Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2015, n. 41158
CASS
Sentenza 25 agosto 2015

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Massime3

L'impugnazione proposta dal difensore prima del decorso del termine per l'imputato, non maturato a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale, determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione di quest'ultimo, nonostante l'irrituale notificazione, qualora emerga, dagli atti, che l'imputato ha avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare, e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, conferendogli la procura speciale per proporre impugnazione, procura rilasciata in calce al ricorso proposto dal predetto difensore).

Ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza del coinvolgimento di altri soggetti in una determinata attività, fermo restando che la condotta cooperativa dell'agente deve, in ogni caso, fornire un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento, non voluto da parte dei soggetti tenuti al rispetto delle norme cautelari.

In tema di responsabilità del sanitario per condotte omissive in fase diagnostica, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità, occorre far ricorso ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico, al fine di accertare, dando per verificato il comportamento invece omesso, se quest'ultimo avrebbe, con un alto grado di probabilità logica, impedito o significativamente ritardato il verificarsi dell'evento o comunque ridotto l'intensità lesiva dello stesso. (Fattispecie in cui è stata esclusa la responsabilità degli imputati, non essendo stata raggiunta la prova che, ove questi avessero ripetuto determinati esami strumentali, sarebbero pervenuti con certezza od elevata probabilità od una diagnosi differenziale di quella formulata, che avrebbe consentito di compiere l'intervento chirurgico necessario per impedire il decesso del paziente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2015, n. 41158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41158
Data del deposito : 25 agosto 2015

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