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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12000 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19137 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 09.12.2025 avente ad oggetto: mutamento di sesso, proposta
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Portici (NA) Viale Parte_1 C.F._1
Ascione 29 presso lo studio dell'avv. Roberto Conturso che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2025 il procuratore concludeva come in atti.
Il P.M. il 10.12.2025 esprimeva parere favorevole.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 12/09/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dello stesso alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti nonché di sostituire il proprio nome in . Pt_2
A sostegno della domanda, parte istante deduceva di essere affetto da una condizione di disforia di genere, in relazione alla quale si era sottoposto ad un percorso di assesment (valutazione) psicologico
1 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, UOC di Psichiatria e Psicologia e di avere seguito da marzo 2025 una terapia ormonale ad azione femminilizzante, già assunta per due anni dai 15 ai 17 anni, sotto il controllo medico degli endocrinologici del DAI Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e
Nutrizione dell'AOU “Federico II di Napoli”.
All'udienza del 09.12.2025 parte ricorrente veniva sottoposta a libero interrogatorio, confermando quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva nell'accoglimento dello stesso e manifestava la volontà di modificare il proprio nome in . In particolare, dichiarava: “mi riporto all'atto introduttivo, chiedo Pt_2 che venga disposta la modifica dei miei dati anagrafici affinché mi venga riconosciuto il genere femminile e chiedo che il mio nome sia nome che oramai uso normalmente e con il quale mi Pt_2 chiamano amici e parenti. Sin da quando ero un bambino sentivo di appartenere al genere femminile e ciò mi creava disagio, per detto motivo, grazie anche al sostegno di mia madre, ho intrapreso un percorso psicologico e farmacologico in particolare da quando ho 15 anni ho seguito una terapia ormonale ad azione femminilizzante. Oggi mmi appoggia anche mio padre. Sono fidanzata con u ragazzo da due anni. Mi sento di appartenere al genere femminile ed anche in pubblico mi sento a mio agio con abbigliamento e acconciature femminili. I percorsi psicologici sono terminati, mi sono sottoposta a due interventi chirurgici al naso e al seno in Brasile e altri piccoli interventi estetici.
L'anno prossimo mi sottoporrò anche all'intervento per la modifica dei caratteri sessuali primari. Non sono sposata e non ho figli”.
Quindi, all'esito della stessa udienza, acquisita la documentazione relativa ai percorsi terapeutici intrapresi dall'istante e precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una pronuncia condivisa dal Collegio, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1
e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
2 In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai
3 fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Tanto premesso, nel caso in esame dall'istruttoria espletata è univocamente emersa la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che parte istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano che la stessa sia affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, UOC di Psichiatria e Psicologia.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile.
Inoltre, la relazione rilasciata, in ultimo, dal dott. dirigente psicologo della AUO Federico II in Per_1 data 10.11.22 versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda divergenza tra il genere ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, nelle conclusioni che “La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra le proprie caratteristiche fisiche di un corpo biologico maschile e la propria identità di genere femminile potrebbe consentire al signor Parte_1
alias di ridurre in maniera sostanziale vissuti di disagio (…) “.
[...] Pt_2
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente all'udienza del
09.12.2025 ove la stessa ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo di appartenere al genere femminile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente possibilità di riconoscere a Pt_1 quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'intervento di mastoplastica ricostruttiva e l'operazione plastica al naso che ha eseguito, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso
4 diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome ” in luogo del nome “ ”. Pt_2 Pt_1
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara il diritto di nato a [...] il [...] alla rettificazione Parte_1 dei dati anagrafici da maschile a femminile;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], con conseguente Parte_1 attribuzione del nome proprio “ ” e della indicazione del sesso femminile nel senso Pt_2 che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario " Parte_1
" debba invece leggersi ed intendersi " " e laddove si
[...] Parte_3 legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella "femminile";
c) nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Eva Scalfati
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel./est. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19137 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 09.12.2025 avente ad oggetto: mutamento di sesso, proposta
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Portici (NA) Viale Parte_1 C.F._1
Ascione 29 presso lo studio dell'avv. Roberto Conturso che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2025 il procuratore concludeva come in atti.
Il P.M. il 10.12.2025 esprimeva parere favorevole.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 12/09/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dello stesso alla rettificazione di sesso da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti nonché di sostituire il proprio nome in . Pt_2
A sostegno della domanda, parte istante deduceva di essere affetto da una condizione di disforia di genere, in relazione alla quale si era sottoposto ad un percorso di assesment (valutazione) psicologico
1 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, UOC di Psichiatria e Psicologia e di avere seguito da marzo 2025 una terapia ormonale ad azione femminilizzante, già assunta per due anni dai 15 ai 17 anni, sotto il controllo medico degli endocrinologici del DAI Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e
Nutrizione dell'AOU “Federico II di Napoli”.
All'udienza del 09.12.2025 parte ricorrente veniva sottoposta a libero interrogatorio, confermando quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva nell'accoglimento dello stesso e manifestava la volontà di modificare il proprio nome in . In particolare, dichiarava: “mi riporto all'atto introduttivo, chiedo Pt_2 che venga disposta la modifica dei miei dati anagrafici affinché mi venga riconosciuto il genere femminile e chiedo che il mio nome sia nome che oramai uso normalmente e con il quale mi Pt_2 chiamano amici e parenti. Sin da quando ero un bambino sentivo di appartenere al genere femminile e ciò mi creava disagio, per detto motivo, grazie anche al sostegno di mia madre, ho intrapreso un percorso psicologico e farmacologico in particolare da quando ho 15 anni ho seguito una terapia ormonale ad azione femminilizzante. Oggi mmi appoggia anche mio padre. Sono fidanzata con u ragazzo da due anni. Mi sento di appartenere al genere femminile ed anche in pubblico mi sento a mio agio con abbigliamento e acconciature femminili. I percorsi psicologici sono terminati, mi sono sottoposta a due interventi chirurgici al naso e al seno in Brasile e altri piccoli interventi estetici.
L'anno prossimo mi sottoporrò anche all'intervento per la modifica dei caratteri sessuali primari. Non sono sposata e non ho figli”.
Quindi, all'esito della stessa udienza, acquisita la documentazione relativa ai percorsi terapeutici intrapresi dall'istante e precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una pronuncia condivisa dal Collegio, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1
e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
2 In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982
e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai
3 fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Tanto premesso, nel caso in esame dall'istruttoria espletata è univocamente emersa la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che le impedisce la piena realizzazione della sua identità psico-fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che parte istante non è sposata e non ha figli, va rilevato che le relazioni allegate agli atti dimostrano che la stessa sia affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, si sentisse di appartenere all'altro sesso e risulta indubbio che il comportamento, la gestualità, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili, come emerso anche in sede di incontri psicologici presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, UOC di Psichiatria e Psicologia.
Risulta, pertanto, radicata la convinzione di appartenere al sesso femminile.
Inoltre, la relazione rilasciata, in ultimo, dal dott. dirigente psicologo della AUO Federico II in Per_1 data 10.11.22 versata in atti, evidenzia nell'istante una profonda divergenza tra il genere ed i caratteri sessuali primari e secondari, con diagnosi di disforia di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post-transizione. Si legge, altresì, nelle conclusioni che “La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra le proprie caratteristiche fisiche di un corpo biologico maschile e la propria identità di genere femminile potrebbe consentire al signor Parte_1
alias di ridurre in maniera sostanziale vissuti di disagio (…) “.
[...] Pt_2
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente all'udienza del
09.12.2025 ove la stessa ha confermato di voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo di appartenere al genere femminile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente possibilità di riconoscere a Pt_1 quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'intervento di mastoplastica ricostruttiva e l'operazione plastica al naso che ha eseguito, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso
4 diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome ” in luogo del nome “ ”. Pt_2 Pt_1
Quanto al regime delle spese, il Tribunale nulla dispone attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara il diritto di nato a [...] il [...] alla rettificazione Parte_1 dei dati anagrafici da maschile a femminile;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di nato a [...] il [...], con conseguente Parte_1 attribuzione del nome proprio “ ” e della indicazione del sesso femminile nel senso Pt_2 che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario " Parte_1
" debba invece leggersi ed intendersi " " e laddove si
[...] Parte_3 legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella "femminile";
c) nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Eva Scalfati
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