Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1999, n. 839
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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Massime1

In tema di convalida del fermo o dell'arresto, al giudice per le indagini preliminari non è imposto alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo, solo, l'art. 390, comma secondo, cod. proc. pen. che l'avviso deve essere dato "senza ritardo". Deve, quindi, escludersi che il termine di ventiquattro ore per detto avviso al difensore di cui all'art. 364 cod. proc. pen. sia compatibile con il procedimento di convalida, caratterizzato dalla necessità di espletare i relativi adempimenti in tempi brevi, a pena di perdita di efficacia dell'arresto o del fermo, e deve affermarsi la piena legittimità dell'interrogatorio (e, conseguentemente, la piena efficacia della disposta misura cautelare della custodia in carcere) reso alla presenza di difensore di ufficio appositamente nominato, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia.

Commentario1

  • 1Avviso di udienza deve consentire partecipazione informata del difensore (Cass. 3810/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 ottobre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1999, n. 839
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 839
Data del deposito : 5 marzo 1999

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