Sentenza 2 gennaio 2001
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN000 2 1 /0 1 REPUBBLICA TA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 1732/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.21 Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 10/10/00 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio JL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig. per diritt 2. GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA CUOGHI LINDA, elettivamente lo studio dell'avvocato COLA DI RIENZO 28, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, Rilasciata copia legale giusta delega in atti;
IWPS al Sig. per diritti L. ricorrente - 29 GEN. 2001 IL CANCELLIERS
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, CANCILLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto,presso l'Avvocatura 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4094 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- 1. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in calce alla copia notificata del Rilasciata copia legale- CABIBBO ricorso;
al Sig. per diritti L. resistente con mandato " - 2 FEB 2001 IL CANCELLIERE avversO la sentenza n. 15/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 29/01/97 R.G.N. 20853/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.1.1993 il Pretore di Modena dichiarava inammissibile la domanda di DA UO tendente ad ottenere l'integrazione al minimo sulla pensione indiretta e la condanna dell'Inps a corrispondere, dal 1°10.1983, l'importo conservato di detta pensione integrato al minimo alla data del 30.9.1983, c.d, "cristallizzazione". Proposto appello da parte dell'assicurata, e costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Modena con sentenza del 29.1.1997, confermava la decisione pretorile, compensando le spese del grado. Osservava il Tribunale che, in base all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come interpretato autenticamente dall'art. 6 della legge n. 166 del 1991, la ricorrente era decaduta dalla possibilità di far valere il proprio diritto alla prestazione integrativa. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, c. 183 della legge n. 662 del 1996 il giudizio concernente la “cristallizzazione” doveva essere dichiarato estinto. Per la cassazione di detta sentenza l'assicurata propone ricorso affidato a due motivi. L'Inps si è costituito mediante procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. 30.4.1970, n. 639, come interpretato dall'art. 6 della legge 1.6.1991, n. 166 - lamenta la ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il termine decennale di decadenza di cui al citato art. 47 decorra dalla "nascita del diritto all'integrazione” e non piuttosto dalla domanda con la quale il titolare avente diritto ha fatto espressa richiesta di integrazione al minimo. Col secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dei commi 181-183 dell'art. 1 della legge 21.12.1996, n. 662, nonché degli artt. 112 3 e 113 c.p.c. osservando che l'estinzione del giudizio disposta dai citati commi dell'art. 1 riguarda la cristallizzazione degli importi goduti a titolo di integrazione alla data del 30.9.1983 per i periodi successivi (in riferimento alla sentenza n.240 del 1994 della Corte costituzionale), mentre la propria domanda riguardava anche l'integrazione per i periodi precedenti l'emanazione del d.l. n. 463/1983. In ogni caso le citate norme della legge n. 662 del 1996 presentano aspetti di illegittimità costituzionale di cui la ricorrente formula espressa denuncia. Il primo motivo è fondato. M Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di precisare (sent. 24.2.1997, n. 1691) che nel regime precedente all'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n.384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n.438, non applicabile ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione, la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come autenticamente interpretato dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, che ha inciso esclusivamente sulla natura del termine decennale in questione e sugli effetti del suo inutile decorso, lasciando per il resto del tutto immutati gli altri elementi della fattispecie disciplinata dall'art. 47 cit. e quindi anche la decorrenza del suddetto termine- deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico. Si pone, pertanto, la necessità di una verifica del rispetto del predetto termine con riferimento alla domanda con la quale l'interessata ha fatto espressa richiesta di integrazione al minimo, compito, questo, che non può non spettare al giudice di merito cui la presente causa, una volta cassata la sentenza impugnata, va rinviata. Poiché l'esito di tale verifica può incidere direttamente sull'eventuale operatività del particolare regime introdotto dai commi 181-183 dell'art. 1 della legge n. 662/96 cui si riferisce il secondo motivo, quest'ultimo deve ritenersi assorbito. La presente causa va, pertanto, rinviata alla Corte di appello di Bologna, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
7 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Ryty деlе IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I Cancelleria D -2 GEN. 2001 Depositata in , O L L O B I 3 3 D oggi, IL COLLABORATIONE 5 0 1 . . DI CANCELLERIA A N T S S R 3 A A ' E 7 T L - R , L 8 P A - E S U 1 D E 1 P I S S I E N N G E S G G A O I E T S A L A O D O P A I T L M , T I I L O R E R A I D T D D S I E O G T E N R E S E 5