Sentenza 8 gennaio 2004
Massime • 1
Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero sul presupposto che il fatto sia diverso da quello contestato, ma in realtà dando una diversa qualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non è idonea a creare una stasi processuale, rimanendo il pubblico ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stesso provvedimento rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che può sollecitare il pubblico ministero ad operare le modifiche ritenute opportune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2004, n. 6838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6838 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE UI - Presidente - del 08/01/2004
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 2
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 015351/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone;
avverso l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare di Crotone, pronunciata in data 17.2.2003;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Ambrosio Loris, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Avverso una richiesta di rinvio a giudizio, il giudice dell'udienza preliminare ha disposto la trasmissione al P.M. degli atti relativi ai reati di turbata libertà d'incanti, contestati ai capi e) ed l), agli imputati D'ND UI, AD IA, TO SO, SE UC, CO AR, RE LV, NO NA RT, LZ DO Francesco, ritenuta la diversità dei fatti descritti nella richiesta di rinvio a giudizio dai fatti così come accertati, che integrano, secondo la tesi del gup, gli estremi della fattispecie di truffa aggravata.
2. Insorge il Procuratore della Repubblica, con ricorso per Cassazione, con il quale lamenta l'abnormità del provvedimento reso dal gup, che non avrebbe verificato l'esistenza di un fatto diverso, bensì soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto, che risulta perfettamente collimante con quello riportato nei capi di imputazione. Argomenta, peraltro, il P.M. che un simile modo di procedere (ordinanza anzi che sentenza di n.d.p.) impedisce al P.M. di reagire alla prospettazione del gup, di guisa che, ove il P.M. non condividesse quell'impostazione, potrebbe verificarsi una paralisi processuale.
3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, rileva che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti è presente in ogni fase processuale;
che il gup può sollecitare il P.M. alle modifiche ritenute opportune, oppure ordinare la trasmissione degli atti al P.M. perché precisi le contestazioni;
che, pertanto, il provvedimento di restituzione degli atti non è abnorme, trattandosi di statuizione interlocutoria, e non determina regressione del procedimento. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
4. Rileva questa Corte di Cassazione che, nonostante gli sforzi argomentativi prodotti dal gup, il provvedimento finisca effettivamente con l'impingere questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto, piuttosto che questioni attinenti alla verificazione di un fatto diverso da quello contestato. Tuttavia, il carattere interlocutorio del provvedimento emesso dal gup non è idoneo a creare una stasi processuale, rimanendo libero il P.M. di esercitare l'azione penale. D'altro canto, non assume carattere di abnormità il provvedimento del gup che si inserisca nell'alveo delle pur legittime prerogative di quella funzione giudiziaria, la quale consente di sollecitare il P.M. ad operare le modifiche ritenute opportune, ovvero di ordinare la trasmissione degli atti per questioni attinenti alle imputazioni.
5. In presenza di un provvedimento a carattere interlocutorio, che non sia affetto da abnormità, non è previsto il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Di recente, la corte di legittimità, occupandosi di casi simili, ha statuito che: "Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, in applicazione dell'art. 521 c.p.p., ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato. Infatti, deve ritenersi - in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1994 - che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nella udienza preliminare, come peraltro si desume dalla disciplina dettata dall'art. 423 c.p.p. (Cass. 3375, RIVISTA 216422, 05/05/2000 - 09/06/2000, SEZ. 1^, P.M. in proc. RE L. ed altri). La sostanza della deliberazione sopra riportata deve essere applicata, per quanto si è sopra precisato, anche al caso in esame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004