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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/11/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6719/2022 R.G.
promossa da:
a socio unico Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Avv. S. Bastianon e M. Messori
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. L. Caselli
in punto a: compravendita, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/9/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattese tutte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avanzate, anche in via istruttoria e incidentale, dalla convenuta opposta, poiché infondate in fatto e in diritto, così statuire:
- In via pregiudiziale e principale: per tutti i motivi esposti nella narrativa dei propri scritti difensivi - atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza
- accertare e dichiarare il difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, n. 2193/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022, R.G. 5344/2022, e per l'effetto revocarlo e/o dichiararne la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, l'invalidità; - In via pregiudiziale e subordinata: nella non creduta ipotesi di non accoglimento della sopra esposta eccezione: dichiarare ai sensi dell'art. 19 c.p.c. l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Busto Arsizio;
- In via principale, nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa dei propri scritti difensivi, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'insussistenza del credito asseritamente vantato da
[...] nei confronti di a socio unico e per l'effetto, revocare e/o CP_1 Parte_1 dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 2193/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022, R.G. 5344/2022.
- In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente opposizione, ridurre le somme pretese con il decreto ingiuntivo opposto al giusto e dovuto, come emergerà in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. - In via istruttoria, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare e determinare:
- quali e quante lavorazioni dei tubi in carbonio siano state effettivamente eseguite da
[...]
CP_1
- se dette lavorazioni siano state eseguite a regola d'arte,
- il valore economico delle stesse,
- la congruità, rispetto ad esse, dell'importo richiesto, € 23.427,79, quantificato unilateralmente da
Si contesta il doc. 12) prodotto da controparte, denominato “Stampa Controparte_1 Consuntivazione Commessa”, relativo alle lavorazioni effettuate dall'opposta per evadere l'ordine di
, in cui nella colonna “UM” sono indicati i minuti e nella colonna “Tmp Lav.” è Parte_1 indicato il numero di minuti occorsi per le lavorazioni per : si tratta, infatti, di un Parte_1 documento di parte, formato unilateralmente da ed è, pertanto, privo di Controparte_1 qualunque rilevanza giuridica. Si richiamano i documenti allegati agli atti”;
per parte convenuta:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via principale, rigettare le domande e le eccezioni tutte proposte da a socio unico, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare a socio unico, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la somma di € 46.373,55, oltre ad interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, da dovuto sino al saldo effettivo, ovvero, in via subordinata, quel diverso importo, anche minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio;
il tutto oltre ad interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria ed a conferma delle lavorazioni effettuate in favore dell'opponente dell'importo di € 23.427,79, deduce e richiede quanto segue. A) Anzi tutto con numerazione progressiva, produce i seguenti, ulteriori, Controparte_1 documenti: doc. 9) E-mail del 30.11.2020, inviata da dipendente di Testimone_1 CP_1
a di , con allegato il preventivo n.1031/00 del 30.11.2020
[...] Parte_2 Parte_1 da cui è scaturito l'ordine di dell'8.3.2021 (cfr. doc.1); docc. 10-10ter) D.D.T. Parte_1 Modelleria Modenese in data 26.1.2021, 3.3.2021, 3.5.2021, a conferma che una parte delle lavorazioni commissionate con l'ordine dell'8.3.2021 (cfr. doc.1) sono state realizzate e pure consegnate da a e si trovano presso quest'ultima; doc. 11) Controparte_1 Parte_1 fotografia raffigurante i tubi in carbonio oggetto dell'ordine di dell'8.3.2021 (cfr., Parte_1 ancora, doc.1), dei quali alcuni non lavorati ed alcuni lavorati;
doc. 12) “Stampa Consuntivazione Commessa” di Modelleria relativa alle lavorazioni effettuate dalla medesima CP_1 CP_1 per evadere l'ordine di (sub doc.1), in cui nella colonna “UM” sono
[...] Parte_1 indicati i minuti e nella colonna “Tmp Lav.” è indicato il numero di minuti occorsi per le lavorazioni per . Parte_1 B) La difesa esponente chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli:
2 1) Vero che dopo il preventivo n.1031/00 del 30.11.2020 allegato alla mail del medesimo 30.11.2020, che si rammostrano al teste (doc.9), ha inoltrato l'ordine dell'8.3.2021 da Parte_1 rammostrarsi al teste (doc.1);
2) Vero che i D.D.T. di in data 26.1.2021, 3.3.2021, 3.5.2021, che si Controparte_1 rammostrano al teste (docc. 10 – 10ter), sono relativi a lavorazioni commissionate da Pt_1
con l'ordine dell'8.3.2021 (doc.1 da rammostrarsi al teste) che sono state consegnate da
[...] a;
Controparte_1 Parte_1 3) Vero che la fotografia che si rammostra al teste (doc.11) ritrae i tubi in carbonio oggetto dell'ordine di dell'8.3.2021 (doc.1 da rammostrarsi al teste) tutt'ora presso Parte_1
Controparte_1
4) Vero che, in particolare, la fotografia che si rammostra al teste (doc.11) ritrae tubi già lavorati e tubi ancora non lavorati;
5) Vero che il documento denominato “Stampa Consuntivazione Commessa” che si rammostra al teste (doc.12) indica le lavorazioni effettuate da per evadere l'ordine di Controparte_1 Pt_1
dell'8.3.2021 (doc.1 da rammostrarsi al teste);
[...] 6) Vero che, in particolare, la predetta “Stampa Consuntivazione Commessa” che si rammostra al teste (doc.12) indica il numero di minuti occorsi per le lavorazioni per ed i relativi Parte_1 costi di lavorazione. Si indicano a testi, salvo altri: e c/o sui Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1 capitoli 1, 2, 5 e 6. c/o sui capitoli 2, 3, 4, 5, 6. C) Da Testimone_3 Controparte_1 ultimo, si chiede l'ammissione di C.T.U. sia sul materiale lavorato presente presso CP_1 sia sul materiale lavorato e consegnato a (di cui ai D.D.T. sub docc.10 –
[...] Parte_1 10ter) diretta ad accertare il valore delle lavorazioni effettuate da Controparte_1 Con riserva di produrre ulteriori documenti e dedurre mezzi istruttori anche a prova contraria, con numerazione progressiva rispetto alla comparsa di costituzione e risposta, si dimettono in atti i documenti dianzi richiamati: 9) E-mail del 30.11.2020 ed allegato preventivo n.1031/00 del 30.11.2020; 10-10ter) D.D.T. Modelleria Modenese in data 26.1.2021, 3.3.2021, 3.5.2021; 11) fotografia raffigurante i tubi in carbonio oggetto dell'ordine di dell'8.3.2021; 12) Parte_1
“Stampa Consuntivazione Commessa” di ” Controparte_1
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice opponente propone opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
2193/2022 emesso il 12.9.2022 dal Tribunale di Modena in favore di
[...] per € 46.373,55 oltre interessi e spese. Controparte_1
L'opposizione si fonda sull'insussistenza o comunque incertezza del credito azionato, in quanto parte attrice allega che il credito non era certo, liquido ed esigibile in quanto la fattura di veniva emessa non a titolo di Controparte_1
3 corrispettivo ma quale “risarcimento danni” senza, tuttavia, fornire la prova del danno subito, asseritamente quantificato arbitrariamente nella sua entità.
Nella fattura venivano indicate due voci distinte:
A) “Materiale acquistato esclusivamente per evadere la vostra commessa, €
22.945,76”;
B) “Lavorazioni già eseguite su vostro ordine n. 21OA01102 del 08.03.21, €
23.427,79”.
Allega, quindi, l'opponente che entrambe le voci sono determinate unilateralmente e prive di riscontro probatorio.
4. Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Modena in favore del tribunale di Busto Arsizio, in relazione all'art. 19
C.p.c. con riferimento alla sede del debitore e all'art. 1182, 3° c., C.c., in quanto questa ultima previsione sarebbe riferita solo alle obbligazioni pecuniarie “liquide”, mentre nella specie il credito non sarebbe liquido, ossia determinato o determinabile con un mero calcolo matematico. Non sono stati, invece contestati gli altri criteri di attribuzione della competenza, in particolare quello del luogo dove l'obbligazione è sorta.
Nei termini nei quali è impostata dall'opponente, l'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata per un duplice ordine di motivi: in primo luogo in quanto il convenuto non ha dimostrato che ai sensi dell'art. 20 C.p.c. il luogo ove è sorta l'obbligazione sia diverso da Modena, luogo ove è pervenuto l'ordine della merce;
in secondo luogo in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio, nel caso di specie, non è quella inerente la consegna del materiale venduto, ma quella del pagamento del prezzo, prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore e, quindi presso la sede della società venditrice in Modena.
Posto che nelle cause relative a giudizi di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, a pena di inammissibilità dell'eccezione, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti (previsti dagli artt. 18, 19 e 20 C.p.c.), il difetto di tale specifica contestazione determina il radicarsi della competenza presso il
4 giudice adito (cfr. giurisprudenza costante e conforme;
di recente, tra le molte: Cass.
VI, 30/7/2021, n. 21989; Cass. VI, 18/2/2011, n. 3989; Cass. III;
26/5/2005, n.
11183), nel caso di specie l'eccezione è inammissibile prima ancora che infondata.
In ogni caso, anche con riferimento all'art. 1182, 3° c., C.c., la prospettazione offerta non può essere accolta, in primo luogo in quanto l'obbligazione è certamente determinata nel suo ammontare, essendo riferita ad un importo, documentato e non contestato, corrisposto ad un terzo fornitore, per l'acquisto di materiali necessari all'adempimento delle richieste dell'acquirente.
Sul punto, si veda la decisione della Corte di cassazione n. 4792 del
23.2.2021, secondo la quale:
“Ai fini della competenza per territorio la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alle risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio.
Chi si affermi creditore di “100”, convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza, ràdica correttamente il giudizio, e la competenza del giudice adito non potrà certo venir meno in articulo mortis, per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito.
Pertanto se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili (Sez. 3,
Sentenza n. 1268 del 21/04/1969, Rv. 339911 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1095 del
30/04/1966, Rv. 322180 – 01).
Eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma – integrando fatti impeditivi della domanda – possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice competente (Sez. 2, Sentenza n. 4821 del 30/05/1997, Rv. 504814 – 01; così pure Sez.
3, Sentenza n. 1085 del 16/04/1971, Rv. 351137 – 01).
1.2. Naturalmente può accadere che il convenuto, oltre a negare di essere debitore, eccepisca anche che il credito azionato dall'attore non sia affatto liquido;
che di
5 conseguenza l'obbligazione sia querable e non portable;
e che pertanto il giudice competente per territorio sia quello del domicilio del debitore.
In questo caso lo stabilire se il credito vantato dall'attore sia o non sia liquido è questione che andrà delibata dal giudice incidenter tantum, ai soli fini della competenza ed in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 4, anche in questo caso a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 – 01; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 6762 del 21/03/2014, Rv. 630200 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4024 del
18/02/2008, Rv. 601900 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006, Rv. 592159
– 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9013 del 30/04/2005, Rv. 581427 – 01).
1.3. I1 “sistema” delineato da questa Corte con le pronunce appena ricordate può dunque così riassumersi:
a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'art. 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa”.
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e e 182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad
6 oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Trib. Modena -
Lucchi- 31/12/2024, n. 1875, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
5. Nel merito, va rilevato che, quanto alla voce “materiale acquistato” parte convenuta opposta ha documentato, mediante fattura e copia del relativo bonifico, di aver corrisposto la identica somma di € 22.945,76 richiesta all'opponente, al fornitore
ReGlass, per l'acquisto del materiale nello specifico necessario per eseguire l'ordine per cui è causa;
su tale produzione documentale parte attrice opponente non ha sollevato contestazioni, sicché per l'indicata quota del credito (€ 22.945,76) è raggiunta la prova.
Quanto alla residua quota della fattura emessa da Controparte_1 ancora in contestazione, e riferita alle “lavorazioni già eseguite su vostro ordine n.
21OA01102 del 08.03.21, € 23.427,79”, la contestazione dell'opponente verte principalmente sulla inidoneità della fattura, di per sé, a fornire la prova del credito, oltre che genericamente sulla difformità del campione realizzato da
[...]
che avrebbe giustificato il suo successivo comportamento Controparte_1 contrattuale.
Sul punto si osserva che dalla documentazione in atti emerge la presenza di un ordine, sottoscritto da nel mese di marzo 2021, per le Parte_1 lavorazioni in parola, a cui ha fatto seguito, a distanza di dodici mesi, da parte di una diffida ad adempiere per l'importo di € 56743,55, Controparte_1 diffida non contestata dall'opponente, e relativa anche agli importi di cui alla fattura n. 900057/22 del 17.5.2022, che a sua volta è stata contestata solo in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'emissione della fattura è accompagnata sia da comportamenti inequivoci del debitore, che né al momento della diffida ad adempiere né all'atto dell'emissione ha opposto contestazioni, sia da elementi rilevanti, quali l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili.
7 Al riguardo va osservato che sulla idoneità della fattura a costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto,
e annotata nelle scritture contabili, si veda Cass. II, 30/1/2024-8/1/2024, n. 3581:
“Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza
n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza
n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n.
29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza
n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti”.
I medesimi principi sono condivisi da consolidata giurisprudenza di questo stesso ufficio:
“Nei rapporti commerciali tra imprenditori, l'annotazione dell'altrui fattura nel proprio registro IVA, così come prescritto dalle leggi tributarie, non costituisce prova legale contro l'imprenditore medesimo ex art. 2079 cc e art. 2710 cc (che riguardano infatti soltanto la contabilità prescritta dal codice civile), ma -ove l'annotazione stessa sia avvenuta in assenza di qualsivoglia contestazione- può comunque costituire un coacervo istruttorio presuntivo di gravità tale da far ritenere provato il fatto” (Trib. Modena -Pagliani- 21/4/2020, n. 405; 28/4/2020, n, 454;
12/10/2020, n. 1170; 3/11/2020, n. 1318; 11/1/2021, n. 41; 18/2/2021, n. 265;
8 22/3/2021, n. 459; 30/3/2021, n. 541; 14/7/2022, n. 925, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
“Tra imprenditori, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Trib. Modena -
Pagliani- 29/10/2020, n. 1587, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Nella descritta situazione, le istanze istruttorie di parte attrice -in particolare le prove orali richieste anche in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice- sono inammissibili in quanto, anche se fossero provate tutte le circostanze indicate nei capitoli dedotti, le stesse resterebbero inidonee a dimostrare l'esistenza di un inadempimento peraltro non denunciato prima di ricevere la richiesta di pagamento, oltre al fatto che le stesse sono intrinsecamente inammissibili per difetto di rispetto dei criteri di cui all'art 244 C.p.c., atteso che i capitoli dedotti sono superflui rispetto all'evidente tenore delle risultanze documentali (cap. 1), ovvero tendenti ad attribuire un diverso significato al tenore delle risultanze documentali (cap. 2, 5) e valutativi
(cap. 2, 4, 5, 6).
Di conseguenza, non è ammissibile neppure la consulenza tecnica d'ufficio, anche perché vi è un ordine iniziale accettato dall'attore e le richieste del convenuto sono coerenti con quanto previsto nell'ordine medesimo.
7. In definitiva, le allegazioni di parte attrice opponente non hanno trovato sostegno probatorio.
A fronte, quindi, della prova documentale dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
A fronte della esposta situazione probatoria posta a base del provvedimento monitorio spettava, infatti, all'opponente debitore fornire, in via di eccezione, la prova positiva del pagamento.
9 Nessuna prova in merito é stata, in quanto l'opponente si è limitato alla negatoria sulla base di allegazioni non provate.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone soltanto generiche contestazioni, e inammissibili richieste di prova.
Nel corso del procedimento veniva formulata alle parti dal giudice proposta conciliativa, non accettata da parte opposta;
alla luce delle considerazioni che precedono, la mancata accettazione della proposta conciliativa effettuata dal giudice da parte della convenuta opposta non assume rilevanza ai sensi dell'art. 91 C.p.c..
8. L'opposizione appare, quindi, esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata e non provata in ordine all'allegato inadempimento e, vieppiù, ai conseguenti danni subiti, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza e domanda rigettata, respinge l'opposizione di a socio unico avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 2193 del 12/9/2022 del Tribunale di Modena e, per l'effetto, conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a socio unico a rifondere a Parte_1 le spese processuali che liquida nella misura di Controparte_1 complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre accessori, IVA e CPA dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 27/11/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6719/2022 R.G.
promossa da:
a socio unico Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Avv. S. Bastianon e M. Messori
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. L. Caselli
in punto a: compravendita, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 4/6/2025 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 3/9/2025 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 23/9/2025 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattese tutte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avanzate, anche in via istruttoria e incidentale, dalla convenuta opposta, poiché infondate in fatto e in diritto, così statuire:
- In via pregiudiziale e principale: per tutti i motivi esposti nella narrativa dei propri scritti difensivi - atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza
- accertare e dichiarare il difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, n. 2193/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022, R.G. 5344/2022, e per l'effetto revocarlo e/o dichiararne la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, l'invalidità; - In via pregiudiziale e subordinata: nella non creduta ipotesi di non accoglimento della sopra esposta eccezione: dichiarare ai sensi dell'art. 19 c.p.c. l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Modena in favore del Tribunale di Busto Arsizio;
- In via principale, nel merito: per tutti i motivi esposti nella narrativa dei propri scritti difensivi, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'insussistenza del credito asseritamente vantato da
[...] nei confronti di a socio unico e per l'effetto, revocare e/o CP_1 Parte_1 dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia, l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 2193/2022 emesso dal Tribunale di Modena il 12.09.2022 e pubblicato il 13.09.2022, R.G. 5344/2022.
- In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente opposizione, ridurre le somme pretese con il decreto ingiuntivo opposto al giusto e dovuto, come emergerà in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. - In via istruttoria, si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare e determinare:
- quali e quante lavorazioni dei tubi in carbonio siano state effettivamente eseguite da
[...]
CP_1
- se dette lavorazioni siano state eseguite a regola d'arte,
- il valore economico delle stesse,
- la congruità, rispetto ad esse, dell'importo richiesto, € 23.427,79, quantificato unilateralmente da
Si contesta il doc. 12) prodotto da controparte, denominato “Stampa Controparte_1 Consuntivazione Commessa”, relativo alle lavorazioni effettuate dall'opposta per evadere l'ordine di
, in cui nella colonna “UM” sono indicati i minuti e nella colonna “Tmp Lav.” è Parte_1 indicato il numero di minuti occorsi per le lavorazioni per : si tratta, infatti, di un Parte_1 documento di parte, formato unilateralmente da ed è, pertanto, privo di Controparte_1 qualunque rilevanza giuridica. Si richiamano i documenti allegati agli atti”;
per parte convenuta:
“Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in via principale, rigettare le domande e le eccezioni tutte proposte da a socio unico, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, in quanto inammissibili ed infondate per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, condannare a socio unico, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a pagare a in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la somma di € 46.373,55, oltre ad interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, da dovuto sino al saldo effettivo, ovvero, in via subordinata, quel diverso importo, anche minore, che dovesse risultare all'esito del giudizio;
il tutto oltre ad interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria ed a conferma delle lavorazioni effettuate in favore dell'opponente dell'importo di € 23.427,79, deduce e richiede quanto segue. A) Anzi tutto con numerazione progressiva, produce i seguenti, ulteriori, Controparte_1 documenti: doc. 9) E-mail del 30.11.2020, inviata da dipendente di Testimone_1 CP_1
a di , con allegato il preventivo n.1031/00 del 30.11.2020
[...] Parte_2 Parte_1 da cui è scaturito l'ordine di dell'8.3.2021 (cfr. doc.1); docc. 10-10ter) D.D.T. Parte_1 Modelleria Modenese in data 26.1.2021, 3.3.2021, 3.5.2021, a conferma che una parte delle lavorazioni commissionate con l'ordine dell'8.3.2021 (cfr. doc.1) sono state realizzate e pure consegnate da a e si trovano presso quest'ultima; doc. 11) Controparte_1 Parte_1 fotografia raffigurante i tubi in carbonio oggetto dell'ordine di dell'8.3.2021 (cfr., Parte_1 ancora, doc.1), dei quali alcuni non lavorati ed alcuni lavorati;
doc. 12) “Stampa Consuntivazione Commessa” di Modelleria relativa alle lavorazioni effettuate dalla medesima CP_1 CP_1 per evadere l'ordine di (sub doc.1), in cui nella colonna “UM” sono
[...] Parte_1 indicati i minuti e nella colonna “Tmp Lav.” è indicato il numero di minuti occorsi per le lavorazioni per . Parte_1 B) La difesa esponente chiede, inoltre, l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli:
2 1) Vero che dopo il preventivo n.1031/00 del 30.11.2020 allegato alla mail del medesimo 30.11.2020, che si rammostrano al teste (doc.9), ha inoltrato l'ordine dell'8.3.2021 da Parte_1 rammostrarsi al teste (doc.1);
2) Vero che i D.D.T. di in data 26.1.2021, 3.3.2021, 3.5.2021, che si Controparte_1 rammostrano al teste (docc. 10 – 10ter), sono relativi a lavorazioni commissionate da Pt_1
con l'ordine dell'8.3.2021 (doc.1 da rammostrarsi al teste) che sono state consegnate da
[...] a;
Controparte_1 Parte_1 3) Vero che la fotografia che si rammostra al teste (doc.11) ritrae i tubi in carbonio oggetto dell'ordine di dell'8.3.2021 (doc.1 da rammostrarsi al teste) tutt'ora presso Parte_1
Controparte_1
4) Vero che, in particolare, la fotografia che si rammostra al teste (doc.11) ritrae tubi già lavorati e tubi ancora non lavorati;
5) Vero che il documento denominato “Stampa Consuntivazione Commessa” che si rammostra al teste (doc.12) indica le lavorazioni effettuate da per evadere l'ordine di Controparte_1 Pt_1
dell'8.3.2021 (doc.1 da rammostrarsi al teste);
[...] 6) Vero che, in particolare, la predetta “Stampa Consuntivazione Commessa” che si rammostra al teste (doc.12) indica il numero di minuti occorsi per le lavorazioni per ed i relativi Parte_1 costi di lavorazione. Si indicano a testi, salvo altri: e c/o sui Testimone_1 Testimone_2 Controparte_1 capitoli 1, 2, 5 e 6. c/o sui capitoli 2, 3, 4, 5, 6. C) Da Testimone_3 Controparte_1 ultimo, si chiede l'ammissione di C.T.U. sia sul materiale lavorato presente presso CP_1 sia sul materiale lavorato e consegnato a (di cui ai D.D.T. sub docc.10 –
[...] Parte_1 10ter) diretta ad accertare il valore delle lavorazioni effettuate da Controparte_1 Con riserva di produrre ulteriori documenti e dedurre mezzi istruttori anche a prova contraria, con numerazione progressiva rispetto alla comparsa di costituzione e risposta, si dimettono in atti i documenti dianzi richiamati: 9) E-mail del 30.11.2020 ed allegato preventivo n.1031/00 del 30.11.2020; 10-10ter) D.D.T. Modelleria Modenese in data 26.1.2021, 3.3.2021, 3.5.2021; 11) fotografia raffigurante i tubi in carbonio oggetto dell'ordine di dell'8.3.2021; 12) Parte_1
“Stampa Consuntivazione Commessa” di ” Controparte_1
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice opponente propone opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
2193/2022 emesso il 12.9.2022 dal Tribunale di Modena in favore di
[...] per € 46.373,55 oltre interessi e spese. Controparte_1
L'opposizione si fonda sull'insussistenza o comunque incertezza del credito azionato, in quanto parte attrice allega che il credito non era certo, liquido ed esigibile in quanto la fattura di veniva emessa non a titolo di Controparte_1
3 corrispettivo ma quale “risarcimento danni” senza, tuttavia, fornire la prova del danno subito, asseritamente quantificato arbitrariamente nella sua entità.
Nella fattura venivano indicate due voci distinte:
A) “Materiale acquistato esclusivamente per evadere la vostra commessa, €
22.945,76”;
B) “Lavorazioni già eseguite su vostro ordine n. 21OA01102 del 08.03.21, €
23.427,79”.
Allega, quindi, l'opponente che entrambe le voci sono determinate unilateralmente e prive di riscontro probatorio.
4. Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Modena in favore del tribunale di Busto Arsizio, in relazione all'art. 19
C.p.c. con riferimento alla sede del debitore e all'art. 1182, 3° c., C.c., in quanto questa ultima previsione sarebbe riferita solo alle obbligazioni pecuniarie “liquide”, mentre nella specie il credito non sarebbe liquido, ossia determinato o determinabile con un mero calcolo matematico. Non sono stati, invece contestati gli altri criteri di attribuzione della competenza, in particolare quello del luogo dove l'obbligazione è sorta.
Nei termini nei quali è impostata dall'opponente, l'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata per un duplice ordine di motivi: in primo luogo in quanto il convenuto non ha dimostrato che ai sensi dell'art. 20 C.p.c. il luogo ove è sorta l'obbligazione sia diverso da Modena, luogo ove è pervenuto l'ordine della merce;
in secondo luogo in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio, nel caso di specie, non è quella inerente la consegna del materiale venduto, ma quella del pagamento del prezzo, prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore e, quindi presso la sede della società venditrice in Modena.
Posto che nelle cause relative a giudizi di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, a pena di inammissibilità dell'eccezione, la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti (previsti dagli artt. 18, 19 e 20 C.p.c.), il difetto di tale specifica contestazione determina il radicarsi della competenza presso il
4 giudice adito (cfr. giurisprudenza costante e conforme;
di recente, tra le molte: Cass.
VI, 30/7/2021, n. 21989; Cass. VI, 18/2/2011, n. 3989; Cass. III;
26/5/2005, n.
11183), nel caso di specie l'eccezione è inammissibile prima ancora che infondata.
In ogni caso, anche con riferimento all'art. 1182, 3° c., C.c., la prospettazione offerta non può essere accolta, in primo luogo in quanto l'obbligazione è certamente determinata nel suo ammontare, essendo riferita ad un importo, documentato e non contestato, corrisposto ad un terzo fornitore, per l'acquisto di materiali necessari all'adempimento delle richieste dell'acquirente.
Sul punto, si veda la decisione della Corte di cassazione n. 4792 del
23.2.2021, secondo la quale:
“Ai fini della competenza per territorio la liquidità e la certezza del credito vanno apprezzate ex ante, in base alla domanda della parte, e non ex post, in base alle risultanze dell'istruttoria emerse all'esito del giudizio.
Chi si affermi creditore di “100”, convenendo la persona indicata come debitore dinanzi al giudice del luogo di propria residenza, ràdica correttamente il giudizio, e la competenza del giudice adito non potrà certo venir meno in articulo mortis, per il fatto che, all'esito del giudizio, la domanda attorea si sia rivelata infondata nel merito.
Pertanto se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili (Sez. 3,
Sentenza n. 1268 del 21/04/1969, Rv. 339911 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1095 del
30/04/1966, Rv. 322180 – 01).
Eventuali eccezioni del convenuto circa l'esistenza o l'ammontare del credito non rendono illiquido quest'ultimo, ma – integrando fatti impeditivi della domanda – possono incidere solo sul merito della causa, non sulla individuazione del giudice competente (Sez. 2, Sentenza n. 4821 del 30/05/1997, Rv. 504814 – 01; così pure Sez.
3, Sentenza n. 1085 del 16/04/1971, Rv. 351137 – 01).
1.2. Naturalmente può accadere che il convenuto, oltre a negare di essere debitore, eccepisca anche che il credito azionato dall'attore non sia affatto liquido;
che di
5 conseguenza l'obbligazione sia querable e non portable;
e che pertanto il giudice competente per territorio sia quello del domicilio del debitore.
In questo caso lo stabilire se il credito vantato dall'attore sia o non sia liquido è questione che andrà delibata dal giudice incidenter tantum, ai soli fini della competenza ed in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., comma 4, anche in questo caso a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 – 01; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 6762 del 21/03/2014, Rv. 630200 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4024 del
18/02/2008, Rv. 601900 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 21625 del 06/10/2006, Rv. 592159
– 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9013 del 30/04/2005, Rv. 581427 – 01).
1.3. I1 “sistema” delineato da questa Corte con le pronunce appena ricordate può dunque così riassumersi:
a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'art. 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od esigibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex art. 38 c.p.c., comma 4, e dunque senza nessuna incidenza sul merito della causa”.
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e e 182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad
6 oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Trib. Modena -
Lucchi- 31/12/2024, n. 1875, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
5. Nel merito, va rilevato che, quanto alla voce “materiale acquistato” parte convenuta opposta ha documentato, mediante fattura e copia del relativo bonifico, di aver corrisposto la identica somma di € 22.945,76 richiesta all'opponente, al fornitore
ReGlass, per l'acquisto del materiale nello specifico necessario per eseguire l'ordine per cui è causa;
su tale produzione documentale parte attrice opponente non ha sollevato contestazioni, sicché per l'indicata quota del credito (€ 22.945,76) è raggiunta la prova.
Quanto alla residua quota della fattura emessa da Controparte_1 ancora in contestazione, e riferita alle “lavorazioni già eseguite su vostro ordine n.
21OA01102 del 08.03.21, € 23.427,79”, la contestazione dell'opponente verte principalmente sulla inidoneità della fattura, di per sé, a fornire la prova del credito, oltre che genericamente sulla difformità del campione realizzato da
[...]
che avrebbe giustificato il suo successivo comportamento Controparte_1 contrattuale.
Sul punto si osserva che dalla documentazione in atti emerge la presenza di un ordine, sottoscritto da nel mese di marzo 2021, per le Parte_1 lavorazioni in parola, a cui ha fatto seguito, a distanza di dodici mesi, da parte di una diffida ad adempiere per l'importo di € 56743,55, Controparte_1 diffida non contestata dall'opponente, e relativa anche agli importi di cui alla fattura n. 900057/22 del 17.5.2022, che a sua volta è stata contestata solo in seguito all'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'emissione della fattura è accompagnata sia da comportamenti inequivoci del debitore, che né al momento della diffida ad adempiere né all'atto dell'emissione ha opposto contestazioni, sia da elementi rilevanti, quali l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili.
7 Al riguardo va osservato che sulla idoneità della fattura a costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto,
e annotata nelle scritture contabili, si veda Cass. II, 30/1/2024-8/1/2024, n. 3581:
“Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza
n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza
n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del
23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n.
29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza
n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti”.
I medesimi principi sono condivisi da consolidata giurisprudenza di questo stesso ufficio:
“Nei rapporti commerciali tra imprenditori, l'annotazione dell'altrui fattura nel proprio registro IVA, così come prescritto dalle leggi tributarie, non costituisce prova legale contro l'imprenditore medesimo ex art. 2079 cc e art. 2710 cc (che riguardano infatti soltanto la contabilità prescritta dal codice civile), ma -ove l'annotazione stessa sia avvenuta in assenza di qualsivoglia contestazione- può comunque costituire un coacervo istruttorio presuntivo di gravità tale da far ritenere provato il fatto” (Trib. Modena -Pagliani- 21/4/2020, n. 405; 28/4/2020, n, 454;
12/10/2020, n. 1170; 3/11/2020, n. 1318; 11/1/2021, n. 41; 18/2/2021, n. 265;
8 22/3/2021, n. 459; 30/3/2021, n. 541; 14/7/2022, n. 925, in: www.giurisprudenzamodenese.it);
“Tra imprenditori, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Trib. Modena -
Pagliani- 29/10/2020, n. 1587, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
6. Nella descritta situazione, le istanze istruttorie di parte attrice -in particolare le prove orali richieste anche in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice- sono inammissibili in quanto, anche se fossero provate tutte le circostanze indicate nei capitoli dedotti, le stesse resterebbero inidonee a dimostrare l'esistenza di un inadempimento peraltro non denunciato prima di ricevere la richiesta di pagamento, oltre al fatto che le stesse sono intrinsecamente inammissibili per difetto di rispetto dei criteri di cui all'art 244 C.p.c., atteso che i capitoli dedotti sono superflui rispetto all'evidente tenore delle risultanze documentali (cap. 1), ovvero tendenti ad attribuire un diverso significato al tenore delle risultanze documentali (cap. 2, 5) e valutativi
(cap. 2, 4, 5, 6).
Di conseguenza, non è ammissibile neppure la consulenza tecnica d'ufficio, anche perché vi è un ordine iniziale accettato dall'attore e le richieste del convenuto sono coerenti con quanto previsto nell'ordine medesimo.
7. In definitiva, le allegazioni di parte attrice opponente non hanno trovato sostegno probatorio.
A fronte, quindi, della prova documentale dall'attore sostanziale del proprio credito, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
A fronte della esposta situazione probatoria posta a base del provvedimento monitorio spettava, infatti, all'opponente debitore fornire, in via di eccezione, la prova positiva del pagamento.
9 Nessuna prova in merito é stata, in quanto l'opponente si è limitato alla negatoria sulla base di allegazioni non provate.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone soltanto generiche contestazioni, e inammissibili richieste di prova.
Nel corso del procedimento veniva formulata alle parti dal giudice proposta conciliativa, non accettata da parte opposta;
alla luce delle considerazioni che precedono, la mancata accettazione della proposta conciliativa effettuata dal giudice da parte della convenuta opposta non assume rilevanza ai sensi dell'art. 91 C.p.c..
8. L'opposizione appare, quindi, esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata e non provata in ordine all'allegato inadempimento e, vieppiù, ai conseguenti danni subiti, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza e domanda rigettata, respinge l'opposizione di a socio unico avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 2193 del 12/9/2022 del Tribunale di Modena e, per l'effetto, conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a socio unico a rifondere a Parte_1 le spese processuali che liquida nella misura di Controparte_1 complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per spese, oltre accessori, IVA e CPA dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 27/11/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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