Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 maggio 1999 |
Commentari • 15
- 1. Avv. Anna AndreaniAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
L'avvocato Anna Andreani, titolare dell'omonimo studio legale e del sito web www.avvocatoandreani.it, si laurea presso l'Università degli Studi di Pisa, conseguendo l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Genova. Dal 1997 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara e inizia l'attività professionale dapprima in collaborazione con un altro studio legale, e successivamente nel proprio studio di Massa. E' iscritta nel registro degli avvocati per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Massa, e all'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. Nel 2007 decide di applicare alla professione legale le moderne tecnologie informatiche, realizzando il sito web per …
Leggi di più… - 2. Prima Pagina [Pag. 252]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Avv. Anna AndreaniAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
L'avvocato Anna Andreani, titolare dell'omonimo studio legale e del sito web www.avvocatoandreani.it, si laurea presso l'Università degli Studi di Pisa, conseguendo l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Genova. Dal 1997 è iscritta all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara e inizia l'attività professionale dapprima in collaborazione con un altro studio legale, e successivamente nel proprio studio di Massa. E' iscritta nel registro degli avvocati per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Massa, e all'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. Nel 2007 decide di applicare alla professione legale le moderne tecnologie informatiche, realizzando il sito web per …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6276Provvedimento: 1 Proc. 26868 / 2022 R.G. Tribunale di Napoli Nona Sezione civile Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 26868/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: restituzione immobile detenuto sine titulo, risarcimento del danno e usucapione , e vertente TRA con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Stendhal n. 23 presso gli avv.ti Giulio Gomez d'Ayala ed Emanuele Antonio Natale , dai quali è rappresentata e difesa …Leggi di più...
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 24/04/2024, n. 6437Provvedimento: Sentenza n. 6437/2024 Depositato il 24/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 16/04/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica: BUCCARO RE, Giudice monocratico in data 16/04/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2110/2024 depositato il 05/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Campania Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Municipia S.p.a - 01973900838 …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/01/2023, n. 96Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE REL. Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1221/2020 R.G.A.G., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 14 settembre 2022, previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente TRA , elettivamente domiciliata in Amantea - Frazione Campora San Giovanni Parte_1 (CS), alla Via Lombardia, presso lo studio dell'Avv. Nicola Venier che la rappresenta e difende giusta procura …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2008, n. 12468Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente - Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere - Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ON IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso l'avvocato TIRONE MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro AS DEPOSITI E PRESTITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope …Leggi di più...
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- 5. Corte Cost., sentenza 25/02/1988, n. 217Provvedimento: N. 217 SENTENZA 11-25 FEBBRAIO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1986, n. 891, intitolata: "Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione …Leggi di più...
- st. t.a.a., art. 8, n. 10.·
- edilizia sovvenzionata·
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- sent. 217/88 a. province autonome·
- competenza legislativa
Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge )) 2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:
a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita' di lavoro dipendente;
d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.
3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.
4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4 ) dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale. - Art. 2. 1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;
c) rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dai datori di lavoro presso i quali l'attivita' lavorativa e' stata prestata nello stesso anno.
2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti;
a) ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare:
b) 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;
c) importo di lire 60 milioni.
3. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera h) del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa perdita e' posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3.
Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto limite, essa e' rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento calcolato per eguale durata. L'eventuale maggior provvigione dovuta agli istituti di credito mutuanti in connessione con l'attivita' di recupero dell'alloggio e' a carico dei mutuatari.
4. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere trasferiti prima del termine dell'ammortamento del mutuo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.
5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati da parenti ed affini entro il secondo grado.
Nota all'art. 2:
Si trascrive il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 , concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, limitatamente al primo comma, il quale dispone:
"Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e) , f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all' art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ". - Art. 3. 1. Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge e' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilita' e alle condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.
3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese di amministrazione e degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 4.
4. I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l'erogazione dei flussi finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.
5. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, e' aggiornato l'importo massimo concedibile ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in dipendenza delle disponibilita' del fondo speciale, nonche', quando occorra, sono stabilite le modalita' di carattere generale per la destinazione dei finanziamenti.
7. E' attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilita', priorita' di concessione ai mutui per l'acquisto di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985.