Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3497 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmen Triveri, con la quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via XXIV Maggio n. 108
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Matteotti n. 48
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, essendo affetto da molteplici patologie invalidanti, in data
26/02/2022, ha presentato all' domanda volta ad ottenere il riconoscimento CP_1
del diritto all'indennità di accompagnamento;
- che la competente commissione medica lo ha tuttavia ritenuto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l. 509/88 l. 124/98)….medio-grave 67%-99% ”;
- che, conseguentemente, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. non ha riconosciuto il beneficio richiesto;
- che il CTU non ha tenuto in debita considerazione le patologie elencate, ritenendo il ricorrente capace di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, nonostante le patologie riscontrate si aggravino quotidianamente;
- che risulta esser affetto da poliartrosi con deficit statico-dinamico, spoliandrosi e gonartrosi bilaterale, che compromettono la deambulazione;
- che il CTU non ha valutato adeguatamente l'ipoacusia bilaterale;
- che il deficit statico dinamico derivante dalle patologie sopra elencate e il deperimento organico, una volta presenti, sono soggetti ad aggravamento e, in ogni caso, sussistevano sin dalla presentazione della domanda amministrativa;
- che non è in grado né di guidare, né di deambulare autonomamente;
- che è affetto da una depressione severa e debilitante, prodromica della demenza senile;
- che il consulente nulla ha riferito in merito alla patologia della BCPO, recante una percentuale d'invalidità pari al 75%;
- che, inoltre, il CTU ha commesso un errore di valutazione riguardo alla colecistite con fango biliare, alla cerebropatia involutiva con incontinenza 3
sfinterica, alla cardiopatia ipertensiva con valvulopatia e all'artrosi pluridistrettuale con deficit statico dinamico.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso: a) Accertare che lo stato patologico del Sig. è Parte_1
tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile e conseguente indennità di accompagno ex L. 509/88 L. 124/98, e per l'effetto, riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. b) Per l'effetto, condannare di conseguenza
l' , in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, nonché della fase di A.T.P., oltre al
Rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. c) Acquisire tutta la documentazione di cui al ricorso per ATP recante n. di RGL 4107/2022.; d) Rinnovare la Consulenza
Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservando di nominare un consulente di parte. e) Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , che ha CP_1
concluso per il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80. 4
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a lamentare che il ricorrente è affetto da gravi patologie delle quali alcune sarebbero state sottostimate, mentre altre non sarebbero state prese in considerazione.
In particolare, parte ricorrente richiama patologie come la BCPO, recante una percentuale d'invalidità pari al 75% o la colecistite con fango bilaterale, quali patologie non considerate o erroneamente valutate e lamenta che la patologia cerebropatia involutiva con incontinenza sfinterica è stata valutata in maniera unitaria con il codice 1002, mentre la cerebropatia involutiva rientra nel codice 1003 e l'incontinenza sfinterica rientra “maggiormente” nel codice
7337.
Alla luce di tali argomentazioni, parte ricorrente conclude che le percentuali medie riepilogative poste a fondamento dell'elaborato peritale sono errate.
Tuttavia, le patologie per le quali si lamenta una mancata o erronea valutazione non risultano sufficientemente allegate, atteso che, dalla consultazione della documentazione medica allegata al ricorso per accertamento tecnico preventivo, non si evince alcun riferimento alle patologie in questione.
Orbene, in difetto di qualsivoglia allegazione documentale e in assenza di riscontri in sede di esame obiettivo, il CTU non avrebbe potuto valutare le patologie alle quali si fa riferimento nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
Inoltre, nonostante le censure mosse dal ricorrente avverso il calcolo delle percentuali, non può non evidenziarsi che il CTU ha riconosciuto parte ricorrente invalido nella misura del 100%, raggiungendo la percentuale 5
massima, pur non ritenendolo meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Orbene, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita circostanze che, nella specie, non risultano allegate e non sono state riscontrate in sede di esame obiettivo.
Nel caso di specie, a fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie certificate dalla documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni del periziato, giungendo alla conclusione che lo stesso, pur con uno stato di salute fortemente 6
compromesso (e dunque invalido al 100%), non necessita di assistenza continua, essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Nondimeno, nel corso delle operazioni peritali, il C.T.U. ha disposto che il ricorrente si sottoponesse a visita geriatrica eseguita in data 15/04/2024 con valutazione ADL (colta a valutare i gradi di autonomia nelle attività strumentali del paziente) con referto: “Raccolta anamnestica eseguita con assenza di documentazione medica. Alla visita si evidenzia CPAP di notte. Non ha mai eseguito una TC o RM cranio, turbe mnesici. Deambula autonomamente, piccola instabilità. Artrosi polidistrettuali. Verosimile vasculopatia cerebrale cronica. Non riferita la terapia medica. Alla valutazione IADL 3/8 tre/ottavi,
ADL 4/6 quattro/sesti.
Pertanto, il CTU, rimarcando che, nonostante la presenza di un quadro clinico fortemente compromesso, il ricorrente deambula autonomamente senza necessità di appoggi, circostanza riscontrata sia in sede di esame obiettivo che nel corso della visita geriatrica, ha concluso che lo stesso, invalido al 100%, non necessità di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80.
Tali conclusioni sono state ribadite anche in sede di valutazione delle osservazioni presentate dal procuratore costituto per il ricorrente, ai sensi dell'art.195 c.p.c.: infatti il CTU, prendendo puntuale posizione sulle censure formulate, ha rimarcato che il periziato è in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente.
Pertanto, l'asserita e non provata erroneità del calcolo percentuale non assume alcun rilievo, considerando che il CTU ha concluso che il ricorrente è comunque invalido nella misura massima del 100%, ma non possiede gli ulteriori requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Nondimeno, le generiche critiche del ricorrente alla c.t.u. non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti, né in eventuale documentazione 7
successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Infatti, nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, prodotta in questo grado di giudizio, è in grado di mutare il quadro esaminato dal primo
Consulente, oppure capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni rispetto al momento della visita peritale.
A fronte dei generici rilievi operati avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, il quale ha riconosciuto un grado di invalidità grave, valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto, valutate singolarmente e dettagliatamente.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno 8
equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, non essendo stata versata in atti, né nel corso del presente giudizio né nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp., att. c.p. sottoscritta personalmente dalla ricorrente.
Infatti, sono state versate in atti le dichiarazioni ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Inoltre, nel ricorso introduttivo al giudizio di accertamento tecnico preventivo, è presente una dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. che, però, non risulta sottoscritta personalmente dal ricorrente, del quale viene soltanto riportato il nome.
Orbene, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 9
152 disp. att. c.p.c., , è inefficace se non sottoscritta personalmente dalla parte,: ciò in quanto, a tale dichiarazione, la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, nella misura in cui prevede che
“l'interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (Cassazione nn. 16616/2018,
24303/2016, 22952/2016, 16132/2016).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
Pertanto, le spese di lite e le spese della C.T.U. espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa , vanno poste a carico della Persona_1
ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3497/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3291,00 oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa
[...]
. Per_1
Locri, 06/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci