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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 3507/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
n. Avellino 8.12.1976, cf , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Vannucci
RICORRENTE
E
, n. IP (AV) il 1.4.1985, cf , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Todisco
RESISTENTE
E
CP_2
INTERVENTORE NECESSARIO ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente provvedimento, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferita dallo stesso collegio.
Con ricorso del 18.12.2024, , sulla premessa di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con dalla quale è nato il figlio in data 19 novembre 2018, ha esposto CP_1 Per_1 che le parti avevano raggiunto un accordo sottoscritto in data 1 Febbraio 2021 che prevedeva l'affido congiunto di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre assegnataria Per_1 della casa coniugale e con diritto di visita del padre nei giorni del lunedì e del mercoledì di ogni settimana dalle 16:30 alle 19:30 e con la previsione di due fine settimana alternati al mese dal sabato alle 10:00 sino alla domenica alle 19:00 oltre che una regolamentazione che tenesse conto dei periodi di festività; precisava che i rapporti tra le parti erano sempre stati molto conflittuali e che la CP_1 aveva posto in essere una serie di comportamenti ostativi per il buon rapporto tra il padre e il figlio.
Per tutti questi motivi chiedeva:
“1) In via preliminare ammonire la sig.ra , genitore inadempiente;
CP_1
2) All'esito dell'istruttoria a compiersi, anche con l'ausilio di consulenza tecnica che sin
d'ora si chiede, individuare il genitore collocatario in colui che meglio può garantire una serena ed equilibrata crescita del piccolo Per_1
3) Adottare ogni ulteriore ed opportuno provvedimento anche sanzionatorio, ed anche in termini di risarcimento del danno a carico della resistente per il doloso comportamento assunto nei confronti di padre e figlio”.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto del ricorso pur ammettendo le gravi CP_1 incomprensioni con il padre a sua volta inadempiente nei confronti del figlio.
Le parti venivano prima ascoltate all'udienza del 26 Febbraio 2025.
Il Tribunale disponeva poi una consulenza e all'udienza del 12 novembre 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Con consulenza ampia ed esaustiva, la dott.ssa ha evidenziato come , Persona_2 Per_1 pur non presentando segni di patologie o sofferenze psicologiche a seguito della frequentazione dei genitori e delle loro famiglie di origine, mostra una certa tensione dettata dal costante timore di litigio tra i genitori;
ha quindi sviluppato l'esigenza di attirare l'attenzione delle figure parentali relazionandosi alle stesse in modo ambivalente, lasciando trasparire da un lato la necessità di prevaricazione, dall'altro il bisogno di approvazione.
riconosce i ruoli e le funzioni delle figure parentali e si relaziona con una notevole Per_1 ambivalenza con entrambi i genitori;
si nota, tuttavia, un clima molto più disteso nelle interazioni con il padre verso il quale si mostra visibilmente fisicamente più vicino e gestualmente molto più affettuoso. Si evince inoltre, un'adeguata identificazione con la figura di riferimento di genere con la quale il bambino condivide anche interessi per i quali viene supportato nelle scelte.
In generale, entrambi i genitori sono in grado di garantire al figlio le cure necessarie in considerazione della sua giovane età e delle conseguenti esigenze, Ed entrambi sono capaci di garantire la continuità relazionale tra il piccolo e l'altro genitore anche se appare necessario individuare specifiche direttive poiché le parti trovano difficoltà sulla flessibilità in occasione di cambiamenti di calendario. risiede a Monteforte Irpino e ha un appartamento su due livelli situato Parte_1 all'interno di una corte al centro del paese;
ha un lavoro stabile nel corpo armato e ha una vita sociale adeguata alle esigenze del suo ruolo di padre i cui tempi sono regolati in funzione delle esigenze del figlio.
vive con e con la figlia avuta da una precedente relazione;
anche lei CP_1 Per_1 garantisce al figlio una continuità con la sua famiglia di origine, frequentandola nel quotidiano. Vive in un appartamento ad Avellino e riferisce di avere una vita sociale in cui coinvolge anche il minore.
L'acredine tra la ex-coppia si riflette anche sulle dinamiche della coppia genitoriale ed emerge che sia soprattutto la ad agire “per ripicca” o per principio nei confronti del come da CP_1 Pt_1 dichiarazioni emerse durante gli incontri videoregistrati. A tal proposito la consulente ha riportato che non volesse concedere alla controparte di trascorrere la notte con il minore (dopo un cambio di giornata) in quanto, a suo dire “lui lo deve vedere 3 ore e la notte dura di più”.
La consulente non ha evidenziato la sussistenza di controindicazione ad un affido condiviso e ha segnalato l'importanza che non viva un trauma da cambiamento, ritenendo, tuttavia, Per_1 necessario rimodulare e ricandelizzare le visite con il padre in modo da avere una frequentazione equa, secondo il seguente schema:
“Durante la settimana: lunedì dall'uscita di scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola martedì mattina e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola giovedì mattina
- weekend a settimane alterne a partire dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle
20.30 (con pernottamento il sabato sera)
- si precisa che nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, il venerdì dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnamento dalla madre entro le ore 10 del sabato
- compleanno/onomastico del genitore sarà trascorso con il festeggiato a prescindere dal giorno della settimana in cui capiti
- riguardo il compleanno / onomastico di ciascuna del minore, i genitori si accorderanno per trascorrere un po' di tempo insieme al figlio oppure si organizzeranno per trascorrere almeno mezza giornata ciascuno con . Qualora, invece, il bambino volesse festeggiare con gli amichetti, i Per_1 genitori saranno entrambi tenuti a presenziare.
- Vacanze estive: 15 giorni continuativi con ogni genitore per un periodo stabilito e da comunicare/concordare entro il 31 maggio. Nella restante parte delle vacanze estive del bambino dalle attività scolastiche, si seguirà il comune calendario di frequentazione ordinaria. Considerata la preferenza di entrambi i genitori per il mese di luglio, gli stessi andranno in vacanza con il bambino nel suddetto periodo ad anni alterni: tenuto conto che la ha avuto questa possibilità l'anno CP_1 scorso, quest'anno toccherà al salvo diversi accordi tra le parti. Pt_1
- 15 Agosto ad anni alterni a cominciare da quest'anno con il papà - 1 novembre ad anni alterni a cominciare da quest'anno con la mamma
- per le vacanze di Natale ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo che Per_1 va dal 24 dicembre dalle 10 di mattina al 31 dicembre alle 10 di mattina o quello dal 31 dicembre alle
10 di mattina al 6 gennaio alle 10 di mattina
- sarà trascorso con un genitore ad anni alterni Per_3
- festa del papà 19 marzo col il papà
- festa della mamma a maggio con la mamma
Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni
- 1 maggio ad anni alterni
- 2 giugno ad anni alterni
Resta inteso che, se per sopravvenute difficoltà, il bambino non riuscirà ad incontrare il padre, la madre dovrà consentire il recupero dello spazio di frequentazione non realizzato, in altro momento da concordare tra le parti.
Qualsiasi spostamento del minore andrà necessariamente comunicato in modo tempestivo all'altro genitore così come il luogo ed i tempi di una eventuale vacanza.
Tutti i programmi sono sempre e comunque soggetti alle esigenze psicofisiche del minore nonché agli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
Tutti i punti di cui sopra potranno essere variati esclusivamente previo accordo tra i genitori.
Rimane opportuno che sia i genitori che intraprendano un percorso psicoterapeutico. Per_1
In tal senso, il Tribunale, ritenuta la possibilità di confermare l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, recepisce quanto calendarizzato dal consulente con riguardo agli incontri padre -figlio.
Le spese vanno compensate, non evidenziandosi alcuna soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale
a) affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori e e Parte_1 Controparte_1 come per legge n. ad Avellino il 19.11.2018, con collocazione presso CP_3
l'abitazione materna;
b) dispone gli incontri tra il padre e il figlio avvengano secondo la calendarizzazione prospettata dalla dottoressa con la relazione peritale in atti;
Persona_2
c) invita le parti a svolgere un percorso sulla genitorialità;
d) compensa le spese di lite, ponendo le spese di consulenza a carico di entrambe le parti in solido.
Avellino, 20.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 3507/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
n. Avellino 8.12.1976, cf , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Vannucci
RICORRENTE
E
, n. IP (AV) il 1.4.1985, cf , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Todisco
RESISTENTE
E
CP_2
INTERVENTORE NECESSARIO ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente provvedimento, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferita dallo stesso collegio.
Con ricorso del 18.12.2024, , sulla premessa di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con dalla quale è nato il figlio in data 19 novembre 2018, ha esposto CP_1 Per_1 che le parti avevano raggiunto un accordo sottoscritto in data 1 Febbraio 2021 che prevedeva l'affido congiunto di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre assegnataria Per_1 della casa coniugale e con diritto di visita del padre nei giorni del lunedì e del mercoledì di ogni settimana dalle 16:30 alle 19:30 e con la previsione di due fine settimana alternati al mese dal sabato alle 10:00 sino alla domenica alle 19:00 oltre che una regolamentazione che tenesse conto dei periodi di festività; precisava che i rapporti tra le parti erano sempre stati molto conflittuali e che la CP_1 aveva posto in essere una serie di comportamenti ostativi per il buon rapporto tra il padre e il figlio.
Per tutti questi motivi chiedeva:
“1) In via preliminare ammonire la sig.ra , genitore inadempiente;
CP_1
2) All'esito dell'istruttoria a compiersi, anche con l'ausilio di consulenza tecnica che sin
d'ora si chiede, individuare il genitore collocatario in colui che meglio può garantire una serena ed equilibrata crescita del piccolo Per_1
3) Adottare ogni ulteriore ed opportuno provvedimento anche sanzionatorio, ed anche in termini di risarcimento del danno a carico della resistente per il doloso comportamento assunto nei confronti di padre e figlio”.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto del ricorso pur ammettendo le gravi CP_1 incomprensioni con il padre a sua volta inadempiente nei confronti del figlio.
Le parti venivano prima ascoltate all'udienza del 26 Febbraio 2025.
Il Tribunale disponeva poi una consulenza e all'udienza del 12 novembre 2025 la causa veniva riservata in decisione.
Con consulenza ampia ed esaustiva, la dott.ssa ha evidenziato come , Persona_2 Per_1 pur non presentando segni di patologie o sofferenze psicologiche a seguito della frequentazione dei genitori e delle loro famiglie di origine, mostra una certa tensione dettata dal costante timore di litigio tra i genitori;
ha quindi sviluppato l'esigenza di attirare l'attenzione delle figure parentali relazionandosi alle stesse in modo ambivalente, lasciando trasparire da un lato la necessità di prevaricazione, dall'altro il bisogno di approvazione.
riconosce i ruoli e le funzioni delle figure parentali e si relaziona con una notevole Per_1 ambivalenza con entrambi i genitori;
si nota, tuttavia, un clima molto più disteso nelle interazioni con il padre verso il quale si mostra visibilmente fisicamente più vicino e gestualmente molto più affettuoso. Si evince inoltre, un'adeguata identificazione con la figura di riferimento di genere con la quale il bambino condivide anche interessi per i quali viene supportato nelle scelte.
In generale, entrambi i genitori sono in grado di garantire al figlio le cure necessarie in considerazione della sua giovane età e delle conseguenti esigenze, Ed entrambi sono capaci di garantire la continuità relazionale tra il piccolo e l'altro genitore anche se appare necessario individuare specifiche direttive poiché le parti trovano difficoltà sulla flessibilità in occasione di cambiamenti di calendario. risiede a Monteforte Irpino e ha un appartamento su due livelli situato Parte_1 all'interno di una corte al centro del paese;
ha un lavoro stabile nel corpo armato e ha una vita sociale adeguata alle esigenze del suo ruolo di padre i cui tempi sono regolati in funzione delle esigenze del figlio.
vive con e con la figlia avuta da una precedente relazione;
anche lei CP_1 Per_1 garantisce al figlio una continuità con la sua famiglia di origine, frequentandola nel quotidiano. Vive in un appartamento ad Avellino e riferisce di avere una vita sociale in cui coinvolge anche il minore.
L'acredine tra la ex-coppia si riflette anche sulle dinamiche della coppia genitoriale ed emerge che sia soprattutto la ad agire “per ripicca” o per principio nei confronti del come da CP_1 Pt_1 dichiarazioni emerse durante gli incontri videoregistrati. A tal proposito la consulente ha riportato che non volesse concedere alla controparte di trascorrere la notte con il minore (dopo un cambio di giornata) in quanto, a suo dire “lui lo deve vedere 3 ore e la notte dura di più”.
La consulente non ha evidenziato la sussistenza di controindicazione ad un affido condiviso e ha segnalato l'importanza che non viva un trauma da cambiamento, ritenendo, tuttavia, Per_1 necessario rimodulare e ricandelizzare le visite con il padre in modo da avere una frequentazione equa, secondo il seguente schema:
“Durante la settimana: lunedì dall'uscita di scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola martedì mattina e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamento ed accompagnamento a scuola giovedì mattina
- weekend a settimane alterne a partire dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle
20.30 (con pernottamento il sabato sera)
- si precisa che nella settimana in cui non è previsto il weekend con il padre, il venerdì dall'uscita di scuola con pernottamento e accompagnamento dalla madre entro le ore 10 del sabato
- compleanno/onomastico del genitore sarà trascorso con il festeggiato a prescindere dal giorno della settimana in cui capiti
- riguardo il compleanno / onomastico di ciascuna del minore, i genitori si accorderanno per trascorrere un po' di tempo insieme al figlio oppure si organizzeranno per trascorrere almeno mezza giornata ciascuno con . Qualora, invece, il bambino volesse festeggiare con gli amichetti, i Per_1 genitori saranno entrambi tenuti a presenziare.
- Vacanze estive: 15 giorni continuativi con ogni genitore per un periodo stabilito e da comunicare/concordare entro il 31 maggio. Nella restante parte delle vacanze estive del bambino dalle attività scolastiche, si seguirà il comune calendario di frequentazione ordinaria. Considerata la preferenza di entrambi i genitori per il mese di luglio, gli stessi andranno in vacanza con il bambino nel suddetto periodo ad anni alterni: tenuto conto che la ha avuto questa possibilità l'anno CP_1 scorso, quest'anno toccherà al salvo diversi accordi tra le parti. Pt_1
- 15 Agosto ad anni alterni a cominciare da quest'anno con il papà - 1 novembre ad anni alterni a cominciare da quest'anno con la mamma
- per le vacanze di Natale ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo che Per_1 va dal 24 dicembre dalle 10 di mattina al 31 dicembre alle 10 di mattina o quello dal 31 dicembre alle
10 di mattina al 6 gennaio alle 10 di mattina
- sarà trascorso con un genitore ad anni alterni Per_3
- festa del papà 19 marzo col il papà
- festa della mamma a maggio con la mamma
Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni
- 1 maggio ad anni alterni
- 2 giugno ad anni alterni
Resta inteso che, se per sopravvenute difficoltà, il bambino non riuscirà ad incontrare il padre, la madre dovrà consentire il recupero dello spazio di frequentazione non realizzato, in altro momento da concordare tra le parti.
Qualsiasi spostamento del minore andrà necessariamente comunicato in modo tempestivo all'altro genitore così come il luogo ed i tempi di una eventuale vacanza.
Tutti i programmi sono sempre e comunque soggetti alle esigenze psicofisiche del minore nonché agli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
Tutti i punti di cui sopra potranno essere variati esclusivamente previo accordo tra i genitori.
Rimane opportuno che sia i genitori che intraprendano un percorso psicoterapeutico. Per_1
In tal senso, il Tribunale, ritenuta la possibilità di confermare l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, recepisce quanto calendarizzato dal consulente con riguardo agli incontri padre -figlio.
Le spese vanno compensate, non evidenziandosi alcuna soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale
a) affida in maniera condivisa ad entrambi i genitori e e Parte_1 Controparte_1 come per legge n. ad Avellino il 19.11.2018, con collocazione presso CP_3
l'abitazione materna;
b) dispone gli incontri tra il padre e il figlio avvengano secondo la calendarizzazione prospettata dalla dottoressa con la relazione peritale in atti;
Persona_2
c) invita le parti a svolgere un percorso sulla genitorialità;
d) compensa le spese di lite, ponendo le spese di consulenza a carico di entrambe le parti in solido.
Avellino, 20.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio