Art. 3.
Per le operazioni previste dalla presente legge, gli istituti di cui al precedente art. 2 possono anche far ricorso alla emissione di obbligazioni entro i limiti di somma e di tasso che saranno consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Per le operazioni previste dalla presente legge, gli istituti di cui al precedente art. 2 possono anche far ricorso alla emissione di obbligazioni entro i limiti di somma e di tasso che saranno consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.