Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 115
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle di pagamento sia a mezzo posta che a mezzo PEC, come da relate di notifica prodotte dalla resistente. La generica contestazione del ricorrente non è idonea a superare la valenza probatoria di tali atti. La mancata impugnazione delle cartelle nei termini previsti ha reso l'odierno ricorso inammissibile, consolidando il debito e precludendo eccezioni relative al credito, ivi compresa la prescrizione. Inoltre, il ricorrente ha tenuto comportamenti incompatibili con la presunta mancata conoscenza degli atti, quali istanze di rateazione e adesione a definizioni agevolate, che costituiscono riconoscimento del debito e sanano ogni vizio di notifica.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    Accertata la conoscenza degli atti prodromici da parte del ricorrente, ne discende l'inammissibilità di tale motivo. L'intimazione di pagamento non è un atto impositivo ma un atto prodromico all'esecuzione, la cui motivazione è adeguata se indica gli estremi degli atti presupposti, l'ammontare del debito e la causale, consentendo l'identificazione della pretesa. Non sussiste l'obbligo di allegare le cartelle già notificate e conosciute.

  • Inammissibile
    Mancata indicazione modalità di calcolo interessi

    Il tasso degli interessi di mora è stabilito per legge e il periodo di decorrenza è chiaramente individuabile dalla data di notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 115
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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