Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 2.
All'Ufficio del genio civile di Brindisi e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.
Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
All'Ufficio del genio civile di Brindisi e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.
Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.