Articolo 2 della Legge 10 novembre 1963, n. 1532
Articolo 1
Versione
12 dicembre 1963
Art. 2.
All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si fara', fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 novembre 1963

SEGNI

LEONE - COLOMBO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 12 dicembre 1963