Sentenza 13 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8469 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
4 O 7 : L 3 E . L 08469 /0 2 O C N B , A 1 E P 9 E I 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - REPUBBLICA C 1 A I 2 D U I E T G N E S T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R A Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ONORARI PROFESSIONALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G. N. 14933/99 Consigliere Cron.23360 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere- Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - Ud. 08/01/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE AG, IL LL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 1003, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GALLO, che li difende per procura speciale dep.il 7/01/02 rep. n. 11283 Notaio Roberto VINCI, unitamente all'avvocato FERNANDO FILOGRANA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
DE NZ SA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato GUIDO VALORI, difesa dall'avvocato 2002 FRANCESCO ZOMPI', giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 59/99 del Giudice di pace di GALLIPOLI, depositata il 06/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto. -2- Mari SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 4 dicembre 1998 l'avv. Salvatora De Lorenzis citò davanti al Giudice di pace di Gallipoli BI RU, chiedendo che fosse condannato a pagarle la somma di lire 1.943.118, quale importo dei compensi e rimborsi relativi all'attività di rappresentanza e difesa che aveva compiuto in favore di lui in una causa svoltasi presso la Pretura di quella stessa città. A tale domanda il convenuto oppose di aver conferito l'incarico professionale in questione all'avv. LO Midauro. Quest'ultimo intervenne volonta- riamente nel processo, chiedendo in via riconven- zionale la condanna dell'attrice al risarcimento menomandone dei danni che gli aveva cagionato, l'immagine e il decoro professionale,. All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita in produzioni documentali, con sentenza del 6 marzo 1999 il Giudice di pace ha accolto la domanda dell'avv. De Lorenzis e respinto quella dell'avv. Milauro, ritenendo: il mandato per il giudizio davanti al Pretore è stato rilasciato dal RU congiuntamente ai due professioni- sti;
la comparsa di costituzione in quella sede risulta redatta dall'avv. De Lorenzis;
vanno respinte le istanze del convenuto, di ammissione 14933/1999 3 Mir di prove per interrogatorio formale e per testi- moni, ostandovi il disposto dell'art. 2721 cod. civ. e trattandosi di domanda fondata su prova scritta;
non si verte nell'ipotesi di utilizza- zione di "procuratore esterno", alla quale si riferisce la giurisprudenza invocata dal Petru- celli;
la domanda riconvenzionale proposta dal- l'avv. Milauro è inammissibile, poiché non pro- viene dal convenuto, ma da un terzo intervenuto volontariamente nel processo. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione BI RU e LO Milau- ro. Salvatora De Lorenzis si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente la resistente ha contestato l'ammissibilità del ricorso, in quanto proposto in nome anche di LO Milauro, osservando che costui non ha sottoscritto il mandato apposto a margine dell'atto, nel quale peraltro non sono formulate censure relative all'unica pronuncia adottata nei suoi confronti. La prima eccezione deve essere disattesa, poiché in realtà la procura in questione reca due firme illeggibili (l'una vergata nel primo rigo libero, l'altra in quello successivo, poco visi- 14933/1999 4 M bile perché in parte coperta dall'attestazione di autenticità) da attribuire, rispettivamente, alle due persone indicate come ricorrenti nell'inte- stazione dell'atto. È fondata invece la seconda eccezione, dato che nel ricorso non viene mosso alcun rilievo in ordine al rigetto della riconvenzionale di risar- cimento di danni, che costituisce il solo capo della sentenza impugnata, che riguardi LO Milauro. Con l'unico motivo di ricorso, infatti, si sostiene che erroneamente il Giudice di pace ha accolto la domanda proposta dall'attrice, incor- rendo in omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- violazione e falsa applicazione di norme versia- di diritto», per essersi discostato dal principio secondo cui obbligato al pagamento dell'onorario non è sempre chi rilascia la procura alla lite, potendo il mandato di patrocinio provenire da altra persona, per avere inoltre impedito un'esauriente istruzione della causa, respingendo ingiustificatamente e in violazione dell'art. 2721 cod. civ. le richieste di ammissione di prova formulate dal convenuto, per avere così trascurato di individuare il soggetto che real- 14933/1999 5 Man mente aveva conferito l'incarico all'avv. De Lorenzis. La censura non può essere accolta, poiché i vizi denunciati non rientrano nel novero di quelli che possono dare luogo alla cassazione di una sentenza pronunciata dal giudice di pace in una causa di valore non eccedente lire 2.000.000, secondo i principi enunciati da Cass. 15 ottobre 1999 n. 716/SU: le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato (sentenze da ritenersi sempre pronunciate valore secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per norme processuali ai sensi violazione delle dell'art. 360 primo comma nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazio- ne, mentre la censura di violazione della legge 14933/1999 Min sostanziale ai sensi del n. 3 art. 360 cit. è consentita soltanto in casi di inosservanza о falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione del- l'art. 113 2° comma c.p.c. renda la norma sospet- ta di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost. >>>. Dichiarato pertanto inammissibile il ricorso di LO Milauro e rigettato quello di BI RU, i ricorrenti vengono condannati in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte dichiara inammissibile il ricorso di LO Milauro e rigetta quello di BI Petru- celli;
condanna i ricorrenti in solido a rimbor- sare alla resistente le spese del giudizio di 11,00 4 cassazione, liquidate in euro, oltre 7 .3 ) N E , 1 C a 600,00 euro per onorari. 9 N A 9 IO P 1 - T I 1 A 1 D Roma, 8 gennaio 2002 - R 1 T E S 2 I C . I G L E D R 9 Яйон Вишай U 3 I A E D G E 6 E IL CANCELLIERE C1 T 4 . N N . E T T S T Paolo Talarico alagicolo zica E R IS A ( DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14933/1999 7 Roma 13 GLU. 2002 IL CANCELLIERE C1