Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.04.24 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2881/2023 R.G.
TRA
n.q. di coniuge superstite di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Amodio e Giulio Amodio, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella CP_1
Del Sarto, per procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.05.23, la signora ha dedotto: di Parte_1 essere coniuge superstite del Sig. , il quale aveva lavorato presso Persona_1 lo stabilimento siderurgico della Società Italiana Derivati Vergella spa, nota anche come Deriver, sito in Torre Annunziata alla Via Terragneta n. 72, svolgendo le mansioni di zincatore, dal 1975 sino al 1986 (v. estratto contributivo ); la CP_2
Deriver era un'industria siderurgica del gruppo a partecipazione statale, CP_3 dove si fabbricavano laminati, tondini, binari ferroviari, raccordata direttamente alla stazione di Torre Annunziata Centrale attraverso un binario che usciva dal fascio binari di quest'ultima da un cancello ubicato dalla parte opposta rispetto alla stazione stessa;
all'interno dell'industria i binari erano stati utilizzati anche da interscambio fra convogli ferroviari e navi grazie ad un molo munito di binari che si inoltrava nel mare;
negli impianti siderurgici e in tutti i processi di lavorazione a caldo dei metalli, si era fatto largo uso di amianto e di materiali che lo contenevano, come diffusamente descritto in ricorso;
per tutta la durata del rapporto di lavoro protrattosi per circa 11 anni presso il predetto stabilimento Deriver, il sig. era stato esposto Per_1 costantemente e quotidianamente a significative dosi di fibre di amianto, sia perché
invero, le mansioni precipuamente svolte dal de cuius sig. Per_1 avevano comportato un contatto diretto con amianto stante la natura della sua mansione di zincatore;
nella predetta qualità, il de cuius si era occupato della zincatura, espletando le mansioni dettagliatamente descritte in ricorso;
il sig.
[...]
aveva operato in un ambiente comunque fortemente inquinato della predetta Per_1 sostanza altamente cancerogena (contatto indiretto o ambientale con amianto); le conseguenze dannose della riconosciuta costante esposizione alle nocive polveri di amianto presenti nello stabilimento si iniziavano a manifestare nel corso dell'anno 2017, con la comparsa di dispnea, dolore toracico e addominale, nausea e tosse secca;
per tale motivo, nel settembre del 2017, il de cuius si recava presso l'Ospedale di Boscotrecase, ove scopriva di soffrire di “ittero ostruttivo” e “calcolosi della colecisti” (v. Cartella clinica Ospedale Boscotrecase dal 25.09.2017 al 10.10.2017, all. n. 4); all'esito dei numerosi controlli gli veniva diagnosticato “tumore maligno della colecisti con secondarismi”; non vi erano dubbi sulla natura professionale della patologia che conduceva al decesso il sig. , essendo di tutta evidenza la Per_1 riconducibilità etiologica tra l'esposizione ad amianto – peraltro, riconosciuta dall' in data 02.12.2003 per l'intero periodo lavorativo alle dipendenze della CP_1
Deriver (e, segnatamente, dal 01.01.1975 al 30.06.1986) – e l'insorgere della neoplasia maligna;
tale riconducibilità non era stata riconosciuta dall' solo CP_1 perché il de cuius, in vita, non aveva potuto denunciare in tempo la malattia professionale;
dall'analisi del dato documentale, si evinceva, che il Sig. , Per_1 per la comparsa improvvisa di ittero ostruttivo, era stato costretto a sottoporsi ad una serie di accertamenti clinici e strumentali, che determinavano, nel marzo 2018, la diagnosi di “tumore maligno della colecisti con secondarismi epatici e polmonari”, culminato poi con l'exitus per arresto cardiocircolatorio. Su tali premesse, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la patologia contratta dal de cuius
, quale “tumore maligno della colecisti con secondarismi epatici e Persona_1 polmonari”, nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, lo ha condotto alla morte in data 22.06.2018; 2) dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
a percepire iure proprio la rendita a superstite con decorrenza dal primo
[...] giorno del mese successivo alla morte del de cuius (22.07.2018) o dalla Per_1 diversa decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, nonché l'assegno una tantum per spese funerarie;
3) condannare l' al pagamento di tutte le somme che sarà CP_1 tenuta ad erogare, oltre interessi legali, nonché oltre il maggior danno da svalutazione monetaria..”
Si è costituito in giudizio l'istituto convenuto, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Ha in particolare eccepito la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 d.p.r. 1124/1965 e l'infondatezza della domanda. Ammessa ed espletata consulenza medico legale, sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante ha deciso la causa . La domanda va rigettata per le argomentazioni di seguito esposte di natura dirimente. La rendita ai superstiti è una prestazione economica erogata in caso di decesso del lavoratore a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Spetta al coniuge, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi. In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli,sorelle. Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa sia riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale. Nel caso in esame, l'espeltata CTU ha accertato che la patologia neoplastica del defunto non risulta in intima correlazione con la esposizione Persona_1 all'amianto. Nel dettaglio , l'ausiliario del specialista in medicina legale, ha affermato: Per_2
“.. La ricorrente ha proposto la presente azione giudiziaria Parte_1 ritenendo che la morte del coniuge avvenuta in data Persona_1
22/06/2018, sia riconducibile alla sua specifica attività lavorativa di zincatore presso la Deriver con esposizione all'amianto. Dalla documentazione sanitaria esaminata risulta che il suo exitus è correlato ad un tumore delle vie biliari per quanto la scheda ISTAT, denuncia di morte, faccia riferimento come causa iniziale ad un tumore pancreatico. Chiariti questi aspetti nosologici, nell'uno o nell'altro caso, anche in adesione allo specifico quesito della S.V.I. ( se la malattia professionale denunciata all' sia di origine professionale ed in rapporto causale diretto con CP_1 la prestazione lavorativa di zincatore quale causa unica o preponderante, individuando la data di insorgenza della malattia stessa), non si ritiene che la patologia neoplastica possa avere una etiologia professionale. Infatti, condividendo gli elementi bibliografici di cui al testo Amianto: responsabilità civile e penale e risarcimento danni (Medicina e Diritto;
, Pt_2 Pt_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , Ed. Maggioli, pag.362) l' CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_1 riconosce come causate dalla esposizione ad asbesto le seguenti patologie: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo, carcinoma polmonare, placche ed ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda. Ma lo stesso testo, comunque, fornisce una ulteriore delucidazione: l'ultimo elenco di malattie per cui è obbligatoria la denuncia, pubblicato con d.m. del 14 gennaio 2008 riporta oltre alle citate patologie anche due patologie per la cui genesi professionale asbesto correlata è probabile per il tumore laringeo e possibile per i tumori gastroenterici (pag. 364). Pertanto, ben si comprende che ad una possibilità remota o meno della insorgenza della neoplasia delle vie biliari o del pancreas, c'è una esclusione totale come causa diretta di morte del a cui da parte dell' venne riconosciuto in Per_1 CP_1 data 02/12/2003 la esposizione al rischio amianto (così come da giusta comunicazione allegata nel fascicolo di parte istante). ” CP_1
Le conclusioni del consulente, fondate su argomentazioni scientifiche e ampiamente motivate sulla base della documentazione in atti sono condivise dal Tribunale. Pertanto, in difetto di comprovati elementi contrari, le censure della difesa dell'istanza si sostanziano in un mero dissenso diagnostico e non si ravvisa la necessità di un ulteriore approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In definitiva la domanda va rigettata, assorbita ogni ulteriore questione.
L'obiettiva controvertabilità delle questioni di giudizio, con riferimento alla natura della specifica patologia oggetto di valutazione medico legale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 22.04.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè