Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe M. - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EK LG, elettiv. domiciliata in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, presso l'Avvocato Lucio V. Moscarini, che la rappresenta e difende con l'Avvocato Sandro Pincelli per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
NI ER IG, elettiv. domiciliato in Roma, p. Martiri di Belfiore, n. 2, presso l'Avvocato ERfilippo Coletti, che lo rappresenta e difende con l'Avvocato Corrado Chiorboli, per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1075/2001 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 6.12.2001. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13.10.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi l'Avvocato Lucio V. Moscarini per la ricorrente e l'Avvocato ERfilippo Coletti per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato il 2.4.1996, diretto al presidente del tribunale di Modena, il signor NI ER IG, premesso che aveva contratto matrimonio il 18.2.1984 con EK LG;
che da tale unione erano nati due figli, AN e MA, tuttora minorenni, e che la convivenza era divenuta intollerabile, chiese che fosse pronunziata la separazione coniugale con addebito di responsabilità alla moglie, l'affidamento a sè medesimo dei figli con diritto di visita alla madre, l'assegnazione della casa coniugale e lo scioglimento della comunione legale.
La signora LG EK, costituendosi all'udienza presidenziale, contestò le affermazioni del coniuge, sostenendo che la crisi matrimoniale era anzi da addebitare al comportamento ossessivamente geloso di lui, e chiese la pronunzia della separazione con addebito al marito, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento, per sè stessa e per la prole, di almeno Lire 2.000.000 al mese, rivalutabili, con vittoria delle spese di lite.
2. - Fallito il tentativo di conciliazione, il presidente del tribunale autorizzò i coniugi a vivere separati e - tenuto conto della forte conflittualità esistente fra di loro, delle indicazioni fornite dal servizio sociale di Sassuolo e del fatto che il NI avrebbe continuato a vivere nella casa familiare, di proprietà dei suoi genitori, assicurando così ai figli la continuità dell'habitat domestico - li affidò al padre, regolò il diritto di visita della EK e dispose che il marito le versasse la somma mensile di Lire 500.000, quale assegno di mantenimento, fino a quando costei fosse rimasta priva di reddito adeguato.
Al termine dell'istruzione, compiuta in prosieguo di causa davanti al giudice designato mediante escussione di testi e consulenza tecnica d'ufficio, le parti precisarono le conclusioni, sostanzialmente riportandosi a quelle originarie;
il NI chiese, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie. 3. - Con sentenza depositata in data 11.10.2000, il tribunale di Modena pronunziò la separazione dei coniugi senza addebiti per alcuno, avendo ritenuto che le reciproche accuse di violazione dei doveri coniugali e, comunque, l'incidenza causale di queste nella determinazione della crisi matrimoniale non erano state sufficientemente provate;
affidò al NI i due figli, assegnandogli anche la casa familiare;
regolò il diritto di visita da parte della EK;
condannò il marito a versarle un assegno mensile di Lire 500.000, rivalutabile annualmente, quale contributo per il mantenimento di lei, e compensò interamente fra le parti le spese di giudizio.
4. - Per la riforma di tale sentenza ricorse in appello LG EK, insistendo per la dichiarazione di responsabilità esclusiva del marito nella separazione, per l'affidamento dei figli minori a sè o, in subordine, per l'affidamento congiunto e per la collocazione di essi, in ogni caso, presso l'abitazione materna, con attribuzione di una somma mensile di Lire 1.200.000 per il mantenimento della prole e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, chiese l'audizione dei figli e la riconvocazione del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, per chiarimenti;
in subordine, la rinnovazione della consulenza tecnica.
L'appellato NI ER IG chiese il rigetto del gravame e spiegò appello incidentale, riproponendo tutte le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado e domandando l'immediata sospensione del contributo di mantenimento di Lire 5 00.000 a favore della EK.
Il pubblico ministero chiese la conferma della sentenza pronunziata dal tribunale.
5. - La Corte d'Appello di Bologna, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza depositata il 6.12.2001 accolse parzialmente entrambi i gravami, disciplinando diversamente il diritto di visita ai figli da parte della EK ed eliminando il contributo di mantenimento già disposto a suo favore ed a carico del marito.
La Corte territoriale ritenne, in particolare, di dover rigettare il primo motivo dell'appello principale, concernente la richiesta di addebito al marito, avendo giudicato che le accuse di adulterio e di maltrattamenti non erano state provate con sufficiente certezza e che, comunque, non era possibile stabilire se i comportamenti colpevoli dell'una o dell'altra parte erano stati all'origine della crisi coniugale o dipendevano, piuttosto, dalla preesistente incompatibilità di carattere dei due coniugi, quale causa unica ed incolpevole della separazione.
Quanto all'affidamento dei figli, ritenne la corte bolognese di mantenerlo a favore del padre - nonostante che il C.T.U. nominato in prime cure avesse assunto una posizione contraria, esprimendola in una missiva inviata al tribunale successivamente al deposito della relazione - e di escludere altresì l'ipotesi dell'affidamento congiunto, tenuto conto del clima conflittuale esistente fra i genitori e basandosi sulle conclusioni del consulente nominato nel corso del giudizio d'appello, indicanti l'opportunità di non mutare la sistemazione attuale dei minori.
6. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre, con atto ritualmente notificato e depositato, articolato in cinque motivi ed illustrato con successiva memoria, EK LG;
al quale resiste NI ER IG mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. - Col primo motivo la sentenza d'appello è censurata dalla ricorrente EK LG, ai sensi dell'articolo 360, 1^ co., n. 5, c.p.c., per omessa, insufficiente o errata motivazione su punto decisivo della controversia e per mancata valutazione di risultanze processuali, concernenti essenzialmente la richiesta di addebito della separazione al marito.
7.1. - La censura è infondata.
7.2. - La ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato le risultanze della prova testimoniale, di quella documentale e delle due consulenze tecniche esperite, in primo ed in secondo grado, al fine di ritenere la responsabilità del NI nella produzione della crisi matrimoniale;
ed assume che questa sarebbe esclusivamente dipesa dalla condotta del marito, caratterizzata da infedeltà (per avere egli intrapreso, prima della separazione, una relazione coniugale con una compagna di lavoro) e violenze nei confronti di essa moglie;
laddove, invece, nessuna valida prova sarebbe stata fornita dalla controparte circa pretesi comportamenti negativi di essa ricorrente. Da tale erronea interpretazione o carente valutazione delle prove discenderebbe, secondo la ricorrente, anche l'ingiusta pronunzia di affidamento dei figli al padre.
7.3. - La sentenza impugnata si sottrae alla censura di omesso o insufficiente riesame delle risultanze acquisite in primo grado giacché la Corte d'Appello, investita di analoga critica rivolta dalla EK alla sentenza del tribunale, conclude - evidentemente dopo aver proceduto al vaglio dell'intero materiale probatorio - nel senso che le contraddizioni emergenti dalle numerose testimonianze escusse rendono la situazione talmente confusa da impedire l'accertamento della "vera ragione dell'insanabile contrasto che condusse la coppia alla separazione".
In particolare, secondo la Corte bolognese, le accuse di adulterio e di maltrattamenti formulate dalla EK nei confronti del marito sono rese incerte "dalla percezione de relato e dal racconto il più delle volte dubitativo fatto dai testi"; dalle cui affermazioni il giudice a quo non ritiene di poter ricavare con certezza la successione degli eventi ne', quindi, di poter arguire se tali circostanze (adulterio, maltrattamenti) siano stati la causa della separazione ovvero la conseguenza di una preesistente incompatibilità di carattere dei coniugi. Le argomentazioni così riassunte, essendo sufficienti a motivare logicamente il convincimento della corte d'appello circa il rigetto della domanda concernente la responsabilità della separazione, mostrano l'infondatezza, come premesso, sia della generica censura per vizio della motivazione sia dell'accusa specifica di "mancata valutazione di risultanze processuali".
7.4. - Se esaminata sotto altro aspetto, ravvisabile nel tentativo di sottoporre a nuova valutazione, in questa sede, il materiale probatorio, la censura risulterebbe inammissibile. Tale conclusione è motivata, sotto un profilo di carattere generale, dall'applicazione del principio per cui l'apprezzamento del materiale probatorio, condotto con sufficiente rigore logico dal giudice di inerito, è incensurabile in Cassazione (S.U. n. 898/1999, Cass. nn. 10484/2001, 14472/2000); in chiave più specifica, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (S.U. n. 265/1997 e, fra le altre, Cass. nn. 14728/2001, 1161/1995), dato che la parziale trascrizione di alcune delle deposizioni testimoniali, favorevoli alle tesi della ricorrente, non risulta affatto idonea ad inficiare sul piano logico le conclusioni cui è pervenuto, senza apparenti ed evidenti aporie, il giudice a quo, dopo aver proceduto alla disamina dell'intero materiale probatorio.
8. - Conviene esaminare a questo punto - per ragioni di contiguità logica - il terzo motivo di censura, con cui la ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 143 c.c., sempre con riferimento all'emessa pronunzia di addebito a carico del marito.
8.1. - La censura è infondata, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcuna violazione o falsa applicazione della norma che disciplina i doveri reciproci dei coniugi e quelli comuni nei confronti della famiglia.
8.2. - La ricorrente sostiene che sia stata violata la norma sopra indicata, non avendo la sentenza impugnata debitamente considerato la condotta del NI, trasgressiva dei doveri di fedeltà, di assistenza morale nei confronti del coniuge e di educazione dei figli, quale causa efficiente della crisi matrimoniale. 8.3. - La critica della ricorrente muove da un presupposto inesatto:
che, cioè, sia stata ampiamente e senza dubbio provata, nel corso dei giudizi di merito, la reiterata, volontaria e manifesta violazione, da parte del NI, dei suddetti doveri di fedeltà, di assistenza e di educazione della prole, per avere egli intrattenuto pubblicamente una relazione adulterina, per avere offeso e picchiato la moglie e per avere mantenuto questo atteggiamento diseducativo in presenza dei figli, cui peraltro non dedicava tempo ed attenzioni sufficienti.
Per conseguenza, la corte d'appello, omettendo di ritenerlo unico responsabile della separazione, avrebbe a sua volta disapplicato l'articolo 143 c.c., che sancisce alcuni di tali doveri (ma anche, benché non espressamente citati dalla ricorrente, gli articoli 147 c.c., che fissa i doveri dei genitori verso i figli, e 151 c.c.,
disciplinante casi e criteri di addebitabilità della separazione). 8.4. - In realtà, i giudici di merito, dopo avere vagliato l'ampio materiale probatorio acquisito, hanno concluso - con insindacabile giudizio di fatto, come già esposto al punto 7.3 - nel senso dell'impossibilità di accertare la "vera ragione dell'insanabile contrasto che condusse la coppia alla separazione". Pertanto, non possono ritenersi giudizialmente accertati la reale entità dei fatti cui la ricorrente si riferisce, l'efficienza causale ed il nesso eziologico fra gli stessi e l'esito infausto del matrimonio. Discende da questa premessa che la censura di violazione di legge è infondata, non vertendo la discussione sulla corretta interpretazione delle norme sopra citate, bensì, ancora una volta, sulla valutazione - insindacabile in questa sede, perché sufficientemente motivata (supra, punto 7.4) - del materiale probatorio acquisito. 9. - Col secondo motivo di gravame si denunzia errata applicazione dell'articolo 196 c.p.c., contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, mancata valutazione della relazione di consulenza esperita in primo grado ed errata valutazione di quella acquisita in grado d'appello.
9.1. - Il motivo è infondato.
9.2. - La ricorrente lamenta, in sostanza, i seguenti fatti:
a) che la corte d'appello abbia omesso, asseritamente senza spiegazioni, di accogliere l'indicazione, contenuta in una missiva inviata dal C.T.U. al tribunale, per l'affidamento dei figli ad essa ricorrente;
b) che la stessa corte abbia nominato un diverso perito, senza indicare i gravi motivi della sostituzione, così violando l'articolo 196 c.p.c.;
c) che la richiesta di urgente affidamento di un figlio ammalato, dettata dall'affetto per il medesimo, sia stata interpretata come tentativo d'influenzare il giudicante;
d) che le conclusioni della consulenza tecnica esperita in grado d'appello siano state erroneamente interpretate, avendo il consulente sostanzialmente ritenuto e riferito che la migliore soluzione sarebbe stata quella di affidare i figli alla madre sin dall'inizio della controversia.
9.3. - Il profilo sub a) è infondato, giacché la sentenza impugnata ha esposto, condividendole, le ragioni per cui il tribunale non poteva "tener conto di una missiva inoltrata autonomamente ... dal c.t.u., evidentemente suggestionato da quanto riferitogli dalla stessa appellante (e dal suo legale), in quanto al di fuori da ogni contraddittorio" (sentenza, pag. 9).
La ragione essenziale, del tutto condivisibile (cfr. Cass. n. 5149/2001), esposta dalla corte territoriale per escludere la validità dell'indicazione in esame, consiste quindi nel fatto che l'autonoma iniziativa del C.T.U. di fare seguito alla relazione già depositata, mediante invio al giudice di una "missiva" contenente proposte diverse e contrarie rispetto a quelle contenute nella relazione, viola il principio del contraddittorio. 9.4. - Gli argomenti ulteriormente usati dalla stessa corte per dimostrare l'inattendibilità, anche nel merito, di tale irrituale indicazione - per effetto della suggestione che poteva aver subito il primo C.T.U., stante l'attitudine dell'appellante ad assumere iniziative tendenti ad influenzare anche i giudici -nulla concretamente aggiungono alla motivazione esposta al precedente punto 9.3, trattandosi di obiter dicta mancanti del carattere di decisività, e perciò sfuggenti alla censura di vizio di motivazione, sopra riassunta alla lettera c).
9.5.- La sentenza impugnata non è criticabile, altresì, sotto il profilo indicato sopra alla lettera b), per mancata enunciazione dei motivi di sostituzione del consulente, sia perché tali motivi sono indicati ("riconsiderare ... l'interesse dei figli in relazione alla loro sistemazione", stanti - per implicito - le contraddizioni del primo consulente e la possibilità di mutamento, tractu temporis, della situazione) sia perché non di "sostituzione" si tratta, bensì di nuova nomina da parte del giudice d'appello, insindacabile come tale in sede di legittimità (Cass. nn. 10972/1994, 5777/1998). 9.6. - Le conclusioni del consulente tecnico nominato nel giudizio d'appello sono state correttamente interpretate dalla corte bolognese, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente (sopra, lettera d), dato che, ferma restando l'idoneità di entrambi i genitori a tenere con sè i figli, il giudice a quo ha ritenuto di dover condividere - il che non può essere censurato in questa sede - la conclusione peritale rigorosamente logica (e corrispondente al precipuo interesse dei minori) di lasciarli col genitore cui erano affidati fin dal 21.10.1996, data dell'ordinanza presidenziale, stanti il buon rapporto degli stessi col padre, le loro attuali esigenze di sesso e di età e le controindicazioni (specificate dal consulente) ad un cambiamento del regime di affidamento. 9.7. - La censura, pertanto, è infondata sotto tutti i profili e, per certi aspetti, rilevati ai punti 9.4-9.6, inammissibile. 10. - Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 155 c.c., per essere stato disposto l'affidamento della prole ad uno dei genitori (il padre) in base a criteri diversi da quello dell'esclusivo interesse morale e materiale di essa.
10.1. - La censura è del tutto destituita di fondamento. 10.2. - La corte d'appello precisa in sentenza di avere "disposto un'ulteriore c.t.u. volta a riconsiderare quale sia l'interesse dei figli in relazione alla loro sistemazione"; sicché risulta chiaro, diversamente da quanto afferma la ricorrente, che l'approfondimento d'indagine mediante conferimento d'incarico ad un nuovo consulente, reso opportuno dai precedenti contrasti e dallo stesso passaggio del tempo (v. sopra, punto 9.5), fu deliberato tenendo conto esclusivamente dell'interesse dei minori alla migliore sistemazione possibile.
10.3. - È inesatto, d'altra parte, affermare che la corte territoriale abbia affidato i figli al NI dopo avergli assegnato la casa familiare, invertendo la logica del criterio normativo mediante la precostituzione di una causa (continuità abitativa) giustificativa del giudizio di affidamento al padre;
e che le conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza gravata, discendano da un ragionamento illogico ("errato e contorto"), consistente nell'escludere l'opportunità di affidamento alla madre, nonostante la riconosciuta idoneità di questa, sul presupposto dell'inutilità di tale provvedimento, avendo i figli ormai superato la più tenera età.
In effetti, la Corte di merito non ha basato la decisione relativa all'affidamento sull'avvenuta assegnazione della casa coniugale al NI, bensì sul ragionamento - fondato esclusivamente sull'interesse attuale dei minori, quindi tutt'altro che illogico ed illegittimo - mutuato dalla relazione di consulenza tecnica, che assume come parametri di tale interesse, giustificativo del mantenimento dello status quo, sia la buona esperienza di vita col padre, sia le indicazioni di natura psicologica suggerite dal genere e dall'età dei minori, trattandosi di figli maschi, ormai cresciuti in età, abituati a vivere col padre ed aventi una positiva interazione affettiva con lui. L'attenzione prestata dalla Corte bolognese al coesistente interesse dei minori a mantenere rapporti intensi e costanti con la madre è, peraltro, dimostrata dall'ampliamento e dalla minuziosa regolamentazione dei diritti di visita, intesa ad evitare l'insorgere di ulteriori conflitti fra i genitori.
10.4. - Risulterebbe, invece, certamente incompatibile col criterio dell'interesse esclusivo dei minorenni la diversa interpretazione della norma in esame, suggerita dalla ricorrente con questo motivo, in virtù della quale la riconosciuta idoneità anche della madre all'affidamento avrebbe dovuto motivare - fin dalla domanda originaria e, comunque, almeno al momento attuale, con sia pur tardiva resipiscenza - l'affidamento a lei della prole. L'articolo 155, 1^ co., c.c., infatti, stabilisce che la decisione relativa all'affidamento deve essere adottata dal giudice "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" del figlio:
"esclusività" che configura la posizione dei genitori non in termini di diritti, bensì di munera, e che impedisce la contemplazione di divergenti circostanze ed aspettative o di contrastanti obbiettivi (Cass. nn. 5714/2002, 6312/ 1999, 8667/1992, 6621/1991), come quello di carattere recuperatorio accampato dalla ricorrente, secondo cui il giudice d'appello, nel fare giustizia dei "precedenti provvedimenti che, illegittimamente ed erroneamente, avevano ... preferito il padre quale genitore affidatario" (ricorso, pag. 32), avrebbe dovuto privilegiare (non il presunto interesse dei minori a conservare immutata una situazione ritenuta per loro conveniente, ma) il proprio diritto di ottenere una decisione capace di "rimediare alle sofferenze e ai torti subiti" (ricorso, pag. 33).
L'ottica legislativa, centrata sull'esclusivo interesse del minore anche a costo del parziale sacrificio di contrapposte ed inconciliabili pretese degli adulti, rende evidente, in conformità alle osservazioni sopra svolte, l'infondatezza di questo motivo di ricorso.
11. - Il quinto motivo di ricorso, contenente censure di ultrapetizione ed extrapetizione (violazione dell'articolo 112 c.p.c.), per avere il giudice d'appello eliminato il contributo di mantenimento a favore della moglie, laddove l'appellante incidentale si era limitato a chiederne la sospensione e non aveva indicato ne' provato la sopraggiunta capacità di reddito di essa ricorrente, è pure manifestamente infondato.
11.1. - Si osserva, sotto il primo profilo, che le conclusioni dell'appellante incidentale, riportate in epigrafe della sentenza impugnata, comprendono la seguente: "In via di impugnazione incidentale, riproposte in questa sede tutte le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado da intendersi qui di seguito integralmente richiamate, insiste inoltre come segue. In parziale riforma della sentenza di primo grado disporre l'immediata sospensione della corresponsione, quale contributo al mantenimento di EK LG, della somma di L. 500.000 posta attualmente a carico del marito".
Pertanto non sussiste il preteso vizio di ultrapetizione, poiché la domanda di "immediata sospensione" dell'assegno non esclude quella di revoca, contenuta esplicitamente nelle conclusioni rassegnate davanti al tribunale, richiamata in appello e comunque logicamente sottintesa dalla prima, ma si aggiunge ad essa.
11.2. - Anche sotto il profilo della extrapetizione, per avere la corte territoriale irritualmente dato ingresso, secondo la ricorrente, alla valutazione della sua nuova capacità di reddito senza che ne sussistesse richiesta e prova da parte del marito, la censura è infondata, giacché non si tratta, nel caso, di autonoma - e asseritamente non richiesta - statuizione, bensì di accertamento del necessario presupposto logico-giuridico della pronunzia di revoca (S.U. n. 27/2000, Cass. nn. 12471/2001, 14424/2000, 13923/1999, 1438/1998, 1962 /1997), costituito nella specie da elementi sufficienti a fondare il convincimento del giudice circa il raggiungimento, da parte della donna, di una adeguata capacità di reddito che le aveva consentito, in breve arco di tempo, di acquistare una casa idonea ad ospitare anche i figli. 12. - In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto da EK LG deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della natura e delle particolari vicende di questa causa, per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004