TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2610/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2610/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. GENNARI FILIPPO e l'avv. SUCCI Parte_1
BARBARA i quali si riportano al contenuto delle note conclusive. L'Avv. Succi rileva come l'evento è stato descritto dalla convenuta come rappresentato da parte attrice, pertanto deve ritenersi il fatto provato sia per le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale sia per le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta. Precisa poi che le foto prodotte sono rappresentative dello stato dei luoghi descritto in citazione e sono state versate in atti in ragione delle contestazioni effettuate da controparte, ragione per le quale non possono considerarsi tardive. Per l'avv. Lisa Bernardi in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. COLELLA ANTONIO la quale si riporta alle proprie note conclusive e alle conclusioni ivi rassegnate, contesta le note conclusive avversarie e rileva che le circostanze non hanno trovato conferma in sede istruttoria e non può dirsi sia state confermate ribadisce la tardività delle foto, si riporta al contenuto della recente ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n 7863/24.
L'avv. Gennari deduce che la presenza del gradino è incontestata e si riporta alla giurisprudenza penale del Tribunale di Rimini che in casi analoghi ha visto al condanna di esercenti per le cadute degli avventori avvenute all'interno dei locali gestiti. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2610/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENNARI FILIPPO e dell'avv. SUCCI BARBARA ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. GENNARI FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. 163/E null 47923 Rimini presso il difensore avv. COLELLA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
deduceva in citazione che in data 06.11.2019 si rivolgeva alla ditta Parte_1
al fine di chiedere lo scatto e la stampa di fotografie in Controparte_1 Controparte_1
formato fototessera uso passaporto e accedeva per la prima volta nel negozio all'insegna
[...]
, sito in Morciano di Romagna, Piazza del Risorgimento n. 10. Dopo aver illustrato la CP_1 propria richiesta, l'attrice veniva invitata da un fotografo, che poi seppe essere a Controparte_2
seguirlo in fondo al negozio ove era sita la stanza dedicata alla realizzazione delle fotografie in formato foto tessera. Giunta sulla soglia di accesso della stanza indicata, l'istante scivolava e cadeva in avanti a causa di un gradino ubicato proprio su detta soglia, gradino non visibile a causa della scarsa altezza e dell'ubicazione (proprio sulla soglia e quindi senza possibilità per gli avventori di percepire il dislivello rispetto alla stanza in cui si accingeva ad entrare), non prevedibile in quanto l'intero negozio si trovava dislocato su un medesimo piano, non segnalato ed, infine, umido e reso scivoloso per la presenza di pagina 2 di 7 acqua sulla pavimentazione proveniente dall'esterno dove stava piovendo copiosamente. (cfr. atto di citazione, pag. 1). Precisava altresì che nell'occasione sulla pavimentazione del negozio era presente acqua e fango evidentemente trasportata dall'esterno dai clienti o dagli stessi commessi e gestori del negozio.
L'attrice cadeva a terra in avanti sul lato sinistro ed immediatamente accusava un forte dolore alla spalla e al ginocchio sinistro, talché, dopo essere stata soccorsa dal fotografo che l'aiutava a rialzarsi, veniva accompagna dal marito, nel frattempo sopraggiunto in loco, al pronto soccorso di Riccione ove i sanitari procedevano ad effettuare la seguente diagnosi “Frattura trochide omerale sinistro”
Si sottoponeva poi ad ulteriori visite ed esami ed infine si rivolgeva al Dott. di Rimini Persona_1
sulla base della cui relazione medico legale le lesioni subite dalla predetta potevano essere così quantificate:
ITT giorni 37: € 120,00 al giorno X 37 = € 4440,00
ITP al 75% giorni 35: € 90,00 al giorno X 35 = € 3150,00
ITP al 50 % giorni 60: € 60,00 al giorno X 60 = € 3600,00
ITP al 25% giorni 60: € 30,00 al giorno X 60 = € 1800,00 invalidità permanente 9% (età della danneggiata anni 66) = € 12990,00 spese mediche e terapie riabilitative € 2128,05
Totale = € 25930,00.
Aggiungeva di non avere ottenuto alcun riscontro positivo da parte dell'odierno convenuto né dell'ente assicuratore in sede stragiudiziale.
Conseguentemente invocava la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Conveniva quindi in giudizio la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Designato del Tribunale di Rimini, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, per le ragioni suesposte, che si hanno qui per integralmente trascritte e che emergeranno nel corso dell'espletanda istruttoria, accertare e dichiarare la responsabilità della Soc.
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
con sede in 47833 Morciano di Romagna (RN), Piazza Risorgimento n. 10, P. IVA , ex P.IVA_1 art. 2051 c.c. in quanto gestore e custode dell'immobile ove ha sede e ove viene esercitata l'attività aziendale, per le gravi lesioni personali subite dalla Sig. ra a Parte_1
seguito del sinistro occorso in data 06.11.2019, conseguentemente, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_5
risarcire tutti i danni conseguenti alle gravi lesioni personali subite, danni quantificati nell'importo di
pagina 3 di 7 € 25930,00 e nella diversa minor somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria,
e ciò a titolo di danno da ITT, ITP, danno biologico, danno emergente e danno morale. Con vittoria delle spese e competenze legali del presente procedimento”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, contestava le avverse richieste sia in ordine all'an che al quantum eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria e conseguentemente chiedendone il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le diverse pronunce e declaratorie che riterrà opportune, ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni tutte rappresentate da questa difesa, - in via principale, respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, mandando la Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esente ed assolta da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente ai fatti lamentati. Con equivalenza di effetti, accertare e dichiarare che l'evento occorso all'attrice, ove provato, è causalmente riconducibile alla medesima ex art. 1227 co. 1 e/o 2 c.c. e che nessuna responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., è ascrivibile alla Convenuta. Con vittoria di spese;
- in via subordinata, ma salvo gravame: nella non creduta ipotesi in cui venissero accolte le pretese formulate nei confronti della Convenuta, limitare il risarcimento del danno eventualmente dovuto entro gli stretti limiti del giusto e del provato. Sempre e comunque previa valutazione, accertamento e quantificazione del grado di incidenza concasuale (preponderante o quantomeno paritetico) ravvisabile nel comportamento tenuto dall'attrice ai sensi degli artt. 1227 co. 1 e/o 2 c.c..; spese come per legge.”
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente, è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Nel merito, occorre preliminarmente rilevare che, secondo il principio recentemente affermato della
Cassazione: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia dunque diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una pagina 4 di 7 valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. n. 2480/2018). Precisa poi la giurisprudenza, condivisibile, della Cassazione che vi sono elementi in grado di interrompere il suddetto nesso causale,
a fronte di circostanze, quali la condotta del danneggiato o di un terzo, che incidono direttamente sullo stesso.
Del resto, quanto più la cosa è priva di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale non è emersa, in primo luogo, una chiara dinamica del sinistro.
Venendo, infatti, all'analisi del merito della controversia, il “fatto storico” dell'aver subito lesioni può dirsi provato ma non può ritenersi fornita la dovuta prova circa l'effettiva sussistenza del nesso eziologico.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta (interrogatorio formale delle parti) non ha consentito di dimostrare che l'attrice cadde, riportando lesioni, a causa della scarsa altezza e dell'ubicazione di un gradino, reso scivoloso dalla presenza di acqua e fango.
Mancano elementi, anche presuntivi, tali da supportare la tesi attorea. Non sono presenti fotografie del locale in questione (non potendo essere prese in esame quelle versata in atti quale doc. 32 con la memoria ex art. 183 co. 6 n 3 cpc di parte attrice in quanto tardive) né dagli altri documenti prodotti si ricavano altri elementi idonei. Recatasi al pronto soccorso il giorno del fatto, l'attrice, infatti, si limitava a riferire ai medici che raccoglievano l'anamnesi, di aver subito una “lesione accidentale”, senza altra specificazione.
Non può ritenersi adeguatamente dimostrato, dunque, nel caso di specie, il nesso causale tra la cosa in custodia (il gradino) e l'evento.
pagina 5 di 7 Ma anche ove si ritenesse che la caduta sia dipesa proprio dalla presenza di questo gradino, e quindi provato il nesso causale, in ogni caso, l'esito dell'istruttoria non consente di poter giungere ad una declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto.
Come, infatti, poc'anzi accennato, quando la cosa in custodia da cui si assume essere derivato un danno, è per sua natura inerte e priva di una pericolosità intrinseca, la parte danneggiata non può limitarsi a provare il nesso causale tra l'evento danno e la cosa in custodia ma deve, altresì, dimostrare che in occasione del sinistro lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità. Tale circostanza non può ritenersi provata.
Non è stato dimostrato che la caduta sia dipesa dalla presenza di acqua o fango e dal dislivello non percepibile e non segnalato del gradino.
Anzi anche a voler prendere in esame le fotografie tardivamente prodotte in atti deve rilevarsi ch, sul gradino vi era installata una striscia pare di colore nero e comunque cromaticamente più scura rispetto alla pavimentazione per segnalare proprio la presenza del gradino medesimo.
Come già detto il nesso causale va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra “res”
e danno (per tutte, Cass. n. 5578/2003).
In particolare, come statuito in sede di legittimità, “il giudizio sulla autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa” -e tra questi rientra anche la condotta del danneggiato- “va adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tantomeno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fatto esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. n. 584/2001).
Più recentemente la Suprema Corte ha chiarito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile pagina 6 di 7 che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 2480/2018).
Nel caso di specie, la comprovata adozione da parte del custode di tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa -segnatamente, l'apposizione delle strisce antiscivolo, altresì idonee a rendere visibile il gradino- vale altresì ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, più probabilmente attribuibile alla disattenzione dell'utente.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
n. 55/14 e succ mod avuto riguardo ai valori minimi in considerazione dell'assenza di questioni significative trattate in giudizio.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda attorea condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 7 febbraio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2610/2021 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 7 febbraio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. GENNARI FILIPPO e l'avv. SUCCI Parte_1
BARBARA i quali si riportano al contenuto delle note conclusive. L'Avv. Succi rileva come l'evento è stato descritto dalla convenuta come rappresentato da parte attrice, pertanto deve ritenersi il fatto provato sia per le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale sia per le deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta. Precisa poi che le foto prodotte sono rappresentative dello stato dei luoghi descritto in citazione e sono state versate in atti in ragione delle contestazioni effettuate da controparte, ragione per le quale non possono considerarsi tardive. Per l'avv. Lisa Bernardi in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. COLELLA ANTONIO la quale si riporta alle proprie note conclusive e alle conclusioni ivi rassegnate, contesta le note conclusive avversarie e rileva che le circostanze non hanno trovato conferma in sede istruttoria e non può dirsi sia state confermate ribadisce la tardività delle foto, si riporta al contenuto della recente ordinanza resa dalla Suprema Corte di Cassazione n 7863/24.
L'avv. Gennari deduce che la presenza del gradino è incontestata e si riporta alla giurisprudenza penale del Tribunale di Rimini che in casi analoghi ha visto al condanna di esercenti per le cadute degli avventori avvenute all'interno dei locali gestiti. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2610/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GENNARI FILIPPO e dell'avv. SUCCI BARBARA ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. GENNARI FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLELLA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. 163/E null 47923 Rimini presso il difensore avv. COLELLA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
deduceva in citazione che in data 06.11.2019 si rivolgeva alla ditta Parte_1
al fine di chiedere lo scatto e la stampa di fotografie in Controparte_1 Controparte_1
formato fototessera uso passaporto e accedeva per la prima volta nel negozio all'insegna
[...]
, sito in Morciano di Romagna, Piazza del Risorgimento n. 10. Dopo aver illustrato la CP_1 propria richiesta, l'attrice veniva invitata da un fotografo, che poi seppe essere a Controparte_2
seguirlo in fondo al negozio ove era sita la stanza dedicata alla realizzazione delle fotografie in formato foto tessera. Giunta sulla soglia di accesso della stanza indicata, l'istante scivolava e cadeva in avanti a causa di un gradino ubicato proprio su detta soglia, gradino non visibile a causa della scarsa altezza e dell'ubicazione (proprio sulla soglia e quindi senza possibilità per gli avventori di percepire il dislivello rispetto alla stanza in cui si accingeva ad entrare), non prevedibile in quanto l'intero negozio si trovava dislocato su un medesimo piano, non segnalato ed, infine, umido e reso scivoloso per la presenza di pagina 2 di 7 acqua sulla pavimentazione proveniente dall'esterno dove stava piovendo copiosamente. (cfr. atto di citazione, pag. 1). Precisava altresì che nell'occasione sulla pavimentazione del negozio era presente acqua e fango evidentemente trasportata dall'esterno dai clienti o dagli stessi commessi e gestori del negozio.
L'attrice cadeva a terra in avanti sul lato sinistro ed immediatamente accusava un forte dolore alla spalla e al ginocchio sinistro, talché, dopo essere stata soccorsa dal fotografo che l'aiutava a rialzarsi, veniva accompagna dal marito, nel frattempo sopraggiunto in loco, al pronto soccorso di Riccione ove i sanitari procedevano ad effettuare la seguente diagnosi “Frattura trochide omerale sinistro”
Si sottoponeva poi ad ulteriori visite ed esami ed infine si rivolgeva al Dott. di Rimini Persona_1
sulla base della cui relazione medico legale le lesioni subite dalla predetta potevano essere così quantificate:
ITT giorni 37: € 120,00 al giorno X 37 = € 4440,00
ITP al 75% giorni 35: € 90,00 al giorno X 35 = € 3150,00
ITP al 50 % giorni 60: € 60,00 al giorno X 60 = € 3600,00
ITP al 25% giorni 60: € 30,00 al giorno X 60 = € 1800,00 invalidità permanente 9% (età della danneggiata anni 66) = € 12990,00 spese mediche e terapie riabilitative € 2128,05
Totale = € 25930,00.
Aggiungeva di non avere ottenuto alcun riscontro positivo da parte dell'odierno convenuto né dell'ente assicuratore in sede stragiudiziale.
Conseguentemente invocava la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Conveniva quindi in giudizio la in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Designato del Tribunale di Rimini, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, per le ragioni suesposte, che si hanno qui per integralmente trascritte e che emergeranno nel corso dell'espletanda istruttoria, accertare e dichiarare la responsabilità della Soc.
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
con sede in 47833 Morciano di Romagna (RN), Piazza Risorgimento n. 10, P. IVA , ex P.IVA_1 art. 2051 c.c. in quanto gestore e custode dell'immobile ove ha sede e ove viene esercitata l'attività aziendale, per le gravi lesioni personali subite dalla Sig. ra a Parte_1
seguito del sinistro occorso in data 06.11.2019, conseguentemente, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_5
risarcire tutti i danni conseguenti alle gravi lesioni personali subite, danni quantificati nell'importo di
pagina 3 di 7 € 25930,00 e nella diversa minor somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria,
e ciò a titolo di danno da ITT, ITP, danno biologico, danno emergente e danno morale. Con vittoria delle spese e competenze legali del presente procedimento”.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, contestava le avverse richieste sia in ordine all'an che al quantum eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria e conseguentemente chiedendone il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le diverse pronunce e declaratorie che riterrà opportune, ma in accoglimento delle eccezioni, deduzioni ed argomentazioni tutte rappresentate da questa difesa, - in via principale, respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, mandando la Convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esente ed assolta da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente ai fatti lamentati. Con equivalenza di effetti, accertare e dichiarare che l'evento occorso all'attrice, ove provato, è causalmente riconducibile alla medesima ex art. 1227 co. 1 e/o 2 c.c. e che nessuna responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., è ascrivibile alla Convenuta. Con vittoria di spese;
- in via subordinata, ma salvo gravame: nella non creduta ipotesi in cui venissero accolte le pretese formulate nei confronti della Convenuta, limitare il risarcimento del danno eventualmente dovuto entro gli stretti limiti del giusto e del provato. Sempre e comunque previa valutazione, accertamento e quantificazione del grado di incidenza concasuale (preponderante o quantomeno paritetico) ravvisabile nel comportamento tenuto dall'attrice ai sensi degli artt. 1227 co. 1 e/o 2 c.c..; spese come per legge.”
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente, è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Nel merito, occorre preliminarmente rilevare che, secondo il principio recentemente affermato della
Cassazione: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia dunque diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una pagina 4 di 7 valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. n. 2480/2018). Precisa poi la giurisprudenza, condivisibile, della Cassazione che vi sono elementi in grado di interrompere il suddetto nesso causale,
a fronte di circostanze, quali la condotta del danneggiato o di un terzo, che incidono direttamente sullo stesso.
Del resto, quanto più la cosa è priva di una intrinseca pericolosità e la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale non è emersa, in primo luogo, una chiara dinamica del sinistro.
Venendo, infatti, all'analisi del merito della controversia, il “fatto storico” dell'aver subito lesioni può dirsi provato ma non può ritenersi fornita la dovuta prova circa l'effettiva sussistenza del nesso eziologico.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta (interrogatorio formale delle parti) non ha consentito di dimostrare che l'attrice cadde, riportando lesioni, a causa della scarsa altezza e dell'ubicazione di un gradino, reso scivoloso dalla presenza di acqua e fango.
Mancano elementi, anche presuntivi, tali da supportare la tesi attorea. Non sono presenti fotografie del locale in questione (non potendo essere prese in esame quelle versata in atti quale doc. 32 con la memoria ex art. 183 co. 6 n 3 cpc di parte attrice in quanto tardive) né dagli altri documenti prodotti si ricavano altri elementi idonei. Recatasi al pronto soccorso il giorno del fatto, l'attrice, infatti, si limitava a riferire ai medici che raccoglievano l'anamnesi, di aver subito una “lesione accidentale”, senza altra specificazione.
Non può ritenersi adeguatamente dimostrato, dunque, nel caso di specie, il nesso causale tra la cosa in custodia (il gradino) e l'evento.
pagina 5 di 7 Ma anche ove si ritenesse che la caduta sia dipesa proprio dalla presenza di questo gradino, e quindi provato il nesso causale, in ogni caso, l'esito dell'istruttoria non consente di poter giungere ad una declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto.
Come, infatti, poc'anzi accennato, quando la cosa in custodia da cui si assume essere derivato un danno, è per sua natura inerte e priva di una pericolosità intrinseca, la parte danneggiata non può limitarsi a provare il nesso causale tra l'evento danno e la cosa in custodia ma deve, altresì, dimostrare che in occasione del sinistro lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità. Tale circostanza non può ritenersi provata.
Non è stato dimostrato che la caduta sia dipesa dalla presenza di acqua o fango e dal dislivello non percepibile e non segnalato del gradino.
Anzi anche a voler prendere in esame le fotografie tardivamente prodotte in atti deve rilevarsi ch, sul gradino vi era installata una striscia pare di colore nero e comunque cromaticamente più scura rispetto alla pavimentazione per segnalare proprio la presenza del gradino medesimo.
Come già detto il nesso causale va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra “res”
e danno (per tutte, Cass. n. 5578/2003).
In particolare, come statuito in sede di legittimità, “il giudizio sulla autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa” -e tra questi rientra anche la condotta del danneggiato- “va adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tantomeno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fatto esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. n. 584/2001).
Più recentemente la Suprema Corte ha chiarito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile pagina 6 di 7 che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 2480/2018).
Nel caso di specie, la comprovata adozione da parte del custode di tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa -segnatamente, l'apposizione delle strisce antiscivolo, altresì idonee a rendere visibile il gradino- vale altresì ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, più probabilmente attribuibile alla disattenzione dell'utente.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
n. 55/14 e succ mod avuto riguardo ai valori minimi in considerazione dell'assenza di questioni significative trattate in giudizio.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la domanda attorea condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 7 febbraio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7