TAR
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06556/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00710 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06556/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6556 del 2025, proposto da
UN UG, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 14981/2025 del 29 luglio 2025 N. 06556/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere Angela
AN, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
ER IL e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar del Lazio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5809/2024 emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 maggio 2024, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per un importo complessivo di euro
1.500,00, per gli anni scolastici specificati nella predetta sentenza.
2. - Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata (oltre al pagamento delle penalità di mora), stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del
Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (senza facoltà di delega), tenuto a provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha stabilito la liquidazione in euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 06556/2025 REG.RIC.
3. - L'appellante critica la sentenza in relazione alla statuizione sulle spese di lite, di cui domanda la riforma, deducendo, in sintesi, che tale liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha apoditticamente riconosciuto solo euro 600,00 (seicento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe al giudice di liquidare un importo inferiore ai valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
3.1. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi correttamente liquidare le spese di lite in conformità al dettato normativo di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, piuttosto che determinare il compenso spettante al difensore nell'esiguo importo di € 600,00, che è di gran lunga inferiore al 50% delle tariffe medie, calcolate in base a quanto previsto dallo stesso decreto.
3.2. In particolare, in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014 in riferimento alle cause di competenza del Tribunale amministrativo regionale di valore indeterminabile, applicabili alla controversia oggetto del presente giudizio, come si evince dalla tabella allegata al predetto decreto, la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, nella misura ridotta del 50%, sarebbe pari ad € 4.427,00 o, comunque, ad un importo che, pur considerando le variazioni ivi contemplate, non potrebbe mai ammontare ad € 600,00, quale somma liquidata in sentenza.
3.3. In tale quadro, l'appellante ha, tra l'altro, evidenziato che anche un eventuale riferimento al carattere seriale della causa e al suo non elevato livello di complessità non giustificherebbe una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2004 ovvero in violazione dell'art. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, cod. civ.
3.2. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione N. 06556/2025 REG.RIC.
appellata a versare al ricorrente originario, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di € 4.427,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
4. - Il Ministero appellato si è costituito formalmente in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello.
5. - Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. - L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
7. - Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alla precedente sentenza della Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025, nonché alle sentenze nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025, su caso simile a quello in esame.
8. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
8.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
8.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla N. 06556/2025 REG.RIC.
possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
8.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”.
8.4. Deve, infatti, rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza, sebbene la serialità del contenzioso non sia prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, N. 06556/2025 REG.RIC.
in quanto indice di un minor impegno difensivo (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre 2025, n. 9291).
Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato
(negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera».
Nel caso in esame il ricorso proposto nel giudizio di primo grado non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che va preso in considerazione nella liquidazione delle spese di lite che, conformemente alle precedenti decisioni della Sezione su casi simili, si ritiene equo liquidare nell'importo di seguito indicato.
9. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado
(essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre agli accessori dovuti per legge. Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M. N. 06556/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellante che liquida in complessivi € 300,00
(trecento/00), fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL NT, Presidente
Angela AN, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 06556/2025 REG.RIC.
Angela AN
CL NT
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 28/01/2026
N. 00710 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06556/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6556 del 2025, proposto da
UN UG, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 14981/2025 del 29 luglio 2025 N. 06556/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere Angela
AN, udito per il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'avvocato dello Stato
ER IL e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al Tar del Lazio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5809/2024 emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 maggio 2024, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per un importo complessivo di euro
1.500,00, per gli anni scolastici specificati nella predetta sentenza.
2. - Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata (oltre al pagamento delle penalità di mora), stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del
Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (senza facoltà di delega), tenuto a provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha stabilito la liquidazione in euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. N. 06556/2025 REG.RIC.
3. - L'appellante critica la sentenza in relazione alla statuizione sulle spese di lite, di cui domanda la riforma, deducendo, in sintesi, che tale liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha apoditticamente riconosciuto solo euro 600,00 (seicento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe al giudice di liquidare un importo inferiore ai valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
3.1. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi correttamente liquidare le spese di lite in conformità al dettato normativo di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, piuttosto che determinare il compenso spettante al difensore nell'esiguo importo di € 600,00, che è di gran lunga inferiore al 50% delle tariffe medie, calcolate in base a quanto previsto dallo stesso decreto.
3.2. In particolare, in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014 in riferimento alle cause di competenza del Tribunale amministrativo regionale di valore indeterminabile, applicabili alla controversia oggetto del presente giudizio, come si evince dalla tabella allegata al predetto decreto, la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, nella misura ridotta del 50%, sarebbe pari ad € 4.427,00 o, comunque, ad un importo che, pur considerando le variazioni ivi contemplate, non potrebbe mai ammontare ad € 600,00, quale somma liquidata in sentenza.
3.3. In tale quadro, l'appellante ha, tra l'altro, evidenziato che anche un eventuale riferimento al carattere seriale della causa e al suo non elevato livello di complessità non giustificherebbe una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2004 ovvero in violazione dell'art. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, cod. civ.
3.2. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione N. 06556/2025 REG.RIC.
appellata a versare al ricorrente originario, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di € 4.427,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo, anche maggiore, risultante dovuto, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spese e si è dichiarato antistatario.
4. - Il Ministero appellato si è costituito formalmente in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello.
5. - Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. - L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
7. - Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alla precedente sentenza della Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025, nonché alle sentenze nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025, su caso simile a quello in esame.
8. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
8.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
8.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla N. 06556/2025 REG.RIC.
possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
8.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”.
8.4. Deve, infatti, rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza, sebbene la serialità del contenzioso non sia prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, N. 06556/2025 REG.RIC.
in quanto indice di un minor impegno difensivo (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre 2025, n. 9291).
Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato
(negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera».
Nel caso in esame il ricorso proposto nel giudizio di primo grado non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che va preso in considerazione nella liquidazione delle spese di lite che, conformemente alle precedenti decisioni della Sezione su casi simili, si ritiene equo liquidare nell'importo di seguito indicato.
9. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore dell'appellante secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado
(essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre agli accessori dovuti per legge. Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M. N. 06556/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellante che liquida in complessivi € 300,00
(trecento/00), fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi anticipatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CL NT, Presidente
Angela AN, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 06556/2025 REG.RIC.
Angela AN
CL NT
IL SEGRETARIO