Sentenza 29 novembre 2019
Massime • 1
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dichiarata e non versata sia indicata dal contribuente con la compilazione del quadro VL, spetta a questi dare dimostrazione dell'inattendibilità, per errore o per altra causa, della dichiarazione a fini IVA, senza che ciò costituisca un'inversione dell'onere della prova.
Commentario • 1
- 1. Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVAhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2019, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 08784-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: ELISABETTA ROSI - Presidente - Sent. n. sez. 2965/2019 -UP 29/11/2019 CLAUDIO CERRONI R.G.N. 28215/2019 ANDREA GENTILI ALESSIO SCARCELLA -Relatore FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
fr RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 20.02.2019, la Corte d'appello di Lecce, sez. dist. Taranto, con- fermava la sentenza 30.01.2018 del tribunale di Taranto, appellata dalla Cala- brese, che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di omesso versamento IVA, con evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità prevista dalla legge, in relazione al periodo di imposta 2010, in relazione a fatto commesso in data 27.12.2011, e con condanna della stessa alla pena condizionalmente sospesa di 4 mesi di reclusione, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 10-ter, d. lgs. n. 74 del 2000, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento og- gettivo del reato e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illo- gicità della motivazione. In sintesi, premesso che la contestazione attiene all'omesso versamento IVA per una somma pari a poco più di 274mila euro, rileva la ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado, il c.t.p. aveva sostenuto l'inattendibilità di tale importo, frutto di un controllo formale della dichiarazione, dichiarazione riscontrata dalle dichiarazioni di un teste del Pm relativamente alla tipologia di accertamenti effet- tuati in merito alla posizione della ricorrente. In sostanza, l'importo evaso sarebbe stato ricavato dalla dichiarazione che la società, tramite la contribuente-imputata, aveva indicato sulla propria dichiarazione fiscale, debito indicato dalla stessa ri- corrente nel quadro VL della dichiarazione IVA, senza che fosse stato svolto alcun accertamento sulle modalità di indicazione seguite dalla compilatrice. Orbene, il giudice di merito, a fronte dell'eccezione difensiva, ha risposto che a fronte di una dichiarazione proveniente dalla stessa contribuente, l'inattendibilità della stessa, per errore o per altra causa, deve essere dimostrata da chi intende confutare tale forma di dichiarazione, senza che ciò costituisca un'inversione dell'onere della prova;
secondo la difesa, diversamente, l'inattendibilità del dato sarebbe evincibile documentalmente dalla produzione effettuata dal PM nel corso delle richieste id prova, riferendosi in particolare al documento denominato "Prospetto degli acconti e dei versamenti periodici omessi o tardivi", in cui sono riportati gli importi dovuto 2 per le mensilità marzo-luglio e dicembre 2010. Dalla sommatoria dei relativi im- porti, si osserva, emergerebbe un dato diverso all'ammontare indicato quale im- posta evasa (ossia, complessivamente: € 276.019,00), dunque inattendibile. Si tratterebbe di circostanza rilevante, soprattutto perché l'ammontare dell'imposta evasa sarebbe prossimo alla soglia di punibilità, discostandosene del 10% circa;
a ritenere diversamente si violerebbe il principio dell'onere della prova, con conse- guente inversione a carico dell'imputato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 10-ter citato, quanto alla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato conseguente all'inesigibilità della condotta, e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Premessa la giurisprudenza di legittimità in tema di irrilevanza della crisi di im- presa e di liquidità, la ricorrente sostiene che nel caso in esame la situazione ma- nifestatasi sarebbe stata particolare, in quanto la società di cui l'imputata era am- ministratore, sarebbe incorsa in una situazione di forza maggiore ex art. 45, c.p. Richiamato quanto affermato dal c.t.p. nel proprio elaborato, ricorda la ricorrente che la società, dapprima, il 26.07.2013 aveva cessato la propria attività ed era stata posta in liquidazione, e che, successivamente, in data 9.04.2014 era stata dichiarata fallita. Di fatto, dunque, la crisi finanziaria che aveva colpito la società negli anni precedenti, dovuta al mancato incasso di diversi crediti verso clienti, avrebbe determinato con il passare degli anni, prima la cessazione dell'attività e poi il fallimento societario. Nel ricorso, poi, viene riportato uno specchietto curato dal c.t.p. riguardante la riclassificazione del bilancio della società alla data del 31.12.2010, da cui emergerebbe un netto peggioramento della situazione impren- ditoriale protrattasi negli anni 2012 e 2013. In sostanza, secondo le considerazioni del c.t.p., la società avrebbe subito non una crisi temporanea di liquidità, ma uno stato di insolvenza latente, illustrato e documentato dal c.t.p., trovandosi nell'im- possibilità di adempiere alle obbligazioni tributarie. La decisione impugnata, per- tanto, non sarebbe solo errata in diritto, ma anche viziata nella motivazione, con- tenendo una generica dissertazione sulla forza maggiore, non aderente al caso di specie, non affrontando la specifica doglianza articolata con l'atto di appello.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, c.p., quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e ma- nifesta illogicità della motivazione sul punto. 3 Premesso il contenuto dell'atto di appello sul punto, la difesa richiama la motiva- zione di rigetto del giudice, fondata sulla sistematicità della violazione posta in essere, affermazione censurabile giuridicamente e sotto il profilo motivazionale, avendo erroneamente valorizzato il giudice la circostanza che fossero stati omessi più versamenti mensili, omettendo nel contempo di apprezzare l'ammontare com- plessivo omesso e prossimo alla soglia di rilevanza penale, che si discostava del 10% circa. Sarebbe stato invece necessario tener conto delle modalità della con- dotta, sostanziatasi nel dover adempiere alle obbligazioni tributarie in costanza di uno stato di insolvenza latente della società, nonché dello stato di incensuratezza della ricorrente, non ricorrendo elementi ostativi di sorta al riconoscimento dell'art. 131-bis, c.p.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 175, c.p., quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione, e correlato vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva- zione sul punto. In sintesi, la ricorrente si duole per aver i giudici di appello respinto la richiesta di riconoscimento del beneficio in esame per l'assenza di elementi attestanti un prin- cipio di ravvedimento da parte dell'imputata, non essendo rilevante il riconosci- mento del beneficio della sospensione condizionale. Si tratterebbe di motivazione censurabile perché non avrebbe tenuto conto di quanto argomentato in sede di appello, ossia il minimo disvalore penale del fatto, tenuto conto dell'individuazione della pena base nel minimo edittale e del riconoscimento dell'art. 62 bis, c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 4. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera pun- tuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pa- cifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cas- sazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripro- pongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gra- vame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni 4 riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Lo stesso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denunciati vizi, spiegato le ragioni per le quali ha disatteso le identiche doglianze difensive esposte nei motivi di impugnazione.
6. Ed invero, quanto al primo ed al secondo motivo - che, attesa l'intima connes- sione dei profili di doglianza, meritano congiunto esame i giudici di appello ri- - spondono in maniera puntuale ed adeguata alle identiche questioni già analizzate dal primo giudice, e replicate senza alcun elemento di novità critica davanti alla Corte d'appello e da ultimo davanti a questa Corte.
6.1. Dopo aver richiamato copiosa giurisprudenza di legittimità che ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano inte- grare la forza maggiore penalmente rilevante, la Corte territoriale giunge ad esclu- dere correttamente l'applicabilità tanto dell'art. 45 quanto dell'art. 43, c.p. sulla base dei seguenti rilievi: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta;
b) la mancanza di una provvista ne- cessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comun- que il frutto di una scelta politica/imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penal- mente rilevante sanzionato sia stato concausato dal mancato pagamento alle sin- gole scadenze mensili e, dunque, da una situazione di illegittimità; d) l'inadempi- mento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a causa di forza mag- giore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
6.2. Alla stregua dei predetti principi, enucleati dalle decisioni di questa Corte richiamate in sentenza, i giudici di appello sono pervenuti ad escludere la forza maggiore, anche considerato che: a) era la stessa appellante ad escludere la ri- correnza di una crisi di liquidità, asserendo una sorta di progressiva e strisciante insolvenza;
b) non risulta che l'appellante, invocando l'assenza del dolo, e in par- ticolare l'esistenza di una causa di forza maggiore, avesse dato prova di quanto 5 richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. A ciò, prosegue la Corte di appello, deve essere aggiunta anche la considerazione che la politica della sistematica per- petrazione dell'illecito amministrativo-tributario, quale strumento di gestione della crisi aziendale, non può giustificare la forza maggiore che s'invoca al momento della scadenza del c.d. termine lungo, posto che la scelta affonda le sue radici in una situazione di persistente illegittimità voluta dallo stesso contribuente.
6.3. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze della ricor- rente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dis- senso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sin- dacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Non può certo ritenersi che la sentenza si esponga a vizi motivazionali, avendo dato spiegazione dell'irrilevanza della crisi di liquidità (o, per dirla con la ricorrente, l'insolvenza latente) ed imprenditoriale. Né, peraltro, può essere consentita da- vanti a questa Corte la sottoposizione di apprezzamenti fattuali, quali quelli origi- nati dalle risultanze della c.t.p., che comunque non avrebbero alcuna rilevanza al fine di qualificare in termini di forza maggiore l'omesso versamento, ciò valendo anche nel caso in cui si accerti il successivo stato di insolvenza dell'imprenditore (Sez. 3, n. 26712 del 14/04/2015 - dep. 25/06/2015, Vismara, Rv. 264306).
6.4. Peraltro, questa stessa Sezione ha affermato che, in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provve- dere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019 - dep. 29/05/2019, Minardi, Rv. 275967). Infine, è costante la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare 6 che, in materia tributaria, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per il versamento (27 dicembre del successivo periodo di imposta), a meno che l'imputato non di- mostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (v., ad esempio, in tema di violazione dell'art. 10- bis, d. lgs. n. 4 del 2000: Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055).
6.5. Palese, nella fattispecie in esame, è il mancato assolvimento di qualsiasi onere di allegazione in tal senso, ossia, da un lato l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'emissione delle fatture antecedentemente alla ricezione del corrispettivo e, dall'altro, l'impossibilità di fronteggiare altrimenti la crisi di liquidità con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.
6.6. Quanto, poi, alla tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stata un'inversione dell'onere della prova nella misura in cui il reato è stato ritenuto integrato sulla base di quanto direttamente attestato nella dichiarazione IVA da parte della stessa imputata con la compilazione del quadro VL della dichiarazione IVA relativa al pe- riodo di imposta 2010, non può che convenirsi con la corretta soluzione offerta dai giudici di merito sul punto, ossia che, a fronte di una dichiarazione proveniente dalla stessa contribuente, l'inattendibilità della stessa, per errore o per altra causa, deve essere dimostrata da chi intende confutare tale forma di dichiarazione, senza che ciò costituisca un'inversione dell'onere della prova. Del resto, si osservi, l'ammontare dell'IVA dichiarata e non versata alla scadenza del periodo di imposta successivo consegue all'indicazione dei dati relativi da parte del medesimo soggetto IVA, rispetto al quale l'A.F. non ha potere di correzione né di verifica sostanziale, salvo ovviamente il diritto-dovere di procedere ad accerta- mento fiscale ove rilevi, come nel caso di specie, l'omesso versamento. Né, peral- tro, la contribuente ha mostrato di aver posto rimedio a tale presunto errore com- pilativo, come era pure suo diritto-dovere, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
6.7. Quanto, poi, al calcolo contabile operato dal c.t.p. che avrebbe determinato l'inattendibilità dell'ammontare dell'omesso versamento IVA contestato, è suffi- 7 for ciente rilevare come proprio la sommatoria delle singole voci riportata alle pagg. 3 e 4 del ricorso (documento denominato "Prospetto degli acconti e dei versamenti periodici omessi o tardivi", in cui sono riportati gli importi dovuti per le mensilità marzo-luglio e dicembre 2010), condurrebbe ad un dato addirittura superiore all'ammontare indicato quale imposta evasa (ossia, complessivamente: € 276.019,00), dunque priva di pregio è l'eccezione secondo cui l'errore avrebbe avuto riflessi in ordine al raggiungimento della soglia di punibilità, fissata ratione temporis in 250.000€, laddove la contestazione oggetto dell'imputazione è di poco superiore ai 274mila euro.
6.8. In definitiva, dunque, le doglianze difensive esposte nel primo e nel secondo motivo, più che prospettare reali vizi della sentenza, costituiscono il tentativo della ricorrente di trascinare sul terreno "del fatto" questa Corte di legittimità, dimenti- cando tuttavia che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica delle vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso secondo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).
7. Quanto al terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento dell'art. 131- bis, c.p. è ben vero che la Corte d'appello motiva il diniego richiamando la siste- maticità della violazione posta in essere "seppure condensata nella mancanza del versamento unico", ma è altrettanto vero che le motivazioni poste a fondamento della richiesta ed esposte nell'atto di appello apparivano poco conducenti (l'aver il giudice determinato la p.b. nel minimo edittale;
l'aver riconosciuto le attenuanti generiche;
l'essere 'imputata incensurata;
l'aver ottenuto il beneficio di cui all'art. 163, c.p.). Ed invero, le predette circostanze, osserva il Collegio, sono idonee a denotare, alla luce dei criteri direttivi indicati dall'art. 133, c.p., la non particolare gravità del fatto o la attenuata capacità a delinquere del reo, ma non sono di per sé sufficienti per ritenere provata la particolare tenuità del fatto, che, nell'ottica del legislatore che ha introdotto la speciale causa di non punibilità, seppur non coincidente con l'inoffensività in concreto dello stesso, deve rivestire un grado di aggressione al bene protetto così ridotta da giustificare la non punibilità del fatto. Questa Corte ha già chiarito, infatti, da un lato che l'art. 131 bis cod. pen. ed il principio di inoffensività in concreto operano su piani distinti, presupponendo, il primo, un reato perfezionato in tutti i suoi elementi, compresa l'offensività, benché di consi- stenza talmente minima da ritenersi "irrilevante" ai fini della punibilità, ed atte- nendo, il secondo, al caso in cui l'offesa manchi del tutto, escludendo la tipicità normativa e la stessa sussistenza del reato (Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015 - dep. 09/02/2016, Pezzato e altro, Rv. 265642). Dall'altro, che non rilevano elementi quali quelli valorizzati dalla difesa della ricorrente, essendosi infatti precisato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire "implicita" motivazione del mancato ac- coglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena: Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016 - dep. 28/10/2016, Bianchini, Rv. 268307).
7.1. Né rileva, peraltro, la circostanza che il superamento della soglia di punibilità, nel caso in esame, sia stato "di poco" superiore, nell'ottica difensiva, a quello sta- bilito per legge. Ed invero, questa stessa Sezione ha certamente ritenuto applica- bile la speciale causa di non punibilità anche al delitto di omesso versamento IVA, ma riconoscendone l'applicabilità solo in quei casi in cui si tratti di un superamento realmente modesto, di poco superiore alla soglia di offensività penale prevista dal legislatore (ad esempio, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa, laddove, diversa- mente, nel caso qui esaminato l'ammontare è superiore ad oltre 20.000€, pari al 10% circa dell'importo della soglia stessa: cfr. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 - dep. 25/03/2019, Canella, Rv. 276546).
8. Quanto al quarto ed ultimo motivo, relativo al mancato riconoscimento del be- neficio di cui all'art. 175, c.p., i giudici ne negano il riconoscimento escludendo la ricorrenza di elementi attestanti un principio di ravvedimento da parte dell'impu- tata, non ritenendo rilevante il riconoscimento del beneficio della sospensione con- dizionale. Si tratta di motivazione non censurabile in diritto né viziata sotto il pro- filo logico argomentativo. Da un lato, infatti, è la stessa ricorrente a riconoscere - la correttezza del ragionamento laddove giustifica il diniego ritenendo non rile- vante la concessione del beneficio della sospensione condizionale, stante la diversa finalità degli istituti richiamati (da ultimo: Sez. 3, n. 51580 del 18/09/2018 - dep. оч 15/11/2018, M., Rv. 274106). Dall'altro, gli elementi valorizzati dalla ricorrente al fine di sostenere la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento (modesta gra- vità del fatto;
pena base determinata nel minimo edittale;
riconoscimento delle attenuanti generiche), non sono di per sé risolutivi, atteso che per giurisprudenza pacifica la concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certi- ficato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giu- dice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 - dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 268971).
8.1. I giudici di appello, richiamando proprio l'assenza di elementi attestanti un principio di ravvedimento da parte dell'imputata, mostrano, diversamente, di va- lorizzare soprattutto in chiave negativa il parametro di giudizio costituito dall'art. 133, co. 2, n. 3, c.p., ossia mostrano di tenere conto della capacità a delinquere del reo desunta "dalla condotta contemporanea o susseguente al reato", non es- sendo pertanto sindacabile da parte di questa Corte il giudizio espresso sul punto.
9. Il ricorso dev'essere complessivamente dichiarato inammissibile. A tale proposito è il caso di precisare che manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è soltanto la que- stione palesemente pretestuosa o artificiosa oppure quella apparente, tale cioè da presentarsi ictu oculi come inconsistente e priva di ogni ragionevolezza, o quella caratterizzata da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastate da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invo- cando una norma inesistente nell'ordinamento (da ultimo, ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motiv.), situazioni processuali che non esigono perciò un particolare sforzo motivazionale per essere confutate. Manifestamente infondata è, invece, anche la questione che-pur dando luogo, sul piano logico, all'impostazione di un sillogismo - rende assolutamente vana, sul piano giuridico, la prospettazione dell'ipotesi strutturata con il motivo di ricorso, per l'assoluta inconsistenza della premessa che muove dall'interpretazione della norma o del principio giuridico invocati. Ne consegue che, ai fini della valutazione del carattere manifesto, o meno, dell'in- fondatezza, occorre delibare sulla solidità delle ragioni poste a fondamento della doglianza, non potendo l'ampiezza della motivazione giudiziale o la complessità e la diffusività delle argomentazioni spese dal ricorrente con il motivo di impugna- zione essere ritenute logicamente incompatibili con un procedimento ermeneutico 10 che sfoci in un'affermazione di manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. Infatti, proprio la carenza di fondamento dell'ipotesi prospettata con il motivo di gravame può richiedere la produzione di un particolare sforzo argomentativo per sostenerla, così da esigere parallelamente un'articolata motivazione per confu- tarla. E ciò è quanto avvenuto nel caso in esame. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna della ricor- rente al pagamento delle spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stata presentata senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 29 novembre 2019 Il Consigliere estensore IL Presidente Alessio Scarcella Elisabetta Rosi DEPOSITATA IN CANCELL AN - 4 MAR 2020 IL CANCELLERE ESPERTO Lana tariani 11