Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
In tema di convalida del fermo o dell'arresto, al giudice per le indagini preliminari non è imposto alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo, solo, l'art. 390, comma secondo, cod. proc. pen. che l'avviso deve essere dato "senza ritardo". Deve, quindi, escludersi che il termine di ventiquattro ore per detto avviso al difensore di cui all'art. 364 cod. proc. pen. sia compatibile con il procedimento di convalida, caratterizzato dalla necessità di espletare i relativi adempimenti in tempi brevi, a pena di perdita di efficacia dell'arresto o del fermo, e deve affermarsi la piena legittimità dell'interrogatorio (e, conseguentemente, la piena efficacia della disposta misura cautelare della custodia in carcere) reso alla presenza di difensore di ufficio appositamente nominato, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia.
Commentario • 1
- 1. Avviso di udienza deve consentire partecipazione informata del difensore (Cass. 3810/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/1999, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 5.3.1999
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Consigliere N. 839
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 39641/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: MU EL
AVVERSO
l'ordinanza del 22 luglio 1998 del Tribunale di Napoli;
Udita la relazione svolta dal cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 22 luglio 1998 il Tribunale di Napoli, adito quale giudice d'appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di TO EL che fosse dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per omesso interrogatorio ex art. 302 cod.proc.pen.. Il tribunale rilevava che l'interrogatorio, reso nel corso dell'udienza di convalida del fermo, era stato legittimamente assunto alla presenza del difensore d'ufficio, dal momento che quello di fiducia non era stato reperito.
Avverso la decisione l'indagato ricorre per cassazione e insiste sulla tesi della nullità dell'interrogatorio per violazione dell'art. 364, comma 3 cod.proc.pen., sostenendo che al difensore di fiducia l'avviso doveva essere dato almeno ventiquattro ore prima del compimento dell'atto.
p.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
È infatti giurisprudenza consolidata che, in tema di convalida del fermo o dell'arresto, al giudice per le indagini preliminari non è imposto alcun termine specifico per avvisare il difensore della fissazione della relativa udienza, prevedendo solo l'art. 390, comma 2, cod.proc.pen. che l'avviso deve essere dato "senza ritardo". Deve
escludersi, pertanto, che la procedura di convalida comporti l'applicazione del termine di ventiquattro ore per l'avviso al difensore, termine che, previsto in via generale dall'art. 364 cod.proc.pen., è però incompatibile con il procedimento di convalida, caratterizzato dalla necessità di espletare i relativi adempimenti in tempi brevi, pena la perdita di efficacia dell'arresto o del fermo.
Nel caso concreto, l'interrogatorio assunto non è affetto da nullità alcuna, perché il giudice, accertata la non reperibilità del difensore di fiducia, provvide - come prescrive l'art. 391, comma 2, cod.proc.pen. - a nominare il sostituto ex art. 97, comma 4, il quale assistette all'interrogatorio medesimo, cosicché fu pienamente rispettato il principio della partecipazione necessaria del difensore all'udienza di convalida.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di lire unmilione alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della cassa delle ammende;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999