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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/07/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 924/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a
Pesaro il 19/09/2010, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti depositati risulta che in data 16/03/2021 il Tribunale per i Minorenni di
Ancona dava in affidamento ad entrambe le parti la minore Persona_1
ata a Fermo il 21/03/2018.
[...]
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della minore affidata ad entrambe le parti giusto provvedimento Persona_1
del Tribunale per i Minorenni di Ancona del 16/03/2021 e ritenuto che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 04/03/1980 a URBINO (PU) Parte_1 E ato il 21/11/1983 a PESARO (PU) Controparte_1
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da Parte_1 Controparte_1
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a
Pesaro il 19/09/2010, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti depositati risulta che in data 16/03/2021 il Tribunale per i Minorenni di
Ancona dava in affidamento ad entrambe le parti la minore Persona_1
ata a Fermo il 21/03/2018.
[...]
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della minore affidata ad entrambe le parti giusto provvedimento Persona_1
del Tribunale per i Minorenni di Ancona del 16/03/2021 e ritenuto che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi: ata il 04/03/1980 a URBINO (PU) Parte_1 E ato il 21/11/1983 a PESARO (PU) Controparte_1
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni