TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2630/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE in persona EL Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2630/2023, trattenuta in decisione all'udienza EL 21 novembre 2024, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica, promossa da:
P.VA , in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.VA_1
Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO BULLI ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio;
attrice
contro
(C.F. e P.VA , in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.VA_2
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO LIMBERTI, elettivamente Controparte_4
domiciliata presso il suo studio;
convenuta
OGGETTO: negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e domanda riconvenzionale di accertamento di servitù.
CONCLUSIONI
per l'attrice: come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato il 19.11.2024 (voglia il
Tribunale di Firenze, ogni altra contraria eccezione e domanda disattesa e reietta:
- respingere perché totalmente infondate tutte le domande riconvenzionali ELla Controparte_3
compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
pagina 1 di 34 - accertare e dichiarare che i terreni posti nel Comune di Greve in Chianti, località Chiocchio, rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 733, 749, 774, 719, 750, 775, 721,
776, 720, e 715, di proprietà piena ed esclusiva di non sono gravati da alcun tipo Controparte_1
di servitù a favore dei terreni posti nel Comune di Greve in Chianti, località Chiocchio, di proprietà ELla rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 724, 722, 725 Controparte_3
e comunque di altri terreni di proprietà ELla e che la non ha alcun diritto Controparte_3 Controparte_3
di occupare e utilizzare in tutto o in parte i terreni di proprietà di sopra indicati;
Controparte_1
- condannare la ad eliminare e rimuovere tutte le opere, manufatti, depositi ed Controparte_3
escavazioni sotto descritti:
punto 1 ELla citazione e punto 1 ELla CTU (pagg. 12 e 41): sulla p.lla 733 lo sbancamento
lungo metri 4,30 circa fra le due aiuole di proprietà comunale;
la massicciata stradale con la stessa finitura EL parcheggio;
il cordolino in legno;
le opere che, attraverso la p.lla 733, consentono l'accesso dalla via di IA al terreno di proprietà ELla Controparte_3
rappresentato dalla p.lla 725;
punto 4 ELla citazione e punto 4 ELla CTU (pagg. 16 e 43): sulla p.lla 733 il posizionamento
di una recinzione su una porzione di terreno lunga metri 13 circa – porzione posta, da un lato, lungo il confine ELla p.lla 733 con la p.lla 731, e dall'altro lato, lungo il confine ELla p.lla 733
e l'aiuola comunale di maggiori dimensioni (p.lle 736 e 740);
punto 5 ELla citazione e punto 5 ELla CTU (pagg. 17 e 43): le due tettoie per stalli fissi di
autovetture e la struttura in muratura a confine con la p.lla 733;
punto 6 ELla citazione e punto 6 ELla CTU (pagg. 17-18 e 43-44): sulla p.lla 776 i due
varchi che dalla via Vecchia EL Podere consentono l'accesso alle p.lle 724 e 722;
punto 7 ELla citazione e punto 7 ELla CTU (pagg. 19-20 e 44): sulla p.lla 776 la demolizione
per due tratti lunghi metri 10 e metri 11 EL cordonato di contenimento a confine ELla carreggiata di VI Vecchia EL Podere (p.lle 774 e 719) con le p.lle 775 e 771;
punto 8 ELla citazione e punto 8 ELla CTU (pagg. 20-21 e 44-45): sulla p.lla 776 le aperture
descritte al precedente punto 6;
punto 12 ELla citazione e punto 12 ELla CTU (pagg. 23-24 e 46-47): sulle p.lle 750 e 749
pagina 2 di 34 le tubazioni poste sotto il terreno rappresentato dalle dette p.lle e le escavazioni;
il palo che consente il collegamento aereo di tubazioni fra la UMI 1 e la UMI 2;
punto 13 ELla citazione e punto 13 ELla CTU (pagg. 24-27 e 48-49): le opere che collegano
i terreni di proprietà ELla a) via Vecchia EL Podere (p.lle 749, 774, 719); Controparte_1
b) p.lle 775 e 721; c) p.lle 776 e 720; con i terreni di proprietà ELla rappresentati Controparte_3 dalle p.lle 724 e 772; l'apertura che consente l'accesso pedonale dal Parcheggio Pubblico P2 alla p.lla 724);
- accertare e dichiarare che dopo la notifica ELl'atto di citazione avvenuta il 22 febbraio 2023 e prima EL sopralluogo effettuato dalla C.T.U. Arch. avvenuto il 9 aprile 2024 la ha Per_1 Controparte_3
modificato lo stato dei luoghi descritti in citazione ed in particolare:
a) ha tolto il palo con due cassette postali metalliche (punto 2 ELla citazione e punto 2 ELla CTU: pagg. 14 e 42);
b) ha eliminato la escavazione ed ha eliminato i detriti di resulta (punto 3 ELla citazione e punto 3 ELla CTU: pagg. 14-16 e 42);
c) ha eliminato il cancello lungo circa metri 6 che consente l'accesso dalla via di IA alla p.lla 724 (punto 4 ELla citazione e punto 4 ELla CTU: pagg. 16 e 43);
d) ha eliminato sulla p.lla 776 la recinzione interrotta da due aperture, una lunga circa 25 metri e l'altra circa 19 metri;
alla recinzione era fissata una tubazione nera in PVC corrugata (punto 6 ELla citazione e punto 6 ELla CTU: pagg. 17-18 e 43-44);
e) ha eliminato gli avvallamenti e le buche che danneggiavano il fondo stradale di proprietà di (punto 8 ELla citazione e punto 8 ELla CTU: pagg. 20-21 e CP_1
44-45);
f) ha eliminato il materiale posto sulle p.lle 776 e 720 (punto 9 ELla citazione e punto 9 ELla CTU: pagg. 21-22 e 45-46);
g) ha eliminato il casottino prefabbricato di colore azzurro e varie tubazioni (punto 10 ELla citazione e punto 10 ELla CTU: pagg. 22 e 46);
h) sulla p.lla 720 ha eliminato la recinzione ad angolo retto: il lato verticale in linea con il confine fra la UMI 1 e la il lato orizzontale in linea con la recinzione descritta CP_5
al precedente punto 6 (punto 11 ELla citazione e punto 11 ELla CTU: pagg. 23 e 46);
pagina 3 di 34 - condannare la al risarcimento EL danno a favore ELla in quella Controparte_3 Controparte_1 somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi ELl'art. 1226 c.c.;
- condannare la al pagamento in favore ELla ELla somma di € Controparte_3 Controparte_1
10.000,00 giornaliere, o quella somma ritenuta di Giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva a quanto stabilito in sentenza ovvero per ogni giorno di ritardo nella eliminazione e rimozione degli illeciti e di quanto stabilito in sentenza.
Con condanna ELla a rimborsare alla il 50% EL totale compensi Controparte_3 Controparte_1
liquidati alla CTU, oltre accessori di legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie EL presente giudizio, oltre VA e CAP come per legge;
per la convenuta: come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato in data 20.11.2024, ovvero: in via istruttoria per l'ammissione ELle richieste istruttorie non ammesse e richieste nelle memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e, nel merito: affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze
voglia, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta dalla società ed Controparte_1
accertare la temerarietà ELl'azione condannando la società attrice ex art. 96 c.p.c. a corrispondere
una somma di denaro equitativamente determinata;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'avvenuta costituzione per volontà negoziale, e in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ai sensi ELl'art. 1062 c.c., EL diritto di servitù sulle particelle di proprietà ELla Controparte_1
rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti al foglio 41, particelle 733, 749, 774,
719, 750 775 721, 715, 776, 720, e 715 (fondo servente) a vantaggio ELle particelle a favore dei
terreni di proprietà ELla U.M.I. 1 rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Controparte_3
Greve in Chianti al foglio 41 particelle 724, 722, 725 e comunque di altri terreni di proprietà ELla
medesima (fondo dominante), con le conseguenti pronunce. Con vittoria di spese EL Controparte_3
presente grado di giudizio.
Esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.2.2023 (e, dunque, prima ELla entrata in vigore ELla riforma c.d. Cartabia), la società ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 CP_3
chiedendo l'accoglimento ELle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale di Firenze, ogni altra contraria eccezione e domanda disattesa e reietta, pagina 4 di 34 - accertare e dichiarare che i terreni posti nel Comune di Greve in Chianti, località Chiocchio, rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 733, 749, 774, 719, 750 775 721,
776, 720, e 715 sono di proprietà piena ed esclusiva di e non sono gravati da alcun Controparte_1
tipo di servitù a favore dei terreni di proprietà ELla UMI 1 p.lle 724, 722, 725 e Controparte_3
comunque di altri terreni di proprietà ELla Controparte_3
- Accertare e dichiarare che la non ha alcun diritto di occupare e utilizzare in tutto o in Controparte_3
parte terreni di proprietà di posti nel Comune di Greve in Chianti, località Controparte_1
Chiocchio, rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 733, 749, 774, 719,
750 775 721, 715, 776, 720, e 715 e che sui terreni di quest'ultima non ha diritto di esercitare alcuna pretesa e servitù.
- Condannare ad eliminare e rimuovere tutte le opere, manufatti e depositi descritti in Controparte_3
citazione ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 9), 10), 11), e 12) e comunque tutto ciò che risulterà illegittimamente realizzato a seguito ELla espletanda C.T.U.; condannare ad eliminare le Controparte_3
escavazioni descritte in citazione ai punti 3) e 12) e comunque tutto ciò che risulterà illegittimamente realizzato a seguito ELla espletanda C.T.U.; condannare a ripristinare il terreno di cui Controparte_3
al punto 1, il cordonato di cui al punto 7 e la sede stradale di cui al punto 8) ELla citazione;
tutto indicato e descritto sotto il punto “5. ILLECITI COMMESSI DALLA SOC. TRAVELLI” ELla citazione.
CP_
- Condannare al risarcimento EL danno a favore ELla danno che si Controparte_3 CP_1 indica in € 150.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di Giustizia, chiedendo anche la liquidazione equitativa ai sensi ELl'art. 1226 c.c.
- Condannare la al pagamento a favore di ELla somma di € Controparte_3 CP_1 CP_1
10.000,00 giornaliere, o quella somma ritenuta di Giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nella eliminazione e rimozione degli illeciti.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie EL presente giudizio, oltre VA e CAP come per legge”.
2. A sostegno ELle proprie domande l'attrice ha dedotto:
Per_
- che con atto di compravendita per Notaio EL 9.10.2006 (rep. 14500/4502), trascritto il
12.10.2006 al reg. part. 32399, aveva acquistato vari terreni siti nel Comune di Greve in Chianti (FI),
località Chiocchio, dalla società Cavitria, a cui erano pervenuti per fusione Controparte_6
pagina 5 di 34 per incorporazione ELla società in forza ELl'atto per Controparte_7
Notaio (rep. 22404/3521), trascritto in data 20.1.1997 al reg. part. 1661; Persona_3
- che con tre distinti atti di compravendita, stipulati per Notaio in data 30.5.2019, in data Per_4
1.8.2019 ed in data 15.5.2020 aveva venduto alla società convenuta, alcuni dei terreni acquistati, ed in particolare i terreni catastalmente rappresentati, rispettivamente, nel Catasto Terreni EL Comune di
Greve in Chianti (FI), Foglio 41, dalle particelle 480 e 474, dalle particelle 488 e 475 e dalle particelle
477, 721 e 489;
- che i terreni ceduti alla convenuta costituiscono due ELle 12 unità minime di intervento (U.M.I.), in cui l'area classificata dal Regolamento Urbanistico come “AE5” VI di IA era stata suddivisa nel
Piano Attuativo di iniziativa privata, approvato definitivamente con Delibera EL Consiglio Comunale
n. 54 EL 28.5.2008;
- che, come indicato nell'apposito progetto di realizzazione, il citato Piano di Attuazione prevedeva la realizzazione all'interno di tale area di edifici monofamiliari e plurifamiliari;
- che, più nello specifico, le particelle 480 e 474 (corrispondenti alle attuali particelle 722, 724 e 725),
cedute con il primo atto di compravendita sopra citato, costituiscono la U.M.I. 1, mentre le particelle
488, 475, 477, 721 e 489, cedute con i due contratti successivi, costituiscono la U.M.I. 2;
- che con la Convenzione transattiva stipulata in data 1.12.2014 tra il da un lato e la stessa CP_8
e la società La CA EL OR S.r.l. quali soggetti attuatori EL Piano dall'altro, CP_1
intervenuta a seguito ELl'originaria Convenzione EL 30.1.2009 e EL contenzioso amministrativo sorto nelle more tra le parti, il aveva rinunciato ad acquisire la proprietà ELle strade interne di CP_8
lottizzazione denominate VI EL Nuovo Olivo, VI EL Bosco e VI Vecchia EL Podere a fronte ELl'impegno dei soggetti attuatori a cedergli gratuitamente i terreni di cui alle particelle 737, 742, 726
e 730, che identificano VI EL Lago, alle particelle 723, 727, 777, 747 e 752, che costituiscono il
Parcheggio Pubblico denominato P2, ed alle particelle 729 e 753, che rappresentano un'isola ecologica;
- che il 3.10.2019 il Comune aveva rilasciato il definitivo permesso a costruire n. 2019/16 prot. 18781
relativo alle opere di urbanizzazione primaria;
- che a seguito ELla cessione gratuita al Comune dei terreni di sua proprietà di cui al predetto accordo integrativo, (la società attrice) era rimasta proprietaria, tra l'altro, di alcuni terreni confinanti con la pagina 6 di 34 predetta U.M.I. 1, ceduta alla convenuta, ovvero quelli rappresentati nel Foglio 41 EL predetto Catasto
Terreni alle particelle 715, 720 e 721, costituenti la U.M.I 3, alle particelle 750, 775 e 721, costituenti un fosso di guardia, alle particelle 749, 774 e 719, costituenti la strada interna di lottizzazione denominata VI Vecchia EL Podere, ed alle particelle 733, 776 e 720;
- che più nello specifico la U.M.I. 1 confina: a nord con la propria particella 733; ad est, per un tratto lungo 70 metri, con la porzione ELla pubblica VI EL Lago rappresentata dalle particelle 726 e 742; a sud con le proprie particelle 776 e 720; e ad ovest con la particella 715, che, come sopra rilevato, fa parte ELla;
CP_5
- che la convenuta aveva occupato ed utilizzato illegittimamente, mediante numerose attività ed opere abusive corrispondenti all'esercizio di un diritto di servitù, alcune porzioni dei predetti terreni confinanti con la U.M.I. 1;
- che, più nello specifico, per quanto riguarda il terreno di cui alla particella 733 la convenuta: dopo aver effettuato uno sbancamento lungo 4,30 metri circa e posizionato una massicciata stradale nella porzione posta fra le due aiuole di proprietà comunale, ed averla ELimitata con un cordolino di legno,
la utilizzava per accedere al parcheggio privato sito nella particella 727 dalla VI di IA;
aveva posizionato un palo con due cassette postali metalliche;
in prossimità di VI EL Lago aveva effettuato una escavazione, lasciata a vista con abbandoni di detriti di risulta e aveva posizionato nell'interrato alcune tubazioni;
su una porzione di terreno lunga 13 metri circa e sita, da un lato, lungo il confine tra la particella 733 e la particella 731, e, dall'altro, lungo il confine tra la particella 733 e l'aiuola comunale di maggiori dimensioni rappresentata dalle particelle 736 e 740, aveva posizionato una recinzione ed un cancello lungo circa sei metri che consente l'accesso di veicoli alla particella 724 dalla
VI di IA;
sulla sua particella 725 aveva costruito ad una distanza inferiore a quella legale dal confine con la predetta particella 733 due tettoie per stalli fissi di autovetture ed una struttura in muratura;
- che inoltre, per quanto riguarda i terreni posti a sud ELla predetta U.M.I. 1, la convenuta: sulla particella 776 aveva realizzato una recinzione interrotta da due aperture, una lunga 25 metri circa e l'altra lunga 19 metri, fissando alla stessa una tubazione nera in PVC corrugata, e posizionato un palo che consente il collegamento aereo di tubazioni tra la U.M.I. 1 e la U.M.I. 2; in corrispondenza ELle
pagina 7 di 34 due predette aperture aveva demolito il proprio cordonato di contenimento posizionato sul confine tra le particelle 775 e 771 e la carreggiata di VI Vecchia EL Podere;
grazie alle aperture ed alla demolizione EL cordonato in questione accede alla predetta U.M.I. 1 dalla VI Vecchia EL Podere, il cui fondo stradale risulta danneggiato stante la presenza di buche ed avvallamenti, evidentemente creati dal transito di mezzi pesanti;
nel terreno posto all'interno ELla predetta recinzione e rappresentato dalle particelle 776 e 720 aveva depositato materiale e tubazioni di vario genere ed effettuato un riporto di terreno con conseguente innalzamento ELla originaria quota di piano;
sulle particelle 774 e 775, all'altezza di un pozzetto di drenaggio, aveva posizionato un casottino prefabbricato di colore azzurro con varie tubazioni;
sulla particella 720 aveva realizzato una recinzione ad angolo retto, con il lato verticale in linea con il confine tra la U.M.I. 1 e la ed il lato orizzontale in linea con la CP_5
recinzione sopra citata;
sulle particelle 750 e 749 aveva realizzato escavazioni e posizionato varie tubazioni interrate che, attraversando quest'ultima particella, collegano le U.M.I. 1 e 2;
- che più in generale la convenuta utilizzava per transitare ed accedere alla sua U.M.I. 1 i terreni di essa attrice rappresentati dalle particelle 749, 774 e 719, che costituiscono VI Vecchia EL Podere, e dalle particelle 775, 721, 776 e 720;
- che peraltro la convenuta, oltre a realizzare un'apertura che consente l'accesso pedonale alla predetta
U.M.I. 1, e nello specifico alla particella 724, dal parcheggio pubblico P2, aveva realizzato una recinzione lunga 50 metri sul confine tra la prima e VI EL Lago, di proprietà comunale, che impediva di accedervi da tale strada;
- che tuttavia la convenuta non aveva alcun diritto di occupare o utilizzare i propri terreni sopra descritti, né di esercitarvi alcuna pretesa o servitù;
- di avere quindi diritto, ai sensi ELl'art. 949 c.c., ad ottenere l'accertamento ELla libertà dei terreni di sua proprietà da ogni pretesa o servitù a favore ELla proprietà ELla convenuta e la condanna di quest'ultima a rimuovere tutte le opere, manufatti e depositi illegittimamente apposti sugli stessi ed a risarcirla di tutti i danni causati da tale utilizzo illegittimo dei terreni occupati, costituiti dalla non commerciabilità dei terreni integralmente occupati, dalla difficile commercialità di quelli parzialmente occupati, nonché dal deprezzamento di questi ultimi e ELle altre U.M.I. tuttora di sua proprietà;
pagina 8 di 34 - che le planimetrie e gli elaborati grafici generali EL Piano Attuativo sopra citato, in alcuni dei quali risulta la rappresentazione, all'interno ELle varie U.M.I., di sedime di edifici, strade, parcheggi ed accessi, erano privi di rilevanza ed efficacia, in quanto ciascuna U.M.I. era caratterizzata da una propria specifica capacità edificatoria che necessitava di uno specifico Permesso a costruire quale titolo abilitativo di tutti gli interventi edificatori da realizzare al loro interno;
- che la diffida ad eliminare e rimuovere tutti i predetti abusi ed opere, inviata alla società convenuta con pec EL 1.2.2023 era rimasta senza esito, rendendo quindi necessario richiedere la presente tutela giudiziale.
3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 19.5.2023, si è costituita nel presente giudizio la società rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito: Controparte_3
rigettare la domanda proposta dalla società ed accertare la temerarietà Controparte_1
ELl'azione condannando la società attrice ex art. 96 c.p.c. a corrispondere una somma di denaro
equitativamente determinata;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione per volontà negoziale, e in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ai sensi ELl'art. 1062 c.c., EL diritto di servitù sulle
particelle di proprietà ELla rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Greve Controparte_1
in Chianti al foglio 41, particelle 733, 749, 774, 719, 750 775 721, 715, 776, 720, e 715 (fondo
servente) a vantaggio ELle particelle a favore dei terreni di proprietà ELla U.M.I. 1 Controparte_3
rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti al foglio 41 particelle 724, 722, 725
e comunque di altri terreni di proprietà ELla medesima (fondo dominante), con le Controparte_3
conseguenti pronunce.
4. La società convenuta, pur confermando la consistenza e provenienza ELle diverse proprietà indicate dall'attrice, a sostegno ELle proprie richieste ha dedotto che nel contratto di compravendita con cui aveva acquistato la proprietà dei terreni costituenti la U.M.I. 1 la società venditrice, odierna attrice,
aveva espressamente dichiarato sia che gli stessi costituivano oggetto EL Piano Attuativo di iniziativa privata per la lottizzazione richiamato nell'atto di citazione, sia ELla Convenzione di lottizzazione EL
30.1.2009 e EL successivo atto modificativo e integrativo ELla stessa EL 1.12.2014, entrambi trascritti nei pubblici registri immobiliari, sia EL Permesso a Costruire per la realizzazione ELle opere di pagina 9 di 34 urbanizzazione primaria, approvato in data 23.12.2014 con prot. n. 11/2014, sia EL successivo
Permesso a Costruire n. 2018/06, rilasciato in data 15.3.2018 per la realizzazione all'interno ELla
stessa di un edificio residenziale trifamiliare, prevedendone inoltre la voltura in favore ELla società
acquirente a seguito EL trasferimento;
che quindi non solo al momento ELla cessione la società venditrice aveva già richiesto ed ottenuto quest'ultimo permesso a costruire, ma che per effetto EL
trasferimento la stessa era subentrata alla dante causa nello stesso e nella Convenzione di lottizzazione stipulata in esecuzione EL Piano Attuativo;
che l'attuale consistenza ELla U.M.I. 1, catastalmente rappresentata dalle particelle 722, 724 e 725, derivava da numerosi frazionamenti catastali, tutti eseguiti dalla società attrice al fine di consentire lo sviluppo EL Piano Attuativo e di individuare la strada di lottizzazione e le aree da cedere al che in particolare le particelle catastali 474 e 480, CP_8
che identificavano i terreni in questione al momento EL proprio acquisto, erano derivate dalle originarie particelle 383 e 389, inserite nel Piano, mediante il frazionamento prot. n. 322680 eseguito dalla società venditrice il 10.11.2010 al fine di dare applicazione all'accordo integrativo alla
Convenzione di lottizzazione EL 1.2.2014; che con successivo frazionamento EL 19.8.2020 prot.
70304 erano state soppresse, tra le altre, la particella 474, da cui sono derivate le particelle 724, 725,
726, 727, 728, 729 e 730, la particella 480, da cui sono derivate le particelle 722 e 723; che, a seguito
EL trasferimento in proprio favore ELla proprietà dei terreni costituenti la U.M.I. 1 e la U.M.I. 2 e ELle
cessioni al Comune dei terreni sopra descritti, la società era rimasta proprietaria CP_1 CP_1
ELle U.M.I. 3, 4, 5 e 6, nonché dei circostanti terreni agricoli, rappresentati da varie particelle risultanti dai predetti frazionamenti;
che alcune di queste particelle, prive di autonomia e rilevanza e che individuano porzioni di terreno di consistenza minima, si frappongono tra le aree acquistate dalla stessa e la strada interna di lottizzazione o le altre aree destinate ad opere di urbanizzazione, ma non sono state accorpate né alle porzioni cedute al né alle strade di lottizzazione, né alla U.M.I. 1; che CP_8
una di tali particelle è la particella 733, oggetto di vari illeciti contestati dall'attrice; che, in particolare,
tale particella, che rappresenta una striscia di terreno frapposta tra la U.M.I. 1, l'area a verde pubblico ceduta al e la pubblica VI di IA e costituita con il già citato frazionamento EL 2020, ha CP_8
una consistenza di pochi metri ed era stata individuata come area di accesso alla U.M.I. 1 da tale strada nel progetto allegato al Permesso a Costruire n. 2018/06; che quindi con il predetto contratto di pagina 10 di 34 compravendita la società venditrice aveva costituito una servitù di passaggio a carico di tale particella ed in favore ELl'acquirente, nel frattempo subentrata nel Piano Attuativo di iniziativa privata, nella
Convenzione di lottizzazione e nel predetto permesso;
che infatti la volontà negoziale di consentire l'accesso alla U.M.I. 1 da tale porzione risulta chiaramente dal contenuto ELl'atto di compravendita, ed in particolare sia dagli espressi richiami dei predetti titoli abilitativi, sia dall'espressa volontà di far subentrare l'acquirente e far volturare in suo favore il citato Permesso a Costruire;
che EL resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso simile, ai fini ELla costituzione negoziale di una servitù non è necessario l'uso di formule sacramentali o di espressioni particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto, avente natura contrattuale e la forma stabilita dalla legge ad substantiam, sia desumibile in maniera inequivoca la volontà ELle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o limitazione su un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario, anche se il contratto è diretto ad altro fine;
che nella denegata ipotesi in cui tale servitù di passaggio non si dovesse considerare costituita mediante il predetto contratto di compravendita, la stessa doveva in ogni caso ritenersi configurata per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c.;
che infatti con la cessione ELla proprietà dei terreni alienati le era stato trasferito anche il diritto di realizzare l'intervento edilizio così come configurato nel progetto e nel correlato permesso a costruire e che da tali atti amministrativi risultava evidente l'oggettivo asservimento ELla porzione di terreno rappresentata dalla predetta particella ai fini ELl'accesso alla U.M.I. 1 dalla pubblica VI di IA;
che
EL resto ai fini ELla configurazione ELla predetta fattispecie era sufficiente la constatazione che i due fondi, originariamente appartenenti ad un medesimo proprietario, siano stati lasciati in una condizione di oggettivo asservimento l'uno nei confronti ELl'altro al momento ELla loro separazione e manchi una espressa clausola contrattuale in cui l'originario unico proprietario esprima una volontà contraria al mantenimento ELla servitù preesistente, non desumibile per facta concludentia e non sussistente nel contratto in questione;
che le medesime considerazioni valevano per le tettoie destinate a stalli fissi per il ricovero di autovetture poste in prossimità EL confine e contestate dalla società attrice, anch'esse previste nel predetto Permesso a Costruire;
che quindi gli illeciti contestati dall'attrice in relazione alla citata particella 733, ed in particolare lo sbancamento ed il posizionamento su porzioni ELla stessa di una massicciata stradale e ELla recinzione che permettono l'accesso alla U.M.I. 1 dalla predetta VI di pagina 11 di 34 IA, non potevano essere considerati come tali, essendo, al contrario, azioni EL tutto legittime;
che per quanto riguardava le contestate tubazioni posizionate su porzioni di tale particella, le stesse erano state eseguite su tutto il comparto prima EL suo acquisto e avevano riguardato tutte le aree edificabili in forza ELl'obbligo convenzionale assunto dalle società lottizzanti per l'esecuzione ELle opere di urbanizzazione primaria;
che quindi in ogni caso le stesse erano state consentite dalla stessa venditrice che, avendole espressamente permesso di subentrare nella Convenzione di lottizzazione, aveva autorizzato l'esecuzione di tutte quelle opere necessarie alla realizzazione degli impianti funzionali all'attuazione ELl'intervento di lottizzazione;
che infatti non solo tra gli obblighi convenzionali assunti dalla stessa società venditrice vi era anche quello di concedere a tal fine aree di sua proprietà, ovvero la strada interna di lottizzazione, ma con l'art. 5 ELl'accordo integrativo EL 1.12.2014 le società
lottizzanti si erano anche impegnate a costituire una servitù di passaggio ai fini degli interventi di manutenzione dei sottoservizi di acquedotto, fognature, linee elettriche, gas e telefoniche, da realizzare in interrato lungo le strade interne di lottizzazione ivi citate, a favore EL e degli Enti gestori CP_8
degli stessi;
che le contestate cassette postali metalliche, oltre a non essere infisse al suolo, erano state poste sul confine tra la particella 733 e la U.M.I. 1 e che, in ogni caso, a fronte ELl'avversa contestazione le stesse erano state arretrate in modo da insistere integralmente sull'area di sua proprietà; che le contestazioni relative a tutti gli ulteriori illeciti asseritamente realizzate sui terreni di proprietà ELl'attrice posti a sud ELla U.M.I. 1 e che interessavano in gran parte le particelle 719, 774 e
749, che individuano VI Vecchia EL Podere, e la fascia di terreno che la separa da quest'ultima,
risultavano ancora più temerarie;
che infatti, da un lato, la realizzazione sulla particella 776 di una recinzione con due aperture, la demolizione in corrispondenza ELle stesse EL preesistente cordonato di contenimento, il danneggiamento in tali punti EL fondo stradale, e più in generale l'utilizzo per accedere alla U.M.I. 1 dalla predetta VI Vecchia EL Podere dei terreni di proprietà ELl'attrice di cui alle particelle 776, 720, 721 e 775 non configuravano alcun illecito;
che infatti, analogamente a quanto riferito in relazione alla precedente particella 733, doveva ritenersi sussistente anche a carico di tali particelle ed in favore di quelle dalla stessa acquistate una servitù di passaggio costituita per volontà
negoziale o, in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c. per le medesime ragioni già citate in relazione alla prima;
che infatti l'accesso alla U.M.I. 1 mediante tale strada, e quindi pagina 12 di 34 passando necessariamente anche lungo le fasce di terreno poste tra le stesse e rimaste di proprietà ELla
società attrice, era stato previsto nel Piano Attuativo e nel progetto allegato al relativo Permesso a
Costruire; che inoltre lo stesso era anche oggetto di un preciso obbligo convenzionale assunto dalla medesima società venditrice, sebbene tuttora non adempiuto nonostante le diffide inviate in proposito dalla stessa Amministrazione Comunale;
che infatti con il citato accordo integrativo EL 1.12.2014, con cui era stato previsto che le strade interne di lottizzazione, tra cui la citata VI Vecchia EL Podere,
rimanessero di proprietà privata e non dovessero più essere cedute gratuitamente al la società CP_8
venditrice si era espressamente impegnata ad assoggettare al regime ELla comunione pro indiviso tra tutti gli acquirenti ed i loro aventi causa ELle realizzande unità residenziali ed a costituire un Consorzio
unico tra tutti i residenti ELla lottizzazione per la titolarità e la gestione ELla stessa e ELle opere ad essa connesse al fine di assicurarne comunque l'uso collettivo;
che le contestazioni relative al riporto di terreno ed al deposito di materiale e varie tubazioni nel terreno posto all'interno ELla predetta recinzione realizzata sulla particella 776, all'apposizione su quest'ultima particella EL palo che consente il collegamento aereo di tubazioni tra la U.M.I. 1 e la U.M.I. 2, nonché all'apposizione sulle particelle 749 e 750 di ulteriori tubazioni interrate che collegano le medesime U.M.I., risultavano EL
tutto pretestuose in quanto, come nel caso ELle tubazioni realizzate sulla particella 733, si trattava di interventi eseguiti in fase di urbanizzazione e di successivo collegamento alle stesse ELle varie U.M.I.;
che inoltre le contestazioni relative al posizionamento di un casottino prefabbricato di colore azzurro e di varie tubazioni sulle particelle 774 e 775 e la realizzazione ELla recinzione ad angolo sulla particella
720 erano EL tutto irrilevanti, trattandosi di recinzione di cantiere a confine con la proprietà attorea,
peraltro già rimossa;
di avere quindi diritto all'accertamento ELl'avvenuta costituzione per contratto o, in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ai sensi ELl'art. 1062 c.c., EL diritto di servitù in favore dei propri terreni costituenti la U.M.I. 1 e catastalmente rappresentati nel Catasto Terreni EL
Comune di Greve in Chianti al foglio di mappa 41, particelle 722, 724 e 725 ed a carico ELle particelle
733, 749, 774, 719, 750, 775, 721, 715, 776 e 720 EL foglio di mappa 41 EL medesimo Catasto
Terreni, di proprietà ELla società attrice;
che quindi anche l'avversa domanda risarcitoria, oltre che eccessiva nella sua quantificazione, risultava palesemente infondata;
che EL resto non solo i terreni asseritamente occupati erano tutti di consistenza minima e si frapponevano tra i terreni edificabili pagina 13 di 34 acquistati dalla stessa e le aree trasferite gratuitamente al ma la quantificazione dei danni CP_8
lamentati corrispondevano all'ammontare EL proprio credito vantato nei confronti ELla controparte a titolo di saldo EL corrispettivo dovuto per l'esecuzione ELle opere di urbanizzazione realizzate su incarico ELla stessa attrice, pari ad € 137.500,00 e già oggetto EL decreto ingiuntivo n. 2408/2022,
reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel giudizio di opposizione promosso avverso lo stesso dall'odierna attrice e già pendente tra le medesime parti al momento ELl'introduzione EL presente giudizio.
5. Nel corso ELla prima udienza di comparizione EL 8.6.2023 la società attrice ha confermato che nel frattempo la convenuta aveva tolto le contestate cassette ELla posta, che la recinzione posta a Sud era stata in parte tolta ed in parte portata sul confine tra le due proprietà, e ha contestato l'avversa comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto ELle avverse domande riconvenzionali in quanto la convenuta, oltre a non aver mai contestato la propria diffida, aveva dato esecuzione, sia pure parziale, a quanto richiesto giudizialmente;
la convenuta, a sua volta, ha precisato che tale recinzione era una recinzione di cantiere funzionale alla esecuzione dei lavori di cui al permesso a costruire ceduto. Sono stati quindi assegnati i termini per il deposito ELle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
6. Con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. la società attrice, oltre a precisare le proprie conclusioni chiedendo anche il rigetto di tutte le avverse domande riconvenzionali e a rilevare che le fotografie prodotte dalla convenuta, che rappresentano lo stato dei luoghi dopo la notifica ELla
citazione, documentavano anch'esse gli illeciti all'epoca ancora presenti, ha contestato che con il contratto di compravendita con cui aveva ceduto alla società convenuta la proprietà dei terreni costituenti la U.M.I. 1 si fosse costituita alcuna servitù sui terreni di sua proprietà ed in favore di quelli
ELla convenuta;
che, infatti, non solo in nessuno degli atti amministrativi citati nel contratto risultava alcun riferimento, né espresso né implicito, ad una servitù di passaggio, ma nello stesso atto era EL
tutto mancante alcuna manifestazione di volontà ELle parti diretta alla sua costituzione, necessaria a tal fine e che non poteva essere integrata né da meri comportamenti, né da qualunque documento;
che peraltro la sentenza citata dalla controparte a sostegno ELla configurabilità nel caso di specie ELla costituzione contrattuale ELle servitù in questione in realtà smentiva l'avversa tesi, tenuto conto che nella stessa la Corte di Cassazione aveva espressamente escluso che la volontà di costituire una servitù
prediale per l'utilità di un costruendo fabbricato potesse desumersi dalla sottoscrizione dei proprietari pagina 14 di 34 di vari fondi di progetti allegati ad una pratica amministrativa, tesa ad ottenere il rilascio di una concessione edilizia, non potendo tali dichiarazioni configurarsi quali atti o contratti costitutivi di diritti reali;
che anche la domanda di accertamento ELl'avvenuta costituzione ELle medesime servitù per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c., svolta in ipotesi dalla convenuta, era EL tutto infondata, non sussistendo, né essendo stato dedotto alcuno dei presupposti richiesti per la configurabilità di tale fattispecie;
che, infatti, prima EL predetto trasferimento, dallo stato dei luoghi non era riscontrabile alcun oggettivo asservimento tra i fondi oggetto di causa;
che i frazionamenti citati dalla controparte erano EL tutto irrilevanti;
che, infatti, gli stessi non avevano apportato alcuna modifica alla situazione di fatto e giuridica dei luoghi di causa, in quanto, lungi dal dare origine alla sede stradale, al fosso di guardia ed alla striscia di terreno direttamente confinante con la U.M.I. 1
oggetto ELle presenti domande, si erano limitati a dare rappresentazione catastale a quanto già presente nei terreni in questione proprio per individuare catastalmente le aree da cedere al in CP_8
ottemperanza EL Piano Attuativo e ELla Convenzione di lottizzazione e che quello effettuato nel 2020 era stato eseguito solo a seguito ELl'ultimazione ELle opere di urbanizzazione primaria;
che, pertanto,
al momento ELla stipula ELla relativa compravendita la società convenuta era perfettamente consapevole sia che i terreni acquistati non avrebbero confinato con la sede stradale, ma con terreni rimasti di proprietà ELl'alienante, sia dei terreni acquistati che avrebbero dovuto essere successivamente ceduti gratuitamente al Comune;
che erano EL tutto irrilevanti sia la consistenza ELle
particelle oggetto degli illeciti contestati, sia la circostanza che le recinzioni fossero mere recinzioni di cantiere;
che la servitù di passaggio relativa alla realizzazione dei sottoservizi primari lungo la viabilità interna di lottizzazione prevista nell'art. 5 ELl'accordo transattivo EL 2014, proprio in considerazione
EL mantenimento in proprietà privata ELla stessa, non riguardava affatto i diversi sottoservizi di alimentazione all'interno ELle singole U.M.I., ovvero quelli oggetto ELle proprie contestazioni;
che peraltro la U.M.I. 1 non era mai stata interclusa, confinando per oltre 50 metri con la pubblica VI EL
Lago; che non solo l'impegno convenzionale all'assoggettamento al regime ELla comunione ELle
strade interne di lottizzazione ed alla costituzione EL per la loro gestione non era oggetto CP_9
ELla presente causa ed era stato espressamente previsto in favore degli acquirenti ELle unità immobiliari da realizzare all'interno EL comparto di lottizzazione, e non fra i proprietari dei terreni pagina 15 di 34 ELle varie U.M.I., ma in ogni caso tale obbligo non poteva essere considerato quale titolo costitutivo di alcuna servitù; che, peraltro, non solo la convenuta aveva riconosciuto la fondatezza ELla domanda attorea provvedendo all'eliminazione di alcuni degli illeciti dedotti, ma non aveva contestato né la richiesta rimozione ELle tettoie e la loro collocazione a distanza legale dal confine con la particella
733, né la demolizione EL cordonato di contenimento in corrispondenza ELle due aperture che interrompono la recinzione posta sulla particella 776, né il deposito di materiale sulle particelle 776 e
720 e l'innalzamento ELla relativa quota di piano, né l'esistenza e la chiusura ELl'accesso alla U.M.I.
1 dalla pubblica VI EL Lago;
che erano, quindi, EL tutto infondate le avverse domande riconvenzionali, ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la mancata contestazione degli illeciti di cui alla diffida inviata prima ELl'introduzione EL presente giudizio e la loro parziale eliminazione dopo la notifica ELla citazione dimostravano che controparte aveva la consapevolezza di aver commesso degli illeciti.
7. A fronte ELle difese svolte da parte attrice nella predetta memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.,
con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. la convenuta, oltre a svolgere le proprie richieste istruttorie, ha ribadito le proprie difese, precisando che il subentro quale acquirente dei terreni costituenti la U.M.I. 1 nel Piano Attuativo, nella Convenzione di lottizzazione e nel Permesso a
Costruire n. 2018/06 richiesto ed ottenuto conformemente alle Norme Tecniche di Attuazione EL
Piano, oltre ad essere indice ELla volontà ELla venditrice di consentire l'esecuzione ELl'intervento progettato, di asservire i terreni rimasti nella sua proprietà ai terreni ceduti ed in generale allo sviluppo ELl'intero comparto e, in definitiva, di costituire le dedotte servitù di passaggio, aveva precluso una diversa progettazione degli accessi;
che, ad ulteriore conferma ELla volontà ELla società attrice di costituire le dedotte servitù, non solo la previsione ELl'obbligo convenzionale di mettere in comunione la strada interna di lottizzazione e di costituire il per la gestione ELla stessa, sebbene a CP_9
favore dei proprietari ELle realizzande unità residenziali, comportava in ogni caso l'onere per la venditrice di cedere ai suoi aventi causa la proprietà ELla stessa, ma con il contratto preliminare di compravendita stipulato con un terzo il 21.12.2022, avente ad oggetto i terreni ELla confinante CP_5
3, la società attrice aveva garantito al promissario acquirente l'accesso alla stessa anche dalla VI
[...]
Vecchia EL Podere, precisando che la fascia di terreno che la fiancheggia, inedificabile, sarebbe stata pagina 16 di 34 oggetto di progetto funzionale alla sistemazione degli esterni, a cura ELla stessa promittente venditrice,
con attribuzione di parziale porzione contestualmente al contratto definitivo di compravendita.
8. Con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. l'attrice, oltre a contestare le avverse richieste istruttorie, ha precisato, tra l'altro, che il Piano Attuativo di iniziativa privata relativo all'area oggetto di causa, che prevedeva la possibilità di accessi da VI EL Lago sia per la 1 che per la Pt_1
U.M.I. 2, non consentendo invece ulteriori accessi rispetto a quelli licenziati su VI IA, era un mero progetto e strumento di pianificazione urbanistica che fissava le linee di massima ed i limiti ELl'intervento di lottizzazione ivi previsto, autorizzando la realizzazione di una specifica volumetria e
ELle connesse opere di urbanizzazione primaria nel rispetto degli standard urbanistici, ma non costituiva titolo abilitativo per l'esecuzione di alcun intervento edilizio;
che, infatti, a tal fine ciascuna
U.M.I. doveva essere dotata di specifici e successivi Permessi a Costruire, che a differenza EL Piano erano veri e propri titoli abilitativi, che dovevano dettagliare e definire, tra l'altro, anche i relativi accessi;
che, nello specifico, per tale U.M.I. si erano succeduti diversi Permessi a Costruire, che tuttavia interessavano tutti anche la fascia di terreno rimasta di sua proprietà, rappresentata dalle particelle 750, 775, 721, 776 e 720; che, infatti, al primo Permesso a Costruire n. 2018/06, rilasciato per la realizzazione di un edificio trifamiliare, che non prevedeva accessi dalla VI Vecchia EL Podere,
erano seguiti dapprima la Variante n. 2021/05 EL 26.2.2021, richiesta dalla convenuta per la realizzazione di un edificio trifamiliare con l'inserimento di un accesso prima inesistente su VI di
IA senza cogliere l'opportunità di prevederne uno da VI EL Lago e prevedeva diverse opere e destinazioni sui propri terreni senza alcuna sua preventiva autorizzazione, e successivamente i diversi
Permessi a Costruire n. 2020/22 EL 28.9.2020 e n. 2020/21, richiesti sempre dalla convenuta per la realizzazione al suo interno, rispettivamente, di un edificio bifamiliare e di un edificio monofamiliare, i quali, come la variante precedente, non contenevano alcun riferimento o accenno alle pretese servitù,
ma prevedevano diverse opere e destinazioni su aree rimaste di proprietà ELl'attrice, senza alcuna sua preventiva autorizzazione;
che quindi l'asserita impossibilità di prevedere una diversa progettazione degli accessi era EL tutto infondata;
che infatti la convenuta, lungi dall'essere obbligata a realizzare il primo progetto e a dare attuazione al relativo Permesso a Costruire, avrebbe potuto non chiederne la voltura in suo favore, tenuto conto che la stessa non consegue automaticamente dal trasferimento dei pagina 17 di 34 relativi terreni ma necessita ELla richiesta EL relativo atto amministrativo da parte EL soggetto interessato e presentare nuovi progetti o varianti che prevedessero l'accesso all'acquistata U.M.I. 1
dalla VI EL Lago;
che peraltro lo stesso contratto preliminare di compravendita prodotto dalla controparte smentiva la tesi ELla costituzione negoziale ELle dedotte servitù in quanto le pattuizioni ivi previste confermavano l'assenza di tale volontà nel caso di specie, in cui, a differenza EL primo, non era stata inserita alcuna clausola simile;
che, peraltro, l'esecuzione di lavori non rendeva necessario alcuno sconfinamento sulle aree reciproche, che, in mancanza di autorizzazione, era sempre e comunque illegittimo.
9. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. la convenuta, nell'opporsi alle avverse richieste istruttorie, eccepiva, tra l'altro: che dal certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione che avevano interessato l'intero comparto, prodotto dalla stessa e rilasciato in data
12.3.2021, emergeva che le fotografie prodotte ex adverso, asseritamente relative al periodo tra il 2019
ed il 2021, erano prive di data certa come tutte le altre prodotte e dovevano essere datate con riferimento al momento in cui erano in corso tali lavori;
che non sussisteva alcun danno derivante dalla presunta, e non provata, riduzione di prezzo asseritamente richiesta dal promissario acquirente ELla
a causa ELle formalità successivamente eseguite sui terreni allo stesso promessi in vendita, CP_5
trattandosi di formalità eseguite precedentemente alla trascrizione EL predetto contratto preliminare e,
nel caso ELla trascrizione ELla cessione gratuita dei terreni al Comune, di cessione realizzata in esecuzione di un preciso obbligo assunto in sede di Convenzione di lottizzazione.
10. La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova per testi, escussi all'udienza EL
4.3.2024, e mediante CTU avente ad oggetto l'accertamento ELl'effettiva persistenza ELle violazioni contestate dall'attrice nell'atto di citazione, salvo quelle di cui la stessa aveva già confermato l'eliminazione, e l'eventuale corrispondenza ELle tubazioni interrate poste su porzione ELla particella
733 e sulle particelle 750 e 749 con quelle previste dall'art. 5 ELl'Accordo integrativo all'originaria
Convenzione di Lottizzazione EL 1.12.2014.
11. Terminata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza EL 21.11.2024, sulle conclusioni sopra riportate, alla scadenza dei termini concessi a sensi ELl'art. 190 c.p.c. per il deposito
ELle memorie conclusionali e ELle repliche.
pagina 18 di 34 *********
12. La domanda svolta da parte attrice ex art. 949, comma 1 c.c., avente ad oggetto l'accertamento che i terreni di sua proprietà catastalmente rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti
(FI), nel Foglio di mappa 41, particelle 715, 719, 720, 721, 733, 749, 750, 774, 775 e 776 non sono gravati da alcun tipo di servitù a favore dei terreni di proprietà ELla convenuta Controparte_3
catastalmente rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti (FI), nel Foglio di mappa 41, particelle 722, 724, 725, 488, 475, 477, 481 e 489 (le particelle 488, 475, 477, 481 e 489
costituiscono la UMI 2 e si ritiene che rappresentino gli altri terreni di proprietà ELla ai Controparte_3
quali ha fatto riferimento l'attrice, anche nelle sue conclusioni), è fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono, mentre deve essere rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dalla convenuta per l'accertamento ELl'avvenuta costituzione di diritti di servitù in favore ed a carico dei medesimi terreni, sia ai sensi ELl'art. 1058 c.c. che ai sensi ELl'art. 1062 c.c.
13. Dalle risultanze istruttorie e ai sensi ELl'art. 115 c.p.c., risulta provato quanto segue:
- con tre distinti atti di compravendita, la società attrice ha venduto alla società Controparte_1
convenuta la piena proprietà di tre appezzamenti di terreno edificabile, tutti siti in Greve Controparte_3
in Chianti (FI), località Chiocchio, Frazione di Strada in Chianti (docc. 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 4, 5 e 6 EL fascicolo di parte convenuta);
- in particolare, mentre con l'atto di compravendita ai rogiti EL Notaio EL 30.5.2019 Persona_5
(rep. 25478/11471), trascritto il 13.1.2019 al reg. part. 17558, erano stati ceduti i terreni catastalmente rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti (FI), nel foglio di mappa 41, dalle particelle 480 e 747, con l'atto di compravendita ai rogiti EL medesimo Notaio EL 1.8.2019 (rep.
25698/11605), trascritto il 2.8.2019 al reg. part. 24120, erano stati alienati i terreni catastalmente rappresentati dalle particelle 488 e 475 ELlo stesso foglio di mappa 41 e con il successivo atto di compravendita ai rogiti EL medesimo Notaio EL 14.5.2020 (rep. 26524/12120) erano stati ceduti i terreni catastalmente rappresentati dalle particelle 477, 481 e 489 ELlo stesso foglio di mappa 41 (docc.
10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 4, 5 e 6 EL fascicolo di parte convenuta);
pagina 19 di 34 - i terreni venduti alla convenuta, pervenuti alla società venditrice, insieme a maggior consistenza, in forza ELl'atto di compravendita per Notaio EL 9.10.2006 (rep. 14500/4502), trascritto il Persona_6
12.10.2006 al reg. part. 32399 dalla società Cavitria, a cui erano pervenuti Controparte_6
per fusione per incorporazione ELla società in forza Controparte_7
ELl'atto per Notaio EL 24.12.1996 (rep. 22404/3521), trascritto in data 20.1.1997 al reg. Persona_3
part. 1661, sono tutti posti in una più ampia area classificata dal Regolamento Urbanistico Comunale come “AE5” VI di IA ed oggetto di un Piano Attuativo di iniziativa privata, approvato definitivamente con Delibera EL Consiglio Comunale n. 54 EL 28.5.2008, che prevedeva la realizzazione all'interno di 12 unità minime di intervento (dette U.M.I.) di vari edifici monofamiliari e plurifamiliari, da destinarsi a civile abitazione, nonché ELle relative opere di urbanizzazione (docc. 9,
10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 4, 5 e 6 EL fascicolo di parte convenuta);
- più nello specifico, i terreni acquistati dalla società convenuta con il primo dei citati atti di compravendita sono attualmente rappresentati nel predetto Catasto Terreni dalle particelle 722, 724 e
725 EL foglio di mappa 41 a seguito EL frazionamento EL 19.8.2020 prot. 70304, che ha riguardato anche altri terreni appartenenti alla medesima area sopra citata e con cui sono state soppresse, tra le altre, le particelle 474 e 480, e costituiscono la U.M.I. 1, mentre le diverse particelle acquistate con gli ulteriori due contratti di compravendita sopra citati costituiscono la U.M.I. 2 (docc. 6, 10, 12, 13, 15 e
17 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta);
- come riportato in tutti i predetti atti di compravendita, per l'attuazione EL predetto Piano il Comune
di Greve in Chianti, da un lato, ed i soggetti attuatori EL Piano, ovvero la società Controparte_1
odierna attrice, la società La CA EL OR S.r.l. e la società Parte_2
dall'altro, avevano stipulato dapprima la Convenzione di lottizzazione EL 30.1.2009 (rep. 1188),
trascritta in data 15.2.2009 al reg. part. 6073, con cui le società lottizzanti si erano impegnate a cedere gratuitamente al i terreni oggetto di sedime ELle opere di urbanizzazione primaria, e CP_8
successivamente l'accordo transattivo, modificativo ed integrativo ELla prima, EL 1.12.2014 (rep.
1490), trascritto in data 29.12.2014 al reg. part. 28270 (docc. 2, 4, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
2-6 e 21-24 EL fascicolo di parte convenuta);
pagina 20 di 34 - in particolare, tra le pattuizioni contenute nel predetto accordo transattivo era stato previsto, tra l'altro,
che le strade interne di lottizzazione denominate VI EL Nuovo Olivo, VI EL Bosco e VI Vecchia EL
Podere “per il tratto compreso tra VI EL Lago ed il congiungimento con VI di IA (ad esclusione degli ultimi ml. 35,00)”, non sarebbero più state cedute al come previsto nella Convenzione di CP_8
lottizzazione originaria, ma sarebbero state mantenute in proprietà privata, mentre i terreni di proprietà ELl'odierna attrice che sarebbero stati ceduti gratuitamente al restavano quelli che CP_8
costituiscono la diversa VI EL Lago, l'isola ecologica posta tra VI EL Lago e l'U.M.I. 1, ed il
Parcheggio Pubblico P2 posto tra la U.M.I. 1 e la medesima VI EL Lago da un lato e la VI Vecchia
EL Podere dall'altro (docc.
2-6 e 11 EL fascicolo di parte attrice e doc. 2 e 3 EL fascicolo di parte convenuta);
- a fronte EL mantenimento in proprietà privata ELle strade interne di lottizzazione sopra citate “al fine di assicurare comunque l'uso collettivo” ELle stesse “a servizio degli insediamenti residenziali ELla nuova lottizzazione”, con il medesimo accordo integrativo sopra citato le società lottizzanti si erano inoltre impegnate “a costituire un consorzio unico tra tutti i residenti ELla lottizzazione, che abbia la
titolarità e la gestione ELla strada stessa e ELle opere ad essa connesse (percorsi pedonali, illuminazione, ecc.)” e a far sì che le stesse “siano soggette al regime ELla comunione pro indiviso tra tutti gli acquirenti (e loro futuri aventi causa) ELle unità immobiliari facenti parte ELla lottizzazione”
(pagg. 7, 9 e 10 doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta), nonché “a
costituire una servitù di passaggio ai fini degli interventi di manutenzione a favore EL e degli CP_8
enti gestori per i sottoservizi (acquedotto, fognature, linee elettriche, gas, telefoniche) da realizzare in interrato lungo la viabilità” in questione (pag. 10 doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL
fascicolo di parte convenuta);
- inoltre, all'epoca ELla stipula dei tre contratti di compravendita sopra citati erano già stati rilasciati sia il Permesso a Costruire n. 2018/06 per la realizzazione di un edificio residenziale trifamiliare all'interno ELla U.M.I. 1, di cui le parti avevano previsto la voltura in favore ELl'acquirente, sia il
Permesso a Costruire n. 11/2014 per la realizzazione ELle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano, i cui oneri erano rimasti a carico ELla società venditrice, citato espressamente in tutti e tre i predetti rogiti, ed a cui è seguito il successivo Permesso a Costruire n. 2019/16 per il loro pagina 21 di 34 completamento, già richiesto e rilasciato all'epoca ELla stipula EL terzo atto di compravendita in favore di tutte le società lottizzanti, ivi compresa l'odierna società convenuta nella sua qualità di proprietaria dei terreni ELla U.M.I. 1 e di parte di quelli ELla U.M.I. 2 ed ivi espressamente richiamato
(docc. 7, 8, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-9 EL fascicolo di parte convenuta);
- le opere di urbanizzazione primaria di cui ai predetti permessi sono state realizzate dalla società convenuta in forza ELl'apposito contratto di appalto stipulato il 12.6.2018 con la società attrice e la società La CA EL OR S.r.l. (doc. 30 EL fascicolo di parte convenuta);
- per quanto riguarda nello specifico la U.M.I. 1, successivamente all'acquisto da parte ELla convenuta ed alla voltura in suo favore EL citato Permesso a Costruire n. 2018/06, quest'ultima aveva dapprima provveduto a richiedere ed ottenere il Permesso a Costruire in Variante n. 2021/05 EL 26.2.2021,
sempre per la realizzazione di un edificio trifamiliare, e, successivamente, i Permessi a Costruire n.
2020/22 EL 28.9.2020 e n. 2020/21 per la realizzazione, rispettivamente, di un edificio bifamiliare e di un edificio monofamiliare (doc. 20 EL fascicolo di parte convenuta);
- tutti i Permessi a Costruire sopra citati interessano anche i terreni confinanti con quelli acquistati dalla convenuta rimasti di proprietà ELl'attrice, i quali sono stati oggetto ELle varie attività contestate da quest'ultima ed oggetto ELla presente causa (docc. 7, 8, 10, 12-15, 17-68, 70 e 71 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-10 e 28 EL fascicolo di parte convenuta, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024 e all. 2
CTU);
- in particolare, a seguito ELle compravendite stipulate con l'odierna convenuta sopra citate e ELla
successiva cessione gratuita al Comune dei terreni identificati nel predetto accordo transattivo EL 2014,
effettuate in parte dalla medesima convenuta, divenutane proprietaria a seguito dei predetti atti di trasferimento, con atto per Notaio EL 12.4.2022 (rep. 28874/13450), trascritto in data Persona_5
28.4.2022 ai regg. partt. 13400, 13401 e 13402, ed in parte, con successivo atto ai rogiti EL medesimo
Notaio EL 19.12.2022 (rep. 29679/13915) e trascritto in data 28.12.2022 al reg. part. 40307, dall'odierna attrice, quest'ultima è rimasta proprietaria, tra l'altro, di vari terreni confinanti con quelli attualmente di proprietà ELla convenuta (doc. 74 EL fascicolo di parte attrice e docc. 13 e 29 EL
fascicolo di parte convenuta);
pagina 22 di 34 - più nello specifico, i terreni in questione sono attualmente rappresentati dalle particelle 715, 720 e
721, costituenti la , confinante con la U.M.I. 1, dalle particelle 719, 749 e 774, ovvero le CP_5
porzioni ELla strada interna di lottizzazione denominata VI Vecchia EL Podere e confinanti con la
U.M.I. 2, dalle particelle 775 e 776, costituenti una fascia di terreno frapposta tra tale strada e la U.M.I.
1, dalla particella 750, la quale costituisce una piccola porzione di terreno frapposta tra la VI Vecchia
EL Podere ed il Parcheggio Pubblico P2 e che insieme alla predetta particella 775 identifica un fosso di guardia, e dalla particella 733, che identifica una fascia di terreno frapposta tra le particelle 724 e 725
ELla U.M.I. 1 e la pubblica VI di IA, e al cui interno risultano due aiuole di proprietà comunale, catastalmente identificate dalle particelle 736 e 740 l'una, di maggiore dimensione, e dalle particelle
738 e 741 l'altra, di dimensione minore (doc. 11 EL fascicolo di parte attrice);
- oltre a tali terreni, sia la U.M.I. 1 che la U.M.I. 2 di proprietà ELla convenuta confinano, ad est, con porzione ELla pubblica VI EL Lago, e non sono quindi intercluse (docc. 6 e 11 EL fascicolo di parte attrice).
14. Tanto premesso, alla luce ELle predette risultanze istruttorie, la società attrice ha assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa avente ad oggetto la titolarità EL proprio diritto di proprietà sui terreni asseritamente gravati dai pesi lamentati, tenuto conto che la stessa, oltre che ampiamente provata documentalmente, risulta altresì pacifica in quanto non contestata tra le parti (docc. 2, 4, 9, 10, 12, 13,
69, e 72-74 EL fascicolo di parte attrice e docc. 2-6, 13, 25-27, 29, 30 e 34 EL fascicolo di parte convenuta).
Infatti, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azione negatoria ex art. 949 c.c. non è necessario fornire la c.d. probatio diabolica richiesta invece per l'azione di rivendicazione, e l'onere probatorio gravante sull'attore è limitato alla dimostrazione “con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido” (Cass. n. 472/2017;
conformi, tra le tante: Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 25809/2013; Cass. n. 12233/2002), dovendo presumersi la libertà da ogni peso o limitazione EL fondo (Cass. n. 472/2017; Cass. n. 113/2017; Cass.
n. 18890/2014; Cass. n. 8527/1996), salva la dimostrazione ELl'esistenza EL diritto invocato dal convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio (Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 472/2017; Cass.
n. 21851/2014; Cass. n. 4366/2002).
pagina 23 di 34 15. Peraltro, nel caso di specie i diritti di cui parte attrice chiede che sia dichiarata l'inesistenza, sono oggetto ELl'autonoma domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dalla società convenuta e sulla quale grava quindi l'onere di provare la costituzione di tale diritto mediante uno dei relativi modi di costituzione o di acquisto (tra le tante: Cass. n. 18890/2014).
16. Nel caso di specie, sebbene risulti chiaramente provata in capo alla società convenuta la proprietà
dei terreni costituenti il presunto fondo dominante, sia in forza dei titoli di provenienza documentalmente prodotti (docc. 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta), sia perché anche questa è circostanza pacifica e non contestata tra le parti, la convenuta non ha tuttavia assolto l'onere probatorio sopra descritto.
Infatti, in primo luogo le servitù invocate non possono ritenersi costituite contrattualmente ex art. 1058
c.c. mediante i tre atti di compravendita con cui la società attrice ha alienato alla società convenuta la proprietà dei terreni costituenti le U.M.I. 1 e 2 sopra richiamati (docc. 12, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta).
Ed invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che “ai fini ELla costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari”, essendo sufficiente che dall'atto -che deve avere natura contrattuale e rivestire la forma stabilita dalla legge ad substantiam - “si desuma la volontà ELle parti di costituire un vantaggio a favore EL fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario” e che tale volontà “risulti in modo inequivoco anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Cass. n. 21254/2024; conformi, tra le tante: Cass. n. 10169/2018;
Cass. n. 9475/2011; Cass. n. 2658/2001; Cass. n. 10649/1994; Cass. n. 5123/1990), tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
17. Infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta all'udienza EL 26.10.2023, in nessuno dei tre contratti di compravendita sopra citati si rinviene alcuna espressa previsione avente ad oggetto la costituzione ELle pretese servitù (verbale ELl'udienza EL 26.10.2023), né alcuna menzione o riferimento, nemmeno generici, alle modalità di accesso ai terreni alienati (docc. 10, 12 e 13 EL
fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta).
pagina 24 di 34 Tale volontà, inoltre, non può nemmeno essere ricavata dagli atti e titoli amministrativi richiamati nei predetti titoli di acquisto, ed in particolare dal Permesso a Costruire n. 2018/06, richiesto ed ottenuto dall'attrice prima ELla cessione dei terreni costituenti la U.M.I. 1 per la realizzazione al suo interno di un edificio trifamiliare, dal Piano Attuativo di iniziativa privata relativo all'intero più ampio comparto di lottizzazione di cui fanno parte tutti i terreni oggetto di causa o, ancora, dalle planimetrie allegate agli stessi, che pur prevedevano accessi alla U.M.I. 1 dalla pubblica VI di IA e dalla VI Vecchia
EL Podere, né dalla volontà espressa dalle parti di far subentrare e volturare il predetto Permesso a
Costruire in favore ELl'acquirente, né, infine, dal richiamo alla Convenzione di lottizzazione originaria ed al successivo accordo integrativo e modificativo ELla stessa (docc. 2-5, 7, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 2-10, 22 e 24 EL fascicolo di parte convenuta).
Infatti, non solo il Piano Attuativo di iniziativa privata, che peraltro indicava tra gli accessi alla U.M.I.
1 anche un accesso dalla diversa VI EL Lago, divenuta di proprietà pubblica e con cui confinano entrambe le U.M.I. acquistate dall'odierna convenuta (docc. 5, 6, 11 e 74 EL fascicolo di parte attrice e docc. 13, 22 e 26 EL fascicolo di parte convenuta), è un mero strumento di pianificazione urbanistica e non costituisce un titolo abilitativo per l'esecuzione di alcun intervento edilizio, ma ai sensi ELl'art. 11,
comma 3 d.p.r. 380/2001 i Permessi a costruire non pregiudicano e fanno salvi i diritti dei terzi, né sono idonei a costituire diritti reali quali le invocate servitù.
Del resto, come più volte espressamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in casi simili a quello di specie, nemmeno l'espresso richiamo nei predetti atti di compravendita di tali atti o ELle Convenzioni di lottizzazione stipulate in attuazione di Piani Attuativi possono essere idonei a tal fine, dovendosi escludere che “la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell'istanza di rilascio ELla concessione edilizia”, o negli stessi progetti alla stessa allegati, anche se espressamente sottoscritti dai proprietari dei rispettivi fondi interessati, “non essendo dirette tali dichiarazioni, a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori” (Cass. n. 2658/2001; Cass. n. 9475/2011; Cass. n.
5123/1990).
18. Peraltro, dall'analisi complessiva dei titoli di provenienza ELla convenuta, nonché di tutti gli atti amministravi ivi richiamati, comprese le planimetrie e gli elaborati grafici, emerge chiaramente sia che pagina 25 di 34 i terreni acquistati dalla stessa confinavano su più lati con terreni ancora di proprietà ELla venditrice,
sia quali erano i terreni che dovevano essere ceduti al in esecuzione ELla Convenzione di CP_8
lottizzazione e ELl'accordo integrativo ELla stessa e quali invece rimanevano di proprietà ELl'attrice anche a seguito ELle predette cessioni al (docc. 2-5, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e CP_8
docc.
2-6 EL fascicolo di parte convenuta) e, nonostante tali circostanze, la convenuta non ha preteso che in sede di compravendita venisse pattuito alcunché in relazione alle modalità di accesso ai terreni acquistati.
In particolare, al momento ELla stipula EL primo atto di compravendita, che aveva ad oggetto i terreni costituenti la U.M.I. 1, era già stato previsto con il predetto accordo modificativo EL 1.12.2014, ivi espressamente richiamato, che la strada interna di lottizzazione denominata VI Vecchia EL Podere era e sarebbe rimasta di proprietà ELla società alienante (docc. 4, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
3-6 EL fascicolo di parte convenuta).
In secondo luogo, sebbene nel contratto avente ad oggetto i terreni costituenti la U.M.I. 1 fosse stata indicata espressamente tra i confini dei terreni alienati anche la pubblica VI di IA, in realtà tra la stessa ed i terreni acquistati vi era una porzione di terreno rimasta di proprietà ELl'attrice la cui cessione non rientrava tra quelle da cedere al (doc. 10 EL fascicolo di parte attrice e doc. 4 EL CP_8
fascicolo di parte convenuta).
Inoltre, la circostanza che le particelle che identificano attualmente le porzioni di terreno frapposte tra i terreni acquistati e la strada pubblica VI di IA da un lato e la strada interna di lottizzazione VI
Vecchia EL Podere dall'altro, tra cui la particella 733 che rappresenta la striscia di terreno tra la U.M.I.
1 e la prima, siano derivate dal frazionamento EL 19.8.2020 n. 70304.1/2020, successivo alla predetta compravendita, risulta EL tutto irrilevante (doc. 12 EL fascicolo di parte convenuta e all. 1 CTU).
Infatti, non solo tali particelle, che costituiscono i pretesi fondi serventi, derivano dal frazionamento di precedenti particelle già di proprietà ELla medesima attrice, ma dagli elaborati grafici allegati sub lett.
C), sia alla Convenzione di lottizzazione che all'accordo modificativo ELlo stesso, è evidente che le aree di cui era stata prevista la cessione al erano solo porzioni ELle più ampie particelle di CP_8
proprietà ELla dante causa ELla convenuta (docc.
2-5 EL fascicolo di parte attrice e docc. 2 e 3 EL
fascicolo di parte convenuta).
pagina 26 di 34 Particolarmente significativo in proposito risulta quanto previsto nell'elaborato grafico allegato sub lett.
C) all'accordo modificativo ELla Convezione di lottizzazione che, come ivi espressamente previsto, costituisce “parte integrante e sostanziale” ELlo stesso, in relazione al terreno attualmente rappresentato dalla particella 733, di proprietà ELl'attrice (docc. 4 e 5 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta).
Infatti, dall'analisi di tale elaborato grafico l'area da destinarsi a verde pubblico e denominata VU2,
che comprende la fascia di terreno frapposta tra la U.M.I. 1, acquistata dalla convenuta, e VI di IA
e all'epoca identificata catastalmente dalla più ampia particella 382 da cui è derivata l'attuale particella
733, è rappresentata in modo da non comprendere la fascia di terreno oggetto di contestazione, che quindi era evidentemente esclusa dalle aree che avrebbero dovuto essere cedute al e che la CP_8
convenuta era perfettamente in grado di apprendere tale circostanza e, quindi, di rendersi conto ELla
necessità di inserire nel proprio atto di acquisto pattuizioni relative ad eventuali accessi ai terreni acquistati con tale lato (docc. 4 e 5 EL fascicolo di parte attrice e docc. 3 e 12 EL fascicolo di parte convenuta).
19. Né possono essere interpretati quali titoli costitutivi di alcuna servitù l'impegno assunto dalla società venditrice, nell'accordo integrativo ELl'originaria Convenzione di lottizzazione, di assoggettare
VI Vecchia EL Podere al regime ELla comunione pro indiviso tra gli acquirenti ELle unità immobiliari da realizzare all'interno ELl'intero comparto ed a costituire un apposito per la CP_9
sua titolarità e gestione, né l'ulteriore impegno ivi assunto a costituire una servitù di passaggio ai fini degli interventi di manutenzione dei sottoservizi da realizzare in interrato lungo tale viabilità a favore
EL e dei relativi enti gestori (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte CP_8
convenuta).
Infatti, in entrambi i casi si tratta di obbligazioni assunte in favore di soggetti diversi dai proprietari dei terreni facenti parte EL comparto di lottizzazione (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL
fascicolo di parte convenuta).
È quindi evidente che nemmeno in tale accordo era stata prevista la costituzione ELle servitù invocate.
Di conseguenza, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni, deve escludersi la costituzione negoziale di queste ultime a sensi ELl'art. 1058 c.c.
pagina 27 di 34 20. Neppure sussistono i presupposti per la costituzione di alcuna servitù per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Infatti, indipendentemente da ogni altra considerazione in merito alla sussistenza degli altri requisiti necessari alla configurazione ELla predetta fattispecie acquisitiva, risulta dirimente l'assenza EL requisito ELl'apparenza ELle servitù invocate, necessario a tal fine ai sensi ELl'art. 1061 c.c.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia, ai fini ELl'esistenza di tale requisito è necessaria la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio ELla servitù invocata ed inequivocabilmente rilevanti l'esistenza di un peso gravante sul presunto fondo servente che si configuri come un preciso onere a carattere stabile (tra le tante: Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 9584/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017;
Cass. n. 1675/2015; Cass. n. 9072/2011; Cass. n. 13228/2010).
Inoltre, nel caso di servitù di passaggio quali quelle oggetto ELla domanda in esame la stessa Corte di
Cassazione è costante nel ritenere che non sia sufficiente a tal fine neanche la presenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo di permettere il passaggio invocato, richiedendo piuttosto l'esistenza di
“un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio ELla servitù” (tra le tante:
Cass. n. 11825/2015; Cass. n. 10696/2005).
Tanto premesso, nel caso di specie la convenuta non ha fornito, né risulta dagli atti, alcuna prova ELla presenza nei luoghi di causa di opere obiettivamente destinate all'esercizio ELle servitù domandate al momento EL trasferimento in favore ELla convenuta dei terreni oggetto di causa, ovvero il momento in cui si sarebbe dovuta verificare la fattispecie costitutiva invocata, né, peraltro, risulta mai esser stata sussistente (docc. 14, 17-68 EL fascicolo di parte attrice e doc. 14 EL fascicolo di parte convenuta e all.
2 CTU).
21. Alla luce di quanto sopra la domanda attorea ex art. 949, comma 1 c.c. è fondata e deve essere accolta, mentre è infondata e deve essere rigettata la domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dalla convenuta.
22. Devono, quindi, essere nuovamente rigettate le richieste istruttorie svolte dalla società convenuta,
reiterate in sede di precisazione ELle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini EL decidere alla luce
ELle motivazioni sopra esposte.
pagina 28 di 34 23. Passando ora alle domande di parte attrice aventi ad oggetto l'accertamento degli illeciti asseritamente compiuti dalla convenuta sui predetti terreni di proprietà ELl'attrice e la condanna ELla convenuta all'eliminazione di quelli non rimossi in corso di causa -domanda da qualificarsi ai sensi ELl'art. 949, comma 2 c.c.- le stesse devono ritenersi fondate in quanto le opere ed i manufatti in questione risultano ampiamente provati documentalmente e la società convenuta non ha contestato di averli realizzati, essendosi limitata a sostenerne la legittimità, in quanto esercizio ELle invocate servitù
che, tuttavia, sono state ritenute insussistenti per quanto sopra esposto.
24. La società convenuta deve pertanto essere condannata a rimuovere le seguenti opere, tuttora esistenti, come accertato dalla C.T.U. svolta, con ripristino EL precedente stato dei luoghi:
- lo sbancamento lungo 4,30 metri circa, la massicciata stradale e la ELimitazione con un cordolino di legno realizzati nella porzione di terreno ELla più ampia particella 733 posta tra le due aiuole di proprietà comunale (docc. 14, 36, 38-40, 43, 44 e 58 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 12, 13, 41 e 42 CTU e fotografie 1-4 all. 2 CTU);
- tutte le opere realizzate sulla particella 733 che consentono l'accesso da VI di IA al parcheggio privato di proprietà ELla convenuta rappresentato dalla particella 725 (docc. 14, 36, 38-40,
43, 44 e 58 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 13, 14, 41 e 42 CTU e fotografie 1,2 e 4 all. 2 CTU);
- i due varchi posti sulla particella 776 lungo il tracciato di VI Vecchia EL Podere per l'accesso dalla stessa alla U.M.I. 1 (docc. 14, 23-29, 31, 32, 63, 66 e 67 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 17, 18, 43 e 44 CTU e fotografie 12 e 16 all. 2 CTU);
- il ripristino EL cordonato di contenimento posizionato dall'attrice lungo il confine tra le porzioni di VI Vecchia EL Podere costituite dalle particelle 774 e 719 e le particelle 775 e 771, in corrispondenza dei due varchi sopra descritti (docc. 14, 18-23, 27-31, 34, 48, 49, 51-53, 62, 64, 65 e 68 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 19, 20 e 44 CTU e fotografie 12,
13,15 e 16 all. 2 CTU);
- tutti i varchi e le opere che consentono il collegamento tra i terreni di proprietà ELla
convenuta rappresentati dalle particelle 724 e 722 (nella citazione e nella CTU è indicata la particella pagina 29 di 34 dalle particelle 749, 774 e 719 ed i terreni rappresentati tali particelle 720, 721, 775 e 776 (docc. 14,
18-24, 26-28, 30, 31, 34, 48, 49, 51-53, 62, 64, 65 e 68 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 25-27 e 48-49 CTU e fotografie 12, 15 e 16 all. 2 CTU).
Si dà atto che sono state riportate tutte le particelle citate nelle contestazioni e nelle conclusioni ELl'attrice in quanto sebbene la C.T.U. affermi espressamente che i varchi d'accesso alla U.M.I. 1
sono posti lungo parte EL tracciato ELla predetta VI Vecchia EL Podere, gli stessi comprendono anche le particelle tra la UMI 1 e la predetta via.
25. Deve inoltre essere ordinata la rimozione dei due pali in legno posti ai lati di VI Vecchia EL
Podere, che si dipartono da tubazioni interrate poste nelle U.M.I. 1 e 2, entrambe di proprietà ELla
convenuta, e che, attraversando la predetta strada, permettono il collegamento aereo tra le predette tubazioni (docc. 14, 26-29, 31, 33-35, 62-64, 66 e 68 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza
EL 4.3.2024, pagg. 23, 24, 46 e 47 CTU e fotografie 14, 18 e 19 all. 2 CTU).
Infatti, sebbene la C.T.U. abbia accertato che le tubazioni da cui dipartono i predetti pali corrispondono ai sottoservizi relativi alle linee elettriche, gas e telefoniche di cui all'art. 5 ELl'accordo integrativo EL
1.12.2014 tra le società lottizzanti ed il e con cui le prime si erano impegnate a costituire a CP_8
favore EL e degli enti gestori degli stessi una servitù di passaggio ai fini dei relativi interventi CP_8
di manutenzione, da realizzare in interrato lungo le strade interne di lottizzazione quale quella in esame
(pagg. 24 e 47 CTU) e sebbene, come riconosciuto dallo stesso CTP di parte convenuta, si tratti di un collegamento meramente provvisorio, tale passaggio di tubazioni non avviene secondo le modalità
previste dal predetto accordo (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta).
26. Nulla quaestio invece sulle altre tubazioni poste sulla particella 733 (docc. 14, 36, 37 e 60 EL
fascicolo di parte attrice, pagg. 14-16 e 42 CTU e fotografie 4-7 all. 2 CTU), tenuto conto che in tal caso, oltre all'accertata corrispondenza ELle stesse con i predetti sottoservizi, le stesse sono state totalmente eliminate dalle conclusioni da ultimo precisate dall'attrice.
27. Non può invece essere ordinata alla convenuta la rimozione né ELla recinzione composta da pali in legno e rete metallica continua apposta sul confine tra la U.M.I. 1 e la porzione di terreno parte ELla
particella 733 destinata a verde e frapposta tra la prima e VI di IA (docc. 14, 41, 42 e 59 EL
pagina 30 di 34 fascicolo di parte attrice, pagg. 16 e 43 CTU e fotografie 8 e 9 all. 2 CTU), né ELle due tettoie per stalli fissi di autovetture e EL manufatto destinato ad impianti e contatori vari realizzati dalla convenuta sulla sua particella 725 (docc. 14, 40, 42, 54, 59 e 61 EL fascicolo di parte attrice, pagg. 17 e 43 CTU e fotografie 1, 10, 10 e 11 all. 2 CTU) in quanto, sebbene la loro sussistenza, oltre a non essere contestata, sia stata verificata anche nel corso EL sopralluogo effettuato dal CT.U., non risulta ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione ELle norme sulle distanze legali tra fondi finitimi.
Infatti, indipendentemente da ogni considerazione in merito alla qualificabilità dei manufatti in questione come nuove costruzioni ai fini ELle norme sulle distanze legali, da un lato il C.T.U. ha dato atto che la recinzione si trova “sul confine ELl'UMI” (pagg. 16 e 43 CTU e fotografie 8 e 9 all. 2
CTU), e dall'altro, dalla stessa prospettazione fornita dalla parte attrice risulta che le due tettoie ed il manufatto contenente gli impianti ed i contatori ELl'ENEL sono stati realizzati dalla convenuta lungo il confine con la particella 733, di proprietà ELla prima, ma all'interno EL fondo di proprietà ELla
seconda.
Pertanto, non risulta alcuna violazione né ELla proprietà ELl'attrice, né di alcuna norma in materia di distanze, tenuto conto che la distanza di tre metri prevista dall'art. 873 c.c. “riguarda la distanza tra costruzioni su fondi confinanti e non tra una costruzione ed il confine EL fondo” (Cass. n.
20529/2017).
Non sono invece oggetto ELla presente controversia né la recinzione continua realizzata dalla convenuta sul confine tra la U.M.I. 1 e la pubblica VI EL Lago, che impedisce l'accesso alla prima da tale via, né l'apertura di un varco pedonale dotato di cancello per l'accesso alla medesima U.M.I. dal
Parcheggio Pubblico P2, sia in quanto nemmeno descritte come abusi nei confronti dei propri fondi, sia in quanto tali opere riguardano pacificamente terreni di proprietà pubblica (doc. 74 EL fascicolo di parte attrice, docc. 13 e 29 EL fascicolo di parte convenuta, pagg. 25, 27, 48 e 49 CTU, all. 1 e fotografia 22 all. 2 CTU).
28. Pertanto, alla luce ELle precedenti argomentazioni la convenuta deve essere condannata a rimuovere le opere ed i manufatti sopra meglio indicati, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione
ELla presente sentenza.
pagina 31 di 34 Deve, infine, essere accolta la domanda attorea di condanna ELla convenuta al pagamento ex art. 614-
bis c.p.c., di un importo che si ritiene congruo quantificare in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ELla predetta rimozione oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione ELla
presente sentenza da parte ELla Cancelleria.
29. Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, per non avere quest'ultima provato l'esistenza di un danno risarcibile causato dalle contestate condotte poste in essere dalla società
convenuta e non potendo lo stesso essere desunto in via presuntiva.
30. Va infatti evidenziato come in corso di causa molte ELle opere contestate dalla società attrice siano state rimosse e come per alcune di esse si trattasse ELle recinzioni di cantiere, realizzate dalla convenuta durante l'esecuzione dei lavori a lei appaltati (pagg. 14-18, 20-23 e 42-46 CTU e all. 2
CTU).
31. Inoltre, i terreni interessati dalle condotte contestate alla convenuta sono inedificabili e risultano per lo più rappresentati da particelle di piccola consistenza frapposte tra i terreni ceduti alla convenuta ed i tracciati stradali prospicienti, ovvero la pubblica VI di IA e la VI Vecchia EL Podere, rimasta di proprietà ELl'attrice ma oggetto EL preciso obbligo convenzionale assunto dalla stessa di assoggettarla al regime di comunione pro indiviso tra tutti i proprietari ELle unità residenziali ELl'intero comparto e di costituire un apposito Consorzio per la titolarità e gestione ELla stessa (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta).
32. In ogni caso, non solo l'attrice non ha provato di aver ricevuto concrete offerte di acquisto in relazione ai terreni in questione, ma è verosimile ritenere che fosse improbabile che gli stessi potessero interessare a soggetti diversi dalla convenuta stante la loro consistenza e posizione sopra descritta.
33. Peraltro non si può fare a meno di rilevare che la quantificazione EL danno indicata nella citazione,
oltre che palesemente eccessiva, alla luce ELle precedenti considerazioni, corrisponde sostanzialmente all'importo EL credito vantato dalla convenuta nei confronti ELl'attrice a titolo di saldo EL
corrispettivo dei lavori di appalto alla stessa commissionati ed oggetto di una parallela causa, pendente tra le stesse parti, per l'opposizione al decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto a tale titolo dalla società e dichiarato esecutivo in tale sede con ordinanza EL 13.12.2022 (docc. 30 e 33 EL CP_3
fascicolo di parte convenuta).
pagina 32 di 34 34. Infine, nonostante tra i terreni costituenti la U.M.I. 1 e la pubblica VI di IA vi fosse una striscia di terreno rimasta di proprietà ELl'attrice e non rientrante tra le aree di cui era prevista la cessione gratuita in favore EL in forza ELla Convenzione di lottizzazione e EL successivo accordo CP_8
modificativo ELla stessa, nel relativo rogito la pubblica VI di IA era stata espressamente indicata tra i confini dei terreni ceduti (doc. 10 EL fascicolo di parte attrice e doc. 4 EL fascicolo di parte convenuta).
È quindi verosimile ritenere che ciò, unitamente ai progetti allegati al Piano Attuativo ed al Permesso a
Costruire richiesto ed ottenuto dalla stessa società venditrice per la realizzazione all'interno ELl'UM.I.
1 di un edificio trifamiliare prima EL citato trasferimento, tutti richiamati nel relativo rogito, abbiano potuto indurre la convenuta a pensare, sebbene erroneamente, di poter legittimamente utilizzare i terreni in questione.
35. Le spese processuali EL presente procedimento, ivi comprese quelle relative ai CCTTPP ed alla mediazione precedentemente svolta, devono essere compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza ELle stesse e per quanto evidenziato per il rigetto ELla domanda risarcitoria svolta da parte attrice.
36. Infine, le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico per il 50% ELl'attrice e per il restante 50% EL convenuto, stante la parziale soccombenza ELle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinte, così provvede:
ACCOGLIE la domanda ex art. 949, comma 1 c.c. svolta da Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta da e, per l'effetto, Controparte_3
DICHIARA l'inesistenza di servitù a carico dei terreni di proprietà di Controparte_1
rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti (FI), Foglio di mappa 41, particelle
715, 719, 720, 721, 733, 749, 750, 774, 775 e 776 ed a favore dei terreni di proprietà di CP_3
e rappresentati al medesimo Catasto Terreni, Foglio di mappa 41, particelle 722, 724, 725, 488,
[...]
475, 477, 481 e 489;
pagina 33 di 34 ORDINA a in persona EL legale rappresentante pro tempore, di rimuovere ed Controparte_3
eliminare tutte le opere ed i manufatti meglio descritti ai paragrafi 24 e 25 ELla parte motiva,
assegnando a tal fine il termine di 60 giorni dalla comunicazione ELla presente sentenza;
ACCOGLIE la domanda ex art. 614-bis c.p.c. svolta da e pone quindi a Controparte_1
carico di l'importo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ELla Controparte_3
presente sentenza successivo alla scadenza EL termine di 60 giorni dalla comunicazione ELla stessa;
RIGETTA la domanda risarcitoria svolta da Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
PONE le spese di CTU, come già liquidate, per il 50% a definitivo carico ELla società attrice e per il restante 50% a definitivo carico ELla società convenuta.
Firenze, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
772 per un evidente errore materiale), le porzioni EL tracciato di VI Vecchia EL Podere rappresentate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE in persona EL Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 2630/2023, trattenuta in decisione all'udienza EL 21 novembre 2024, alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito ELle comparse conclusionali e ELle memorie di replica, promossa da:
P.VA , in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.VA_1
Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO BULLI ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio;
attrice
contro
(C.F. e P.VA , in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.VA_2
Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO LIMBERTI, elettivamente Controparte_4
domiciliata presso il suo studio;
convenuta
OGGETTO: negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e domanda riconvenzionale di accertamento di servitù.
CONCLUSIONI
per l'attrice: come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato il 19.11.2024 (voglia il
Tribunale di Firenze, ogni altra contraria eccezione e domanda disattesa e reietta:
- respingere perché totalmente infondate tutte le domande riconvenzionali ELla Controparte_3
compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
pagina 1 di 34 - accertare e dichiarare che i terreni posti nel Comune di Greve in Chianti, località Chiocchio, rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 733, 749, 774, 719, 750, 775, 721,
776, 720, e 715, di proprietà piena ed esclusiva di non sono gravati da alcun tipo Controparte_1
di servitù a favore dei terreni posti nel Comune di Greve in Chianti, località Chiocchio, di proprietà ELla rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 724, 722, 725 Controparte_3
e comunque di altri terreni di proprietà ELla e che la non ha alcun diritto Controparte_3 Controparte_3
di occupare e utilizzare in tutto o in parte i terreni di proprietà di sopra indicati;
Controparte_1
- condannare la ad eliminare e rimuovere tutte le opere, manufatti, depositi ed Controparte_3
escavazioni sotto descritti:
punto 1 ELla citazione e punto 1 ELla CTU (pagg. 12 e 41): sulla p.lla 733 lo sbancamento
lungo metri 4,30 circa fra le due aiuole di proprietà comunale;
la massicciata stradale con la stessa finitura EL parcheggio;
il cordolino in legno;
le opere che, attraverso la p.lla 733, consentono l'accesso dalla via di IA al terreno di proprietà ELla Controparte_3
rappresentato dalla p.lla 725;
punto 4 ELla citazione e punto 4 ELla CTU (pagg. 16 e 43): sulla p.lla 733 il posizionamento
di una recinzione su una porzione di terreno lunga metri 13 circa – porzione posta, da un lato, lungo il confine ELla p.lla 733 con la p.lla 731, e dall'altro lato, lungo il confine ELla p.lla 733
e l'aiuola comunale di maggiori dimensioni (p.lle 736 e 740);
punto 5 ELla citazione e punto 5 ELla CTU (pagg. 17 e 43): le due tettoie per stalli fissi di
autovetture e la struttura in muratura a confine con la p.lla 733;
punto 6 ELla citazione e punto 6 ELla CTU (pagg. 17-18 e 43-44): sulla p.lla 776 i due
varchi che dalla via Vecchia EL Podere consentono l'accesso alle p.lle 724 e 722;
punto 7 ELla citazione e punto 7 ELla CTU (pagg. 19-20 e 44): sulla p.lla 776 la demolizione
per due tratti lunghi metri 10 e metri 11 EL cordonato di contenimento a confine ELla carreggiata di VI Vecchia EL Podere (p.lle 774 e 719) con le p.lle 775 e 771;
punto 8 ELla citazione e punto 8 ELla CTU (pagg. 20-21 e 44-45): sulla p.lla 776 le aperture
descritte al precedente punto 6;
punto 12 ELla citazione e punto 12 ELla CTU (pagg. 23-24 e 46-47): sulle p.lle 750 e 749
pagina 2 di 34 le tubazioni poste sotto il terreno rappresentato dalle dette p.lle e le escavazioni;
il palo che consente il collegamento aereo di tubazioni fra la UMI 1 e la UMI 2;
punto 13 ELla citazione e punto 13 ELla CTU (pagg. 24-27 e 48-49): le opere che collegano
i terreni di proprietà ELla a) via Vecchia EL Podere (p.lle 749, 774, 719); Controparte_1
b) p.lle 775 e 721; c) p.lle 776 e 720; con i terreni di proprietà ELla rappresentati Controparte_3 dalle p.lle 724 e 772; l'apertura che consente l'accesso pedonale dal Parcheggio Pubblico P2 alla p.lla 724);
- accertare e dichiarare che dopo la notifica ELl'atto di citazione avvenuta il 22 febbraio 2023 e prima EL sopralluogo effettuato dalla C.T.U. Arch. avvenuto il 9 aprile 2024 la ha Per_1 Controparte_3
modificato lo stato dei luoghi descritti in citazione ed in particolare:
a) ha tolto il palo con due cassette postali metalliche (punto 2 ELla citazione e punto 2 ELla CTU: pagg. 14 e 42);
b) ha eliminato la escavazione ed ha eliminato i detriti di resulta (punto 3 ELla citazione e punto 3 ELla CTU: pagg. 14-16 e 42);
c) ha eliminato il cancello lungo circa metri 6 che consente l'accesso dalla via di IA alla p.lla 724 (punto 4 ELla citazione e punto 4 ELla CTU: pagg. 16 e 43);
d) ha eliminato sulla p.lla 776 la recinzione interrotta da due aperture, una lunga circa 25 metri e l'altra circa 19 metri;
alla recinzione era fissata una tubazione nera in PVC corrugata (punto 6 ELla citazione e punto 6 ELla CTU: pagg. 17-18 e 43-44);
e) ha eliminato gli avvallamenti e le buche che danneggiavano il fondo stradale di proprietà di (punto 8 ELla citazione e punto 8 ELla CTU: pagg. 20-21 e CP_1
44-45);
f) ha eliminato il materiale posto sulle p.lle 776 e 720 (punto 9 ELla citazione e punto 9 ELla CTU: pagg. 21-22 e 45-46);
g) ha eliminato il casottino prefabbricato di colore azzurro e varie tubazioni (punto 10 ELla citazione e punto 10 ELla CTU: pagg. 22 e 46);
h) sulla p.lla 720 ha eliminato la recinzione ad angolo retto: il lato verticale in linea con il confine fra la UMI 1 e la il lato orizzontale in linea con la recinzione descritta CP_5
al precedente punto 6 (punto 11 ELla citazione e punto 11 ELla CTU: pagg. 23 e 46);
pagina 3 di 34 - condannare la al risarcimento EL danno a favore ELla in quella Controparte_3 Controparte_1 somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa ai sensi ELl'art. 1226 c.c.;
- condannare la al pagamento in favore ELla ELla somma di € Controparte_3 Controparte_1
10.000,00 giornaliere, o quella somma ritenuta di Giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva a quanto stabilito in sentenza ovvero per ogni giorno di ritardo nella eliminazione e rimozione degli illeciti e di quanto stabilito in sentenza.
Con condanna ELla a rimborsare alla il 50% EL totale compensi Controparte_3 Controparte_1
liquidati alla CTU, oltre accessori di legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie EL presente giudizio, oltre VA e CAP come per legge;
per la convenuta: come da foglio di precisazione ELle conclusioni depositato in data 20.11.2024, ovvero: in via istruttoria per l'ammissione ELle richieste istruttorie non ammesse e richieste nelle memorie ex art. 183, comma 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e, nel merito: affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze
voglia, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta dalla società ed Controparte_1
accertare la temerarietà ELl'azione condannando la società attrice ex art. 96 c.p.c. a corrispondere
una somma di denaro equitativamente determinata;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'avvenuta costituzione per volontà negoziale, e in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ai sensi ELl'art. 1062 c.c., EL diritto di servitù sulle particelle di proprietà ELla Controparte_1
rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti al foglio 41, particelle 733, 749, 774,
719, 750 775 721, 715, 776, 720, e 715 (fondo servente) a vantaggio ELle particelle a favore dei
terreni di proprietà ELla U.M.I. 1 rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Controparte_3
Greve in Chianti al foglio 41 particelle 724, 722, 725 e comunque di altri terreni di proprietà ELla
medesima (fondo dominante), con le conseguenti pronunce. Con vittoria di spese EL Controparte_3
presente grado di giudizio.
Esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. Con atto di citazione notificato il 22.2.2023 (e, dunque, prima ELla entrata in vigore ELla riforma c.d. Cartabia), la società ha convenuto in giudizio la società Controparte_1 CP_3
chiedendo l'accoglimento ELle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale di Firenze, ogni altra contraria eccezione e domanda disattesa e reietta, pagina 4 di 34 - accertare e dichiarare che i terreni posti nel Comune di Greve in Chianti, località Chiocchio, rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 733, 749, 774, 719, 750 775 721,
776, 720, e 715 sono di proprietà piena ed esclusiva di e non sono gravati da alcun Controparte_1
tipo di servitù a favore dei terreni di proprietà ELla UMI 1 p.lle 724, 722, 725 e Controparte_3
comunque di altri terreni di proprietà ELla Controparte_3
- Accertare e dichiarare che la non ha alcun diritto di occupare e utilizzare in tutto o in Controparte_3
parte terreni di proprietà di posti nel Comune di Greve in Chianti, località Controparte_1
Chiocchio, rappresentati al Catasto Terreni EL detto Comune al foglio 41, p.lle 733, 749, 774, 719,
750 775 721, 715, 776, 720, e 715 e che sui terreni di quest'ultima non ha diritto di esercitare alcuna pretesa e servitù.
- Condannare ad eliminare e rimuovere tutte le opere, manufatti e depositi descritti in Controparte_3
citazione ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 9), 10), 11), e 12) e comunque tutto ciò che risulterà illegittimamente realizzato a seguito ELla espletanda C.T.U.; condannare ad eliminare le Controparte_3
escavazioni descritte in citazione ai punti 3) e 12) e comunque tutto ciò che risulterà illegittimamente realizzato a seguito ELla espletanda C.T.U.; condannare a ripristinare il terreno di cui Controparte_3
al punto 1, il cordonato di cui al punto 7 e la sede stradale di cui al punto 8) ELla citazione;
tutto indicato e descritto sotto il punto “5. ILLECITI COMMESSI DALLA SOC. TRAVELLI” ELla citazione.
CP_
- Condannare al risarcimento EL danno a favore ELla danno che si Controparte_3 CP_1 indica in € 150.000,00 o in quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e sarà ritenuta di Giustizia, chiedendo anche la liquidazione equitativa ai sensi ELl'art. 1226 c.c.
- Condannare la al pagamento a favore di ELla somma di € Controparte_3 CP_1 CP_1
10.000,00 giornaliere, o quella somma ritenuta di Giustizia, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nella eliminazione e rimozione degli illeciti.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie EL presente giudizio, oltre VA e CAP come per legge”.
2. A sostegno ELle proprie domande l'attrice ha dedotto:
Per_
- che con atto di compravendita per Notaio EL 9.10.2006 (rep. 14500/4502), trascritto il
12.10.2006 al reg. part. 32399, aveva acquistato vari terreni siti nel Comune di Greve in Chianti (FI),
località Chiocchio, dalla società Cavitria, a cui erano pervenuti per fusione Controparte_6
pagina 5 di 34 per incorporazione ELla società in forza ELl'atto per Controparte_7
Notaio (rep. 22404/3521), trascritto in data 20.1.1997 al reg. part. 1661; Persona_3
- che con tre distinti atti di compravendita, stipulati per Notaio in data 30.5.2019, in data Per_4
1.8.2019 ed in data 15.5.2020 aveva venduto alla società convenuta, alcuni dei terreni acquistati, ed in particolare i terreni catastalmente rappresentati, rispettivamente, nel Catasto Terreni EL Comune di
Greve in Chianti (FI), Foglio 41, dalle particelle 480 e 474, dalle particelle 488 e 475 e dalle particelle
477, 721 e 489;
- che i terreni ceduti alla convenuta costituiscono due ELle 12 unità minime di intervento (U.M.I.), in cui l'area classificata dal Regolamento Urbanistico come “AE5” VI di IA era stata suddivisa nel
Piano Attuativo di iniziativa privata, approvato definitivamente con Delibera EL Consiglio Comunale
n. 54 EL 28.5.2008;
- che, come indicato nell'apposito progetto di realizzazione, il citato Piano di Attuazione prevedeva la realizzazione all'interno di tale area di edifici monofamiliari e plurifamiliari;
- che, più nello specifico, le particelle 480 e 474 (corrispondenti alle attuali particelle 722, 724 e 725),
cedute con il primo atto di compravendita sopra citato, costituiscono la U.M.I. 1, mentre le particelle
488, 475, 477, 721 e 489, cedute con i due contratti successivi, costituiscono la U.M.I. 2;
- che con la Convenzione transattiva stipulata in data 1.12.2014 tra il da un lato e la stessa CP_8
e la società La CA EL OR S.r.l. quali soggetti attuatori EL Piano dall'altro, CP_1
intervenuta a seguito ELl'originaria Convenzione EL 30.1.2009 e EL contenzioso amministrativo sorto nelle more tra le parti, il aveva rinunciato ad acquisire la proprietà ELle strade interne di CP_8
lottizzazione denominate VI EL Nuovo Olivo, VI EL Bosco e VI Vecchia EL Podere a fronte ELl'impegno dei soggetti attuatori a cedergli gratuitamente i terreni di cui alle particelle 737, 742, 726
e 730, che identificano VI EL Lago, alle particelle 723, 727, 777, 747 e 752, che costituiscono il
Parcheggio Pubblico denominato P2, ed alle particelle 729 e 753, che rappresentano un'isola ecologica;
- che il 3.10.2019 il Comune aveva rilasciato il definitivo permesso a costruire n. 2019/16 prot. 18781
relativo alle opere di urbanizzazione primaria;
- che a seguito ELla cessione gratuita al Comune dei terreni di sua proprietà di cui al predetto accordo integrativo, (la società attrice) era rimasta proprietaria, tra l'altro, di alcuni terreni confinanti con la pagina 6 di 34 predetta U.M.I. 1, ceduta alla convenuta, ovvero quelli rappresentati nel Foglio 41 EL predetto Catasto
Terreni alle particelle 715, 720 e 721, costituenti la U.M.I 3, alle particelle 750, 775 e 721, costituenti un fosso di guardia, alle particelle 749, 774 e 719, costituenti la strada interna di lottizzazione denominata VI Vecchia EL Podere, ed alle particelle 733, 776 e 720;
- che più nello specifico la U.M.I. 1 confina: a nord con la propria particella 733; ad est, per un tratto lungo 70 metri, con la porzione ELla pubblica VI EL Lago rappresentata dalle particelle 726 e 742; a sud con le proprie particelle 776 e 720; e ad ovest con la particella 715, che, come sopra rilevato, fa parte ELla;
CP_5
- che la convenuta aveva occupato ed utilizzato illegittimamente, mediante numerose attività ed opere abusive corrispondenti all'esercizio di un diritto di servitù, alcune porzioni dei predetti terreni confinanti con la U.M.I. 1;
- che, più nello specifico, per quanto riguarda il terreno di cui alla particella 733 la convenuta: dopo aver effettuato uno sbancamento lungo 4,30 metri circa e posizionato una massicciata stradale nella porzione posta fra le due aiuole di proprietà comunale, ed averla ELimitata con un cordolino di legno,
la utilizzava per accedere al parcheggio privato sito nella particella 727 dalla VI di IA;
aveva posizionato un palo con due cassette postali metalliche;
in prossimità di VI EL Lago aveva effettuato una escavazione, lasciata a vista con abbandoni di detriti di risulta e aveva posizionato nell'interrato alcune tubazioni;
su una porzione di terreno lunga 13 metri circa e sita, da un lato, lungo il confine tra la particella 733 e la particella 731, e, dall'altro, lungo il confine tra la particella 733 e l'aiuola comunale di maggiori dimensioni rappresentata dalle particelle 736 e 740, aveva posizionato una recinzione ed un cancello lungo circa sei metri che consente l'accesso di veicoli alla particella 724 dalla
VI di IA;
sulla sua particella 725 aveva costruito ad una distanza inferiore a quella legale dal confine con la predetta particella 733 due tettoie per stalli fissi di autovetture ed una struttura in muratura;
- che inoltre, per quanto riguarda i terreni posti a sud ELla predetta U.M.I. 1, la convenuta: sulla particella 776 aveva realizzato una recinzione interrotta da due aperture, una lunga 25 metri circa e l'altra lunga 19 metri, fissando alla stessa una tubazione nera in PVC corrugata, e posizionato un palo che consente il collegamento aereo di tubazioni tra la U.M.I. 1 e la U.M.I. 2; in corrispondenza ELle
pagina 7 di 34 due predette aperture aveva demolito il proprio cordonato di contenimento posizionato sul confine tra le particelle 775 e 771 e la carreggiata di VI Vecchia EL Podere;
grazie alle aperture ed alla demolizione EL cordonato in questione accede alla predetta U.M.I. 1 dalla VI Vecchia EL Podere, il cui fondo stradale risulta danneggiato stante la presenza di buche ed avvallamenti, evidentemente creati dal transito di mezzi pesanti;
nel terreno posto all'interno ELla predetta recinzione e rappresentato dalle particelle 776 e 720 aveva depositato materiale e tubazioni di vario genere ed effettuato un riporto di terreno con conseguente innalzamento ELla originaria quota di piano;
sulle particelle 774 e 775, all'altezza di un pozzetto di drenaggio, aveva posizionato un casottino prefabbricato di colore azzurro con varie tubazioni;
sulla particella 720 aveva realizzato una recinzione ad angolo retto, con il lato verticale in linea con il confine tra la U.M.I. 1 e la ed il lato orizzontale in linea con la CP_5
recinzione sopra citata;
sulle particelle 750 e 749 aveva realizzato escavazioni e posizionato varie tubazioni interrate che, attraversando quest'ultima particella, collegano le U.M.I. 1 e 2;
- che più in generale la convenuta utilizzava per transitare ed accedere alla sua U.M.I. 1 i terreni di essa attrice rappresentati dalle particelle 749, 774 e 719, che costituiscono VI Vecchia EL Podere, e dalle particelle 775, 721, 776 e 720;
- che peraltro la convenuta, oltre a realizzare un'apertura che consente l'accesso pedonale alla predetta
U.M.I. 1, e nello specifico alla particella 724, dal parcheggio pubblico P2, aveva realizzato una recinzione lunga 50 metri sul confine tra la prima e VI EL Lago, di proprietà comunale, che impediva di accedervi da tale strada;
- che tuttavia la convenuta non aveva alcun diritto di occupare o utilizzare i propri terreni sopra descritti, né di esercitarvi alcuna pretesa o servitù;
- di avere quindi diritto, ai sensi ELl'art. 949 c.c., ad ottenere l'accertamento ELla libertà dei terreni di sua proprietà da ogni pretesa o servitù a favore ELla proprietà ELla convenuta e la condanna di quest'ultima a rimuovere tutte le opere, manufatti e depositi illegittimamente apposti sugli stessi ed a risarcirla di tutti i danni causati da tale utilizzo illegittimo dei terreni occupati, costituiti dalla non commerciabilità dei terreni integralmente occupati, dalla difficile commercialità di quelli parzialmente occupati, nonché dal deprezzamento di questi ultimi e ELle altre U.M.I. tuttora di sua proprietà;
pagina 8 di 34 - che le planimetrie e gli elaborati grafici generali EL Piano Attuativo sopra citato, in alcuni dei quali risulta la rappresentazione, all'interno ELle varie U.M.I., di sedime di edifici, strade, parcheggi ed accessi, erano privi di rilevanza ed efficacia, in quanto ciascuna U.M.I. era caratterizzata da una propria specifica capacità edificatoria che necessitava di uno specifico Permesso a costruire quale titolo abilitativo di tutti gli interventi edificatori da realizzare al loro interno;
- che la diffida ad eliminare e rimuovere tutti i predetti abusi ed opere, inviata alla società convenuta con pec EL 1.2.2023 era rimasta senza esito, rendendo quindi necessario richiedere la presente tutela giudiziale.
3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 19.5.2023, si è costituita nel presente giudizio la società rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito: Controparte_3
rigettare la domanda proposta dalla società ed accertare la temerarietà Controparte_1
ELl'azione condannando la società attrice ex art. 96 c.p.c. a corrispondere una somma di denaro
equitativamente determinata;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'avvenuta costituzione per volontà negoziale, e in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ai sensi ELl'art. 1062 c.c., EL diritto di servitù sulle
particelle di proprietà ELla rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Greve Controparte_1
in Chianti al foglio 41, particelle 733, 749, 774, 719, 750 775 721, 715, 776, 720, e 715 (fondo
servente) a vantaggio ELle particelle a favore dei terreni di proprietà ELla U.M.I. 1 Controparte_3
rappresentate al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti al foglio 41 particelle 724, 722, 725
e comunque di altri terreni di proprietà ELla medesima (fondo dominante), con le Controparte_3
conseguenti pronunce.
4. La società convenuta, pur confermando la consistenza e provenienza ELle diverse proprietà indicate dall'attrice, a sostegno ELle proprie richieste ha dedotto che nel contratto di compravendita con cui aveva acquistato la proprietà dei terreni costituenti la U.M.I. 1 la società venditrice, odierna attrice,
aveva espressamente dichiarato sia che gli stessi costituivano oggetto EL Piano Attuativo di iniziativa privata per la lottizzazione richiamato nell'atto di citazione, sia ELla Convenzione di lottizzazione EL
30.1.2009 e EL successivo atto modificativo e integrativo ELla stessa EL 1.12.2014, entrambi trascritti nei pubblici registri immobiliari, sia EL Permesso a Costruire per la realizzazione ELle opere di pagina 9 di 34 urbanizzazione primaria, approvato in data 23.12.2014 con prot. n. 11/2014, sia EL successivo
Permesso a Costruire n. 2018/06, rilasciato in data 15.3.2018 per la realizzazione all'interno ELla
stessa di un edificio residenziale trifamiliare, prevedendone inoltre la voltura in favore ELla società
acquirente a seguito EL trasferimento;
che quindi non solo al momento ELla cessione la società venditrice aveva già richiesto ed ottenuto quest'ultimo permesso a costruire, ma che per effetto EL
trasferimento la stessa era subentrata alla dante causa nello stesso e nella Convenzione di lottizzazione stipulata in esecuzione EL Piano Attuativo;
che l'attuale consistenza ELla U.M.I. 1, catastalmente rappresentata dalle particelle 722, 724 e 725, derivava da numerosi frazionamenti catastali, tutti eseguiti dalla società attrice al fine di consentire lo sviluppo EL Piano Attuativo e di individuare la strada di lottizzazione e le aree da cedere al che in particolare le particelle catastali 474 e 480, CP_8
che identificavano i terreni in questione al momento EL proprio acquisto, erano derivate dalle originarie particelle 383 e 389, inserite nel Piano, mediante il frazionamento prot. n. 322680 eseguito dalla società venditrice il 10.11.2010 al fine di dare applicazione all'accordo integrativo alla
Convenzione di lottizzazione EL 1.2.2014; che con successivo frazionamento EL 19.8.2020 prot.
70304 erano state soppresse, tra le altre, la particella 474, da cui sono derivate le particelle 724, 725,
726, 727, 728, 729 e 730, la particella 480, da cui sono derivate le particelle 722 e 723; che, a seguito
EL trasferimento in proprio favore ELla proprietà dei terreni costituenti la U.M.I. 1 e la U.M.I. 2 e ELle
cessioni al Comune dei terreni sopra descritti, la società era rimasta proprietaria CP_1 CP_1
ELle U.M.I. 3, 4, 5 e 6, nonché dei circostanti terreni agricoli, rappresentati da varie particelle risultanti dai predetti frazionamenti;
che alcune di queste particelle, prive di autonomia e rilevanza e che individuano porzioni di terreno di consistenza minima, si frappongono tra le aree acquistate dalla stessa e la strada interna di lottizzazione o le altre aree destinate ad opere di urbanizzazione, ma non sono state accorpate né alle porzioni cedute al né alle strade di lottizzazione, né alla U.M.I. 1; che CP_8
una di tali particelle è la particella 733, oggetto di vari illeciti contestati dall'attrice; che, in particolare,
tale particella, che rappresenta una striscia di terreno frapposta tra la U.M.I. 1, l'area a verde pubblico ceduta al e la pubblica VI di IA e costituita con il già citato frazionamento EL 2020, ha CP_8
una consistenza di pochi metri ed era stata individuata come area di accesso alla U.M.I. 1 da tale strada nel progetto allegato al Permesso a Costruire n. 2018/06; che quindi con il predetto contratto di pagina 10 di 34 compravendita la società venditrice aveva costituito una servitù di passaggio a carico di tale particella ed in favore ELl'acquirente, nel frattempo subentrata nel Piano Attuativo di iniziativa privata, nella
Convenzione di lottizzazione e nel predetto permesso;
che infatti la volontà negoziale di consentire l'accesso alla U.M.I. 1 da tale porzione risulta chiaramente dal contenuto ELl'atto di compravendita, ed in particolare sia dagli espressi richiami dei predetti titoli abilitativi, sia dall'espressa volontà di far subentrare l'acquirente e far volturare in suo favore il citato Permesso a Costruire;
che EL resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso simile, ai fini ELla costituzione negoziale di una servitù non è necessario l'uso di formule sacramentali o di espressioni particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto, avente natura contrattuale e la forma stabilita dalla legge ad substantiam, sia desumibile in maniera inequivoca la volontà ELle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o limitazione su un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario, anche se il contratto è diretto ad altro fine;
che nella denegata ipotesi in cui tale servitù di passaggio non si dovesse considerare costituita mediante il predetto contratto di compravendita, la stessa doveva in ogni caso ritenersi configurata per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c.;
che infatti con la cessione ELla proprietà dei terreni alienati le era stato trasferito anche il diritto di realizzare l'intervento edilizio così come configurato nel progetto e nel correlato permesso a costruire e che da tali atti amministrativi risultava evidente l'oggettivo asservimento ELla porzione di terreno rappresentata dalla predetta particella ai fini ELl'accesso alla U.M.I. 1 dalla pubblica VI di IA;
che
EL resto ai fini ELla configurazione ELla predetta fattispecie era sufficiente la constatazione che i due fondi, originariamente appartenenti ad un medesimo proprietario, siano stati lasciati in una condizione di oggettivo asservimento l'uno nei confronti ELl'altro al momento ELla loro separazione e manchi una espressa clausola contrattuale in cui l'originario unico proprietario esprima una volontà contraria al mantenimento ELla servitù preesistente, non desumibile per facta concludentia e non sussistente nel contratto in questione;
che le medesime considerazioni valevano per le tettoie destinate a stalli fissi per il ricovero di autovetture poste in prossimità EL confine e contestate dalla società attrice, anch'esse previste nel predetto Permesso a Costruire;
che quindi gli illeciti contestati dall'attrice in relazione alla citata particella 733, ed in particolare lo sbancamento ed il posizionamento su porzioni ELla stessa di una massicciata stradale e ELla recinzione che permettono l'accesso alla U.M.I. 1 dalla predetta VI di pagina 11 di 34 IA, non potevano essere considerati come tali, essendo, al contrario, azioni EL tutto legittime;
che per quanto riguardava le contestate tubazioni posizionate su porzioni di tale particella, le stesse erano state eseguite su tutto il comparto prima EL suo acquisto e avevano riguardato tutte le aree edificabili in forza ELl'obbligo convenzionale assunto dalle società lottizzanti per l'esecuzione ELle opere di urbanizzazione primaria;
che quindi in ogni caso le stesse erano state consentite dalla stessa venditrice che, avendole espressamente permesso di subentrare nella Convenzione di lottizzazione, aveva autorizzato l'esecuzione di tutte quelle opere necessarie alla realizzazione degli impianti funzionali all'attuazione ELl'intervento di lottizzazione;
che infatti non solo tra gli obblighi convenzionali assunti dalla stessa società venditrice vi era anche quello di concedere a tal fine aree di sua proprietà, ovvero la strada interna di lottizzazione, ma con l'art. 5 ELl'accordo integrativo EL 1.12.2014 le società
lottizzanti si erano anche impegnate a costituire una servitù di passaggio ai fini degli interventi di manutenzione dei sottoservizi di acquedotto, fognature, linee elettriche, gas e telefoniche, da realizzare in interrato lungo le strade interne di lottizzazione ivi citate, a favore EL e degli Enti gestori CP_8
degli stessi;
che le contestate cassette postali metalliche, oltre a non essere infisse al suolo, erano state poste sul confine tra la particella 733 e la U.M.I. 1 e che, in ogni caso, a fronte ELl'avversa contestazione le stesse erano state arretrate in modo da insistere integralmente sull'area di sua proprietà; che le contestazioni relative a tutti gli ulteriori illeciti asseritamente realizzate sui terreni di proprietà ELl'attrice posti a sud ELla U.M.I. 1 e che interessavano in gran parte le particelle 719, 774 e
749, che individuano VI Vecchia EL Podere, e la fascia di terreno che la separa da quest'ultima,
risultavano ancora più temerarie;
che infatti, da un lato, la realizzazione sulla particella 776 di una recinzione con due aperture, la demolizione in corrispondenza ELle stesse EL preesistente cordonato di contenimento, il danneggiamento in tali punti EL fondo stradale, e più in generale l'utilizzo per accedere alla U.M.I. 1 dalla predetta VI Vecchia EL Podere dei terreni di proprietà ELl'attrice di cui alle particelle 776, 720, 721 e 775 non configuravano alcun illecito;
che infatti, analogamente a quanto riferito in relazione alla precedente particella 733, doveva ritenersi sussistente anche a carico di tali particelle ed in favore di quelle dalla stessa acquistate una servitù di passaggio costituita per volontà
negoziale o, in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c. per le medesime ragioni già citate in relazione alla prima;
che infatti l'accesso alla U.M.I. 1 mediante tale strada, e quindi pagina 12 di 34 passando necessariamente anche lungo le fasce di terreno poste tra le stesse e rimaste di proprietà ELla
società attrice, era stato previsto nel Piano Attuativo e nel progetto allegato al relativo Permesso a
Costruire; che inoltre lo stesso era anche oggetto di un preciso obbligo convenzionale assunto dalla medesima società venditrice, sebbene tuttora non adempiuto nonostante le diffide inviate in proposito dalla stessa Amministrazione Comunale;
che infatti con il citato accordo integrativo EL 1.12.2014, con cui era stato previsto che le strade interne di lottizzazione, tra cui la citata VI Vecchia EL Podere,
rimanessero di proprietà privata e non dovessero più essere cedute gratuitamente al la società CP_8
venditrice si era espressamente impegnata ad assoggettare al regime ELla comunione pro indiviso tra tutti gli acquirenti ed i loro aventi causa ELle realizzande unità residenziali ed a costituire un Consorzio
unico tra tutti i residenti ELla lottizzazione per la titolarità e la gestione ELla stessa e ELle opere ad essa connesse al fine di assicurarne comunque l'uso collettivo;
che le contestazioni relative al riporto di terreno ed al deposito di materiale e varie tubazioni nel terreno posto all'interno ELla predetta recinzione realizzata sulla particella 776, all'apposizione su quest'ultima particella EL palo che consente il collegamento aereo di tubazioni tra la U.M.I. 1 e la U.M.I. 2, nonché all'apposizione sulle particelle 749 e 750 di ulteriori tubazioni interrate che collegano le medesime U.M.I., risultavano EL
tutto pretestuose in quanto, come nel caso ELle tubazioni realizzate sulla particella 733, si trattava di interventi eseguiti in fase di urbanizzazione e di successivo collegamento alle stesse ELle varie U.M.I.;
che inoltre le contestazioni relative al posizionamento di un casottino prefabbricato di colore azzurro e di varie tubazioni sulle particelle 774 e 775 e la realizzazione ELla recinzione ad angolo sulla particella
720 erano EL tutto irrilevanti, trattandosi di recinzione di cantiere a confine con la proprietà attorea,
peraltro già rimossa;
di avere quindi diritto all'accertamento ELl'avvenuta costituzione per contratto o, in ipotesi, per destinazione EL padre di famiglia ai sensi ELl'art. 1062 c.c., EL diritto di servitù in favore dei propri terreni costituenti la U.M.I. 1 e catastalmente rappresentati nel Catasto Terreni EL
Comune di Greve in Chianti al foglio di mappa 41, particelle 722, 724 e 725 ed a carico ELle particelle
733, 749, 774, 719, 750, 775, 721, 715, 776 e 720 EL foglio di mappa 41 EL medesimo Catasto
Terreni, di proprietà ELla società attrice;
che quindi anche l'avversa domanda risarcitoria, oltre che eccessiva nella sua quantificazione, risultava palesemente infondata;
che EL resto non solo i terreni asseritamente occupati erano tutti di consistenza minima e si frapponevano tra i terreni edificabili pagina 13 di 34 acquistati dalla stessa e le aree trasferite gratuitamente al ma la quantificazione dei danni CP_8
lamentati corrispondevano all'ammontare EL proprio credito vantato nei confronti ELla controparte a titolo di saldo EL corrispettivo dovuto per l'esecuzione ELle opere di urbanizzazione realizzate su incarico ELla stessa attrice, pari ad € 137.500,00 e già oggetto EL decreto ingiuntivo n. 2408/2022,
reso esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel giudizio di opposizione promosso avverso lo stesso dall'odierna attrice e già pendente tra le medesime parti al momento ELl'introduzione EL presente giudizio.
5. Nel corso ELla prima udienza di comparizione EL 8.6.2023 la società attrice ha confermato che nel frattempo la convenuta aveva tolto le contestate cassette ELla posta, che la recinzione posta a Sud era stata in parte tolta ed in parte portata sul confine tra le due proprietà, e ha contestato l'avversa comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto ELle avverse domande riconvenzionali in quanto la convenuta, oltre a non aver mai contestato la propria diffida, aveva dato esecuzione, sia pure parziale, a quanto richiesto giudizialmente;
la convenuta, a sua volta, ha precisato che tale recinzione era una recinzione di cantiere funzionale alla esecuzione dei lavori di cui al permesso a costruire ceduto. Sono stati quindi assegnati i termini per il deposito ELle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
6. Con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. la società attrice, oltre a precisare le proprie conclusioni chiedendo anche il rigetto di tutte le avverse domande riconvenzionali e a rilevare che le fotografie prodotte dalla convenuta, che rappresentano lo stato dei luoghi dopo la notifica ELla
citazione, documentavano anch'esse gli illeciti all'epoca ancora presenti, ha contestato che con il contratto di compravendita con cui aveva ceduto alla società convenuta la proprietà dei terreni costituenti la U.M.I. 1 si fosse costituita alcuna servitù sui terreni di sua proprietà ed in favore di quelli
ELla convenuta;
che, infatti, non solo in nessuno degli atti amministrativi citati nel contratto risultava alcun riferimento, né espresso né implicito, ad una servitù di passaggio, ma nello stesso atto era EL
tutto mancante alcuna manifestazione di volontà ELle parti diretta alla sua costituzione, necessaria a tal fine e che non poteva essere integrata né da meri comportamenti, né da qualunque documento;
che peraltro la sentenza citata dalla controparte a sostegno ELla configurabilità nel caso di specie ELla costituzione contrattuale ELle servitù in questione in realtà smentiva l'avversa tesi, tenuto conto che nella stessa la Corte di Cassazione aveva espressamente escluso che la volontà di costituire una servitù
prediale per l'utilità di un costruendo fabbricato potesse desumersi dalla sottoscrizione dei proprietari pagina 14 di 34 di vari fondi di progetti allegati ad una pratica amministrativa, tesa ad ottenere il rilascio di una concessione edilizia, non potendo tali dichiarazioni configurarsi quali atti o contratti costitutivi di diritti reali;
che anche la domanda di accertamento ELl'avvenuta costituzione ELle medesime servitù per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c., svolta in ipotesi dalla convenuta, era EL tutto infondata, non sussistendo, né essendo stato dedotto alcuno dei presupposti richiesti per la configurabilità di tale fattispecie;
che, infatti, prima EL predetto trasferimento, dallo stato dei luoghi non era riscontrabile alcun oggettivo asservimento tra i fondi oggetto di causa;
che i frazionamenti citati dalla controparte erano EL tutto irrilevanti;
che, infatti, gli stessi non avevano apportato alcuna modifica alla situazione di fatto e giuridica dei luoghi di causa, in quanto, lungi dal dare origine alla sede stradale, al fosso di guardia ed alla striscia di terreno direttamente confinante con la U.M.I. 1
oggetto ELle presenti domande, si erano limitati a dare rappresentazione catastale a quanto già presente nei terreni in questione proprio per individuare catastalmente le aree da cedere al in CP_8
ottemperanza EL Piano Attuativo e ELla Convenzione di lottizzazione e che quello effettuato nel 2020 era stato eseguito solo a seguito ELl'ultimazione ELle opere di urbanizzazione primaria;
che, pertanto,
al momento ELla stipula ELla relativa compravendita la società convenuta era perfettamente consapevole sia che i terreni acquistati non avrebbero confinato con la sede stradale, ma con terreni rimasti di proprietà ELl'alienante, sia dei terreni acquistati che avrebbero dovuto essere successivamente ceduti gratuitamente al Comune;
che erano EL tutto irrilevanti sia la consistenza ELle
particelle oggetto degli illeciti contestati, sia la circostanza che le recinzioni fossero mere recinzioni di cantiere;
che la servitù di passaggio relativa alla realizzazione dei sottoservizi primari lungo la viabilità interna di lottizzazione prevista nell'art. 5 ELl'accordo transattivo EL 2014, proprio in considerazione
EL mantenimento in proprietà privata ELla stessa, non riguardava affatto i diversi sottoservizi di alimentazione all'interno ELle singole U.M.I., ovvero quelli oggetto ELle proprie contestazioni;
che peraltro la U.M.I. 1 non era mai stata interclusa, confinando per oltre 50 metri con la pubblica VI EL
Lago; che non solo l'impegno convenzionale all'assoggettamento al regime ELla comunione ELle
strade interne di lottizzazione ed alla costituzione EL per la loro gestione non era oggetto CP_9
ELla presente causa ed era stato espressamente previsto in favore degli acquirenti ELle unità immobiliari da realizzare all'interno EL comparto di lottizzazione, e non fra i proprietari dei terreni pagina 15 di 34 ELle varie U.M.I., ma in ogni caso tale obbligo non poteva essere considerato quale titolo costitutivo di alcuna servitù; che, peraltro, non solo la convenuta aveva riconosciuto la fondatezza ELla domanda attorea provvedendo all'eliminazione di alcuni degli illeciti dedotti, ma non aveva contestato né la richiesta rimozione ELle tettoie e la loro collocazione a distanza legale dal confine con la particella
733, né la demolizione EL cordonato di contenimento in corrispondenza ELle due aperture che interrompono la recinzione posta sulla particella 776, né il deposito di materiale sulle particelle 776 e
720 e l'innalzamento ELla relativa quota di piano, né l'esistenza e la chiusura ELl'accesso alla U.M.I.
1 dalla pubblica VI EL Lago;
che erano, quindi, EL tutto infondate le avverse domande riconvenzionali, ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la mancata contestazione degli illeciti di cui alla diffida inviata prima ELl'introduzione EL presente giudizio e la loro parziale eliminazione dopo la notifica ELla citazione dimostravano che controparte aveva la consapevolezza di aver commesso degli illeciti.
7. A fronte ELle difese svolte da parte attrice nella predetta memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.,
con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. la convenuta, oltre a svolgere le proprie richieste istruttorie, ha ribadito le proprie difese, precisando che il subentro quale acquirente dei terreni costituenti la U.M.I. 1 nel Piano Attuativo, nella Convenzione di lottizzazione e nel Permesso a
Costruire n. 2018/06 richiesto ed ottenuto conformemente alle Norme Tecniche di Attuazione EL
Piano, oltre ad essere indice ELla volontà ELla venditrice di consentire l'esecuzione ELl'intervento progettato, di asservire i terreni rimasti nella sua proprietà ai terreni ceduti ed in generale allo sviluppo ELl'intero comparto e, in definitiva, di costituire le dedotte servitù di passaggio, aveva precluso una diversa progettazione degli accessi;
che, ad ulteriore conferma ELla volontà ELla società attrice di costituire le dedotte servitù, non solo la previsione ELl'obbligo convenzionale di mettere in comunione la strada interna di lottizzazione e di costituire il per la gestione ELla stessa, sebbene a CP_9
favore dei proprietari ELle realizzande unità residenziali, comportava in ogni caso l'onere per la venditrice di cedere ai suoi aventi causa la proprietà ELla stessa, ma con il contratto preliminare di compravendita stipulato con un terzo il 21.12.2022, avente ad oggetto i terreni ELla confinante CP_5
3, la società attrice aveva garantito al promissario acquirente l'accesso alla stessa anche dalla VI
[...]
Vecchia EL Podere, precisando che la fascia di terreno che la fiancheggia, inedificabile, sarebbe stata pagina 16 di 34 oggetto di progetto funzionale alla sistemazione degli esterni, a cura ELla stessa promittente venditrice,
con attribuzione di parziale porzione contestualmente al contratto definitivo di compravendita.
8. Con la propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. l'attrice, oltre a contestare le avverse richieste istruttorie, ha precisato, tra l'altro, che il Piano Attuativo di iniziativa privata relativo all'area oggetto di causa, che prevedeva la possibilità di accessi da VI EL Lago sia per la 1 che per la Pt_1
U.M.I. 2, non consentendo invece ulteriori accessi rispetto a quelli licenziati su VI IA, era un mero progetto e strumento di pianificazione urbanistica che fissava le linee di massima ed i limiti ELl'intervento di lottizzazione ivi previsto, autorizzando la realizzazione di una specifica volumetria e
ELle connesse opere di urbanizzazione primaria nel rispetto degli standard urbanistici, ma non costituiva titolo abilitativo per l'esecuzione di alcun intervento edilizio;
che, infatti, a tal fine ciascuna
U.M.I. doveva essere dotata di specifici e successivi Permessi a Costruire, che a differenza EL Piano erano veri e propri titoli abilitativi, che dovevano dettagliare e definire, tra l'altro, anche i relativi accessi;
che, nello specifico, per tale U.M.I. si erano succeduti diversi Permessi a Costruire, che tuttavia interessavano tutti anche la fascia di terreno rimasta di sua proprietà, rappresentata dalle particelle 750, 775, 721, 776 e 720; che, infatti, al primo Permesso a Costruire n. 2018/06, rilasciato per la realizzazione di un edificio trifamiliare, che non prevedeva accessi dalla VI Vecchia EL Podere,
erano seguiti dapprima la Variante n. 2021/05 EL 26.2.2021, richiesta dalla convenuta per la realizzazione di un edificio trifamiliare con l'inserimento di un accesso prima inesistente su VI di
IA senza cogliere l'opportunità di prevederne uno da VI EL Lago e prevedeva diverse opere e destinazioni sui propri terreni senza alcuna sua preventiva autorizzazione, e successivamente i diversi
Permessi a Costruire n. 2020/22 EL 28.9.2020 e n. 2020/21, richiesti sempre dalla convenuta per la realizzazione al suo interno, rispettivamente, di un edificio bifamiliare e di un edificio monofamiliare, i quali, come la variante precedente, non contenevano alcun riferimento o accenno alle pretese servitù,
ma prevedevano diverse opere e destinazioni su aree rimaste di proprietà ELl'attrice, senza alcuna sua preventiva autorizzazione;
che quindi l'asserita impossibilità di prevedere una diversa progettazione degli accessi era EL tutto infondata;
che infatti la convenuta, lungi dall'essere obbligata a realizzare il primo progetto e a dare attuazione al relativo Permesso a Costruire, avrebbe potuto non chiederne la voltura in suo favore, tenuto conto che la stessa non consegue automaticamente dal trasferimento dei pagina 17 di 34 relativi terreni ma necessita ELla richiesta EL relativo atto amministrativo da parte EL soggetto interessato e presentare nuovi progetti o varianti che prevedessero l'accesso all'acquistata U.M.I. 1
dalla VI EL Lago;
che peraltro lo stesso contratto preliminare di compravendita prodotto dalla controparte smentiva la tesi ELla costituzione negoziale ELle dedotte servitù in quanto le pattuizioni ivi previste confermavano l'assenza di tale volontà nel caso di specie, in cui, a differenza EL primo, non era stata inserita alcuna clausola simile;
che, peraltro, l'esecuzione di lavori non rendeva necessario alcuno sconfinamento sulle aree reciproche, che, in mancanza di autorizzazione, era sempre e comunque illegittimo.
9. Dal canto suo, con la propria memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. la convenuta, nell'opporsi alle avverse richieste istruttorie, eccepiva, tra l'altro: che dal certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione che avevano interessato l'intero comparto, prodotto dalla stessa e rilasciato in data
12.3.2021, emergeva che le fotografie prodotte ex adverso, asseritamente relative al periodo tra il 2019
ed il 2021, erano prive di data certa come tutte le altre prodotte e dovevano essere datate con riferimento al momento in cui erano in corso tali lavori;
che non sussisteva alcun danno derivante dalla presunta, e non provata, riduzione di prezzo asseritamente richiesta dal promissario acquirente ELla
a causa ELle formalità successivamente eseguite sui terreni allo stesso promessi in vendita, CP_5
trattandosi di formalità eseguite precedentemente alla trascrizione EL predetto contratto preliminare e,
nel caso ELla trascrizione ELla cessione gratuita dei terreni al Comune, di cessione realizzata in esecuzione di un preciso obbligo assunto in sede di Convenzione di lottizzazione.
10. La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova per testi, escussi all'udienza EL
4.3.2024, e mediante CTU avente ad oggetto l'accertamento ELl'effettiva persistenza ELle violazioni contestate dall'attrice nell'atto di citazione, salvo quelle di cui la stessa aveva già confermato l'eliminazione, e l'eventuale corrispondenza ELle tubazioni interrate poste su porzione ELla particella
733 e sulle particelle 750 e 749 con quelle previste dall'art. 5 ELl'Accordo integrativo all'originaria
Convenzione di Lottizzazione EL 1.12.2014.
11. Terminata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza EL 21.11.2024, sulle conclusioni sopra riportate, alla scadenza dei termini concessi a sensi ELl'art. 190 c.p.c. per il deposito
ELle memorie conclusionali e ELle repliche.
pagina 18 di 34 *********
12. La domanda svolta da parte attrice ex art. 949, comma 1 c.c., avente ad oggetto l'accertamento che i terreni di sua proprietà catastalmente rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti
(FI), nel Foglio di mappa 41, particelle 715, 719, 720, 721, 733, 749, 750, 774, 775 e 776 non sono gravati da alcun tipo di servitù a favore dei terreni di proprietà ELla convenuta Controparte_3
catastalmente rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti (FI), nel Foglio di mappa 41, particelle 722, 724, 725, 488, 475, 477, 481 e 489 (le particelle 488, 475, 477, 481 e 489
costituiscono la UMI 2 e si ritiene che rappresentino gli altri terreni di proprietà ELla ai Controparte_3
quali ha fatto riferimento l'attrice, anche nelle sue conclusioni), è fondata e deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono, mentre deve essere rigettata, in quanto infondata, la domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dalla convenuta per l'accertamento ELl'avvenuta costituzione di diritti di servitù in favore ed a carico dei medesimi terreni, sia ai sensi ELl'art. 1058 c.c. che ai sensi ELl'art. 1062 c.c.
13. Dalle risultanze istruttorie e ai sensi ELl'art. 115 c.p.c., risulta provato quanto segue:
- con tre distinti atti di compravendita, la società attrice ha venduto alla società Controparte_1
convenuta la piena proprietà di tre appezzamenti di terreno edificabile, tutti siti in Greve Controparte_3
in Chianti (FI), località Chiocchio, Frazione di Strada in Chianti (docc. 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 4, 5 e 6 EL fascicolo di parte convenuta);
- in particolare, mentre con l'atto di compravendita ai rogiti EL Notaio EL 30.5.2019 Persona_5
(rep. 25478/11471), trascritto il 13.1.2019 al reg. part. 17558, erano stati ceduti i terreni catastalmente rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti (FI), nel foglio di mappa 41, dalle particelle 480 e 747, con l'atto di compravendita ai rogiti EL medesimo Notaio EL 1.8.2019 (rep.
25698/11605), trascritto il 2.8.2019 al reg. part. 24120, erano stati alienati i terreni catastalmente rappresentati dalle particelle 488 e 475 ELlo stesso foglio di mappa 41 e con il successivo atto di compravendita ai rogiti EL medesimo Notaio EL 14.5.2020 (rep. 26524/12120) erano stati ceduti i terreni catastalmente rappresentati dalle particelle 477, 481 e 489 ELlo stesso foglio di mappa 41 (docc.
10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 4, 5 e 6 EL fascicolo di parte convenuta);
pagina 19 di 34 - i terreni venduti alla convenuta, pervenuti alla società venditrice, insieme a maggior consistenza, in forza ELl'atto di compravendita per Notaio EL 9.10.2006 (rep. 14500/4502), trascritto il Persona_6
12.10.2006 al reg. part. 32399 dalla società Cavitria, a cui erano pervenuti Controparte_6
per fusione per incorporazione ELla società in forza Controparte_7
ELl'atto per Notaio EL 24.12.1996 (rep. 22404/3521), trascritto in data 20.1.1997 al reg. Persona_3
part. 1661, sono tutti posti in una più ampia area classificata dal Regolamento Urbanistico Comunale come “AE5” VI di IA ed oggetto di un Piano Attuativo di iniziativa privata, approvato definitivamente con Delibera EL Consiglio Comunale n. 54 EL 28.5.2008, che prevedeva la realizzazione all'interno di 12 unità minime di intervento (dette U.M.I.) di vari edifici monofamiliari e plurifamiliari, da destinarsi a civile abitazione, nonché ELle relative opere di urbanizzazione (docc. 9,
10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 4, 5 e 6 EL fascicolo di parte convenuta);
- più nello specifico, i terreni acquistati dalla società convenuta con il primo dei citati atti di compravendita sono attualmente rappresentati nel predetto Catasto Terreni dalle particelle 722, 724 e
725 EL foglio di mappa 41 a seguito EL frazionamento EL 19.8.2020 prot. 70304, che ha riguardato anche altri terreni appartenenti alla medesima area sopra citata e con cui sono state soppresse, tra le altre, le particelle 474 e 480, e costituiscono la U.M.I. 1, mentre le diverse particelle acquistate con gli ulteriori due contratti di compravendita sopra citati costituiscono la U.M.I. 2 (docc. 6, 10, 12, 13, 15 e
17 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta);
- come riportato in tutti i predetti atti di compravendita, per l'attuazione EL predetto Piano il Comune
di Greve in Chianti, da un lato, ed i soggetti attuatori EL Piano, ovvero la società Controparte_1
odierna attrice, la società La CA EL OR S.r.l. e la società Parte_2
dall'altro, avevano stipulato dapprima la Convenzione di lottizzazione EL 30.1.2009 (rep. 1188),
trascritta in data 15.2.2009 al reg. part. 6073, con cui le società lottizzanti si erano impegnate a cedere gratuitamente al i terreni oggetto di sedime ELle opere di urbanizzazione primaria, e CP_8
successivamente l'accordo transattivo, modificativo ed integrativo ELla prima, EL 1.12.2014 (rep.
1490), trascritto in data 29.12.2014 al reg. part. 28270 (docc. 2, 4, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
2-6 e 21-24 EL fascicolo di parte convenuta);
pagina 20 di 34 - in particolare, tra le pattuizioni contenute nel predetto accordo transattivo era stato previsto, tra l'altro,
che le strade interne di lottizzazione denominate VI EL Nuovo Olivo, VI EL Bosco e VI Vecchia EL
Podere “per il tratto compreso tra VI EL Lago ed il congiungimento con VI di IA (ad esclusione degli ultimi ml. 35,00)”, non sarebbero più state cedute al come previsto nella Convenzione di CP_8
lottizzazione originaria, ma sarebbero state mantenute in proprietà privata, mentre i terreni di proprietà ELl'odierna attrice che sarebbero stati ceduti gratuitamente al restavano quelli che CP_8
costituiscono la diversa VI EL Lago, l'isola ecologica posta tra VI EL Lago e l'U.M.I. 1, ed il
Parcheggio Pubblico P2 posto tra la U.M.I. 1 e la medesima VI EL Lago da un lato e la VI Vecchia
EL Podere dall'altro (docc.
2-6 e 11 EL fascicolo di parte attrice e doc. 2 e 3 EL fascicolo di parte convenuta);
- a fronte EL mantenimento in proprietà privata ELle strade interne di lottizzazione sopra citate “al fine di assicurare comunque l'uso collettivo” ELle stesse “a servizio degli insediamenti residenziali ELla nuova lottizzazione”, con il medesimo accordo integrativo sopra citato le società lottizzanti si erano inoltre impegnate “a costituire un consorzio unico tra tutti i residenti ELla lottizzazione, che abbia la
titolarità e la gestione ELla strada stessa e ELle opere ad essa connesse (percorsi pedonali, illuminazione, ecc.)” e a far sì che le stesse “siano soggette al regime ELla comunione pro indiviso tra tutti gli acquirenti (e loro futuri aventi causa) ELle unità immobiliari facenti parte ELla lottizzazione”
(pagg. 7, 9 e 10 doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta), nonché “a
costituire una servitù di passaggio ai fini degli interventi di manutenzione a favore EL e degli CP_8
enti gestori per i sottoservizi (acquedotto, fognature, linee elettriche, gas, telefoniche) da realizzare in interrato lungo la viabilità” in questione (pag. 10 doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL
fascicolo di parte convenuta);
- inoltre, all'epoca ELla stipula dei tre contratti di compravendita sopra citati erano già stati rilasciati sia il Permesso a Costruire n. 2018/06 per la realizzazione di un edificio residenziale trifamiliare all'interno ELla U.M.I. 1, di cui le parti avevano previsto la voltura in favore ELl'acquirente, sia il
Permesso a Costruire n. 11/2014 per la realizzazione ELle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano, i cui oneri erano rimasti a carico ELla società venditrice, citato espressamente in tutti e tre i predetti rogiti, ed a cui è seguito il successivo Permesso a Costruire n. 2019/16 per il loro pagina 21 di 34 completamento, già richiesto e rilasciato all'epoca ELla stipula EL terzo atto di compravendita in favore di tutte le società lottizzanti, ivi compresa l'odierna società convenuta nella sua qualità di proprietaria dei terreni ELla U.M.I. 1 e di parte di quelli ELla U.M.I. 2 ed ivi espressamente richiamato
(docc. 7, 8, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-9 EL fascicolo di parte convenuta);
- le opere di urbanizzazione primaria di cui ai predetti permessi sono state realizzate dalla società convenuta in forza ELl'apposito contratto di appalto stipulato il 12.6.2018 con la società attrice e la società La CA EL OR S.r.l. (doc. 30 EL fascicolo di parte convenuta);
- per quanto riguarda nello specifico la U.M.I. 1, successivamente all'acquisto da parte ELla convenuta ed alla voltura in suo favore EL citato Permesso a Costruire n. 2018/06, quest'ultima aveva dapprima provveduto a richiedere ed ottenere il Permesso a Costruire in Variante n. 2021/05 EL 26.2.2021,
sempre per la realizzazione di un edificio trifamiliare, e, successivamente, i Permessi a Costruire n.
2020/22 EL 28.9.2020 e n. 2020/21 per la realizzazione, rispettivamente, di un edificio bifamiliare e di un edificio monofamiliare (doc. 20 EL fascicolo di parte convenuta);
- tutti i Permessi a Costruire sopra citati interessano anche i terreni confinanti con quelli acquistati dalla convenuta rimasti di proprietà ELl'attrice, i quali sono stati oggetto ELle varie attività contestate da quest'ultima ed oggetto ELla presente causa (docc. 7, 8, 10, 12-15, 17-68, 70 e 71 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-10 e 28 EL fascicolo di parte convenuta, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024 e all. 2
CTU);
- in particolare, a seguito ELle compravendite stipulate con l'odierna convenuta sopra citate e ELla
successiva cessione gratuita al Comune dei terreni identificati nel predetto accordo transattivo EL 2014,
effettuate in parte dalla medesima convenuta, divenutane proprietaria a seguito dei predetti atti di trasferimento, con atto per Notaio EL 12.4.2022 (rep. 28874/13450), trascritto in data Persona_5
28.4.2022 ai regg. partt. 13400, 13401 e 13402, ed in parte, con successivo atto ai rogiti EL medesimo
Notaio EL 19.12.2022 (rep. 29679/13915) e trascritto in data 28.12.2022 al reg. part. 40307, dall'odierna attrice, quest'ultima è rimasta proprietaria, tra l'altro, di vari terreni confinanti con quelli attualmente di proprietà ELla convenuta (doc. 74 EL fascicolo di parte attrice e docc. 13 e 29 EL
fascicolo di parte convenuta);
pagina 22 di 34 - più nello specifico, i terreni in questione sono attualmente rappresentati dalle particelle 715, 720 e
721, costituenti la , confinante con la U.M.I. 1, dalle particelle 719, 749 e 774, ovvero le CP_5
porzioni ELla strada interna di lottizzazione denominata VI Vecchia EL Podere e confinanti con la
U.M.I. 2, dalle particelle 775 e 776, costituenti una fascia di terreno frapposta tra tale strada e la U.M.I.
1, dalla particella 750, la quale costituisce una piccola porzione di terreno frapposta tra la VI Vecchia
EL Podere ed il Parcheggio Pubblico P2 e che insieme alla predetta particella 775 identifica un fosso di guardia, e dalla particella 733, che identifica una fascia di terreno frapposta tra le particelle 724 e 725
ELla U.M.I. 1 e la pubblica VI di IA, e al cui interno risultano due aiuole di proprietà comunale, catastalmente identificate dalle particelle 736 e 740 l'una, di maggiore dimensione, e dalle particelle
738 e 741 l'altra, di dimensione minore (doc. 11 EL fascicolo di parte attrice);
- oltre a tali terreni, sia la U.M.I. 1 che la U.M.I. 2 di proprietà ELla convenuta confinano, ad est, con porzione ELla pubblica VI EL Lago, e non sono quindi intercluse (docc. 6 e 11 EL fascicolo di parte attrice).
14. Tanto premesso, alla luce ELle predette risultanze istruttorie, la società attrice ha assolto l'onere probatorio gravante sulla stessa avente ad oggetto la titolarità EL proprio diritto di proprietà sui terreni asseritamente gravati dai pesi lamentati, tenuto conto che la stessa, oltre che ampiamente provata documentalmente, risulta altresì pacifica in quanto non contestata tra le parti (docc. 2, 4, 9, 10, 12, 13,
69, e 72-74 EL fascicolo di parte attrice e docc. 2-6, 13, 25-27, 29, 30 e 34 EL fascicolo di parte convenuta).
Infatti, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azione negatoria ex art. 949 c.c. non è necessario fornire la c.d. probatio diabolica richiesta invece per l'azione di rivendicazione, e l'onere probatorio gravante sull'attore è limitato alla dimostrazione “con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido” (Cass. n. 472/2017;
conformi, tra le tante: Cass. n. 21851/2014; Cass. n. 25809/2013; Cass. n. 12233/2002), dovendo presumersi la libertà da ogni peso o limitazione EL fondo (Cass. n. 472/2017; Cass. n. 113/2017; Cass.
n. 18890/2014; Cass. n. 8527/1996), salva la dimostrazione ELl'esistenza EL diritto invocato dal convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio (Cass. n. 18028/2019; Cass. n. 472/2017; Cass.
n. 21851/2014; Cass. n. 4366/2002).
pagina 23 di 34 15. Peraltro, nel caso di specie i diritti di cui parte attrice chiede che sia dichiarata l'inesistenza, sono oggetto ELl'autonoma domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dalla società convenuta e sulla quale grava quindi l'onere di provare la costituzione di tale diritto mediante uno dei relativi modi di costituzione o di acquisto (tra le tante: Cass. n. 18890/2014).
16. Nel caso di specie, sebbene risulti chiaramente provata in capo alla società convenuta la proprietà
dei terreni costituenti il presunto fondo dominante, sia in forza dei titoli di provenienza documentalmente prodotti (docc. 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta), sia perché anche questa è circostanza pacifica e non contestata tra le parti, la convenuta non ha tuttavia assolto l'onere probatorio sopra descritto.
Infatti, in primo luogo le servitù invocate non possono ritenersi costituite contrattualmente ex art. 1058
c.c. mediante i tre atti di compravendita con cui la società attrice ha alienato alla società convenuta la proprietà dei terreni costituenti le U.M.I. 1 e 2 sopra richiamati (docc. 12, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta).
Ed invero, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo chiarito che “ai fini ELla costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari”, essendo sufficiente che dall'atto -che deve avere natura contrattuale e rivestire la forma stabilita dalla legge ad substantiam - “si desuma la volontà ELle parti di costituire un vantaggio a favore EL fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario” e che tale volontà “risulti in modo inequivoco anche se il contratto sia diretto ad altro fine” (Cass. n. 21254/2024; conformi, tra le tante: Cass. n. 10169/2018;
Cass. n. 9475/2011; Cass. n. 2658/2001; Cass. n. 10649/1994; Cass. n. 5123/1990), tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
17. Infatti, come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta all'udienza EL 26.10.2023, in nessuno dei tre contratti di compravendita sopra citati si rinviene alcuna espressa previsione avente ad oggetto la costituzione ELle pretese servitù (verbale ELl'udienza EL 26.10.2023), né alcuna menzione o riferimento, nemmeno generici, alle modalità di accesso ai terreni alienati (docc. 10, 12 e 13 EL
fascicolo di parte attrice e docc.
4-6 EL fascicolo di parte convenuta).
pagina 24 di 34 Tale volontà, inoltre, non può nemmeno essere ricavata dagli atti e titoli amministrativi richiamati nei predetti titoli di acquisto, ed in particolare dal Permesso a Costruire n. 2018/06, richiesto ed ottenuto dall'attrice prima ELla cessione dei terreni costituenti la U.M.I. 1 per la realizzazione al suo interno di un edificio trifamiliare, dal Piano Attuativo di iniziativa privata relativo all'intero più ampio comparto di lottizzazione di cui fanno parte tutti i terreni oggetto di causa o, ancora, dalle planimetrie allegate agli stessi, che pur prevedevano accessi alla U.M.I. 1 dalla pubblica VI di IA e dalla VI Vecchia
EL Podere, né dalla volontà espressa dalle parti di far subentrare e volturare il predetto Permesso a
Costruire in favore ELl'acquirente, né, infine, dal richiamo alla Convenzione di lottizzazione originaria ed al successivo accordo integrativo e modificativo ELla stessa (docc. 2-5, 7, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc. 2-10, 22 e 24 EL fascicolo di parte convenuta).
Infatti, non solo il Piano Attuativo di iniziativa privata, che peraltro indicava tra gli accessi alla U.M.I.
1 anche un accesso dalla diversa VI EL Lago, divenuta di proprietà pubblica e con cui confinano entrambe le U.M.I. acquistate dall'odierna convenuta (docc. 5, 6, 11 e 74 EL fascicolo di parte attrice e docc. 13, 22 e 26 EL fascicolo di parte convenuta), è un mero strumento di pianificazione urbanistica e non costituisce un titolo abilitativo per l'esecuzione di alcun intervento edilizio, ma ai sensi ELl'art. 11,
comma 3 d.p.r. 380/2001 i Permessi a costruire non pregiudicano e fanno salvi i diritti dei terzi, né sono idonei a costituire diritti reali quali le invocate servitù.
Del resto, come più volte espressamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in casi simili a quello di specie, nemmeno l'espresso richiamo nei predetti atti di compravendita di tali atti o ELle Convenzioni di lottizzazione stipulate in attuazione di Piani Attuativi possono essere idonei a tal fine, dovendosi escludere che “la volontà di costituire una servitù per l'utilità di un costruendo fabbricato possa desumersi dalle dichiarazioni sottoscritte dai proprietari di un fondo nell'istanza di rilascio ELla concessione edilizia”, o negli stessi progetti alla stessa allegati, anche se espressamente sottoscritti dai proprietari dei rispettivi fondi interessati, “non essendo dirette tali dichiarazioni, a costituire rapporti di natura reale tra i sottoscrittori” (Cass. n. 2658/2001; Cass. n. 9475/2011; Cass. n.
5123/1990).
18. Peraltro, dall'analisi complessiva dei titoli di provenienza ELla convenuta, nonché di tutti gli atti amministravi ivi richiamati, comprese le planimetrie e gli elaborati grafici, emerge chiaramente sia che pagina 25 di 34 i terreni acquistati dalla stessa confinavano su più lati con terreni ancora di proprietà ELla venditrice,
sia quali erano i terreni che dovevano essere ceduti al in esecuzione ELla Convenzione di CP_8
lottizzazione e ELl'accordo integrativo ELla stessa e quali invece rimanevano di proprietà ELl'attrice anche a seguito ELle predette cessioni al (docc. 2-5, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e CP_8
docc.
2-6 EL fascicolo di parte convenuta) e, nonostante tali circostanze, la convenuta non ha preteso che in sede di compravendita venisse pattuito alcunché in relazione alle modalità di accesso ai terreni acquistati.
In particolare, al momento ELla stipula EL primo atto di compravendita, che aveva ad oggetto i terreni costituenti la U.M.I. 1, era già stato previsto con il predetto accordo modificativo EL 1.12.2014, ivi espressamente richiamato, che la strada interna di lottizzazione denominata VI Vecchia EL Podere era e sarebbe rimasta di proprietà ELla società alienante (docc. 4, 10, 12 e 13 EL fascicolo di parte attrice e docc.
3-6 EL fascicolo di parte convenuta).
In secondo luogo, sebbene nel contratto avente ad oggetto i terreni costituenti la U.M.I. 1 fosse stata indicata espressamente tra i confini dei terreni alienati anche la pubblica VI di IA, in realtà tra la stessa ed i terreni acquistati vi era una porzione di terreno rimasta di proprietà ELl'attrice la cui cessione non rientrava tra quelle da cedere al (doc. 10 EL fascicolo di parte attrice e doc. 4 EL CP_8
fascicolo di parte convenuta).
Inoltre, la circostanza che le particelle che identificano attualmente le porzioni di terreno frapposte tra i terreni acquistati e la strada pubblica VI di IA da un lato e la strada interna di lottizzazione VI
Vecchia EL Podere dall'altro, tra cui la particella 733 che rappresenta la striscia di terreno tra la U.M.I.
1 e la prima, siano derivate dal frazionamento EL 19.8.2020 n. 70304.1/2020, successivo alla predetta compravendita, risulta EL tutto irrilevante (doc. 12 EL fascicolo di parte convenuta e all. 1 CTU).
Infatti, non solo tali particelle, che costituiscono i pretesi fondi serventi, derivano dal frazionamento di precedenti particelle già di proprietà ELla medesima attrice, ma dagli elaborati grafici allegati sub lett.
C), sia alla Convenzione di lottizzazione che all'accordo modificativo ELlo stesso, è evidente che le aree di cui era stata prevista la cessione al erano solo porzioni ELle più ampie particelle di CP_8
proprietà ELla dante causa ELla convenuta (docc.
2-5 EL fascicolo di parte attrice e docc. 2 e 3 EL
fascicolo di parte convenuta).
pagina 26 di 34 Particolarmente significativo in proposito risulta quanto previsto nell'elaborato grafico allegato sub lett.
C) all'accordo modificativo ELla Convezione di lottizzazione che, come ivi espressamente previsto, costituisce “parte integrante e sostanziale” ELlo stesso, in relazione al terreno attualmente rappresentato dalla particella 733, di proprietà ELl'attrice (docc. 4 e 5 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta).
Infatti, dall'analisi di tale elaborato grafico l'area da destinarsi a verde pubblico e denominata VU2,
che comprende la fascia di terreno frapposta tra la U.M.I. 1, acquistata dalla convenuta, e VI di IA
e all'epoca identificata catastalmente dalla più ampia particella 382 da cui è derivata l'attuale particella
733, è rappresentata in modo da non comprendere la fascia di terreno oggetto di contestazione, che quindi era evidentemente esclusa dalle aree che avrebbero dovuto essere cedute al e che la CP_8
convenuta era perfettamente in grado di apprendere tale circostanza e, quindi, di rendersi conto ELla
necessità di inserire nel proprio atto di acquisto pattuizioni relative ad eventuali accessi ai terreni acquistati con tale lato (docc. 4 e 5 EL fascicolo di parte attrice e docc. 3 e 12 EL fascicolo di parte convenuta).
19. Né possono essere interpretati quali titoli costitutivi di alcuna servitù l'impegno assunto dalla società venditrice, nell'accordo integrativo ELl'originaria Convenzione di lottizzazione, di assoggettare
VI Vecchia EL Podere al regime ELla comunione pro indiviso tra gli acquirenti ELle unità immobiliari da realizzare all'interno ELl'intero comparto ed a costituire un apposito per la CP_9
sua titolarità e gestione, né l'ulteriore impegno ivi assunto a costituire una servitù di passaggio ai fini degli interventi di manutenzione dei sottoservizi da realizzare in interrato lungo tale viabilità a favore
EL e dei relativi enti gestori (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte CP_8
convenuta).
Infatti, in entrambi i casi si tratta di obbligazioni assunte in favore di soggetti diversi dai proprietari dei terreni facenti parte EL comparto di lottizzazione (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL
fascicolo di parte convenuta).
È quindi evidente che nemmeno in tale accordo era stata prevista la costituzione ELle servitù invocate.
Di conseguenza, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni, deve escludersi la costituzione negoziale di queste ultime a sensi ELl'art. 1058 c.c.
pagina 27 di 34 20. Neppure sussistono i presupposti per la costituzione di alcuna servitù per destinazione EL padre di famiglia ex art. 1062 c.c.
Infatti, indipendentemente da ogni altra considerazione in merito alla sussistenza degli altri requisiti necessari alla configurazione ELla predetta fattispecie acquisitiva, risulta dirimente l'assenza EL requisito ELl'apparenza ELle servitù invocate, necessario a tal fine ai sensi ELl'art. 1061 c.c.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia, ai fini ELl'esistenza di tale requisito è necessaria la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio ELla servitù invocata ed inequivocabilmente rilevanti l'esistenza di un peso gravante sul presunto fondo servente che si configuri come un preciso onere a carattere stabile (tra le tante: Cass. n. 7004/2017; Cass. n. 9584/2017; Cass. n. 14292/2017; Cass. n. 2355/2017;
Cass. n. 1675/2015; Cass. n. 9072/2011; Cass. n. 13228/2010).
Inoltre, nel caso di servitù di passaggio quali quelle oggetto ELla domanda in esame la stessa Corte di
Cassazione è costante nel ritenere che non sia sufficiente a tal fine neanche la presenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo di permettere il passaggio invocato, richiedendo piuttosto l'esistenza di
“un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio ELla servitù” (tra le tante:
Cass. n. 11825/2015; Cass. n. 10696/2005).
Tanto premesso, nel caso di specie la convenuta non ha fornito, né risulta dagli atti, alcuna prova ELla presenza nei luoghi di causa di opere obiettivamente destinate all'esercizio ELle servitù domandate al momento EL trasferimento in favore ELla convenuta dei terreni oggetto di causa, ovvero il momento in cui si sarebbe dovuta verificare la fattispecie costitutiva invocata, né, peraltro, risulta mai esser stata sussistente (docc. 14, 17-68 EL fascicolo di parte attrice e doc. 14 EL fascicolo di parte convenuta e all.
2 CTU).
21. Alla luce di quanto sopra la domanda attorea ex art. 949, comma 1 c.c. è fondata e deve essere accolta, mentre è infondata e deve essere rigettata la domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta dalla convenuta.
22. Devono, quindi, essere nuovamente rigettate le richieste istruttorie svolte dalla società convenuta,
reiterate in sede di precisazione ELle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini EL decidere alla luce
ELle motivazioni sopra esposte.
pagina 28 di 34 23. Passando ora alle domande di parte attrice aventi ad oggetto l'accertamento degli illeciti asseritamente compiuti dalla convenuta sui predetti terreni di proprietà ELl'attrice e la condanna ELla convenuta all'eliminazione di quelli non rimossi in corso di causa -domanda da qualificarsi ai sensi ELl'art. 949, comma 2 c.c.- le stesse devono ritenersi fondate in quanto le opere ed i manufatti in questione risultano ampiamente provati documentalmente e la società convenuta non ha contestato di averli realizzati, essendosi limitata a sostenerne la legittimità, in quanto esercizio ELle invocate servitù
che, tuttavia, sono state ritenute insussistenti per quanto sopra esposto.
24. La società convenuta deve pertanto essere condannata a rimuovere le seguenti opere, tuttora esistenti, come accertato dalla C.T.U. svolta, con ripristino EL precedente stato dei luoghi:
- lo sbancamento lungo 4,30 metri circa, la massicciata stradale e la ELimitazione con un cordolino di legno realizzati nella porzione di terreno ELla più ampia particella 733 posta tra le due aiuole di proprietà comunale (docc. 14, 36, 38-40, 43, 44 e 58 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 12, 13, 41 e 42 CTU e fotografie 1-4 all. 2 CTU);
- tutte le opere realizzate sulla particella 733 che consentono l'accesso da VI di IA al parcheggio privato di proprietà ELla convenuta rappresentato dalla particella 725 (docc. 14, 36, 38-40,
43, 44 e 58 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 13, 14, 41 e 42 CTU e fotografie 1,2 e 4 all. 2 CTU);
- i due varchi posti sulla particella 776 lungo il tracciato di VI Vecchia EL Podere per l'accesso dalla stessa alla U.M.I. 1 (docc. 14, 23-29, 31, 32, 63, 66 e 67 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 17, 18, 43 e 44 CTU e fotografie 12 e 16 all. 2 CTU);
- il ripristino EL cordonato di contenimento posizionato dall'attrice lungo il confine tra le porzioni di VI Vecchia EL Podere costituite dalle particelle 774 e 719 e le particelle 775 e 771, in corrispondenza dei due varchi sopra descritti (docc. 14, 18-23, 27-31, 34, 48, 49, 51-53, 62, 64, 65 e 68 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 19, 20 e 44 CTU e fotografie 12,
13,15 e 16 all. 2 CTU);
- tutti i varchi e le opere che consentono il collegamento tra i terreni di proprietà ELla
convenuta rappresentati dalle particelle 724 e 722 (nella citazione e nella CTU è indicata la particella pagina 29 di 34 dalle particelle 749, 774 e 719 ed i terreni rappresentati tali particelle 720, 721, 775 e 776 (docc. 14,
18-24, 26-28, 30, 31, 34, 48, 49, 51-53, 62, 64, 65 e 68 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza EL 4.3.2024, pagg. 25-27 e 48-49 CTU e fotografie 12, 15 e 16 all. 2 CTU).
Si dà atto che sono state riportate tutte le particelle citate nelle contestazioni e nelle conclusioni ELl'attrice in quanto sebbene la C.T.U. affermi espressamente che i varchi d'accesso alla U.M.I. 1
sono posti lungo parte EL tracciato ELla predetta VI Vecchia EL Podere, gli stessi comprendono anche le particelle tra la UMI 1 e la predetta via.
25. Deve inoltre essere ordinata la rimozione dei due pali in legno posti ai lati di VI Vecchia EL
Podere, che si dipartono da tubazioni interrate poste nelle U.M.I. 1 e 2, entrambe di proprietà ELla
convenuta, e che, attraversando la predetta strada, permettono il collegamento aereo tra le predette tubazioni (docc. 14, 26-29, 31, 33-35, 62-64, 66 e 68 EL fascicolo di parte attrice, verbale ELl'udienza
EL 4.3.2024, pagg. 23, 24, 46 e 47 CTU e fotografie 14, 18 e 19 all. 2 CTU).
Infatti, sebbene la C.T.U. abbia accertato che le tubazioni da cui dipartono i predetti pali corrispondono ai sottoservizi relativi alle linee elettriche, gas e telefoniche di cui all'art. 5 ELl'accordo integrativo EL
1.12.2014 tra le società lottizzanti ed il e con cui le prime si erano impegnate a costituire a CP_8
favore EL e degli enti gestori degli stessi una servitù di passaggio ai fini dei relativi interventi CP_8
di manutenzione, da realizzare in interrato lungo le strade interne di lottizzazione quale quella in esame
(pagg. 24 e 47 CTU) e sebbene, come riconosciuto dallo stesso CTP di parte convenuta, si tratti di un collegamento meramente provvisorio, tale passaggio di tubazioni non avviene secondo le modalità
previste dal predetto accordo (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta).
26. Nulla quaestio invece sulle altre tubazioni poste sulla particella 733 (docc. 14, 36, 37 e 60 EL
fascicolo di parte attrice, pagg. 14-16 e 42 CTU e fotografie 4-7 all. 2 CTU), tenuto conto che in tal caso, oltre all'accertata corrispondenza ELle stesse con i predetti sottoservizi, le stesse sono state totalmente eliminate dalle conclusioni da ultimo precisate dall'attrice.
27. Non può invece essere ordinata alla convenuta la rimozione né ELla recinzione composta da pali in legno e rete metallica continua apposta sul confine tra la U.M.I. 1 e la porzione di terreno parte ELla
particella 733 destinata a verde e frapposta tra la prima e VI di IA (docc. 14, 41, 42 e 59 EL
pagina 30 di 34 fascicolo di parte attrice, pagg. 16 e 43 CTU e fotografie 8 e 9 all. 2 CTU), né ELle due tettoie per stalli fissi di autovetture e EL manufatto destinato ad impianti e contatori vari realizzati dalla convenuta sulla sua particella 725 (docc. 14, 40, 42, 54, 59 e 61 EL fascicolo di parte attrice, pagg. 17 e 43 CTU e fotografie 1, 10, 10 e 11 all. 2 CTU) in quanto, sebbene la loro sussistenza, oltre a non essere contestata, sia stata verificata anche nel corso EL sopralluogo effettuato dal CT.U., non risulta ravvisabile nel caso di specie alcuna violazione ELle norme sulle distanze legali tra fondi finitimi.
Infatti, indipendentemente da ogni considerazione in merito alla qualificabilità dei manufatti in questione come nuove costruzioni ai fini ELle norme sulle distanze legali, da un lato il C.T.U. ha dato atto che la recinzione si trova “sul confine ELl'UMI” (pagg. 16 e 43 CTU e fotografie 8 e 9 all. 2
CTU), e dall'altro, dalla stessa prospettazione fornita dalla parte attrice risulta che le due tettoie ed il manufatto contenente gli impianti ed i contatori ELl'ENEL sono stati realizzati dalla convenuta lungo il confine con la particella 733, di proprietà ELla prima, ma all'interno EL fondo di proprietà ELla
seconda.
Pertanto, non risulta alcuna violazione né ELla proprietà ELl'attrice, né di alcuna norma in materia di distanze, tenuto conto che la distanza di tre metri prevista dall'art. 873 c.c. “riguarda la distanza tra costruzioni su fondi confinanti e non tra una costruzione ed il confine EL fondo” (Cass. n.
20529/2017).
Non sono invece oggetto ELla presente controversia né la recinzione continua realizzata dalla convenuta sul confine tra la U.M.I. 1 e la pubblica VI EL Lago, che impedisce l'accesso alla prima da tale via, né l'apertura di un varco pedonale dotato di cancello per l'accesso alla medesima U.M.I. dal
Parcheggio Pubblico P2, sia in quanto nemmeno descritte come abusi nei confronti dei propri fondi, sia in quanto tali opere riguardano pacificamente terreni di proprietà pubblica (doc. 74 EL fascicolo di parte attrice, docc. 13 e 29 EL fascicolo di parte convenuta, pagg. 25, 27, 48 e 49 CTU, all. 1 e fotografia 22 all. 2 CTU).
28. Pertanto, alla luce ELle precedenti argomentazioni la convenuta deve essere condannata a rimuovere le opere ed i manufatti sopra meglio indicati, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione
ELla presente sentenza.
pagina 31 di 34 Deve, infine, essere accolta la domanda attorea di condanna ELla convenuta al pagamento ex art. 614-
bis c.p.c., di un importo che si ritiene congruo quantificare in € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ELla predetta rimozione oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione ELla
presente sentenza da parte ELla Cancelleria.
29. Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria svolta dall'attrice, per non avere quest'ultima provato l'esistenza di un danno risarcibile causato dalle contestate condotte poste in essere dalla società
convenuta e non potendo lo stesso essere desunto in via presuntiva.
30. Va infatti evidenziato come in corso di causa molte ELle opere contestate dalla società attrice siano state rimosse e come per alcune di esse si trattasse ELle recinzioni di cantiere, realizzate dalla convenuta durante l'esecuzione dei lavori a lei appaltati (pagg. 14-18, 20-23 e 42-46 CTU e all. 2
CTU).
31. Inoltre, i terreni interessati dalle condotte contestate alla convenuta sono inedificabili e risultano per lo più rappresentati da particelle di piccola consistenza frapposte tra i terreni ceduti alla convenuta ed i tracciati stradali prospicienti, ovvero la pubblica VI di IA e la VI Vecchia EL Podere, rimasta di proprietà ELl'attrice ma oggetto EL preciso obbligo convenzionale assunto dalla stessa di assoggettarla al regime di comunione pro indiviso tra tutti i proprietari ELle unità residenziali ELl'intero comparto e di costituire un apposito Consorzio per la titolarità e gestione ELla stessa (doc. 4 EL fascicolo di parte attrice e doc. 3 EL fascicolo di parte convenuta).
32. In ogni caso, non solo l'attrice non ha provato di aver ricevuto concrete offerte di acquisto in relazione ai terreni in questione, ma è verosimile ritenere che fosse improbabile che gli stessi potessero interessare a soggetti diversi dalla convenuta stante la loro consistenza e posizione sopra descritta.
33. Peraltro non si può fare a meno di rilevare che la quantificazione EL danno indicata nella citazione,
oltre che palesemente eccessiva, alla luce ELle precedenti considerazioni, corrisponde sostanzialmente all'importo EL credito vantato dalla convenuta nei confronti ELl'attrice a titolo di saldo EL
corrispettivo dei lavori di appalto alla stessa commissionati ed oggetto di una parallela causa, pendente tra le stesse parti, per l'opposizione al decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto a tale titolo dalla società e dichiarato esecutivo in tale sede con ordinanza EL 13.12.2022 (docc. 30 e 33 EL CP_3
fascicolo di parte convenuta).
pagina 32 di 34 34. Infine, nonostante tra i terreni costituenti la U.M.I. 1 e la pubblica VI di IA vi fosse una striscia di terreno rimasta di proprietà ELl'attrice e non rientrante tra le aree di cui era prevista la cessione gratuita in favore EL in forza ELla Convenzione di lottizzazione e EL successivo accordo CP_8
modificativo ELla stessa, nel relativo rogito la pubblica VI di IA era stata espressamente indicata tra i confini dei terreni ceduti (doc. 10 EL fascicolo di parte attrice e doc. 4 EL fascicolo di parte convenuta).
È quindi verosimile ritenere che ciò, unitamente ai progetti allegati al Piano Attuativo ed al Permesso a
Costruire richiesto ed ottenuto dalla stessa società venditrice per la realizzazione all'interno ELl'UM.I.
1 di un edificio trifamiliare prima EL citato trasferimento, tutti richiamati nel relativo rogito, abbiano potuto indurre la convenuta a pensare, sebbene erroneamente, di poter legittimamente utilizzare i terreni in questione.
35. Le spese processuali EL presente procedimento, ivi comprese quelle relative ai CCTTPP ed alla mediazione precedentemente svolta, devono essere compensate tra le parti, stante la parziale soccombenza ELle stesse e per quanto evidenziato per il rigetto ELla domanda risarcitoria svolta da parte attrice.
36. Infine, le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico per il 50% ELl'attrice e per il restante 50% EL convenuto, stante la parziale soccombenza ELle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinte, così provvede:
ACCOGLIE la domanda ex art. 949, comma 1 c.c. svolta da Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale ex art. 1079 c.c. svolta da e, per l'effetto, Controparte_3
DICHIARA l'inesistenza di servitù a carico dei terreni di proprietà di Controparte_1
rappresentati al Catasto Terreni EL Comune di Greve in Chianti (FI), Foglio di mappa 41, particelle
715, 719, 720, 721, 733, 749, 750, 774, 775 e 776 ed a favore dei terreni di proprietà di CP_3
e rappresentati al medesimo Catasto Terreni, Foglio di mappa 41, particelle 722, 724, 725, 488,
[...]
475, 477, 481 e 489;
pagina 33 di 34 ORDINA a in persona EL legale rappresentante pro tempore, di rimuovere ed Controparte_3
eliminare tutte le opere ed i manufatti meglio descritti ai paragrafi 24 e 25 ELla parte motiva,
assegnando a tal fine il termine di 60 giorni dalla comunicazione ELla presente sentenza;
ACCOGLIE la domanda ex art. 614-bis c.p.c. svolta da e pone quindi a Controparte_1
carico di l'importo di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione ELla Controparte_3
presente sentenza successivo alla scadenza EL termine di 60 giorni dalla comunicazione ELla stessa;
RIGETTA la domanda risarcitoria svolta da Controparte_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
PONE le spese di CTU, come già liquidate, per il 50% a definitivo carico ELla società attrice e per il restante 50% a definitivo carico ELla società convenuta.
Firenze, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 34 di 34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
772 per un evidente errore materiale), le porzioni EL tracciato di VI Vecchia EL Podere rappresentate