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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2450 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Vigliena, 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. Pietro Raimondo, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso la Controparte_1 sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari indicati nella memoria ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 19.12.2022 , premesso di essere inserita Parte_1 per il biennio 2022/2024 nella 2^ Fascia delle GPS nella provincia di Roma (per la classe di concorso A001 “Arte e Immagine” per le scuole secondarie di primo grado - con Punti 62,50 e con posizione in graduatoria n. 1050 e per la classe di concorso ADMM – “SOSTEGNO” per le scuole secondarie di primo grado con Punti 62,50 e con posizione in graduatoria n. 5867) e di aver inoltrato, in data 08/08/2022, l'istanza informatica di nomina quale supplente per l'anno scolastico 2022/2023 (esprimendo le proprie preferenze), si doleva della circostanza di non essere risultata destinataria di alcuna nomina mentre docenti con punteggio inferiore al suo TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ricevevano incarico su sedi da lei indicate tra le prime preferenze. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione del e/o dei bollettini di nomina docenti da GPS quivi da ritenersi impugnati, il diritto dell'odierna ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato che gli sarebbe spettato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle preferenze indicate;
- disapplicare eventualmente ogni atto amministrativo che impedisca la stipula del contratto per parte ricorrente per la classe di concorso “A001” o in alternativa “ADMM” in base alla corretta posizione nelle rispettive graduatorie tenendo conto delle scelte delle sedi effettuata dalla medesima ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto al pagamento in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, in conformità dello stipendio tabellare vigente di tutte le somme dovute per il periodo lavorativo illegittimamente sottrattogli e precisamente dal 14/11/2022 al
31/08/2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia depurate delle somme, eventualmente, percepite dalla medesima ricorrente nel corso di detto periodo per effetto di successivi contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del ministero resistente;
- accertare e dichiarare il diritto della stessa ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, al riconoscimento giuridico del contratto illegittimamente sottrattogli e precisamente dal
14/11/2022 al 31/08/2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia con l'attribuzione di punti 12 utili ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS depurati, eventualmente, del punteggio maturato dalla medesima ricorrente nel corso di detto periodo per effetto di alle frazioni contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del ministero resistente;
- condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario.
Il si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in toto le avverse pretese e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
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2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che – anche in ragione della considerazione che è ormai decorso il periodo di vigenza dei contratti a tempo determinato stipulati dal CP_1 resistente con i docenti che nella prospettazione attorea sarebbero stati preferiti alla ricorrente – parte attrice si è limitata a richiedere l'accertamento del diritto alla stipula del contratto a tempo determinato che le sarebbe spettato, nell'anno scolastico 2022-2023, in ragione della propria posizione in graduatoria e delle preferenze indicate, ma non ha anche richiesto la condanna del a conferirle l'incarico. CP_1
Pertanto, la domanda attorea non necessitava del contraddittorio con i docenti ai quali, all'esito delle operazioni contestate nel ricorso, sono stati assegnati gli incarichi presso le sedi indicate dalla ricorrente (asseritamente in possesso di un minor punteggio).
3. Tanto acclarato, deve essere, immediatamente, rilevato che la ricorrente ha evidenziato come gli incarichi presso le sedi da lei indicate quali prime preferenze sono stati attribuiti a docenti in possesso di punteggi di gran lunga inferiori al proprio (cfr. pagine 2 e 3 del ricorso).
A fronte di tali specifiche allegazioni, ritiene questo Giudice che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, gravi sul l'onere di dimostrare di aver CP_1 esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge nonché agli obblighi di fonte contrattuale dallo stesso assunti rispetto alla gestione della procedura di selezione dei soggetti destinatari delle proposte di assunzione. A sostegno di tale conclusione sta anche la considerazione che, avendo operato la procedura selettiva, il è l'unico ad avere la disponibilità delle informazioni CP_1 utili a fornire la dimostrazione richiesta (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze, relativi a ciascun partecipante), sicchè, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere non può che incombere sul resistente. Cont Ebbene, nella memoria di costituzione il ha giustificato l'avvenuta assegnazione degli incarichi a docenti in possesso di un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente sulla scorta della circostanza che “Il sistema dell'algoritmo processa una sola volta la posizione di ogni candidato e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente”.
Conformemente a quanto affermato da molteplici Tribunali che hanno esaminato la questione (tra le tante pronunce, v. Tribunale Roma sez. lav., 20/09/2023 n.8095), ritiene questo giudice che tale procedura non possa ritenersi legittima: un sistema così strutturato, che
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finisce per attribuire preferenza a docenti con punteggio inferiore, è, invero, palesemente contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall'art.97 Cost. che si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
Alla luce di tali considerazioni le circostanze dedotte dal – ma comunque non CP_1 dimostrate – che le disponibilità attribuite con i turni di nomina del 10.11.2022 e del 05.12.2022 deriverebbero dalle precedenti rinunce dei candidati nominati che avevano punteggio e posizione in graduatoria superiori a quelli della o, diversamente, riguarderebbero cattedre Pt_1 resesi disponibili solo successivamente, non sarebbero in ogni caso idonee a provare il corretto Cont adempimento degli obblighi di selezionare il contraente incombenti sul . Cont
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il assolto all'onere di dimostrare di aver proceduto alla selezione dei destinatari dei contratti di docenza seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dell'art. 97 Cost., deve ritenersi che, risultando assegnato un contratto annuale, per la classe di concorso A001, presso l'istituto RMMM87401E (sede che, secondo quanto indicato nel ricorso e non contestato ex adverso, è stata indicata dalla ricorrente come prima preferenza) ad una docente che dagli atti non risulta avere titoli di precedenza ( e Cont rispetto alla quale il non ha specificamente dedotto la sussistenza di tali titoli) e che risulta in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla , questa ultima Pt_1 avesse diritto ad ottenere un incarico di tal fatta.
5. Tanto acclarato, occorre procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno, nell'ambito della quale la ricorrente ha richiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto nonché l'accertamento del diritto ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare.
Sul punto, occorre immediatamente evidenziare che, assodato l'errore commesso dal Cont
nella selezione dei docenti ai quali conferire l'incarico di docenza nell'anno scolastico
2022/2023, era onere della ricorrente allegare puntualmente - e successivamente dimostrare – di aver subito un danno causalmente connesso alla condotta del . CP_1
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Sennochè, nel ricorso introduttivo del giudizio ed in corso di causa non è stato neppure Cont dedotto se la ricorrente abbia svolto o meno altra attività lavorativa (alle dipendenze del o di altro datore di lavoro) nell'anno scolastico 2022/2023 (ovvero nel periodo in cui avrebbe lavorato con contratto annuale presso l'istituto RMMM87401E ove fosse stato rispettato l'ordine di graduatoria nella selezione dei docenti).
In mancanza di puntuale allegazione, e successiva dimostrazione, in ordine alle altre attività lavorative svolte dalla nel periodo in questione ed allo stipendio percepito, Pt_1 resta, dunque, indimostrato che ella abbia subito un danno economico dalla mancata stipula di un contratto annuale di docenza.
Non può, dunque, essere accolta la domanda di pagamento degli stipendi non percepiti, a titolo di risarcimento del danno.
Sotto altro profilo, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione del punteggio relativo all'incarico annuale che avrebbe avuto diritto ad espletare in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2022/2023. Cont
6. In conclusione, accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto
RMMM87401E nell'anno scolastico 2022/2023, il deve essere condannato a CP_1 riconoscere in favore della ricorrente il punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2022/2023.
Vanno invece respinte le altre domande avanzate nel ricorso.
7. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Cont Ogni altra istanza disattesa, accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto RMMM87401E nell'anno scolastico 2022/2023, condanna il a CP_1 riconoscere in favore della ricorrente il punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del
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diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2022/2023.
Respinge le altre domande avanzate nel ricorso.
Spese compensate.
Civitavecchia, 16/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2450 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Vigliena, 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. Pietro Raimondo, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso la Controparte_1 sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari indicati nella memoria ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 19.12.2022 , premesso di essere inserita Parte_1 per il biennio 2022/2024 nella 2^ Fascia delle GPS nella provincia di Roma (per la classe di concorso A001 “Arte e Immagine” per le scuole secondarie di primo grado - con Punti 62,50 e con posizione in graduatoria n. 1050 e per la classe di concorso ADMM – “SOSTEGNO” per le scuole secondarie di primo grado con Punti 62,50 e con posizione in graduatoria n. 5867) e di aver inoltrato, in data 08/08/2022, l'istanza informatica di nomina quale supplente per l'anno scolastico 2022/2023 (esprimendo le proprie preferenze), si doleva della circostanza di non essere risultata destinataria di alcuna nomina mentre docenti con punteggio inferiore al suo TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
ricevevano incarico su sedi da lei indicate tra le prime preferenze. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione del e/o dei bollettini di nomina docenti da GPS quivi da ritenersi impugnati, il diritto dell'odierna ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato che gli sarebbe spettato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle preferenze indicate;
- disapplicare eventualmente ogni atto amministrativo che impedisca la stipula del contratto per parte ricorrente per la classe di concorso “A001” o in alternativa “ADMM” in base alla corretta posizione nelle rispettive graduatorie tenendo conto delle scelte delle sedi effettuata dalla medesima ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto al pagamento in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, in conformità dello stipendio tabellare vigente di tutte le somme dovute per il periodo lavorativo illegittimamente sottrattogli e precisamente dal 14/11/2022 al
31/08/2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia depurate delle somme, eventualmente, percepite dalla medesima ricorrente nel corso di detto periodo per effetto di successivi contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del ministero resistente;
- accertare e dichiarare il diritto della stessa ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, al riconoscimento giuridico del contratto illegittimamente sottrattogli e precisamente dal
14/11/2022 al 31/08/2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia con l'attribuzione di punti 12 utili ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS depurati, eventualmente, del punteggio maturato dalla medesima ricorrente nel corso di detto periodo per effetto di alle frazioni contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del ministero resistente;
- condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario.
Il si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in toto le avverse pretese e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. Osserva, innanzitutto, il Giudice che – anche in ragione della considerazione che è ormai decorso il periodo di vigenza dei contratti a tempo determinato stipulati dal CP_1 resistente con i docenti che nella prospettazione attorea sarebbero stati preferiti alla ricorrente – parte attrice si è limitata a richiedere l'accertamento del diritto alla stipula del contratto a tempo determinato che le sarebbe spettato, nell'anno scolastico 2022-2023, in ragione della propria posizione in graduatoria e delle preferenze indicate, ma non ha anche richiesto la condanna del a conferirle l'incarico. CP_1
Pertanto, la domanda attorea non necessitava del contraddittorio con i docenti ai quali, all'esito delle operazioni contestate nel ricorso, sono stati assegnati gli incarichi presso le sedi indicate dalla ricorrente (asseritamente in possesso di un minor punteggio).
3. Tanto acclarato, deve essere, immediatamente, rilevato che la ricorrente ha evidenziato come gli incarichi presso le sedi da lei indicate quali prime preferenze sono stati attribuiti a docenti in possesso di punteggi di gran lunga inferiori al proprio (cfr. pagine 2 e 3 del ricorso).
A fronte di tali specifiche allegazioni, ritiene questo Giudice che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere probatorio, gravi sul l'onere di dimostrare di aver CP_1 esattamente adempiuto alle prescrizioni di legge nonché agli obblighi di fonte contrattuale dallo stesso assunti rispetto alla gestione della procedura di selezione dei soggetti destinatari delle proposte di assunzione. A sostegno di tale conclusione sta anche la considerazione che, avendo operato la procedura selettiva, il è l'unico ad avere la disponibilità delle informazioni CP_1 utili a fornire la dimostrazione richiesta (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze, relativi a ciascun partecipante), sicchè, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'onere non può che incombere sul resistente. Cont Ebbene, nella memoria di costituzione il ha giustificato l'avvenuta assegnazione degli incarichi a docenti in possesso di un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente sulla scorta della circostanza che “Il sistema dell'algoritmo processa una sola volta la posizione di ogni candidato e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché l'algoritmo, ad ogni elaborazione, “riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente”.
Conformemente a quanto affermato da molteplici Tribunali che hanno esaminato la questione (tra le tante pronunce, v. Tribunale Roma sez. lav., 20/09/2023 n.8095), ritiene questo giudice che tale procedura non possa ritenersi legittima: un sistema così strutturato, che
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
finisce per attribuire preferenza a docenti con punteggio inferiore, è, invero, palesemente contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall'art.97 Cost. che si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
Alla luce di tali considerazioni le circostanze dedotte dal – ma comunque non CP_1 dimostrate – che le disponibilità attribuite con i turni di nomina del 10.11.2022 e del 05.12.2022 deriverebbero dalle precedenti rinunce dei candidati nominati che avevano punteggio e posizione in graduatoria superiori a quelli della o, diversamente, riguarderebbero cattedre Pt_1 resesi disponibili solo successivamente, non sarebbero in ogni caso idonee a provare il corretto Cont adempimento degli obblighi di selezionare il contraente incombenti sul . Cont
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il assolto all'onere di dimostrare di aver proceduto alla selezione dei destinatari dei contratti di docenza seguendo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dell'art. 97 Cost., deve ritenersi che, risultando assegnato un contratto annuale, per la classe di concorso A001, presso l'istituto RMMM87401E (sede che, secondo quanto indicato nel ricorso e non contestato ex adverso, è stata indicata dalla ricorrente come prima preferenza) ad una docente che dagli atti non risulta avere titoli di precedenza ( e Cont rispetto alla quale il non ha specificamente dedotto la sussistenza di tali titoli) e che risulta in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello posseduto dalla , questa ultima Pt_1 avesse diritto ad ottenere un incarico di tal fatta.
5. Tanto acclarato, occorre procedere all'esame della domanda di risarcimento del danno, nell'ambito della quale la ricorrente ha richiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto nonché l'accertamento del diritto ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare.
Sul punto, occorre immediatamente evidenziare che, assodato l'errore commesso dal Cont
nella selezione dei docenti ai quali conferire l'incarico di docenza nell'anno scolastico
2022/2023, era onere della ricorrente allegare puntualmente - e successivamente dimostrare – di aver subito un danno causalmente connesso alla condotta del . CP_1
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Sennochè, nel ricorso introduttivo del giudizio ed in corso di causa non è stato neppure Cont dedotto se la ricorrente abbia svolto o meno altra attività lavorativa (alle dipendenze del o di altro datore di lavoro) nell'anno scolastico 2022/2023 (ovvero nel periodo in cui avrebbe lavorato con contratto annuale presso l'istituto RMMM87401E ove fosse stato rispettato l'ordine di graduatoria nella selezione dei docenti).
In mancanza di puntuale allegazione, e successiva dimostrazione, in ordine alle altre attività lavorative svolte dalla nel periodo in questione ed allo stipendio percepito, Pt_1 resta, dunque, indimostrato che ella abbia subito un danno economico dalla mancata stipula di un contratto annuale di docenza.
Non può, dunque, essere accolta la domanda di pagamento degli stipendi non percepiti, a titolo di risarcimento del danno.
Sotto altro profilo, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione del punteggio relativo all'incarico annuale che avrebbe avuto diritto ad espletare in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2022/2023. Cont
6. In conclusione, accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto
RMMM87401E nell'anno scolastico 2022/2023, il deve essere condannato a CP_1 riconoscere in favore della ricorrente il punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2022/2023.
Vanno invece respinte le altre domande avanzate nel ricorso.
7. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Cont Ogni altra istanza disattesa, accertato l'errore commesso dal nell'omettere di convocare la ricorrente per la stipula di un contratto fino al termine delle attività didattiche presso l'istituto RMMM87401E nell'anno scolastico 2022/2023, condanna il a CP_1 riconoscere in favore della ricorrente il punteggio relativo all'incarico annuale in luogo del
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
diverso e inferiore punteggio eventualmente riconosciuto per altri incarichi svolti nell'anno scolastico 2022/2023.
Respinge le altre domande avanzate nel ricorso.
Spese compensate.
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