Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
Non sussiste la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado, in quanto tale decisione non rientra nel novero delle sentenze per le quali è tassativamente consentita l'impugnazione della parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., e cioè i capi della sentenza di condanna concernenti l'azione civile e la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2005, n. 45911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45911 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 04/10/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1913
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 004779/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI NG, N. IL 29/11/1968;
contro
2) DI SA RA, N. IL 17/08/1933;
avverso SENTENZA del 05/05/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. V. Monetti il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. PETRILLO L. in sost.ne del prof. avv. A. Stile, il quale ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Di TO CO era originariamente imputato dei seguenti reati:
capo A), art. 595 c.p., perché, con dichiarazioni pubblicate sul quotidiano il Mattino, offendeva la reputazione di IM VA, AN e PE, affermando falsamente che i predetti, a seguito di prestazioni professionali da lui svolte nel loro interesse, si erano resi irreperibili in occasione del pagamento delle relative competenze... ecc.;
capo B), art. 622 c.p., perché, mediante la condotta descritta nel capo che precede, rivelava, senza giusta causa, circostanze relative al proprio rapporto di lavoro con i IM, delle quali era a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
Di TO veniva prosciolto dal GUP da entrambe le imputazioni, ma la Corte di appello di Napoli, adita ex art. 428 c.p.p., ne decretava il rinvio a giudizio con riferimento al solo reato sub B). Il Tribunale di Napoli, con sentenza 15/01/2003, lo riconosceva colpevole di detto reato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello tuttavia, con sentenza 05/05/2004, in accoglimento della impugnazione dell'imputato, ha dichiarato la nullità della pronunzia di primo grado per mancanza di correlazione tra fatto enunziato in imputazione e fatto ritenuto in sentenza, ordinando trasmettersi gli atti al primo giudice. Ricorre per Cassazione il difensore di IM AN (deducendo inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 604 e 522 c.p.p.) nonché vizio di motivazione. Argomenta come segue. La Corte territoriale ha ritenuto che: 1) in contestazione la violazione sarebbe stata riferita alla indebita rivelazione dell'inadempimento di clienti (i IM) verso il professionista (Di TO) rispetto al pagamento degli onorari, 2) in sentenza la violazione del segreto sarebbe invece riferita alla indebita rivelazione dei contenuti di una transazione (della quale l'imputato era a conoscenza per motivi del suo ufficio) e su cui era tenuto al segreto.
L'assunto è erroneo, in quanto "la condotta descritta nel capo che precede, di cui è parola al capo B), non può che identificarsi nelle dichiarazioni pubblicate dal (e quindi rilasciate al) quotidiano "Il Mattino". Dunque il rinvio non è all'intero contenuto del capo A), ma solo a tale inciso. Nè potrebbe essere diversamente, in quanto il capo A) è relativo, come detto, al delitto di diffamazione e dunque alla propalazione di notizie (oltre che offensive) certamente false (come lo stesso capo di imputazione non omette di precisare), mentre la condotta addebitata sub B) si riferisce alla indebita diffusione di notizie vere (il contenuto del proprio rapporto di lavoro con i IM e i fatti di cui il Di TO era venuto a conoscenza proprio in virtù di tale rapporto). Dunque non vi è contrasto o trasformazione radicale della imputazione;
semmai il problema riguarda la completezza di un tale capo di imputazione che non fa esplicito riferimento al segreto violato. Il problema però fu a suo tempo affrontato e risolto dal giudice di primo grado, il quale rilevò che, in mancanza di una questione di nullità sul punto e in conseguenza della accettazione del contraddittorio, nessun vulnus al diritto di difesa poteva ipotizzarsi. La considerazione è da condividersi, in quanto, a tutto voler concedere, ci si troverebbe al cospetto di nullità relativa (art. 181 c.p.p., comma 3), non rilevabile di ufficio. In data 28/09/2005 è stata depositata memoria nell'interesse del Di TO, con la quale, rilevata innanzitutto la intervenuta prescrizione, si sostiene che, anche aderendo alla lettura suggerita dalla P.C., ci si trova di fronte a una contestazione carente degli elementi del fatto costitutivo (segreto violato e pericolo, di nocumento). Non è poi vero che la difesa dell'imputato non abbia mai sollevato questione di nullità per indeterminatezza e lacunosità del capo di imputazione. In ogni caso, il ricorso è inammissibile perché la PC chiede annullarsi la sentenza di secondo grado e, come effetto, chiede l'esecuzione della sentenza di primo grado con conseguente perdita di un grado di giudizio per l'imputato.
Il ricorso è infondato e merita rigetto. La ricorrente va condannata alle spese del grado.
Quella impugnata è una sentenza meramente processuale, con la quale la Corte di appello ha annullato la pronunzia di primo grado per la ritenuta mancanza di corrispondenza tra il fatto come contestato e il fatto come ritenuto in sentenza. La ricorrente sostiene che tale mancanza di corrispondenza, ad un'attenta lettura del capo di imputazione, in realtà, non sussiste. Preliminarmente tuttavia ci si deve porre il problema della impugnabilità ad opera della P.C. di una sentenza di secondo grado dichiarativa di nullità di una sentenza di primo grado.
Ebbene la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (ASN 200124081- RV 219632) che in tema di competenza, la PC non possa proporre impugnazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado e individua il diverso giudice competente;
ciò in quanto tale decisione non rientra fra quelle per le quali l'art. 576 c.p.p., consente alla P.C. di proporre impugnazione. Invero, come è noto alla P.C. è consentita la impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardino l'azione civile e contro la sentenza di proscioglimento pronunziata in giudizio (e ai soli effetti della responsabilità civile). L'assunto, in realtà, è espressione di un più generale principio (quello posto dall'art. 568 c.p.p., comma 3, in base la quale il diritto di impugnazione spetta soltanto alla parte cui la legge espressamente lo conferisce).
Ebbene il principio in questione deve trovare applicazione anche nel caso in esame, atteso che, come più volte anticipato, quella impugnata è una sentenza ne' di condanna ne' di proscioglimento e come tale in impugnabile da parte della P.C..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005