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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2024, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2088/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna, così composta: dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Alllegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Giudice Ausiliario Rel.
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2088/2020, assunta in decisione all'udienza collegiale del 09.05.2023
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Monteleone e dall'Avv. Valentina Clementi C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo professionista in Savignano sul
[...]
Rubicone Piazza Amati n. 13
APPELLANTE
E
(C. F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Benedetto Ghezzi e dall'Avv. Fiammetta Zoffoli C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi i professionisti in C.F._5
Piazza del Popolo n. 10 CP_1
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE in punto a: appello sentenza n. 205/2020 del Tribunale di Forlì, emessa in data 26/02/2020 e pubblicata in data
10/03/2020 pagina 1 di 7 CONCLUSIONI entrambe le parti hanno depositato note scritte, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, condividendo le motivazioni del primo Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 21/11/2013 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
ricorreva avverso i seguenti verbali di accertamento: 1) n. 65792/2013/V Parte_1
pr. 48216/2013, notificatole in data 24/10/2013 per la violazione dell'art. 192/1-6 del Codice della
Strada accertata in data 07/10/13 dall'Agente 2) n. 68435/2013/V pr. 48226/2013, Parte_2
notificato in data 24/10/2013 per la violazione degli artt. 40/8 e 143/11 del Codice della Strada, accertata in data 07/10/13 dagli Agenti e i verbali erano stati redatti a Parte_3 Parte_2
seguito del sinistro occorso in data 01/09/2013.
Riferiva la ricorrente che:
- in data 01/09/2013 alle ore 23,35 percorreva in sella alla moto Guzzi tg. FO Parte_4
127564, di proprietà , la via Cervese nel territorio del Comune di Parte_1 CP_1
con direzione di marcia - Cervia;
CP_1
- in prossimità della rotatoria Pioppa, al momento del passaggio di , una Parte_4 pattuglia della Polizia Municipale di stava eseguendo un servizio di controllo sull'autovettura CP_1
di ; CP_2
- sentendo avvicinarsi il motoveicolo, molto rumoroso perché d'epoca, uno dei due agenti lasciava il proprio posto accanto al veicolo fermato e si lanciava verso la strada con l'intenzione di intimare l'alt al motociclo che stava sopraggiungendo;
- il conducente della moto, non avendo sufficiente spazio per frenare, era costretto ad allargarsi per evitare di investire l'agente, che per riuscire nel proprio intento aveva invaso la corsia di marcia di competenza del spostandosi verso il centro della carreggiata, costringendo il conducente della Pt_4
moto ad allargarsi ulteriormente verso sinistra fino ad invadere la corsia di marcia opposta;
- al momento di incrociarsi con l'agente, questi aveva i piedi posizionati sulla riga di mezzeria ed agitava la paletta invadendo con la stessa la corsia di marcia opposta tanto che il era costretto ad Pt_4
abbassare il capo onde evitare che la paletta lo colpisse;
- immediatamente dopo il tentava di rientrare nella propria corsia di pertinenza ma urtava Pt_4
lo spartitraffico della rotonda posta qualche decina di metri dopo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra.
pagina 2 di 7 Radicatosi il procedimento, si costituiva in giudizio il , eccependo la piena Controparte_1
prova fino a querela di falso degli accertamenti del pubblico ufficiale.
All'udienza del 03/03/2014, , per il tramite i suoi procuratori, muniti di Parte_1
procura speciale, dichiarava di proporre querela di falso avverso i sopra descritti verbali di accertamento e il Giudice di Pace adito sospendeva il giudizio concedendo a parte ricorrente termine di giorni 60 giorni per l'instaurazione del procedimento di querela di falso, dinanzi al Tribunale di Forlì.
Con atto di citazione in riassunzione citava il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale competente insistendo nell'accertamento e nella declaratoria di falsità dei verbali di accertamento impugnati, con vittoria delle spese di lite, articolando, quali prove della falsità degli accertamenti, vari capitoli di prova testimoniale.
Costituitosi il , insisteva per il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., venivano sentiti i testi indicati dalle parti e, all'esito, il Giudice di prime cure ordinava l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento che aveva dato origine alla querela di falso incardinato dinanzi al Giudice di Pace di (RGN CP_1
1275/2013).
In data 25/11/2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 205/2020, in data 26/02/2020 e pubblicata in data 10/03/2020, il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, rigettava la domanda attorea, condannando l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in €. 7.254,00, oltre accessori di legge, disponendo CP_1 ai sensi dell'art. 226 c.p.c. la menzione della sentenza sui verbali di accertamento impugnati e condannando altresì l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di €. 20,00.
Il Giudice di primo grado riteneva :
- che i verbali di accertamento non risultano affetti né da falsità materiale (mai peraltro contestata da parte attrice), né da falsità ideologica, in quanto attestanti circostanze fattuali pienamente in linea con le dichiarazioni di tutti i testimoni escussi nel presente giudizio;
- che l'unico elemento fattuale su cui non vi è piena conformità tra quanto riportato nel verbale di accertamento e le dichiarazioni testimoniali risulta essere quello relativo al soggetto che materialmente ha intimato l'alt al conducente del motociclo, poiché nel verbale si fa riferimento genericamente agli
“agenti di polizia stradale”, mentre tutti i testimoni hanno riferito che il solo ha Parte_3 materialmente intimato l'alt, essendo l'altro agente rimasto in prossimità del bordo della strada impegnato nell'attività di fermo di altra autovettura;
- che tale difformità, però, non viene puntualmente contestata da parte attrice in termini di querela pagina 3 di 7 di falso e, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini del decidere;
- che le doglianze di parte attrice e le prove orali dalla stessa richieste quali prova della falsità attengono non già alla posizione del conducente del motociclo, bensì alla posizione dell'agente di
Polizia che ha intimato l'alt, nonché alle ragioni che hanno portato ad oltrepassare Parte_4
la striscia longitudinale di mezzeria e ad invadere la corsa di marcia opposta;
- che le dichiarazioni testimoniali relative all'esatta posizione dell'agente sono del Parte_3
tutto inconferenti, attenendo al più a profili di merito, che possono essere fatti valere davanti al
Giudice di Pace in sede di impugnazione della sanzione comminata;
- che non è emerso alcun elemento di falsità in relazione ai verbali di accertamento, per cui è stato introdotto il giudizio di querela di falso, rispetto alle dichiarazioni rese dai testimoni durante l'istruttoria.
Proponeva appello , chiedendo la riforma della sentenza impugnata, Parte_1
riproponendo le domande già formulate in primo grado, con condanna del appellato alla CP_1
rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi;
nello specifico formulava due motivi di gravame.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, previa designazione del Consigliere relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 09/05/2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti e successivamente aggiornati a cura della Cancelleria ai sensi del disposto di cui all'art. 2 del Decreto
Legge 01/06/2023 n. 61.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. nonché degli artt. 115 – 116 c.p.c., essendosi basato il Giudice di prime cure su una lettura parziale degli atti di causa, nonostante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace, avente ad oggetto l'annullamento dei verbali di contravvenzione. Evidenzia che la prospettazione di falsità dei verbali di accertamento è fondata non sulle circostanze riportate nei verbali quanto alle circostanze taciute e, in corso di giudizio, rigorosamente provate. Poiché l'atto pubblico ha efficacia probatoria rafforzata e fidefaciente dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, con ogni conseguenza giuridica prevedibile sui rapporti e sugli obblighi che possano derivare dal contenuto dell'atto stesso, “una corretta lettura dell'art. 2700 c.c. impone al
Giudice, in caso di querela di falso, la verifica non solo di quanto è esplicitamente enunciato, ma anche di quanto è stato omesso, nella misura in cui l'omissione provoca una rappresentazione infedele dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.” (pag. 6 – atto di appello)
pagina 4 di 7 Lamenta ancora l'appellante l'inattendibilità dei agenti accertatori, sentiti come testi, stante l'indubbio interesse ad un determinato esito della lite e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese se confrontate con i testi e completamente indifferenti. CP_2 CP_3
Con la seconda doglianza l'appellante lamenta ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., letto e valutato in combinato disposto con l'art. 479 c.p. con particolare riferimento al falso per omissione. Rileva che la posizione dell'agente riveste una decisiva importanza, poiché ove Pt_3
lo stesso fosse rimasto sul ciglio della strada la responsabilità delle violazioni amministrative contestate sarebbe ricaduta integralmente sull'utente della strada, ovvero il motociclista;
in caso, invece, di posizione scorretta – al centro della strada ed oltre – la responsabilità delle violazioni e delle relative conseguenze penali, disciplinari e risarcitorie, ricadrebbe sull'agente accertatore: l'omessa descrizione della posizione dell'agente accertatore attesta, implicitamente e falsamente, la correttezza dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni amministrative contestate.
Le doglianze, logicamente connesse e che possono trovare pertanto unitaria trattazione, non sono meritevoli di accoglimento.
La fede privilegiata, come noto, è attribuita alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza.
Il verbale n. 68435/2013 accertava che il signor “ha violato l'art. 40/8, 143/11del C.d.S. Pt_4
poiché: quale conducente del suddetto veicolo, il giorno 01/09/2013, alle ore 23,39 circa, percorrendo via Cervese con direzione – Cervia, in prossimità dell'intersezione con via Melona, CP_1 oltrepassava la striscia longitudinale continua, invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia. (vedi verbale nr. 65792). Il trasgressore non si fermava all'alt e gli veniva contestato
l'art. 192 c.1/6 del C.d.S.”.
Con altro verbale n. 65792/2013 si accertava che medesimo “ha violato l'art. 192/1-6 C.d.S. Pt_4 poiché: il giorno 01/09/2013, alle ore 23,39 lungo la via Cervese all'altezza di via Melona, in tratto rettilineo di circa 2 km, in posizione illuminata gli agenti di polizia stradale in uniforme con i manicotti rifrangenti, il giubbotto giallo con bordi rifrangenti, copricapo e paletta rifrangenti intimavano con la paletta l'alt al motociclista che stava sopraggiungendo con direzione – CP_1
Cervia, il quale proseguiva senza fermarsi e, nel tentativo di eludere il riconoscimento percorreva la corsia opposta contromano, nonostante le corsie fossero divise da striscia longitudinale continua. Il conducente è stato identificato perché coinvolto in un sinistro nelle immediate adiacenze, unico passeggero del motociclo”.
ha proposto la querela di falso avverso i descritti verbali di accertamento Parte_1
pagina 5 di 7 delle violazioni al Codice della Strada per omessa indicazione di elementi fattuali (esatta posizione dell'agente della Polizia Stradale che ha intimato l'alt al motociclista), che taciuti hanno determinato la difformità tra ciò che il pubblico ufficiale ha attestato nell'atto rispetto a quanto realmente avvenuto in sua presenza. E' la stessa attrice / appellante ad esplicitare i motivi per cui ritiene illegittimi gli accertamenti impugnati, ritenendo che la condotta di sia stata determinata a sua volta Pt_4 dall'irruenza dell'agente stradale, che - posizionandosi nel mezzo della carreggiata per fermare il motociclista - avrebbe determinando lo spostamento di quest'ultimo nella carreggiata opposta di marcia per evitare lo scontro.
Dall'esame degli atti e alla luce dell'attività istruttoria espletata, il contenuto dei verbali di accertamento e le singole circostanze fattuali ivi riportate trovano piena conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese, che riferiscono: che nelle condizioni di tempo e di spazio sopra riportate, Pt_4 oltrepassava la linea longitudinale continua segnata su via Cervese; che invadeva l'opposto senso di marcia;
che non si fermava all'intimato alt; che proseguiva senza fermarsi.
Sulla posizione dell'agente (se al ciglio della strada o al centro della carreggiata) sono state rese dai testi escussi dichiarazioni parzialmente contrastanti e, comunque, l'omessa indicazione dell'esatta posizione dell'agente nei verbali oggetto di querela di falso non inficia sulle surriferite circostanze fattuali, che sono state tutte confermate.
La posizione dell'agente, dunque, ove mai di interesse e, qualora, come ritenuto dall'appellante, abbia determinato la condotta di che secondo la difesa di non avrebbe avuto spazio Pt_4 Parte_1
sufficiente per fermarsi stante il pararsi improvviso di , attiene ad un profilo di merito Parte_3
che non può essere valutato nel presente giudizio, ma dinanzi al Giudice di Pace nel giudizio di impugnazione delle sanzioni comminate, come già peraltro puntualizzato dal Giudice di primo grado, non ravvisandosi, neppure a parere del Collegio, elementi di falsità nei verbali oggetto di querela.
** *** **
Per le suddette motivazioni, questa Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese relative all'appello seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile complessità bassa), ai valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
pagina 6 di 7
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 205/2020 del Tribunale di Forlì, emessa in data 26/02/2020 e pubblicata in data 10/03/2020;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, le spese del giudizio di appello, che liquida in
[...]
Euro 6.946,00 oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 14 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Paola Montanari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna, così composta: dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Alllegra Consigliere dott. Maria Elena Taruffi Giudice Ausiliario Rel.
Riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2088/2020, assunta in decisione all'udienza collegiale del 09.05.2023
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Monteleone e dall'Avv. Valentina Clementi C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo professionista in Savignano sul
[...]
Rubicone Piazza Amati n. 13
APPELLANTE
E
(C. F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Benedetto Ghezzi e dall'Avv. Fiammetta Zoffoli C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi i professionisti in C.F._5
Piazza del Popolo n. 10 CP_1
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE in punto a: appello sentenza n. 205/2020 del Tribunale di Forlì, emessa in data 26/02/2020 e pubblicata in data
10/03/2020 pagina 1 di 7 CONCLUSIONI entrambe le parti hanno depositato note scritte, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, condividendo le motivazioni del primo Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 21/11/2013 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
ricorreva avverso i seguenti verbali di accertamento: 1) n. 65792/2013/V Parte_1
pr. 48216/2013, notificatole in data 24/10/2013 per la violazione dell'art. 192/1-6 del Codice della
Strada accertata in data 07/10/13 dall'Agente 2) n. 68435/2013/V pr. 48226/2013, Parte_2
notificato in data 24/10/2013 per la violazione degli artt. 40/8 e 143/11 del Codice della Strada, accertata in data 07/10/13 dagli Agenti e i verbali erano stati redatti a Parte_3 Parte_2
seguito del sinistro occorso in data 01/09/2013.
Riferiva la ricorrente che:
- in data 01/09/2013 alle ore 23,35 percorreva in sella alla moto Guzzi tg. FO Parte_4
127564, di proprietà , la via Cervese nel territorio del Comune di Parte_1 CP_1
con direzione di marcia - Cervia;
CP_1
- in prossimità della rotatoria Pioppa, al momento del passaggio di , una Parte_4 pattuglia della Polizia Municipale di stava eseguendo un servizio di controllo sull'autovettura CP_1
di ; CP_2
- sentendo avvicinarsi il motoveicolo, molto rumoroso perché d'epoca, uno dei due agenti lasciava il proprio posto accanto al veicolo fermato e si lanciava verso la strada con l'intenzione di intimare l'alt al motociclo che stava sopraggiungendo;
- il conducente della moto, non avendo sufficiente spazio per frenare, era costretto ad allargarsi per evitare di investire l'agente, che per riuscire nel proprio intento aveva invaso la corsia di marcia di competenza del spostandosi verso il centro della carreggiata, costringendo il conducente della Pt_4
moto ad allargarsi ulteriormente verso sinistra fino ad invadere la corsia di marcia opposta;
- al momento di incrociarsi con l'agente, questi aveva i piedi posizionati sulla riga di mezzeria ed agitava la paletta invadendo con la stessa la corsia di marcia opposta tanto che il era costretto ad Pt_4
abbassare il capo onde evitare che la paletta lo colpisse;
- immediatamente dopo il tentava di rientrare nella propria corsia di pertinenza ma urtava Pt_4
lo spartitraffico della rotonda posta qualche decina di metri dopo, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra.
pagina 2 di 7 Radicatosi il procedimento, si costituiva in giudizio il , eccependo la piena Controparte_1
prova fino a querela di falso degli accertamenti del pubblico ufficiale.
All'udienza del 03/03/2014, , per il tramite i suoi procuratori, muniti di Parte_1
procura speciale, dichiarava di proporre querela di falso avverso i sopra descritti verbali di accertamento e il Giudice di Pace adito sospendeva il giudizio concedendo a parte ricorrente termine di giorni 60 giorni per l'instaurazione del procedimento di querela di falso, dinanzi al Tribunale di Forlì.
Con atto di citazione in riassunzione citava il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale competente insistendo nell'accertamento e nella declaratoria di falsità dei verbali di accertamento impugnati, con vittoria delle spese di lite, articolando, quali prove della falsità degli accertamenti, vari capitoli di prova testimoniale.
Costituitosi il , insisteva per il rigetto della domanda. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., venivano sentiti i testi indicati dalle parti e, all'esito, il Giudice di prime cure ordinava l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento che aveva dato origine alla querela di falso incardinato dinanzi al Giudice di Pace di (RGN CP_1
1275/2013).
In data 25/11/2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 205/2020, in data 26/02/2020 e pubblicata in data 10/03/2020, il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, rigettava la domanda attorea, condannando l'attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite liquidate in €. 7.254,00, oltre accessori di legge, disponendo CP_1 ai sensi dell'art. 226 c.p.c. la menzione della sentenza sui verbali di accertamento impugnati e condannando altresì l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di €. 20,00.
Il Giudice di primo grado riteneva :
- che i verbali di accertamento non risultano affetti né da falsità materiale (mai peraltro contestata da parte attrice), né da falsità ideologica, in quanto attestanti circostanze fattuali pienamente in linea con le dichiarazioni di tutti i testimoni escussi nel presente giudizio;
- che l'unico elemento fattuale su cui non vi è piena conformità tra quanto riportato nel verbale di accertamento e le dichiarazioni testimoniali risulta essere quello relativo al soggetto che materialmente ha intimato l'alt al conducente del motociclo, poiché nel verbale si fa riferimento genericamente agli
“agenti di polizia stradale”, mentre tutti i testimoni hanno riferito che il solo ha Parte_3 materialmente intimato l'alt, essendo l'altro agente rimasto in prossimità del bordo della strada impegnato nell'attività di fermo di altra autovettura;
- che tale difformità, però, non viene puntualmente contestata da parte attrice in termini di querela pagina 3 di 7 di falso e, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini del decidere;
- che le doglianze di parte attrice e le prove orali dalla stessa richieste quali prova della falsità attengono non già alla posizione del conducente del motociclo, bensì alla posizione dell'agente di
Polizia che ha intimato l'alt, nonché alle ragioni che hanno portato ad oltrepassare Parte_4
la striscia longitudinale di mezzeria e ad invadere la corsa di marcia opposta;
- che le dichiarazioni testimoniali relative all'esatta posizione dell'agente sono del Parte_3
tutto inconferenti, attenendo al più a profili di merito, che possono essere fatti valere davanti al
Giudice di Pace in sede di impugnazione della sanzione comminata;
- che non è emerso alcun elemento di falsità in relazione ai verbali di accertamento, per cui è stato introdotto il giudizio di querela di falso, rispetto alle dichiarazioni rese dai testimoni durante l'istruttoria.
Proponeva appello , chiedendo la riforma della sentenza impugnata, Parte_1
riproponendo le domande già formulate in primo grado, con condanna del appellato alla CP_1
rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi;
nello specifico formulava due motivi di gravame.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, con l'invito ai difensori delle parti al deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa, previa designazione del Consigliere relatore, veniva trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 09/05/2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento alle parti e successivamente aggiornati a cura della Cancelleria ai sensi del disposto di cui all'art. 2 del Decreto
Legge 01/06/2023 n. 61.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. nonché degli artt. 115 – 116 c.p.c., essendosi basato il Giudice di prime cure su una lettura parziale degli atti di causa, nonostante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace, avente ad oggetto l'annullamento dei verbali di contravvenzione. Evidenzia che la prospettazione di falsità dei verbali di accertamento è fondata non sulle circostanze riportate nei verbali quanto alle circostanze taciute e, in corso di giudizio, rigorosamente provate. Poiché l'atto pubblico ha efficacia probatoria rafforzata e fidefaciente dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza, con ogni conseguenza giuridica prevedibile sui rapporti e sugli obblighi che possano derivare dal contenuto dell'atto stesso, “una corretta lettura dell'art. 2700 c.c. impone al
Giudice, in caso di querela di falso, la verifica non solo di quanto è esplicitamente enunciato, ma anche di quanto è stato omesso, nella misura in cui l'omissione provoca una rappresentazione infedele dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.” (pag. 6 – atto di appello)
pagina 4 di 7 Lamenta ancora l'appellante l'inattendibilità dei agenti accertatori, sentiti come testi, stante l'indubbio interesse ad un determinato esito della lite e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese se confrontate con i testi e completamente indifferenti. CP_2 CP_3
Con la seconda doglianza l'appellante lamenta ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., letto e valutato in combinato disposto con l'art. 479 c.p. con particolare riferimento al falso per omissione. Rileva che la posizione dell'agente riveste una decisiva importanza, poiché ove Pt_3
lo stesso fosse rimasto sul ciglio della strada la responsabilità delle violazioni amministrative contestate sarebbe ricaduta integralmente sull'utente della strada, ovvero il motociclista;
in caso, invece, di posizione scorretta – al centro della strada ed oltre – la responsabilità delle violazioni e delle relative conseguenze penali, disciplinari e risarcitorie, ricadrebbe sull'agente accertatore: l'omessa descrizione della posizione dell'agente accertatore attesta, implicitamente e falsamente, la correttezza dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni amministrative contestate.
Le doglianze, logicamente connesse e che possono trovare pertanto unitaria trattazione, non sono meritevoli di accoglimento.
La fede privilegiata, come noto, è attribuita alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese al medesimo e agli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza.
Il verbale n. 68435/2013 accertava che il signor “ha violato l'art. 40/8, 143/11del C.d.S. Pt_4
poiché: quale conducente del suddetto veicolo, il giorno 01/09/2013, alle ore 23,39 circa, percorrendo via Cervese con direzione – Cervia, in prossimità dell'intersezione con via Melona, CP_1 oltrepassava la striscia longitudinale continua, invadendo totalmente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia. (vedi verbale nr. 65792). Il trasgressore non si fermava all'alt e gli veniva contestato
l'art. 192 c.1/6 del C.d.S.”.
Con altro verbale n. 65792/2013 si accertava che medesimo “ha violato l'art. 192/1-6 C.d.S. Pt_4 poiché: il giorno 01/09/2013, alle ore 23,39 lungo la via Cervese all'altezza di via Melona, in tratto rettilineo di circa 2 km, in posizione illuminata gli agenti di polizia stradale in uniforme con i manicotti rifrangenti, il giubbotto giallo con bordi rifrangenti, copricapo e paletta rifrangenti intimavano con la paletta l'alt al motociclista che stava sopraggiungendo con direzione – CP_1
Cervia, il quale proseguiva senza fermarsi e, nel tentativo di eludere il riconoscimento percorreva la corsia opposta contromano, nonostante le corsie fossero divise da striscia longitudinale continua. Il conducente è stato identificato perché coinvolto in un sinistro nelle immediate adiacenze, unico passeggero del motociclo”.
ha proposto la querela di falso avverso i descritti verbali di accertamento Parte_1
pagina 5 di 7 delle violazioni al Codice della Strada per omessa indicazione di elementi fattuali (esatta posizione dell'agente della Polizia Stradale che ha intimato l'alt al motociclista), che taciuti hanno determinato la difformità tra ciò che il pubblico ufficiale ha attestato nell'atto rispetto a quanto realmente avvenuto in sua presenza. E' la stessa attrice / appellante ad esplicitare i motivi per cui ritiene illegittimi gli accertamenti impugnati, ritenendo che la condotta di sia stata determinata a sua volta Pt_4 dall'irruenza dell'agente stradale, che - posizionandosi nel mezzo della carreggiata per fermare il motociclista - avrebbe determinando lo spostamento di quest'ultimo nella carreggiata opposta di marcia per evitare lo scontro.
Dall'esame degli atti e alla luce dell'attività istruttoria espletata, il contenuto dei verbali di accertamento e le singole circostanze fattuali ivi riportate trovano piena conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese, che riferiscono: che nelle condizioni di tempo e di spazio sopra riportate, Pt_4 oltrepassava la linea longitudinale continua segnata su via Cervese; che invadeva l'opposto senso di marcia;
che non si fermava all'intimato alt; che proseguiva senza fermarsi.
Sulla posizione dell'agente (se al ciglio della strada o al centro della carreggiata) sono state rese dai testi escussi dichiarazioni parzialmente contrastanti e, comunque, l'omessa indicazione dell'esatta posizione dell'agente nei verbali oggetto di querela di falso non inficia sulle surriferite circostanze fattuali, che sono state tutte confermate.
La posizione dell'agente, dunque, ove mai di interesse e, qualora, come ritenuto dall'appellante, abbia determinato la condotta di che secondo la difesa di non avrebbe avuto spazio Pt_4 Parte_1
sufficiente per fermarsi stante il pararsi improvviso di , attiene ad un profilo di merito Parte_3
che non può essere valutato nel presente giudizio, ma dinanzi al Giudice di Pace nel giudizio di impugnazione delle sanzioni comminate, come già peraltro puntualizzato dal Giudice di primo grado, non ravvisandosi, neppure a parere del Collegio, elementi di falsità nei verbali oggetto di querela.
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Per le suddette motivazioni, questa Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese relative all'appello seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile complessità bassa), ai valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, che non è stata svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
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PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 205/2020 del Tribunale di Forlì, emessa in data 26/02/2020 e pubblicata in data 10/03/2020;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al Parte_1 CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, le spese del giudizio di appello, che liquida in
[...]
Euro 6.946,00 oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
Cosi deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del I sezione Civile il 14 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dott. Maria Elena Taruffi dott. Paola Montanari
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