Sentenza 23 luglio 1999
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice di appello abbia disposto, nella forma dell'ordinanza collegiale ex art. 356 c.p.c., l'assunzione di nuovi mezzi di prova (o, comunque, abbia impartito disposizioni funzionali alla prosecuzione del processo) conserva il suo carattere ordinatorio sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, e non è, pertanto, in alcun caso idoneo a pregiudicare la decisione della causa (essendo ad essa meramente strumentale), essendo sempre modificabile e revocabile, anche implicitamente, attraverso la successiva decisione di merito, per effetto di un diverso e libero apprezzamento delle risultanze istruttorie (nella specie, la corte di appello, dopo aver disposto, con ordinanza, un supplemento di indagine istruttoria consistente nella convocazione del consulente tecnico di primo grado dinanzi all'istruttore, veniva nuovamente investita del procedimento per effetto della concorde richiesta delle parti di nomina di un nuovo consulente, avendo il precedente rinunciato all'incarico, ciononostante decidendo la causa nel merito sulla base delle conclusioni dell'indagine tecnica di primo grado. La S.C., nel ritenere immune da vizi procedurali la decisione, ha enunciato il principio di diritto che precede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1999, n. 7953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7953 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. PP BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHERUSIO 8, presso l'avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FARINA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NI IG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 176/96 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 28/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 23 ottobre 1986 LU LI citava in giudizio davanti al Tribunale di Perugia LU NI, proponendo opposizione - ex art. 615, comma primo, c.p.c. - al precetto a lui notificato dal NI - per lire 8.462.148 -1 essendo il titolo esecutivo costituito da assegno bancario emesso da PP NO, recante la apparente firma di girata dell'opponente a favore del creditore procedente.
Disconosceva l'opponente la firma di girata -al proprio nome- sull'assegno e il convenuto, costituendosi in giudizio, ne chiedeva la verificazione.
L'indagine tecnico-grafica disposta dall'istruttore concludeva per la autenticità della sottoscrizione per girata al nome del LI.
Il Tribunale, con sentenza 7 marzo 1991, rigettava l'opposizione.
Su impugnazione del LI, la Corte d'Appello di Perugia disponeva supplemento di indagine tecnica, richiamando per chiarimenti lo stesso consulente nominato dall'istruttore in primo grado, che però dichiarava di rinunciare al nuovo incarico. Ritornata la causa al Collegio su concorde istanza delle parti per la nomina di un diverso consulente, la Corte d'Appello - con la sentenza 28 giugno 1996 - decideva la causa nel merito e rigettava l'impugnazione, condividendo motivatamente le conclusioni dell'indagine tecnica svolta in primo grado.
Contro tale decisione LU LI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione. LU NI non si è costituito in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione delle norme in materia di assunzione delle prove e lamenta che la Corte d'Appello, in luogo di provvedere in ordine alla già disposta rinnovazione della indagine tecnica (essendo stata la causa rimessa al Collegio "a fini meramente istruttori") abbia invece provveduto nel merito "senza che le parti abbiano potuto depositare difese in ordine ai problemi di merito e di legittimità". Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà di motivazione, avendo la Corte di merito, dapprima con l'ordinanza, ritenuto la indispensabilità di un supplemento di indagine tecnica e, infine con la sentenza, deciso nel merito sul solo fondamento della consulenza di primo grado (giudicata insufficiente nella ordinanza perché il consulente d'ufficio non aveva adeguatamente risposto alle osservazioni del consulente di parte opponente). Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce "violazione del principio dispositivo e assoluta mancanza di motivazione in merito della decisione" e rileva che la causa era ritornata al Collegio, sull'accordo delle parti, per la nomina di un nuovo consulente tecnico: se è vero che i provvedimenti dati dal Collegio in forma di ordinanza - ex art. 279 c.p.c. - possono essere modificati o revocati, la modifica e la revoca debbono essere però motivati e nella specie la motivazione era tanto più necessaria poiché sul provvedimento istruttorio vi era stato l'accordo delle parti.
2. I tre motivi, che costituiscono articolazioni interne alla medesima censura, sono infondati. Quanto al rilievo prospettato nel primo, è appena il caso di precisare che il consigliere istruttore, non avendo potuto dare esecuzione all'ordinanza collegiale (per la rinuncia del consulente cui era stato affidato l'incarico di rinnovazione dell'indagine tecnica), necessariamente rimise la causa al Collegio, nuovamente investendolo della decisione. Non si trattò, come invece erroneamente afferma il ricorrente, di una rimessione "a fini meramente istruttori", non concepibile nel giudizio di appello dove tutti i poteri istruttori sono riservati al Collegio poiché il relativo esercizio può implicare la riforma della sentenza impugnata.
Fu, dunque, rimessione totale della causa al Collegio che legittimamente esercitò i suoi poteri decisori, sicché non può esserne derivata compressione alcuna delle facoltà difensive delle parti. Nè il Collegio era vincolato alla sua precedente ordinanza (non potuta eseguire, come si è ricordato, dall'istruttore) e ciò per il principio secondo cui i provvedimenti del collegio che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa (essendo ad essa strumentali), sono (perciò) modificabili e revocabili dallo stesso collegio (art. 279, comma 4, c.p.c. che dà specifica applicazione alla norma generale dettata nell'art. 127 c.p.c.) e pur in modo implicito attraverso la decisione di merito, con diverso - e libero apprezzamento delle esigenze istruttorie.
Conseguentemente infondato è l'argomento svolto nel secondo motivo, là dove il ricorrente, rilevando la contraddittorietà tra la ordinanza istruttoria, che aveva ritenuto indispensabile l'integrazione della indagine tecnica per l'insufficienza di quella svolta in primo grado, e la decisione di merito invece fondata sulla analisi dei risultati della stessa consulenza tecnica, prospetta un vizio di incoerente motivazione della decisione impugnata. il carattere meramente deliberativo e strumentale delle ordinanze istruttorie (che perciò "non possono mai pregiudicare la decisione della causa", essendo "modificabili revocabili dallo stesso collegio") comporta infatti che il (fisiologico) contrasto tra ordinanza e consecutiva sentenza non possa dar luogo al vizio di contraddittorietà di motivazione della stessa sentenza, che si fonda su proprie autonome ragioni. Con riguardo esclusivo agli argomenti sviluppati a sostegno della decisione di merito debbono essere quindi valutate coerenza e adeguatezza della motivazione (sicché quando si registri contrasto tra ordinanza istruttoria e successiva sentenza deve intendersi che la decisione di merito abbia implicitamente revocato i provvedimenti istruttori con essa incompatibili). Non può dunque condividersi il rilievo del terzo motivo del ricorso secondo cui la Corte di merito avrebbe dovuto rendere esplicite le ragioni che l'avevano indotta a un diverso apprezzamento delle esigenze istruttorie, quando invece l'osservanza del dovere di congrua motivazione doveva essere valutata con riguardo alle ragioni di merito poste a sostegno della decisione, che invece il ricorrente totalmente omette di esaminare e alle quali perciò non muove rilievo critico alcuno. Quanto infine alla censura di "violazione del principio dispositivo" con la quale si adombra (ex art. 177, comma 3, sub 1) la irrevocabilità nella specie della ordinanza collegiale che aveva disposto la rinnovazione della indagine tecnica, basti osservare, da un lato, che l'accordo delle parti era stato manifestato con riguardo alla nomina di un diverso consulente (e dunque in funzione di un atteso provvedimento istruttorio, invece negato dal Collegio) e, dall'altro, che la irrevocabilità delle ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti non può riferirsi ai provvedimenti relativi a mezzi istruttori che, come l'indagine tecnica, rientrano nei poteri ufficiosi del giudice. Rigettato dunque il ricorso, poiché la parte intimata non si è costituita in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999