CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2023, n. 19103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19103 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele IR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19103 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a AM TR con sentenza del 9 maggio 2019 (definitiva il 24 giugno 2020) sul presupposto dell'avvenuta condanna, in data 9 febbraio 2021 (sentenza divenuta irrevocabile 1'8 settembre 2021) per delitto commesso il 29 settembre 2020. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AM TR per mezzo del proprio difensore LO EL, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la nullità del provvedimento a causa della mancata partecipazione dell'interessato all'udienza in camera di consiglio del 17 maggio 2022 davanti al Tribunale di Lecce. Trovandosi in stato di custodia cautelare, il giudice avrebbe dovuto disporne la traduzione e l'omissione di tale adempimento avrebbe determinato la nullità del procedimento. 2.2. Con il secondo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen. in quanto la condanna di cui alla sentenza del 9 febbraio 2021 (irrevocabile 1'8 settembre 2021) non avrebbe potuto determinare la revoca del beneficio poiché relativa a reato non commesso in epoca anteriore a quello di cui alla sentenza del 9 maggio 2019. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il procedimento davanti al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è svolto all'udienza del 17 maggio 2022 con le forme previste dagli artt. 127 e 666 cod. proc. pen. TR risulta «non comparso» e detenuto presso la Casa circondariale di Lecce. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) prevede l'audizione dell'interessato nel solo caso egli ne abbia fatto richiesta, non essendo, di norma, necessaria la presenza dello stesso all'udienza nella quale sono parti necessarie il difensore e il Pubblico 1 ministero. Nel solo caso in cui il soggetto abbia fatto richiesta di essere sentito e, se detenuto in luogo posto nella circoscrizione del giudice, non ne sia stata disposta la traduzione all'udienza, si verifica la nullità eccepita dal ricorrente. Nel caso di specie, non risulta che il condannato abbia formulato la richiesta di essere sentito personalmente. Nessuna nullità si è, quindi, verificata. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto avulso dalla ratio decidendi del provvedimento impugnato e, quindi, eccentrico rispetto al contenuto dello stesso. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata disposta in quanto TR, dopo averne beneficiato con sentenza di condanna del 9 maggio 2019 (irrevocabile il 24 giugno 2020), è stato condannato per un reato commesso il 29 settembre 2020. La condanna è intervenuta con sentenza del 9 febbraio 2021, divenuta irrevocabile 1'8 settembre 2021. La revoca della sospensione condizionale della pena è, quindi, avvenuta a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. e non dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. Pertanto, essendo il motivo riferito ad una ragione della decisione non adottata dal provvedimento impugnato, lo stesso si rivela inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle w z spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle,,,2 ammende. v: I na a 2 ,gcl co Così deciso in data 22/03/2023
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele IR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19103 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a AM TR con sentenza del 9 maggio 2019 (definitiva il 24 giugno 2020) sul presupposto dell'avvenuta condanna, in data 9 febbraio 2021 (sentenza divenuta irrevocabile 1'8 settembre 2021) per delitto commesso il 29 settembre 2020. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AM TR per mezzo del proprio difensore LO EL, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito la nullità del provvedimento a causa della mancata partecipazione dell'interessato all'udienza in camera di consiglio del 17 maggio 2022 davanti al Tribunale di Lecce. Trovandosi in stato di custodia cautelare, il giudice avrebbe dovuto disporne la traduzione e l'omissione di tale adempimento avrebbe determinato la nullità del procedimento. 2.2. Con il secondo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen. in quanto la condanna di cui alla sentenza del 9 febbraio 2021 (irrevocabile 1'8 settembre 2021) non avrebbe potuto determinare la revoca del beneficio poiché relativa a reato non commesso in epoca anteriore a quello di cui alla sentenza del 9 maggio 2019. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il procedimento davanti al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è svolto all'udienza del 17 maggio 2022 con le forme previste dagli artt. 127 e 666 cod. proc. pen. TR risulta «non comparso» e detenuto presso la Casa circondariale di Lecce. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) prevede l'audizione dell'interessato nel solo caso egli ne abbia fatto richiesta, non essendo, di norma, necessaria la presenza dello stesso all'udienza nella quale sono parti necessarie il difensore e il Pubblico 1 ministero. Nel solo caso in cui il soggetto abbia fatto richiesta di essere sentito e, se detenuto in luogo posto nella circoscrizione del giudice, non ne sia stata disposta la traduzione all'udienza, si verifica la nullità eccepita dal ricorrente. Nel caso di specie, non risulta che il condannato abbia formulato la richiesta di essere sentito personalmente. Nessuna nullità si è, quindi, verificata. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto avulso dalla ratio decidendi del provvedimento impugnato e, quindi, eccentrico rispetto al contenuto dello stesso. La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata disposta in quanto TR, dopo averne beneficiato con sentenza di condanna del 9 maggio 2019 (irrevocabile il 24 giugno 2020), è stato condannato per un reato commesso il 29 settembre 2020. La condanna è intervenuta con sentenza del 9 febbraio 2021, divenuta irrevocabile 1'8 settembre 2021. La revoca della sospensione condizionale della pena è, quindi, avvenuta a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. e non dell'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. Pertanto, essendo il motivo riferito ad una ragione della decisione non adottata dal provvedimento impugnato, lo stesso si rivela inammissibile. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle w z spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle,,,2 ammende. v: I na a 2 ,gcl co Così deciso in data 22/03/2023