Articolo 2 della Legge 20 aprile 2005, n. 74
Articolo 1
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18 maggio 2005
Art. 2. 1. All'onere relativo al contributo di cui articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 maggio 2005