Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 01/04/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2431 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale e della -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalioto e Nunzio Garufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- dei provvedimenti della Prefettura di Messina aventi ad oggetto “ misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis comma 5 cod. antimafia ”, emessi tutti in data 15/10/2025;
- ove occorra, delle rispettive note di trasmissione del 15/10/25 prot. nn. 0110199, 0110173, 0110209 e 0110216;
- della nota prot. n. 36249 del 9/4/24, notificata in pari data, con cui la Prefettura di Messina ha comunicato al ricorrente l’avvio, ex art. 92 bis del decreto legislativo 159/2011 del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia;
- del verbale del Gruppo Interforze del 15/1/2024 e dell’8/9/2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LV ET AS LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, nella qualità sia di titolare dell’omonima impresa individuale sia di legale rappresentante ed amministratore delle ulteriori tre società (-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l, -OMISSIS- s.r.l) indicate in epigrafe, impugnava le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis comma 5, emesse, in pari data, nei confronti di ciascuna di tali imprese, oltre che gli ulteriori atti indicati in epigrafe.
1.1. I provvedimenti avevano tratto origine da accertamenti, svolti dalle Forze di Polizia, che avevano evidenziato elementi di criticità a carico dello stesso -OMISSIS-, alla luce, in particolare, del fatto che lo stesso sarebbe stato menzionato negli atti di un procedimento penale all’esito del quale il G.I.P. del Tribunale di Catania aveva emanato un’ordinanza di custodia cautelare, in data 16/11/2022, nei confronti di 24 soggetti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsioni, traffico di stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori e detenzione di armi.
Più precisamente, data la presenza del nominativo del -OMISSIS- negli atti di tale indagine, la Prefettura di Messina, pur escludendo la contiguità in senso stretto dello stesso soggetto ad ambienti malavitosi, aveva, tuttavia, ritenuto sussistente un pericolo, seppur occasionale, di infiltrazione criminale delle imprese sopra nominate, disponendo conseguentemente, per esse, il regime della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011.
2. I provvedimenti prefettizi venivano avversati dal ricorrente titolare delle predette imprese, mediante il ricorso in esame, in base ad un unico articolato motivo, rubricato “ Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e presupposti; irragionevolezza manifesta ”.
In esso si evidenziava che la menzione del nominativo dello stesso ricorrente negli atti del procedimento penale sopra indicato, nonché nel capo di imputazione n. 21, in seno al quale era stata formulata la richiesta di custodia cautelare, tra l’altro, di certo -OMISSIS- – soggetto, come si vedrà, in rapporti, fino ad un certo momento, con il -OMISSIS- - sarebbe stata frutto di meri errori, rilevati dallo stesso Tribunale del Riesame di Catania nell’ordinanza del 15 dicembre 2022 con la quale era stato annullato il sequestro preventivo della Società “-OMISSIS- s.r.l”.
Aggiungeva, in proposito, che il Tribunale di Catania, in data 17 dicembre 2022 aveva adottato altro provvedimento di sequestro preventivo, sempre delle quote della società -OMISSIS- s.r.l., ma anche in questo caso il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 16 gennaio 2023, aveva annullato il sequestro.
Tali decisioni, non impugnate dalla Procura, avrebbero reso palesi i fraintendimenti relativi alla posizione del -OMISSIS-, il quale sarebbe stato proprietario del distinto ristorante “-OMISSIS-”, ma sarebbe stato, secondo la difesa di parte ricorrente, “ necessariamente estraneo alla gestione della -OMISSIS- s.r.l. in quanto semplice locatore dei rami d’azienda ” mediante regolari contratti di affitto.
Alla luce delle richiamate ordinanze del Tribunale del Riesame di Catania, sarebbe stata totalmente infondato il rilievo, formulato nella motivazione dei provvedimenti impugnati, secondo cui sarebbero intercorse delle cointeressenze di natura economica, anche per tramite della -OMISSIS- s.r.l., tra -OMISSIS- e il predetto -OMISSIS-, soggetto asseritamente coinvolto nelle vicende riguardanti la stessa -OMISSIS- s.r.l..
Alcuna rilevanza, infatti, avrebbero avuto i rapporti lavorativi che, in passato, le società del -OMISSIS- avrebbero avuto con il -OMISSIS-.
Tali rapporti, risalenti agli anni tra il 2012 e il 2015 (con un ulteriore periodo nell’estate del 2018), sarebbero stati meramente stagionali, in linea di massima circoscritti al periodo estivo, quando il -OMISSIS-veniva addetto alla gestione del pontile e al supporto ai servizi del lido di -OMISSIS-.
Nel corso di tali prestazioni lavorative nessun sospetto avrebbe avuto il -OMISSIS- sul conto del -OMISSIS-, in quanto quest’ultimo, soggetto che sarebbe stato incensurato e mai attinto, a quell’epoca, per quanto a conoscenza dello stesso -OMISSIS-, da inchieste o indagini penali, non avrebbe mai manifestato alcun tipo di inclinazione sospetta verso ambienti malavitosi.
Per tali ragioni sarebbe mancato il necessario giudizio di attualità e di concretezza e la dimostrazione, al di là del rapporto di lavoro con un soggetto solo successivamente risultato controindicato, dell’effettiva incidenza della criminalità sull’attività dell’impresa.
In definitiva, i rapporti commerciali intrattenuti con la -OMISSIS- s.r.l. sarebbero stati di per sé irrilevanti in quanto non accompagnati da altri tipi di rapporti sintomatici della contiguità o interferenza malavitosa, non essendo emerse cointeressenze pregnanti tra le due imprese, in quanto il -OMISSIS- sarebbe stato un mero concedente del ramo di azienda, previa autorizzazione del Demanio Marittimo.
Evidenziava, infine, il ricorrente, di non aver mai subito nessun condanna penale per reati di qualunque genere e che a suo carico non sarebbe risultata neanche una singola intercettazione telefonica, né fatti, frequentazioni, operazioni economiche, rapporti di cointeressenza successivi alle risultanze delle indagini penali sopra indicate idonei a dimostrare l'attualità e la concretezza dei ritenuti tentativi, seppur occasionali, di agevolazione mafiosa, necessari a giustificare l'adozione dei provvedimenti in esame.
Per tutte le predette ragioni, chiedeva, in conclusione, l’annullamento degli atti impugnati.
3. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale, nella propria memoria, si opponeva all’accoglimento del ricorso, mettendo in rilievo, in sintesi, che le locazioni del pontile d’attracco delle imbarcazioni in favore della società -OMISSIS- s.r.l., di fatto gestita dal predetto -OMISSIS-, avrebbe acclarato la contiguità, sia pure marginale, dell’odierno ricorrente ad ambienti di qualificata illegalità.
4. All’udienza in camera di consiglio del 16 dicembre 2025, fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, la parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare in vista della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
5. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
6. Con i provvedimenti impugnati la Prefettura ha disposto a carico delle imprese indicate in epigrafe le riportate misure di collaborazione preventiva ex art. 94 bis del d. lgs. 159/2011, in considerazione, in particolare, dei rapporti economici intercorsi tra il loro titolare/legale rappresentante ed una ulteriore società, “-OMISSIS- s.r.l”., attinta da informazione interdittiva (la cui impugnazione è stata di recente respinta, da questo stesso Tribunale, con sentenza n. 136/2026) oltre che per le relazioni precedentemente intrattenute con un soggetto gravemente indicato, F.A., che sarebbe stato socio occulto e, sostanzialmente, dominus della stessa società “-OMISSIS- s.r.l”.
7. Il ricorso formulato dalle parti ricorrenti avverso i predetti provvedimenti deve ritenersi infondato.
8. Va premesso che, come ricordato in una recente pronuncia di questa stessa Sezione, “ ai sensi dell'art. 94-bis ("Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale") del d. lvo n. 159/2011, inserito dall'art. 49, comma 1, d.l. cit., il Prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure ivi indicate.
La disposizione citata prefigura un esito del procedimento di prevenzione alternativo - nell'ipotesi di accertata sussistenza a carico dell'impresa di "tentativi di infiltrazione mafiosa" - a quello consistente nell'adozione del provvedimento interdittivo, il quale integrava l'unico epilogo possibile di quel procedimento fino alla loro introduzione nell'ordinamento.
In particolare, l'art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 ha la funzione, da un lato, di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato all'esito delle verifiche prefettizie, dall'altro lato, di omogeneizzare il trattamento amministrativo delle fattispecie di "agevolazione occasionale" a quello previsto in sede giudiziaria, anche in un'ottica "deflattiva" del contenzioso giurisdizionale amministrativo ” (T.A.R. Catania Sicilia, sez. V, 16/4/2025).
9. Nel caso di specie, la misura adottata nei confronti delle imprese ricorrenti risulta proporzionata e fondata su elementi oggettivi ed incontestabili, dotati dei caratteri di concretezza ed attualità.
Alla luce, per un verso, dei rapporti di lavori avuti da F. M. - soggetto controindicato di caratura criminale comprovata nel 2023 dalla Corte di Cassazione - sia, in tempi meno recenti, con le imprese riconducibili al -OMISSIS- sia, più di recente, con “-OMISSIS- s.r.l.”, e, tenuto conto dei contratti di affitto di ramo d’azienda stipulati dallo stesso -OMISSIS- con quest’ultima società, recentemente assoggettata, proprio sul presupposto che ne fosse socio occulto lo stesso F.M., ad interdittiva, devono ritenersi prive di fondamento le censure di asserita irragionevolezza ed illogicità rivolte avverso la valutazione, formulata nei provvedimenti impugnati, del rischio di una possibile agevolazione occasionale, da parte delle imprese odierne ricorrenti, delle associazioni mafiose.
Ed invero, appare indicativa, anzitutto, la coincidenza della sede sociale della ditta individuale -OMISSIS- con quella della -OMISSIS- s.r.l..
Decisiva è, poi, la valorizzazione, nella motivazione del provvedimento, della circostanza che il compendio commerciale attuale della -OMISSIS- s.r.l. sarebbe derivato dall’apporto di cinque contratti di affitto di rami d’azienda intercorsi con lo stesso -OMISSIS- (due del 2016, uno del 2017, uno del 2018 e l’ultimo del 2023) - tra cui la stessa Amministrazione ha ritenuto particolarmente significativo quello relativo alla gestione del pontile, ritenendolo non irragionevolmente finalizzato ad eludere le misure patrimoniali a carico del predetto F. M., che sarebbe stato l’effettivo gestore di tale struttura marittima - e due ulteriori contratti stipulati con la -OMISSIS- s.r.l..
La società “-OMISSIS- s.r.l.”, infatti, come emerso dalle indagini penali valorizzate nei provvedimenti, sarebbe stata fittiziamente attribuita a due prestanomi del menzionato F. M. - soggetto controindicato, affiliato ai clan di -OMISSIS- -OMISSIS- - che ne sarebbe stato il socio occulto e che, per altro verso, in base alle indicazioni della Prefettura, risulta aver lavorato, in passato, alle dipendenze delle varie imprese facenti capo al -OMISSIS-, ovvero -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l.
L’insieme di tali elementi, nel loro reciproco coordinamento, restituiscono, innegabilmente, un quadro idoneo supportare l’adozione dei provvedimenti in esame.
Se è vero, infatti, che gli elementi riportati sono stati ragionevolmente ritenuti insufficienti a fondare il giudizio prognostico di vero e proprio inquinamento mafioso delle imprese – parametro necessario per l’adozione delle interdittive antimafia - non può, tuttavia, negarsi che da essi sia stato altrettanto ragionevolmente desunto un pericolo di condizionamento anche solo occasionale dell’attività imprenditoriale delle stesse, essendo evidente come le relazioni commerciali e lavorative intrattenute con F.M. - indirettamente tramite i contratti stipulati con la -OMISSIS- s.r.l e direttamente in occasione delle prestazioni lavorative effettuate da quest’ultimo in favore di alcune delle imprese ricorrenti – siano, in termini di attualità indiziaria, oggettivamente idonee, secondo la logica del “ più probabile che non ” dei provvedimenti di prevenzione amministrativa, e al di là della consapevolezza o meno in capo al legale rappresentante delle odierne ricorrenti della caratura criminale dello stesso F.M., ad esporre l’attività delle stesse imprese ad un’influenza anche solo episodica delle organizzazioni mafiose.
In tal senso, non assume valore significativo l’annullamento, in sede penale, dei provvedimenti di sequestro preventivo delle quote della società -OMISSIS- s.r.l., dal momento che, al di là degli esiti giudiziari in sede penale, definitivi o meno, della vicenda che ha riguardato F.M., nella quale si è fatta menzione anche del nominativo del titolare delle società ricorrenti, rileva, in sede di prevenzione amministrativa, un diverso giudizio di tipo prognostico e probabilistico da cui, a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti, sia desumibile il rischio di un condizionamento anche solo occasionale delle attività delle imprese coinvolte.
D’altra parte, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza “ nel segno della anticipazione della soglia di difesa dell'ordine pubblico economico e del tessuto economico legale dall'ingerenza mafiosa, tipica del provvedimento interdittivo, anche la meramente occasionale disponibilità dell'impresa ad accettare di "venire a patti" con la criminalità organizzata, pur senza entrare stabilmente a fare parte dei relativi ranghi, con lo scopo di trarre vantaggio dalla sua protezione o anche solo di sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal rifiuto della sua prossimità, integri una situazione oggettivamente allarmante, in quanto idonea a manifestare un elemento di fragilità nella rete di contenimento apprestata dallo Stato nei confronti della invadenza mafiosa ” ( Consiglio di Stato, sez. III, 22/6/2023).
Dalla descrizione dei fatti appena riportata risulta, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l’esistenza di oggettive cointeressenze tra le imprese odierne ricorrenti e F.M, derivanti, come detto, da precedenti prestazioni lavorative di quest’ultimo in loro favore e dai contratti di affitto di ramo d’azienda stipulati da -OMISSIS- con la società “-OMISSIS- s.r.l.” del quale, in termini assolutamente ragionevoli, lo stesso F.M. è stato ritenuto socio occulto.
Inoltre, soprattutto in relazione a tali contratti, l’ultimo dei quali stipulato nel 2023, deve ritenersi sussistente anche il profilo dell’attualità, ritenuto, invece carente, nelle censure formulate nel ricorso.
In conclusione, in considerazione dei caratteri di concreta significatività degli elementi sopra indicati, accompagnati dal rilievo, messo in evidenza nel provvedimento, dell’assenza di condanne, a carico del -OMISSIS-, per reati considerati spia, appare priva di elementi di irragionevolezza, e non censurabile sotto i profili messi in evidenza nei provvedimenti impugnati, la valutazione della sussistenza di un grado di interferenza criminale sulle imprese odierni ricorrenti tale da giustificare l’adozione delle misure di collaborazione preventiva di cui all’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011.
10. Per tutte le predette ragioni, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese, di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti e degli altri soggetti privati coinvolti nel presente procedimento.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN RO, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
LV ET AS LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV ET AS LL | SE AN RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.