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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9374/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9374/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025 ad ore innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARI MARIA PAOLA Parte_1 Per l'avv. Andrea Lenzo in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note difensive e dichiarano dio rinunciare alla lettura della sentenza
La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 15 30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9374/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MARIA Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 10/10 16121 GENOVA presso il difensore avv.
FERRARI MARIA PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 10 5 SAVONA presso il difensore avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note difensive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione dispiegata da deve essere rigettata per i seguenti motivi: Parte_1
1) Sulla nullità della fideiussione
L'opponente, richiamando la sua incontestata qualifica di consumatore, ha chiesto dichiararsi la parziale nullità della fideiussione in riferimento alle clausole 5, 7 e 8 in quanto porrebbero a suo carico un significativo squilibrio dei diritti. Deve qui evidenziarsi che, in adesione a quanto argomentato dalla difesa della convenuta opposta, la fideiussione intervenuta tra le parti appare essere oggetto di trattativa individuale;
infatti la garanzia è stata prestata pro quota ( nella misura del 19%) e con Parte_1
un ammontare già prestabilito (38.000 euro), inoltre – e tale elemento appare il più indicativo di una pagina 2 di 5 vera e propria trattativa – è stata esclusa la solidarietà passiva tra i garanti, essendo stata cancellata dal modulo contrattuale la relativa parte.
La presenza di una trattativa individuale esclude, ex art. 34 c. 4 codice del consumo, la vessatorietà. In ogni modo, deve altresì evidenziarsi che solo nelle note difensive, per la prima volta, parte opponente ha eccepito per la prima volta la decadenza ex art. 1957 c.c., assumendo che la nullità della deroga pattizia con clausola 5 del contratto di fideiussione avrebbe fatto rivivere il termine semestrale di legge.
L'eccezione di decadenza è però un'eccezione propria che, come tale, doveva essere sollevata con il tempestivo deposito della comparsa di costituzione: nel caso di specie invece non è stata sollevata nessuna eccezione fino alle note difensive depositate nel termine concesso anteriormente alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Vi è quindi un'evidente tardività e quindi inammissibilità.
Contr 2) La dedotta nullità del mutuo derivante dalla doppia garanzia
La difesa dell'opponente ha ritenuto esservi la nullità della fideiussione prestata in relazione al mutuo garantito da , e ciò in violazione del cd divieto di doppia garanzia per violazione CP_3
della l. 662/1996. Deve qui evidenziarsi come la garanzia specifica in contestazione non sembrerebbe rientrare in nessuna delle categorie richiamate dalla norma (garanzia reale, assicurativa o bancaria), trattandosi di una garanzia personale. Esiste un isolato precedente richiamato dalla difesa di Pt_1
(ordinanza Tribunale di Torino 4 luglio 2022) che però non sembra condivisibile, anche tenuto conto della necessità di interpretare in modo restrittivo l'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale
(cfr. Corte appello Milano sez. I, 04/05/2023, n.1436; cfr. Tribunale Bologna sez. IV, 10/07/2023,
n.1409) nonché del testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4: “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Ebbene, dovendosi applicare i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, si rileva che il testo nella norma è chiaro nel fare riferimento ad una “garanzia reale, assicurativa e bancaria”; tale locuzione non può dirsi comprensiva delle garanzie personali prestate da persone fisiche (come la fideiussione di cui si discute), anche laddove predisposta su modello bancario e prestate a garanzia di un contratto bancario. Ed invero, le garanzie reali (pegno o ipoteca), assicurative e bancarie, sono evidentemente da intendersi quelle prestate da intermediari assicurativi e bancari (sul punto, Corte appello di Milano, sez. pagina 3 di 5 III, 22.7.2020, n. 1946).
Stante il chiaro dettato letterale della norma, che sancisce il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie solo relativamente a quelle reali, assicurative o bancarie, senza alcun riferimento alla fideiussione (avente natura personale e come tale contrapposta a quelle reali), non rilasciata da ente assicurativo o bancario, non risulta nemmeno necessario verificare la ratio legis, atteso che “la ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata di una norma qualora questa sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato” (Cass. n. 2454/83; v. anche, più di recente, Cass. n. 24630/2010; Cass. n. 24165 /2018).
Stante il chiaro tenore letterale della norma, il divieto di doppia garanzia non può dirsi, quindi, esteso alla garanzia personale rilasciata da persona fisica, quali sono le fideiussioni in questione, dovendosi comunque rilevare, per completezza, che l'interpretazione letterale sarebbe coerente anche con quella logica, essendo la norma volta a salvaguardare la ricchezza patrimoniale della società garantita dal fondo pubblico attraverso il divieto di ipoteche su immobili.
A conferma della bontà di siffatta interpretazione, del resto, si pone l'art. 8 bis, comma 3, legge n. 33/15 (di conversione del D.L. n. 3/15), che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia “nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie”, contemplando, dunque, espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
L'esatta portata della disposizione risulta peraltro inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, al par. C.4, già sopra riportato(“sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”).
Deve, pertanto, concludersi che la fideiussione concessa da persona fisica, come quella oggetto di esame, è ammissibile senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Non vi sono altre contestazioni, neppure sul quantum.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione dispiegata da , con conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto e dichiarazione di sua esecutività ex art. 654 c.p.c.
pagina 4 di 5 ***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1656/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Genova il 4.7.2024 e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654
c.p.c.
• Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 3 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9374/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025 ad ore innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per l'avv. FERRARI MARIA PAOLA Parte_1 Per l'avv. Andrea Lenzo in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note difensive e dichiarano dio rinunciare alla lettura della sentenza
La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 15 30 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9374/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MARIA Parte_1 C.F._1
PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 10/10 16121 GENOVA presso il difensore avv.
FERRARI MARIA PAOLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in VIA PALEOCAPA 10 5 SAVONA presso il difensore avv. BALBI GIOVANNI BATTISTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note difensive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione dispiegata da deve essere rigettata per i seguenti motivi: Parte_1
1) Sulla nullità della fideiussione
L'opponente, richiamando la sua incontestata qualifica di consumatore, ha chiesto dichiararsi la parziale nullità della fideiussione in riferimento alle clausole 5, 7 e 8 in quanto porrebbero a suo carico un significativo squilibrio dei diritti. Deve qui evidenziarsi che, in adesione a quanto argomentato dalla difesa della convenuta opposta, la fideiussione intervenuta tra le parti appare essere oggetto di trattativa individuale;
infatti la garanzia è stata prestata pro quota ( nella misura del 19%) e con Parte_1
un ammontare già prestabilito (38.000 euro), inoltre – e tale elemento appare il più indicativo di una pagina 2 di 5 vera e propria trattativa – è stata esclusa la solidarietà passiva tra i garanti, essendo stata cancellata dal modulo contrattuale la relativa parte.
La presenza di una trattativa individuale esclude, ex art. 34 c. 4 codice del consumo, la vessatorietà. In ogni modo, deve altresì evidenziarsi che solo nelle note difensive, per la prima volta, parte opponente ha eccepito per la prima volta la decadenza ex art. 1957 c.c., assumendo che la nullità della deroga pattizia con clausola 5 del contratto di fideiussione avrebbe fatto rivivere il termine semestrale di legge.
L'eccezione di decadenza è però un'eccezione propria che, come tale, doveva essere sollevata con il tempestivo deposito della comparsa di costituzione: nel caso di specie invece non è stata sollevata nessuna eccezione fino alle note difensive depositate nel termine concesso anteriormente alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Vi è quindi un'evidente tardività e quindi inammissibilità.
Contr 2) La dedotta nullità del mutuo derivante dalla doppia garanzia
La difesa dell'opponente ha ritenuto esservi la nullità della fideiussione prestata in relazione al mutuo garantito da , e ciò in violazione del cd divieto di doppia garanzia per violazione CP_3
della l. 662/1996. Deve qui evidenziarsi come la garanzia specifica in contestazione non sembrerebbe rientrare in nessuna delle categorie richiamate dalla norma (garanzia reale, assicurativa o bancaria), trattandosi di una garanzia personale. Esiste un isolato precedente richiamato dalla difesa di Pt_1
(ordinanza Tribunale di Torino 4 luglio 2022) che però non sembra condivisibile, anche tenuto conto della necessità di interpretare in modo restrittivo l'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale
(cfr. Corte appello Milano sez. I, 04/05/2023, n.1436; cfr. Tribunale Bologna sez. IV, 10/07/2023,
n.1409) nonché del testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4: “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcun'altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Ebbene, dovendosi applicare i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi, si rileva che il testo nella norma è chiaro nel fare riferimento ad una “garanzia reale, assicurativa e bancaria”; tale locuzione non può dirsi comprensiva delle garanzie personali prestate da persone fisiche (come la fideiussione di cui si discute), anche laddove predisposta su modello bancario e prestate a garanzia di un contratto bancario. Ed invero, le garanzie reali (pegno o ipoteca), assicurative e bancarie, sono evidentemente da intendersi quelle prestate da intermediari assicurativi e bancari (sul punto, Corte appello di Milano, sez. pagina 3 di 5 III, 22.7.2020, n. 1946).
Stante il chiaro dettato letterale della norma, che sancisce il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie solo relativamente a quelle reali, assicurative o bancarie, senza alcun riferimento alla fideiussione (avente natura personale e come tale contrapposta a quelle reali), non rilasciata da ente assicurativo o bancario, non risulta nemmeno necessario verificare la ratio legis, atteso che “la ricerca della ratio legis costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata di una norma qualora questa sia pure contro le intenzioni del legislatore, abbia un inequivocabile significato” (Cass. n. 2454/83; v. anche, più di recente, Cass. n. 24630/2010; Cass. n. 24165 /2018).
Stante il chiaro tenore letterale della norma, il divieto di doppia garanzia non può dirsi, quindi, esteso alla garanzia personale rilasciata da persona fisica, quali sono le fideiussioni in questione, dovendosi comunque rilevare, per completezza, che l'interpretazione letterale sarebbe coerente anche con quella logica, essendo la norma volta a salvaguardare la ricchezza patrimoniale della società garantita dal fondo pubblico attraverso il divieto di ipoteche su immobili.
A conferma della bontà di siffatta interpretazione, del resto, si pone l'art. 8 bis, comma 3, legge n. 33/15 (di conversione del D.L. n. 3/15), che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia “nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie”, contemplando, dunque, espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
L'esatta portata della disposizione risulta peraltro inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, al par. C.4, già sopra riportato(“sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”).
Deve, pertanto, concludersi che la fideiussione concessa da persona fisica, come quella oggetto di esame, è ammissibile senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo.
Non vi sono altre contestazioni, neppure sul quantum.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione dispiegata da , con conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto e dichiarazione di sua esecutività ex art. 654 c.p.c.
pagina 4 di 5 ***
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• Rigetta l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. 1656/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Genova il 4.7.2024 e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654
c.p.c.
• Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi oltre 15% spese generali, Iva e CPA
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 3 giugno 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
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