Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.7535/ 2023
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7
ATTORI E C.F. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA Oggi 23/01/2025 alle ore 14.00 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per gli attori l'avv. DE SANTIS LUCA VINCENZO Per nessuno. CP_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da proprie note conclusive in data 10 gennaio 2025. Chiede liquidarsi le spese tenendo conto della domanda riconvenzionale, e del conseguente aumento di valore della causa, nello scaglione da 52.000,00 a 260.000,00, come deciso in sede di mediazione e come da nota spese già depositata al telematico. Esaurita la discussione orale, alle ore 17.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7535/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7 con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS LUCA VINCENZO ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Indirizzo Telematico
ATTORI/INTIMANTI Contro (C.F. ) in persona dell'Amministratore unico e legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante , con il patrocinio dell'avv. MAURO AGLIATI ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso lo stesso in Indirizzo Telematico
CONVENUTA/INTIMATA CONCLUSIONI La parte attrice ha precisato le conclusioni richiamando le proprie note conclusive e così come di seguito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso, ogni avversa deduzione, istanza ed eccezione respinta, così giudicare in via principale
•dichiarare inammissibile o comunque rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
•pronunciare ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. la risoluzione (a valere dal 24.10.2023, dalla data della litispendenza) per inadempimento del contratto di locazione del 1° ottobre 2021
( ) intercorso tra le Parti per fatto e colpa della conduttrice CodiceFiscale_8 CP_1
(C.F. e P.I. , con sede legale in 20121 Milano (MI), via Moscova n. 13, in persona P.IVA_1 del l.r.p.t.;
•confermando quanto provvisoriamente stabilito dal Tribunale con propria ordinanza ex art. 665 c.p.c., accertare e dichiarare il diritto degli Attori di ottenere il rilascio da parte di
[...]
(C.F. e P.I. ), con sede legale in 20121 Milano (MI), via Moscova n. 13, in CP_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., dell'immobile ad essa locato in Solaro (MI), via della Repubblica n. 54, meglio censito al N.C.E.U. di detto comune al Foglio 25, Part. 14, Sub 8; •condannare C.F. e P.I. ), con sede legale in 20121 Milano (MI), via CP_1 P.IVA_1
Moscova n. 13, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore degli Attori della somma di euro 35.830,07= a titolo di canoni arretrati e/o di occupazione dell'immobile senza titolo sino all'eseguito rilascio in data 26.07.2024 (anche ex art. 1591 cod. civ.), oltre interessi di mora dal dovuto al saldo al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. sino all'effettivo pagamento;
in ogni caso con vittoria di spese, compenso al difensore, spese forfettarie 15 % e accessori di legge (CPA
4% ed IVA se ed in quanto dovuta) del presente giudizio, inclusa la fase sommaria, e del tentativo di mediazione (doc.23).
Si riportano le conclusioni della convenuta di cui alla memoria integrativa ex art. 426 cpc: Per tutti i motivi sopra esposti e per quegli altri che si fa riserva di illustrare in seguito, con espressa riserva di ogni diversa e miglior conclusione, istanza, eccezione e deduzione, nell'interesse della intimata, si assumono le seguenti CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale anche in persona del suo Ill.mo Sig. G.I./G.U., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, previe tutte le declaratorie del caso
• RESPINGERE tutte le domande di Controparte;
• CONDANNARE i Locatori intimanti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 73.419,02
o dalla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA nella misura legale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, i signori , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 denunciavano la morosità di (d'ora innanzi, per brevità, CP_1 CP_1 conduttrice dell'immobile ad uso diverso dall'abitativo (un capannone) in Solaro (MI) Via della Repubblica n. 54, a causa dell'omesso pagamento di canoni per l'importo complessivo di € 13.260,00. Contestualmente, convenivano in giudizio la medesima conduttrice avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione opponendosi alla CP_1 convalida dello sfratto e contestando ogni debenza nei confronti degli Parte_2
Deduceva, infatti, che l'asserita morosità: si riferiva in parte a mensilità che non erano state pagate o pagate in misura incompleta in ragione di pagamenti effettuati per conto degli e di loro competenza;
in parte si riferiva a mensilità Parte_2 semplicemente pagate in ritardo;
in parte si riferiva a mensilità non dovute in ragione dell'inadempimento dei locatori, che avevano omesso di effettuare le dovute riparazioni a seguito di eventi atmosferici di particolare gravità abbattutisi sul tetto del capannone, in tal modo divenuto inutilizzabile, con conseguente danneggiamento anche di macchinari di Arco presenti all'interno e rimasti esposti alle intemperie. Stante l'opposizione, si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, previa emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, con termine alle parti per il deposito di memorie integrative ex art. 426 cpc. Successivamente veniva esperito un tentativo di conciliazione, che tuttavia non aveva esito positivo, quindi la causa era istruita mediante escussione di testimoni ed infine chiamata all'odierna udienza ove, presente il solo procuratore della parte attrice, che precisava le conclusioni, veniva discussa e decisa, con contestuale emissione della sentenza.
* * *
La domanda attorea può essere accolta. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione registrato. Costituiva pertanto onere della conduttrice dimostrare il puntuale adempimento dell'obbligazione (principale) a suo carico, consistente nell'obbligo di pagamento dei canoni (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01). Ciò viceversa non è avvenuto. Si osserva che nell'atto di intimazione gli intimanti oggi attori lamentavano il mancato pagamento della mensilità di febbraio 2022, il parziale pagamento delle mensilità di novembre 2021, novembre 2022, dicembre
2022 ed il mancato integrale pagamento dei canoni a far data da luglio 2023. Premesso che la domanda in ordine al mancato integrale pagamento delle tre mensilità di novembre 2021, novembre 2022 e dicembre 2022 è stata rinunciata da parte attrice nel presente giudizio, quanto invece al mancato pagamento della mensilità di febbraio 2022 la convenuta ha documentato un pagamento avvenuto nel marzo 2022, che tuttavia è stato imputato al mese di marzo 2022, come peraltro sancito dalla giurisprudenza, secondo cui spetta al locatore stabilire a quali dei canoni scaduti e non corrisposti debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 4559/1983). Ne consegue che l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata da parte convenuta è infondata e va respinta.
Quanto poi al mancato pagamento, in misura integrale, dei canoni di locazione da luglio 2023 sino al 26 luglio 2024, data del rilascio dell'immobile, non è contestato da , che tuttavia eccepisce ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della controparte, in CP_1 ordine all'obbligo dei locatori di eseguire opere di riparazione del tetto, devastato da improvvisi eventi atmosferici. Anche tale eccezione non è accoglibile in quanto infondata. Va considerato infatti che il contratto di locazione inter partes poneva con apposita clausola a carico della conduttrice l'esecuzione anche dei lavori di manutenzione straordinaria (art. 15). Né trattasi di clausola da approvare specificatamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., dal momento che tale disciplina si riferisce soltanto ai contratti destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, secondo lo schema del c.d. “contratto per adesione” (che non ricorre nella specie) rispetto al quale soltanto viene in rilievo
l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 23/03/2023, n. 8280). Va rigettata infine anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla convenuta con la memoria integrativa, non avendo richiesto lo spostamento dell'udienza che l'art. 418 cpc impone a pena di decadenza (cfr. Trib. Pescara n. 1183/2021).
La morosità per canoni dedotta dall'intimante, per complessivi € 13.260,00 alla data dell'intimazione, e divenuta pari ad € 35.830,07 sino alla data dell'eseguito rilascio, corrisponde a svariate mensilità di canone il che ampiamente giustifica la risoluzione del rapporto per grave inadempimento. Sul punto va infatti condivisa l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che –pur escludendo l'applicabilità alle locazioni destinate ad uso diverso dall'abitativo dell'art. 5 legge 392/78- ritiene comunque il criterio determinato da tale norma valido parametro per valutare, ex art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza
(cfr. Cass. n. 1428/2017; n. 5902/2006; n. 1234/2000; n. 2232/95).
Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, l'accertamento del diritto degli attori ad ottenere il rilascio dell'immobile locato e la conferma dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc già emessa.
Consegue altresì la condanna della convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 35.830,07 oltre interessi al saggio legale dal dovuto sino alla data della domanda giudiziale ed in misura pari all'importo indicato dall'art. 1284 quarto comma c.c. a far data dalla domanda giudiziale sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza respinta o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, accerta il diritto degli attori al rilascio dell'immobile locato confermando l'ordinanza provvisoria di rilascio già emessa ed eseguita;
condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 35.830,07 per le causali di cui in premessa oltre interessi al saggio legale dal dovuto sino alla data della domanda giudiziale ed in misura pari all'importo indicato dall'art. 1284 quarto comma c.c. a far data dalla domanda giudiziale sino al saldo. Condanna altresì la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 6.301,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi, valore da € 52.000,00 a € 260.000,00)- oltre € 1.100,00 per la mediazione ed € 613,40 per spese esenti, come da nota spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
Monza, 23/01/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi