Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.p.a. ZI AL E AL RE, con sede a Treviso, in persona del legale rappresentante Pietro Pignata, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo, del foro di Vicenza, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 946 del 6 luglio 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, assorbiti gli altri due.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza n, 986 del 30 marzo 1996, il Tribunale di Venezia, compensando tra le parti le spese di lite, condannava la convenuta Amministrazione delle finanze dello Stato a rimborsare all'attrice s.p.a. ZI AL E AL RE la somma di L. 7 3 milioni, oltre gli interessi legali dalla domanda (proposta con atto di citazione notificato il 21 giugno 1995) al saldo, dalla società indebitamente corrisposta a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società per gli anni dal 1985 al 1992, prevista dall'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, e ritenuta dal giudice in contrasto con l'ordinamento comunitario (artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 69/335/CEE). 2. - Avverso la predetta sentenza, interponeva appello il Ministero delle finanze, il quale, in primo luogo, ribadiva la già sollevata eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito;
in secondo luogo, eccepiva l'inammissibilità, improponibilità e decadenza dell'azione, ai sensi del d.P.R. n. 641 del 1972; in terzo luogo, affermava la compatibilità della tassa con l'ordinamento comunitario;
in quarto luogo, censurava sia l'immotivato ed erroneo assunto del tribunale che la tassa eccedesse il costo del servizio, sia, comunque, la pronunciata condanna alla restituzione dell'intero tributo;
in quinto luogo, eccepiva l'intervenuta decadenza dalla richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972; in sesto luogo, infine, deduceva l'inammissibilità della domanda per "l'invalidità del mandato di primo grado". La società proponeva appello incidentale, chiedendo che la decorrenza degli interessi venisse fissata dal giorno dei pagamenti o, in subordine, dal giorno di presentazione delle istanze amministrative di rimborso, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio (in luogo della compensazione disposta dal primo giudice).
3. - Con sentenza n. 946, depositata in data 6 luglio 1999, non notificata, la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sugli appelli, dopo aver ritenuto infondate le eccezioni di carenza della procura alla lite (rilasciata su foglio separato spillato all'atto di citazione, in modo consentito dalla 1. n. 141 del 1997) e di incompetenza territoriale e di inammissibilità od improponibilità della domanda, affermava l'applicabilità alla fattispecie, quale ius superveniens, dell'art. 11 della l. n. 448 del 1998, in relazione al quale dichiarava che erano manifestamente infondate le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale, in ordine alla sua efficacia retroattiva, in riferimento all'art. 3 Cost. - trattandosi di non irragionevole ed insindacabile scelta discrezionale del legislatore - ed in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - incidendo la legge su situazioni non ancora definitive -. Su
tale premessa, la Corte territoriale affermava che lo stesso articolo di legge non era in contrasto con la normativa comunitaria, ne' per la misura delle tasse retroattivamente e forfetariamente determinata - costituendo, queste, solo diritti a carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva del Consiglio n. 335 del 17 luglio 1969 -, ne' per la misura e decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare - trattandosi di disciplina applicabile ad indebiti tributari "fondati su diritto interno" e non già su diritto comunitario, con conseguente rispetto del principio di equivalenza nella ripetizione dei due tipi di indebito. Tuttavia, in ordine a quest'ultimo punto, la Corte territoriale manteneva ugualmente ferma la misura degli interessi stabilita dal primo giudice, asserendo trattarsi di pronuncia non impugnata (perché la richiesta di applicazione, al riguardo, della 1. n. 29 del 1961 era stata avanzata dall'appellante principale solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e, perciò, tardivamente) e comparativamente più favorevole all'appellante incidentale, rispetto all'applicazione - nella sua interezza - dello ius superveniens. Il giudice di appello riteneva, infine, applicabile anche all'azione di ripetizione in esame l'istituto della decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972, già riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 3458 del 1996) e comunitaria (Corte di giustizia CE 15 settembre 1998, in causa C- 260/96), come successivamente ribadito dal citato art. 11, comma 2^, della l. n. 448 del 1998. Accoglieva parzialmente, per l'effetto,
l'appello principale, riducendo la condanna a L. 54 milioni, pari alla differenza tra quanto versato dalla contribuente per una parte del 1988 e per gli anni dal 1989 al 1992 (L. 57 milioni = L. 9 milioni, quale seconda quota, pagata il 29 luglio 1988, per il 1988 + L. 12 milioni per ciascuno dei quattro anni successivi) e quanto dovuto in base alla l. n. 448 del 1998 per lo stesso periodo (L. 750.000 per ciascuno del quattro anni dal 1989 al 1992; ritenuto, invece, compreso lo stesso importo, per il 1988, nella prima quota di L. 6 milioni, non oggetto - con la sentenza - di condanna alla restituzione), data la rilevata tardività (con conseguente decadenza dall'azione di ripetizione) delle domande di rimborso relative agli anni dal 1985 al 1987 ed alla quota di L. 6 milioni del 1988 (presentate oltre un triennio dopo il pagamento: cioè, in via amministrativa, per gli anni dal 1988 al 1991, il 27 luglio 1991; con l'atto di citazione notificato il 21 giugno 1995, per l'anno 1992, a fronte di un pagamento effettuato il 30 giugno 1992), e compensava tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando così assorbito l'appello incidentale. 4. - Avverso tale sentenza, non notificata, la s.p.a. propone ricorso per CA (notificato il 25 luglio 2000 e depositato il 25 agosto 2000), articolato in sei motivi (di cui l'ultimo consistente nell'istanza a questa Corte di rimettere questione pregiudiziale alla Corte di giustizia CE).
5. - Resiste con controricorso (notificato il 19 settembre 2000 e depositato il 29 settembre 2000) il Ministero delle finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si duole (deducendo violazione di legge, erronea e contraddittoria motivazione, violazione del diritto comunitario) che la Corte di appello abbia ritenuto non contrastante con il diritto comunitario, attribuendole un carattere remunerativo, la tassa annuale di iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, prevista (in via retroattiva) dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998. Secondo la s.p.a. (che invoca l'autorità di Cass., n. 7176 del 1999, la quale, a sua volta, richiama Cass., n. 3458 del 1996), la pronuncia si porrebbe in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, perché non vi sarebbero costi in caso di mancata iscrizione di atti, mentre, in caso di iscrizione, il tributo si cumulerebbe irragionevolmente con i diritti di cancelleria richiesti per l'iscrizione, il deposito e l'ispezione degli atti nel registro delle imprese.
Il Ministero controricorrente oppone che la tassa annuale prevista dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998 non contrasta ne' con l'ordinamento comunitario, ne' con un inesistente principio costituzionale di irretroattività, inserendosi, invece, in una situazione di sostanziale vuoto normativo prodottasi (a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE del 20 aprile 1993, nelle cause riunite c-71/91 e c-178/91) con la disapplicazione della normativa interna anteriore al d.l. n. 331 del 1993. 2. - La censura è fondata ed il motivo di ricorso va accolto. 2.1. - Le tasse di concessione governativa annuali, retroattivamente istituite in misura forfetaria, per gli anni per cui è causa, dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998 (di asserita interpretazione autentica dell'art. 61 del d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427 del 1993, il quale aveva modificato l'art. 4 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative), sono state giudicate dalla Corte di giustizia CE, con sentenza del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, prive di carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE (e dunque illegittime in relazione all'art. 10 della stessa direttiva), ove si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto ad iscrizioni;
ovvero qualora le iscrizioni abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le tasse retroattive hanno sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati;
ovvero, ancora, con accertamento riservato ai giudici nazionali, qualora non siano calcolate secondo i criteri specificati nella stessa sentenza (cioè:
a. - con calcolo anche forfetario, ma posto in relazione al solo costo dell'operazione di cui costituisce corrispettivo, così che non sarebbe sufficiente - secondo quanto rilevato anche dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 20 aprile 1993, nelle cause riunite C 71/91 e C-178/91 - una relazione con l'insieme dei costi di gestione e di investimento del servizio incaricato dell'operazione; b. - con calcolo - anche forfetario ed a tempo indeterminato, purché venga assicurato, ad intervalli regolari, che non si superi l'entità del costo medio delle operazioni - del solo costo delle formalità e delle spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, eventualmente tenendo conto di altri diritti versati parallelamente ed intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio: ciò pur essendo consentito differenziare l'importo in ragione della forma giuridica della società e considerare l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili: nello stesso senso vedi anche la sentenza della Corte di giustizia CE del 2 dicembre 1997, in causa C-188/95). Non sussiste, dunque, un'incompatibilità a priori di simili tasse con l'ordinamento comunitario, purché sia accertata dal giudice la loro remunerativita (con onere probatorio, deve qui soggiungersi, a carico dell'Amministrazione finanziaria, data la prossimità di questa alla materia probatoria ed essendo la predetta remuneratività un elemento costitutivo della pretesa tributaria). 2.2. - il giudice di appello ha attribuito carattere remunerativo alla tassa annuale fissata retroattivamente, in misura forfetaria, dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, senza indicare compiutamente le ragioni di tale ritenuta remuneratività e limitandosi ad affermare che la determinazione legislativa del tributo non è irragionevole "in relazione ai costi del servizio reso (iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo) e alla diversa forma societaria dei soggetti beneficiari del servizio". In particolare, nella sentenza non sono indicate ed accertate le concrete condizioni richieste dalla giurisprudenza comunitaria per giustificare l'applicazione, nella fattispecie, della normativa sopra citata e non è considerato neppure che è onere dell'Amministrazione finanziaria dimostrare la ricorrenza di tali condizioni e la ragionevolezza della misura della tassa.
Al di là di una mera insufficienza motivazionale (peraltro non censurata dalla ricorrente), la Corte territoriale, facendo riferimento solo in astratto al criterio del costo (oltre che del tipo di società) tradisce l'implicito ed erroneo assunto che la legge, in quanto tale ed indipendentemente da ogni riscontro, preveda una tassa strettamente e ragionevolmente remunerativa. 2.3. - Viceversa, questa Corte ha più volte rilevato che il citato art. 11, in parte qua, si pone in contrasto con la normativa comunitaria, perché la tassa forfetaria retroattiva non può annoverarsi tra i diritti di carattere remunerativo, non essendo connessa in alcun modo al costo del servizio, tanto che è dovuta indipendentemente dall'effettiva iscrizione di atti e si cumula con i diritti di cancelleria previsti per il deposito, l'iscrizione e l'ispezione degli atti medesimi (all'epoca non era stato ancora istituito il registro delle imprese, transitoriamente surrogato dai registri di cancelleria del tribunale).
È ben vero che, come ha rilevato la Corte di giustizia CE con la citata sentenza del 10 settembre 2002 nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, il solo fatto che siano parallelamente riscossi diritti di cancelleria per le stesse iscrizioni nel registro delle imprese costituenti il presupposto delle tasse in discorso è insufficiente per negare a queste ultime la natura dei diritti a carattere remunerativo di cui all'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE. Tuttavia tale elemento,
posto in relazione all'altro sopra indicato ed alla circostanza che l'ammontare delle tasse annuali (il quale, oltretutto è di misura prossima a quella dell'iscrizione iniziale dell'atto costitutivo, che richiede, come è noto, costi assai maggiori) non risulta collegato, nella legge (e neppure nei lavori preparatori), ad alcun concreto indice del costo della formalità, induce ad escludere già in astratto la compatibilità di tali tasse con l'ordinamento comunitario, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente non applicazione del citato art. 11 della l. n. 448 del 1998 (v., per tale esito interpretativo, tra le molte, Cass., n. 7176
del 1999; nn. 14064 e 15081 del 2001; nn. 7207 e 9450 del 2003). 2.4. - La mancata osservanza di tali principi da parte del giudice di appello, che ha, invece, ritenuto di far applicazione dello ius superveniens in esame, comporta la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.
3. - Con il secondo motivo di ricorso (sotto il profilo della violazione di legge;
dell'inammissibilità dell'applicazione dell'art. 11 della l. n. 448 del 1998; della pronuncia su domanda nuova e diversa dall'oggetto del contendere, con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato), la ricorrente deduce che alla detrazione di L. 750.000 per ciascuno dei quattro anni (dal 1989 al 1992) operata dal giudice di appello rispetto alle somme pagate dalla s.p.a. non corrisponde alcuna autonoma domanda riconvenzionale da parte dell'amministrazione finanziaria. Di qui la denunciata illegittimità della decisione impugnata.
Il controricorrente invoca, invece, l'applicazione d'ufficio della legge, quale ius superveniens, negando che fosse necessaria la richiesta di parte per la effettuata detrazione.
4. - Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo, comportante la non applicazione delle predette tasse retroattive forfetarie.
5. - Con il terzo motivo di ricorso, la s.p.a. lamenta (denunciando violazione di legge, violazione del giudicato interno e contraddittorietà di motivazione) che la Corte di appello abbia applicato l'art. 11 della l. n. 448 del 1998 anche con riferimento alla misura del tasso degli interessi (2,5%) sulla somma da rimborsare, nonostante la mancata impugnazione da parte dell'appellante principale (come contraddittoriamente riconosciuto dallo stesso giudice di secondo grado) del capo della sentenza del Tribunale recante la condanna alla corresponsione degli interessi nella misura legale, con conseguente formazione del giudicato, non impedito dall'impugnazione incidentale sul diverso punto della decorrenza degli interessi.
Il Ministero controricorrente oppone l'inscindibilità in capi diversi di sentenza delle questioni relative alla misura ed alla decorrenza degli interessi: l'impugnazione della seconda implicherebbe la devoluzione al giudice d'appello anche della prima, trattandosi di una medesima questione logico-giuridica, consentendo così, nella specie, l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998 (interessi legali al tasso legale vigente al momento dell'entrata in vigore della legge - 2,5% al 1^ gennaio 1999 -, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso, anche in sede amministrativa).
6. - La censura è inammissibile, perché, contrariamente a quanto affermato esplicitamente dalla ricorrente ed implicitamente dal controricorrente, la Corte territoriale ha riconosciuto, proprio in virtù di un accertato giudicato interno sulla misura degli interessi, gli interessi legali sulle somme da restituire. In particolare, il giudice di appello (sia pur non del tutto coerentemente con il precedente rilievo del giudicato interno) ha espressamente dichiarato di non applicare d'ufficio la disciplina relativa agli interessi stabilita dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998, perché questa sarebbe stata comparativamente più sfavorevole all'appellante incidentale di quella risultante dalla sentenza di primo grado e non impugnata dall'appellante principale. Deve perciò constatarsi che l'interpretazione della sentenza da cui muovono le parti è palesemente infondata e che manca il requisito della soccombenza sul capo di sentenza impugnato, con correlativa carenza di interesse all'impugnazione.
7. - La società deduce come quarto motivo di ricorso,
subordinatamente al mancato accoglimento del terzo, la violazione dei principi del diritto comunitario, quanto alla determinazione del tasso di interesse nella misura prevista dall'art. 11 della l. n. 448 del 1998. Secondo la ricorrente, contrariamente alle affermazioni del giudice di appello, il citato art. 11 non ha l'effetto di ricondurre un indebito comunitario alla categoria di indebito nazionale. Occorreva, pertanto, rispettare il principio di equivalenza (quanto a misura e decorrenza degli interessi) tra rimborsi derivanti da azioni fondate sul diritto interno, da un lato, e da azioni fondate sul diritto comunitario, dall'altro (Corte di giustizia CE, sentenze 21 maggio 1976 in causa C-26/74, 12 giugno 1980 in causa C-130/79, 15 settembre 1998 in causa C-279/96): viceversa, nella specie, con la legge n. 448 del 1998, tale parità di trattamento non è stata rispettata.
8. - La doglianza presuppone, al pari del terzo motivo di ricorso, l'applicazione, con la sentenza impugnata, degli interessi di cui all'art. 11 della l. n. 448 del 1998. L'erroneità di tale presupposizione, già sopra rilevata, comporta l'inammissibilità anche di questo motivo di ricorso, non risultando una discriminazione negativa dei rimborsi fondati sul diritto comunitario. 9. - Resta, infine, assorbita l'istanza della s.p.a. (prospettata come quinto motivo di ricorso) di rimettere la questione della compatibilità con l'ordinamento comunitario dell'art. 11 della l. n. 448 del 1998 alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CE. L'istanza implica, infatti, che si ritenga applicabile, nella specie, tale norma, mentre si è sopra esclusa siffatta evenienza.
10. - La natura del motivo di ricorso accolto consente, senza necessità di accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.: esclusa l'incidenza dell'ammontare delle tasse annuali retroattive sulla somma da restituirsi alla s.p.a. per parte dell'anno 1988 (L. 9 milioni) e per gli anni dal 1989 al 1992 (L. 12 milioni X 4), il Ministero è tenuto a restituire alla contribuente l'intero importo percepito di L. 57 milioni. In ordine alla misura (legale) ed alla decorrenza (dalla domanda giudiziale) degli interessi sulla somma predetta c'è giudicato interno.
11. - in ragione dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza comunitaria solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso;
dichiara inammissibili il terzo ed il quarto, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero resistente a corrispondere in favore della società ricorrente la somma di euro 29.438,04 (L. 57 milioni), oltre interessi legali dalla domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004