Articolo 2 della Legge 10 dicembre 1953, n. 951
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 gennaio 1954
Art. 2.
All'Ufficio del genio civile di Brindisi e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.
Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954