992 del 21 gennaio 2015 e n. 24823 del 9 dicembre 2015 a sezioni unite, successiva, quest'ultima, alla sentenza della S.C.. citata a propria ragione e richiamata dai giudici di prima istanza.
In effetti, l'Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, in quanto, nell'ordinamento nazionale, a differenza del diritto dell'Unione europea, non
è previsto un obbligo generalizzato di ricorrere al contraddittorio ogni qual volta l'Agenzia delle Entrate adotti un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente che comporti, in caso di violazione,
l'invalidità dell'atto.
Inoltre, dal confronto tra diritto nazionale e comunitario emerge che, in tema di tributi “non armonizzati” (ad esempio, le imposte dirette, come è appunto nel nostro caso), l'instaurazione del contraddittorio costituisce un obbligo solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge. Diversamente, in tema di tributi “armonizzati” (ad esempio, l'Iva; ma non è il nostro caso), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è generalizzato e la mancata instaurazione comporta ex se l'invalidità dell'atto, purché il contribuente dimostri, in sede giudiziale, che, in mancanza di tale violazione, il procedimento avrebbe comportato un risultato diverso. Con tale ultima sentenza è stato pertanto affermato che, sulla base dell'ordinamento nazionale,
l'Agenzia delle Entrate è obbligata a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale solo in presenza di una specifica disposizione normativa che espressamente lo preveda. In altre parole l'obbligo di contraddittorio, benché sussistente in alcune tipologie di accertamento, non ha una portata generale, perché la Corte di giustizia ha più volte affermato che la violazione della disposizione determina l'annullamento dell'atto “adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.
Nel caso in esame non esiste un obbligo di contraddittorio generalizzato, inoltre, la doglianza appare puramente pretestuosa poiché, comunque sia, non supportata dalla indicazione delle motivazioni che in concreto sarebbero state dedotte ove attivato.
Orbene, “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato, sicché, in tale evenienza la decisione nei confronti dei soci non viola l'art. 2727 cod. civ., incombendo sulla parte, che ne contesti il fondamento, censurare la pronuncia per violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. atteso il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi” (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5581 del
19/03/2015).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili - salva prova contraria da parte del contribuente - anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, nessun altro ulteriore requisito necessitante ai fini della validità della presunzione e del conseguenziale accertamento.
Nel caso in esame, l'accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo ed il contribuente non ha fornito nessuna precisa prova contraria, non deducendo nemmeno il difetto di ingerenza gestoria, non idoneo a sovvertire la richiamata presunzione per la ristretta compartecipazione e la inverosimiglianza di una sua ignoranza delle decisioni amministrative.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve ritenersi infondato.
Peraltro, ricorre tra le parti, per l'anno di imposta 2017, sentenza di rigetto di analogo ricorso
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado nei confronti dell'Ufficio resistente che si liquidano in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC307T2007142024 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con relativo avviso di accertamento n. TC307T200714/2024 regolarmente notificato alla società contribuente ed al coobbligato in solido, l'Agenzia delle Entrate di Potenza accertava per l'anno d'imposta 2018 in capo al contribuente un maggior reddito di impresa rinveniente da una partecipazione del 10% al capitale sociale dovuto in base alla presunzione relativa circa l'avvenuta distribuzione degli utili non dichiarati in considerazione della ristretta base sociale costituita da soli due soci al 90% e 10%.
In effetti, a conclusione di un controllo fiscale eseguito per l'anno di imposta 2018 per mancata presentazione del modello UNICO 2019 nei confronti della società Società_1 srls, esercente l'attività di consulenza, l'Ufficio ha emesso l'avviso di accertamento in atti, con il quale è stato accertato un reddito imponibile ai fini IRES di € 18.031.
Il ricorrente proponeva ricorso col quale deduceva l'omesso contraddittorio preventivo poiché l'accertamento fondato su un atto emesso nei confronti di altro e diverso soggetto , contestava nel merito la pretesa erariale;
chiedeva l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Si costituiva l'ufficio che ribadiva la correttezza del proprio operato, citando al riguardo giurisprudenza di legittimità circa l'insussistenza di un principio di contraddittorio preventivo generalizzato e l'operatività della richiamata presunzione, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità da sempre ha ritenuto che, in tema di verifica fiscale, l'insaturazione del contradittorio con il contribuente non fosse un requisito obbligatorio, posto che la mancata convocazione del contribuente, laddove non prevista per legge, non comporta, di per sé, la nullità dell'accertamento (Cassazione, sentenze 2812/2008 e 26361/2010). In sostanza, il contradittorio preventivo non è presupposto necessario per la validità dell'atto impositivo, rappresentando per l'ufficio uno strumento di mera indagine che, a seconda dei casi, può garantire l'acquisizione di informazioni utili in un'ottica deflattiva del contenzioso. Ulteriore conferma che tale orientamento sia ancora quello attuale della Giurisprudenza di legittimità, si può avere dalla lettura delle sentenze della Corte di cassazione n. 992 del 21 gennaio 2015 e n. 24823 del 9 dicembre 2015 a sezioni unite, successiva, quest'ultima, alla sentenza della S.C.. citata a propria ragione e richiamata dai giudici di prima istanza.
In effetti, l'Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, in quanto, nell'ordinamento nazionale, a differenza del diritto dell'Unione europea, non
è previsto un obbligo generalizzato di ricorrere al contraddittorio ogni qual volta l'Agenzia delle Entrate adotti un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente che comporti, in caso di violazione,
l'invalidità dell'atto.
Inoltre, dal confronto tra diritto nazionale e comunitario emerge che, in tema di tributi “non armonizzati” (ad esempio, le imposte dirette, come è appunto nel nostro caso), l'instaurazione del contraddittorio costituisce un obbligo solo nel caso in cui sia espressamente previsto dalla legge. Diversamente, in tema di tributi “armonizzati” (ad esempio, l'Iva; ma non è il nostro caso), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è generalizzato e la mancata instaurazione comporta ex se l'invalidità dell'atto, purché il contribuente dimostri, in sede giudiziale, che, in mancanza di tale violazione, il procedimento avrebbe comportato un risultato diverso. Con tale ultima sentenza è stato pertanto affermato che, sulla base dell'ordinamento nazionale,
l'Agenzia delle Entrate è obbligata a instaurare il contraddittorio endoprocedimentale solo in presenza di una specifica disposizione normativa che espressamente lo preveda. In altre parole l'obbligo di contraddittorio, benché sussistente in alcune tipologie di accertamento, non ha una portata generale, perché la Corte di giustizia ha più volte affermato che la violazione della disposizione determina l'annullamento dell'atto “adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”.
Nel caso in esame non esiste un obbligo di contraddittorio generalizzato, inoltre, la doglianza appare puramente pretestuosa poiché, comunque sia, non supportata dalla indicazione delle motivazioni che in concreto sarebbero state dedotte ove attivato.
Orbene, “In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato, sicché, in tale evenienza la decisione nei confronti dei soci non viola l'art. 2727 cod. civ., incombendo sulla parte, che ne contesti il fondamento, censurare la pronuncia per violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. atteso il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi” (Cass.Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5581 del
19/03/2015).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'applicazione, alle società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili - salva prova contraria da parte del contribuente - anche in assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sè un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, nessun altro ulteriore requisito necessitante ai fini della validità della presunzione e del conseguenziale accertamento.
Nel caso in esame, l'accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo ed il contribuente non ha fornito nessuna precisa prova contraria, non deducendo nemmeno il difetto di ingerenza gestoria, non idoneo a sovvertire la richiamata presunzione per la ristretta compartecipazione e la inverosimiglianza di una sua ignoranza delle decisioni amministrative.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve ritenersi infondato.
Peraltro, ricorre tra le parti, per l'anno di imposta 2017, sentenza di rigetto di analogo ricorso
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado nei confronti dell'Ufficio resistente che si liquidano in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge