Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 maggio 1999 |
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- 1. Prima Pagina [Pag. 260]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6276Provvedimento: 1 Proc. 26868 / 2022 R.G. Tribunale di Napoli Nona Sezione civile Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice Unico CE GE ZZ ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 26868/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: restituzione immobile detenuto sine titulo, risarcimento del danno e usucapione , e vertente TRA Parte_1 con codice fiscale C.F._1 , elett.te dom.ta in Napoli alla via Stendhal n. 23 presso gli avv.ti Giulio Gomez d'Ayala ed Emanuele Antonio Natale , dai quali è rappresentata e difesa in virtù di …Leggi di più...
- art. 1158 c.c.·
- art. 948 c.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. (( 1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge )) 2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:
a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita' di lavoro dipendente;
d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.
3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.
4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4 ) dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da societa' cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale. - Art. 2. 1. I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;
c) rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dai datori di lavoro presso i quali l'attivita' lavorativa e' stata prestata nello stesso anno.
2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti;
a) ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare:
b) 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;
c) importo di lire 60 milioni.
3. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera h) del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa perdita e' posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3.
Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto limite, essa e' rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento calcolato per eguale durata. L'eventuale maggior provvigione dovuta agli istituti di credito mutuanti in connessione con l'attivita' di recupero dell'alloggio e' a carico dei mutuatari.
4. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere trasferiti prima del termine dell'ammortamento del mutuo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.
5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati da parenti ed affini entro il secondo grado.
Nota all'art. 2:
Si trascrive il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 , concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, limitatamente al primo comma, il quale dispone:
"Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e) , f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all' art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ". - Art. 3. 1. Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge e' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di lire 1.000 miliardi.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilita' e alle condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 miliardi.
3. Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese di amministrazione e degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 del successivo articolo 4.
4. I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l'erogazione dei flussi finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.
5. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall'articolo 2, in dipendenza delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, e' aggiornato l'importo massimo concedibile ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, in dipendenza delle disponibilita' del fondo speciale, nonche', quando occorra, sono stabilite le modalita' di carattere generale per la destinazione dei finanziamenti.
7. E' attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilita', priorita' di concessione ai mutui per l'acquisto di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985.