Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, riferita a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e risultante dalla sentenza di condanna, non sia stata oggetto di formale contestazione, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti in contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2001, n. 29379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29379 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DIURSO GIOVANNI Presidente del 27/06/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere N. 4583
3. Dott. CAMPO STEFANO rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO Consigliere N. 003635/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI ON N. IL 10/10/1937
avverso ORDINANZA del 23/10/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P. G. Dr. Iadecola per la inammissibilità.
Visto il provvedimento indicato in epigrafe, che ha rigettato il reclamo di LI NI avverso declaratoria di inammissibilita di richiesta di permesso-premio per la preclusione derivante dall'art. 4 bis, 1^ co., O.P.; riferendosi la condanna ad estorsioni aggravate commesse avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416 bis c.p. ed allo stesso reato di associazione di tipo mafioso;
visto il ricorso in atti, con cui il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo la mancata contestazione della aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 in relazione alle estorsioni, con conseguente inapplicabilità della preclusione posta dall'art. 4 bis, 1^ co, 1^ parte ord. Penit.;
ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione risultando esplicitamente dalla sentenza di condanna, pur in difetto di formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991, che gli episodi estorsivi furono connotati dalle circostanze comtemplate dalla predetta norma e dovendosi avere riguardo alla comprovata ed accertata qualificazione sostanziale dei delitti in questione, anche a prescindere dalla formale contestazione della suddetta aggravante, come desumibile dal tenore letterale e dalla "ratio" dell'art. 4 bis O.P.;
visti gli artt. 591, 592, 606 e 616 c.p.p.;
ritenuto che la pretestuosità del ricorso giustifica la condanna al pagamento, in congrua misura, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001