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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2773/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000327050000 IVA IRPEF AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4447/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Le parti insistono in atti.
L'ufficio deduce la decadenza del ricorrente dalla definizione agevolata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 05.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 378.495,73, a titolo di tributi vari (IVA, IRPEF, Addizionali, Diritti Camerali, Tassa
Automobilistica) per diverse annualità, sulla base di n. 14 cartelle di pagamento indicate nell'atto stesso.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente deduce la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, con conseguente violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto, nonchè la intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine decennale per i tributi erariali più risalenti (IVA 2005, IRPEF 2013), triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per i diritti camerali, nonché per le sanzioni e gli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria di controdeduzioni con cui ha contestato le doglianze del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente lamenta la mancata conoscenza delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata. Parte resistente ha infatti depositato in giudizio la documentazione comprovante la rituale notifica, sia a mezzo posta che a mezzo pec, di tutte le cartelle elencate nell'atto opposto. Tali relate di notifica, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituiscono atti pubblici e fanno piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni in esse contenute. Il ricorrente si è limitato a una generica contestazione della notifica, di per sé inidonea a superare la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla resistente.
Orbene, la mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/92 rende l'odierno ricorso inammissibile.
Com'è noto, infatti, la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione. In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Indirizzo_1 civile sez. VI, n.3005 del 07/02/2020).
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il contribuente ha tenuto comportamenti incompatibili con la presunta mancata conoscenza delle pretese tributarie. Come documentato dall'ADER, il Sig. Ricorrente_1 ha presentato istanze di rateazione (istanza n. 56916 del 30/04/2009 per la cartella n. 29320090023353344000; istanza n. 172307 del 03.06.2020 per la cartella n. 29320190020940721000) e plurime dichiarazioni di adesione a definizioni agevolate (negli anni 2018, 2019 e 2023) che includevano diverse delle cartelle oggi contestate
(segnatamente le nn. 29320090023353344000, 29320170015825452000, 29320190020940721000 e
29320210066463876000). Risultano altresì effettuati pagamenti parziali.
Tali condotte, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono un chiaro riconoscimento del debito, che da un lato sana ogni eventuale vizio di notifica e dall'altro produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione. La richiesta di rateizzazione, in particolare, presuppone necessariamente la conoscenza dell'atto e della pretesa in esso contenuta, rendendo pretestuosa la successiva eccezione di omessa notifica.
Accertata la conoscenza degli atti prodromici da parte del ricorrente, ne discende l'inammissibilità anche del motivo relativo al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Quest'ultima, infatti, non è un atto impositivo ma un atto prodromico all'esecuzione, la cui funzione è quella di preavvertire il debitore dell'imminente avvio dell'azione esecutiva per crediti già portati a sua conoscenza. La sua motivazione è pertanto adeguata se, come nel caso di specie, indica con precisione gli estremi degli atti presupposti (le cartelle di pagamento), l'ammontare del debito e la causale, consentendo al contribuente di identificare senza incertezze la pretesa. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di allegare all'intimazione le cartelle di pagamento già ritualmente notificate e, come visto, conosciute dal debitore.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, poiché il tasso degli interessi di mora è stabilito per legge (art. 30
D.P.R. 602/73) e il periodo di decorrenza è chiaramente individuabile dalla data di notifica della cartella.
Infine, l'atto impugnato contiene le necessarie indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa, tanto che il ricorrente ha potuto correttamente incardinare il presente giudizio.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso inammissible e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquda in euro 4.000,00.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2773/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000327050000 IVA IRPEF AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4447/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Le parti insistono in atti.
L'ufficio deduce la decadenza del ricorrente dalla definizione agevolata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 05.02.2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 378.495,73, a titolo di tributi vari (IVA, IRPEF, Addizionali, Diritti Camerali, Tassa
Automobilistica) per diverse annualità, sulla base di n. 14 cartelle di pagamento indicate nell'atto stesso.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente deduce la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici, con conseguente violazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto, nonchè la intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine decennale per i tributi erariali più risalenti (IVA 2005, IRPEF 2013), triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per i diritti camerali, nonché per le sanzioni e gli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando memoria di controdeduzioni con cui ha contestato le doglianze del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente lamenta la mancata conoscenza delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata. Parte resistente ha infatti depositato in giudizio la documentazione comprovante la rituale notifica, sia a mezzo posta che a mezzo pec, di tutte le cartelle elencate nell'atto opposto. Tali relate di notifica, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituiscono atti pubblici e fanno piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni in esse contenute. Il ricorrente si è limitato a una generica contestazione della notifica, di per sé inidonea a superare la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla resistente.
Orbene, la mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/92 rende l'odierno ricorso inammissibile.
Com'è noto, infatti, la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione. In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Indirizzo_1 civile sez. VI, n.3005 del 07/02/2020).
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il contribuente ha tenuto comportamenti incompatibili con la presunta mancata conoscenza delle pretese tributarie. Come documentato dall'ADER, il Sig. Ricorrente_1 ha presentato istanze di rateazione (istanza n. 56916 del 30/04/2009 per la cartella n. 29320090023353344000; istanza n. 172307 del 03.06.2020 per la cartella n. 29320190020940721000) e plurime dichiarazioni di adesione a definizioni agevolate (negli anni 2018, 2019 e 2023) che includevano diverse delle cartelle oggi contestate
(segnatamente le nn. 29320090023353344000, 29320170015825452000, 29320190020940721000 e
29320210066463876000). Risultano altresì effettuati pagamenti parziali.
Tali condotte, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono un chiaro riconoscimento del debito, che da un lato sana ogni eventuale vizio di notifica e dall'altro produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione. La richiesta di rateizzazione, in particolare, presuppone necessariamente la conoscenza dell'atto e della pretesa in esso contenuta, rendendo pretestuosa la successiva eccezione di omessa notifica.
Accertata la conoscenza degli atti prodromici da parte del ricorrente, ne discende l'inammissibilità anche del motivo relativo al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Quest'ultima, infatti, non è un atto impositivo ma un atto prodromico all'esecuzione, la cui funzione è quella di preavvertire il debitore dell'imminente avvio dell'azione esecutiva per crediti già portati a sua conoscenza. La sua motivazione è pertanto adeguata se, come nel caso di specie, indica con precisione gli estremi degli atti presupposti (le cartelle di pagamento), l'ammontare del debito e la causale, consentendo al contribuente di identificare senza incertezze la pretesa. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di allegare all'intimazione le cartelle di pagamento già ritualmente notificate e, come visto, conosciute dal debitore.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla doglianza relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, poiché il tasso degli interessi di mora è stabilito per legge (art. 30
D.P.R. 602/73) e il periodo di decorrenza è chiaramente individuabile dalla data di notifica della cartella.
Infine, l'atto impugnato contiene le necessarie indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa, tanto che il ricorrente ha potuto correttamente incardinare il presente giudizio.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso inammissible e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquda in euro 4.000,00.