Decreto cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Rocco e Roberto Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento (DASPO) recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive emesso dal Questore della Provincia di Ancona il 9 novembre 2023 n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente propone gravame avverso il provvedimento in epigrafe, adottato ex art. 6 della Legge n. 401/1989 e recante divieto di accesso, per 8 anni, ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale.
Viene altresì prescritto di comparire personalmente, per 4 anni, presso la Questura di Ancona in occasione di ogni gara calcistica in cui sarà impegnata la squadra dell’U.S. Ancona.
Questo provvedimento trae origine da fatti accaduti il giorno 5/11/2023 presso lo stadio anconetano “Del Conero”, durante l’incontro di calcio tra la locale squadra e altra dello stesso campionato, dove si registrarono scontri tra le opposte tifoserie e in tale contesto il ricorrente venne identificato come incitatore della tifoseria dorica.
L’entità del divieto è stata altresì quantificata tenendo conto dei seguenti DASPO precedentemente inflitti:
- 23/3/2002 per anni 1 (Questura di Ancona);
- 8/10/2004 per anni 1 (Questura di Perugia);
- 6/6/2008 per anni 5 (Questura di Ancona);
- 25/3/2016 per anni 1 (Questura di Ancona);
- 28/8/2017 per anni 5 con obbligo di presentazione (Questura di Ancona).
Le amministrazioni intimate si sono costituite per resistere al gravame.
2. Con un’unica ed articolata censura viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare viene dedotto quanto segue:
- l’amministrazione non ha accertato, nel concreto, l’effettiva pericolosità del ricorrente nel periodo dall’ultimo DASPO (2017) sino ai fatti che hanno dato luogo alla nuova misura qui impugnata;
- non è stata accertata neppure la concreta portata della recidiva che deriverebbe, per l’amministrazione, da misure molto datate e inattuali perché superiori al triennio di riferimento per la presunzione di pericolosità relativa (2002, 2004, 2008, 2016 e 2017);
- infine non è stato accertato l’effettivo ruolo avuto dal ricorrente negli eventi del giorno 5/11/2023, essendo stato accusato genericamente di “inveire contro la tifoseria avversaria” come indicato nel provvedimento impugnato, senza nulla aggiungere circa frasi e epitesi concretamente rivolti alle controparti.
Le censure sono infondate.
Partendo da quest’ultimo profilo, il Collegio ritiene di condividere integralmente le ampie ed approfondite valutazioni svolte dal GIP di Ancona nel convalidare la misura accessoria ex art. 6, comma 2, della Legge n. 401/1989, ritenendo congrua la sua durata (cfr. Doc. Allegato 005 deposito del 23/1/2024); provvedimento che offre una compiuta ricostruzione dei fatti (rivalità storica tra le opposte tifoserie, comportamenti materiali, sicura identificazione del ricorrente essendo noto alle Forze dell’ordine ivi presenti, suo comportamento invettivo “con un’asta in mano” giudicato pericoloso con giudizio prognostico di attualità).
Peraltro va osservato che il provvedimento non si limita a citare il solo inveire contro gli avversari. Al ricorrente viene attribuito anche un comportamento istigatorio dei propri compagni della tifoseria anconetana: in sostanza viene descritto un ruolo attivo e propulsivo per cercare lo scontro violento con i supporter dell’altra squadra.
Ciò emerge chiaramente dalla annotazione di servizio (cfr. Doc. Allegato 003 deposito del 23/1/2024) in cui si legge quanto segue circa il comportamento del ricorrente: “Lo stesso con la sua condotta istigatoria, faceva in modo che anche altri elementi del gruppo ultras lo seguissero nel suo tentativo di andare verso i tifosi ospiti…. Al termine dell’incontro, durante le fasi di deflusso, -OMISSIS- continuava a reiterare il suo comportamento di istigatore, cercando di coinvolgere il gruppo, nel tentativo vano di entrare in contratto con la tifoseria del Perugia che nel frattempo stava lasciando l’impianto”.
Ciò risponde anche alla prima censura riguardante l’effettiva pericolosità e la sua attualità.
Pure la recidiva è stata correttamente valutata stante i plurimi precedenti che, comportando interdizioni per ben 13 anni su un arco temporale di 21 (cioè oltre il 60% di questo lungo periodo), non hanno indotto il ricorrente a mutare atteggiamento in occasione di manifestazioni sportive, specie quando gioca la propria squadra del cuore.
3. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
IA OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA OR | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.