CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 627/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via Alcide De Gasperi N. 4 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6105 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di unico erede della madre Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Caltanissetta per omesso/parziale versamento TARI relativo all'anno di imposta 2018, n. 6105 del 29/11/2023, prot. n. 135108 del 18/12/2023, dell'importo di euro
1.516,00, notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi a mezzo raccomandata nell'ultimo domicilio della de cuius, sito in Indirizzo_1 il 12/2/2024.
Deduceva:
-la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 1 comma 792 legge 160 del 2019 in relazione all'art. 477 cpc per essere stato notificato decorso un anno dal decesso del de cuius. Rilevava, poi di avere ai sensi dell'art
65 del Dpr 600/1973, effettuato in data 28.6.2022 la comunicazione delle proprie generalità e il proprio domicilio fiscale e, dunque, il Comune non avrebbe dovuto effettuare la notifica collettiva ed impersonale nell'ultimo domicilio fiscale del de cuius ma presso il suo domicilio;
-l'intervenuta prescrizione;
-la non debenza del tributo. Quanto all'immobile sub C1) relativo all'immobile di Indirizzo_1
, ove la sig.ra Nominativo_1 aveva abitato e mantenuto la propria residenza sino al decesso (docc. 2 e 15), rilevava che il tributo di euro 276,00, era stato versato dalla stessa e nulla era dovuto. Quanto agli immobili indicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 deduceva l' assoluta carenza del presupposto impositivo in virtù di quanto sancito dal Regolamento IUC del Comune di Caltanissetta approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 14 del 8/9/2014 trattandosi di immobili di fatto inidonei alla produzione di rifiuti, essendo del tutto inutilizzabili
(ed inutilizzati) ai fini abitativi, privi di allaccio alla rete elettrica e idrica, nonché di impianti per la fornitura del gas, di termosifoni e privi di qualsiasi altra utenza o servizio che potesse renderli fruibili ai fini abitativi o ad altro fine suscettibile di determinare la produzione di rifiuti, come documentato dalle relazioni tecniche dei diversi professionisti interpellati nel tempo. In via istruttoria, chiedeva ex art. 7 D.Lgs. n. 546/92, ammettere prova testimoniale scritta ex art. 257 bis c.p.c.
Il ricorso veniva notificato al Comune con Pec in data 10.4.2024.
Il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo di ricorso.
Va premesso che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dall'articolo 65, co. 2, DPR 600/1973. Al riguardo, va anzitutto osservato che ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «1. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
2. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
3. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
4. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma». Dunque, l'obbligo di comunicazione posto a carico degli eredi del contribuente è diretto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa: pertanto, se la comunicazione viene fatta, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato, mentre se la comunicazione non viene fatta, gli uffici possono notificare gli atti intestati al dante causa iure hereditario nell'ultimo domicilio dello stesso e diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Pertanto, l'atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa: 1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 65 non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione. “.
Per quanto si sia affermato che il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce un dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018) la giurisprudenza più recente – in base alla drastica restrizione della casistica relativa alle fattispecie di inesistenza/nullità insanabile della notifica (sulla scia dell'orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, nn.
14916 e 14917 e seguito da Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3816; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15906; Cass., Sez. 6^-Trib., 9 settembre 2022, n.
26539; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2023, n. 22274; Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, n. 1549) - ha ritenuto che la nullità in questione non sia insanabile e che la costituzione dell'erede, che si difenda anche nel merito, ha efficacia sanante della nullità derivante dalla violazione dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1156; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24047; Cass.,
Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24869; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36841; Cass., Sez. 5^, 5 luglio
2022, n. 21184; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21962; Cass., Sez. Trib., 2 febbraio 2023, n. 3209; Cass.,
Sez. Trib., 22 ottobre 2024, n. 27326).
Ancora, si è affermato (da ultima, sempre in relazione a tributi locali: Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2023, n.
15544) che tale comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici finanziari di «azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius»; laddove, la notificazione impersonale collettiva degli atti intestati al dante causa al domicilio dello stesso, viceversa, sia una mera facoltà dell'amministrazione finanziaria e non un obbligo. Il sistema configura, infatti, un obbligo, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede, soltanto alla condizione che quest'ultimo abbia provveduto a comunicarlo all'amministrazione finanziaria, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
Posti tali principi, nel caso di specie l'avviso impugnato inerente la TARI 2018 risulta intestato agli “Eredi di Nominativo_1” e, per quanto, questi avesse comunicato al Comune di Caltanissetta, in data 28 giugno 2022, la variazione dell'intestazione utenze TARI con atti assunti rispettivamente al Protocollo 86735, 86733, 86742 la peculiarità della vicenda è che la notifica è stata ritirata a mani proprie a seguito di giacenza postale.
Dunque, si deve ritenere che la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, come previsto dall'art. 156 cod. proc. civ., in quanto l'erede è stato posto in condizione di impugnare tempestivamente l'avviso e conseguente sanatoria anche in punto di rispetto del termini. Si deve concludere, pertanto, che con la notifica degli atti impositivi all'erede, odierno ricorrente, dallo stesso ritirata la ratio del citato art. 65, sopra ricordata, volta ad agevolare gli interessi erariali sia stata del tutto soddisfatta (in termini: Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2023, n.
15544).
Quanto alla prescrizione, con l'ordinanza del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di cassazione ha definito la querelle sull'applicabilità della proroga Covid a tutti gli anni accertabili nel 2020 disposta dall'articolo 67, del DL 18/2020, confermando, quanto già deciso dalla stessa Corte con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte ha confermato che la norma deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, "uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Pertanto, l'omesso versamento della TARI dell'anno 2019 poteva essere accertato dal
Comune entro il 26 marzo 2024. Nel caso in specie, la notifica è avvenuta il 12.2.2024.
Quanto alla debenza del tributo, deve rilevarsi che, quanto all'importo di euro 276,00 che il ricorrente assume essere stato pagato, dello stesso si da atto nell'atto impugnato nello specchietto contenuto nella pagina 3
e che l'importo di euro 1.422,00 è al netto di esso.
Quanto alla non debenza della Tari per mancato utilizzo degli immobili deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento dell'UIC del Comune di Caltanissetta “ Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettera c) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate” dichiarazione che non risulta adempiuta.
Il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Caltanissetta, 27 gennaio 2026
La Corte in composizione monocratica
LE B. IU
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 627/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Via Alcide De Gasperi N. 4 93100 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6105 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di unico erede della madre Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Caltanissetta per omesso/parziale versamento TARI relativo all'anno di imposta 2018, n. 6105 del 29/11/2023, prot. n. 135108 del 18/12/2023, dell'importo di euro
1.516,00, notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi a mezzo raccomandata nell'ultimo domicilio della de cuius, sito in Indirizzo_1 il 12/2/2024.
Deduceva:
-la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 1 comma 792 legge 160 del 2019 in relazione all'art. 477 cpc per essere stato notificato decorso un anno dal decesso del de cuius. Rilevava, poi di avere ai sensi dell'art
65 del Dpr 600/1973, effettuato in data 28.6.2022 la comunicazione delle proprie generalità e il proprio domicilio fiscale e, dunque, il Comune non avrebbe dovuto effettuare la notifica collettiva ed impersonale nell'ultimo domicilio fiscale del de cuius ma presso il suo domicilio;
-l'intervenuta prescrizione;
-la non debenza del tributo. Quanto all'immobile sub C1) relativo all'immobile di Indirizzo_1
, ove la sig.ra Nominativo_1 aveva abitato e mantenuto la propria residenza sino al decesso (docc. 2 e 15), rilevava che il tributo di euro 276,00, era stato versato dalla stessa e nulla era dovuto. Quanto agli immobili indicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 deduceva l' assoluta carenza del presupposto impositivo in virtù di quanto sancito dal Regolamento IUC del Comune di Caltanissetta approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 14 del 8/9/2014 trattandosi di immobili di fatto inidonei alla produzione di rifiuti, essendo del tutto inutilizzabili
(ed inutilizzati) ai fini abitativi, privi di allaccio alla rete elettrica e idrica, nonché di impianti per la fornitura del gas, di termosifoni e privi di qualsiasi altra utenza o servizio che potesse renderli fruibili ai fini abitativi o ad altro fine suscettibile di determinare la produzione di rifiuti, come documentato dalle relazioni tecniche dei diversi professionisti interpellati nel tempo. In via istruttoria, chiedeva ex art. 7 D.Lgs. n. 546/92, ammettere prova testimoniale scritta ex art. 257 bis c.p.c.
Il ricorso veniva notificato al Comune con Pec in data 10.4.2024.
Il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo di ricorso.
Va premesso che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dall'articolo 65, co. 2, DPR 600/1973. Al riguardo, va anzitutto osservato che ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: «1. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
2. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
3. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
4. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma». Dunque, l'obbligo di comunicazione posto a carico degli eredi del contribuente è diretto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa: pertanto, se la comunicazione viene fatta, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato, mentre se la comunicazione non viene fatta, gli uffici possono notificare gli atti intestati al dante causa iure hereditario nell'ultimo domicilio dello stesso e diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Pertanto, l'atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa: 1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 65 non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione. “.
Per quanto si sia affermato che il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce un dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018) la giurisprudenza più recente – in base alla drastica restrizione della casistica relativa alle fattispecie di inesistenza/nullità insanabile della notifica (sulla scia dell'orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, nn.
14916 e 14917 e seguito da Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3816; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15906; Cass., Sez. 6^-Trib., 9 settembre 2022, n.
26539; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2023, n. 22274; Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, n. 1549) - ha ritenuto che la nullità in questione non sia insanabile e che la costituzione dell'erede, che si difenda anche nel merito, ha efficacia sanante della nullità derivante dalla violazione dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2019, n. 1156; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24047; Cass.,
Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24869; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36841; Cass., Sez. 5^, 5 luglio
2022, n. 21184; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 21962; Cass., Sez. Trib., 2 febbraio 2023, n. 3209; Cass.,
Sez. Trib., 22 ottobre 2024, n. 27326).
Ancora, si è affermato (da ultima, sempre in relazione a tributi locali: Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2023, n.
15544) che tale comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici finanziari di «azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius»; laddove, la notificazione impersonale collettiva degli atti intestati al dante causa al domicilio dello stesso, viceversa, sia una mera facoltà dell'amministrazione finanziaria e non un obbligo. Il sistema configura, infatti, un obbligo, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede, soltanto alla condizione che quest'ultimo abbia provveduto a comunicarlo all'amministrazione finanziaria, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.
Posti tali principi, nel caso di specie l'avviso impugnato inerente la TARI 2018 risulta intestato agli “Eredi di Nominativo_1” e, per quanto, questi avesse comunicato al Comune di Caltanissetta, in data 28 giugno 2022, la variazione dell'intestazione utenze TARI con atti assunti rispettivamente al Protocollo 86735, 86733, 86742 la peculiarità della vicenda è che la notifica è stata ritirata a mani proprie a seguito di giacenza postale.
Dunque, si deve ritenere che la notificazione abbia raggiunto il suo scopo, come previsto dall'art. 156 cod. proc. civ., in quanto l'erede è stato posto in condizione di impugnare tempestivamente l'avviso e conseguente sanatoria anche in punto di rispetto del termini. Si deve concludere, pertanto, che con la notifica degli atti impositivi all'erede, odierno ricorrente, dallo stesso ritirata la ratio del citato art. 65, sopra ricordata, volta ad agevolare gli interessi erariali sia stata del tutto soddisfatta (in termini: Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2023, n.
15544).
Quanto alla prescrizione, con l'ordinanza del 23 gennaio 2025, la Prima Presidente della Corte di cassazione ha definito la querelle sull'applicabilità della proroga Covid a tutti gli anni accertabili nel 2020 disposta dall'articolo 67, del DL 18/2020, confermando, quanto già deciso dalla stessa Corte con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025. L'orientamento espresso dalla Suprema Corte ha confermato che la norma deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, "uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Pertanto, l'omesso versamento della TARI dell'anno 2019 poteva essere accertato dal
Comune entro il 26 marzo 2024. Nel caso in specie, la notifica è avvenuta il 12.2.2024.
Quanto alla debenza del tributo, deve rilevarsi che, quanto all'importo di euro 276,00 che il ricorrente assume essere stato pagato, dello stesso si da atto nell'atto impugnato nello specchietto contenuto nella pagina 3
e che l'importo di euro 1.422,00 è al netto di esso.
Quanto alla non debenza della Tari per mancato utilizzo degli immobili deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento dell'UIC del Comune di Caltanissetta “ Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettera c) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate” dichiarazione che non risulta adempiuta.
Il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Caltanissetta, 27 gennaio 2026
La Corte in composizione monocratica
LE B. IU