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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3260/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Di Tella
E
- In Controparte_1 persona del pro-tempore Resistente – Contumace CP_2
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore Litisconsorte necessario - Contumace
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 7 1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
dal 29.10.2021 al 10.06.2022. Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento delle differenze retributive maturate dal Controparte_4 docente per i 124 giorni di lavoro effettivamente svolti nel periodo di cui sub 1., pari alla somma complessiva di € 747,88 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale dello stesso versando all' la CP_3 somma dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 400,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario
4. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l' . CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato, docente di scuola secondaria di II grado, con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Velletri Sud Ovest di Velletri, conviene in giudizio il Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere stato destinatario di una
[...] serie di incarichi temporanei brevi e saltuari nell'anno scolastico 2021/2022, (per complessivi 124 giorni con orario settimanale di 18 ore dal 29.10.2021 al 10.06.2022), lamenta di non avere percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 (per l'importo mensile di € 164,00 fino al 28.02.2018, di € 174,50 dall'1.03.2018 al 31.12.2021; di € 184,50 dall'1.01.2022 in poi). La RPD, infatti, viene corrisposta dal'Amministrazione Scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto, o al 30 giugno termine di scadenza delle attvità didattiche. Sulla base di tale premessa, chiede che l'Amministrazione scolastica covneuta sia condannata al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in € 1.059,42 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge. Chiede, altresì, che il sia condannato a regolarizzare la sua posizione previdenziale nei confronti dell' chiamato in giudizio, quale diretto interessato CP_3 all'accertamento giudiziale e, quindi, destinatario del corretto e puntuale pagamento pagina 2 di 7 contributivo.
Il benché ritualmente citato non si costituiva in Controparte_1 giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Considerata la domanda di condanna dell'Amministrazione scolastica resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della docente ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo della CP_3
S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non
è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi. L' tuttavia, benché ritualmente citato non si costituiva in giudicio per cui CP_3 ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante al docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito.
Venendo al merito del caso che ci occupa la ricorrente, docente di scuola primaria, agisce, come detto, per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 art. 7 «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado,
pagina 3 di 7 nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente”.
La presente controversia si colloca, quindi, all'interno di un filone di contenzioso seriale promosso dai docenti precari destinatari di “supplenze brevi e saltuarie” -conferite ai sensi dell'art. 3 della L. 124/1999- a cui il on ha riconosciuto la RPD sull'assunto che l'art. 81 del CCNL del 24 luglio 2003 (ex art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001) e le norme collettive che l'hanno preceduto (art. 83 CCNL 27 novembre 2007; art. 42 CCNL 26 maggio 1999), assorbendo nella retribuzione professionale docenti il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, pone un limite all'individuazione dei destinatari del trattamento.
Secondo il , infatti, in virtù dell'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 CP_1 all'art. 25 del CCNI del 1999, [laddove dispone che: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»], se ne desume che l'emolumento può essere riconosciuto, ora come allora, solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06).
La giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi negli ultimi anni in materia, a cui questo giudicante ritiene di dover aderire, condividendola, si è espressa, invece, in senso favorevole ai docenti precari (da ultimo ad es. Cass. Ord. 20015/2018) e ciò in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE alla luce della quale la S.C. di Cassazione ha già risolto negli ultimi anni numerose questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale, e del comparto scuola in particolare (cd spettanza delle progressioni stipendiali;
riconoscimento del servizio pre-ruolo; ecc.), laddove viene riservato un trattamento diverso a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato ovvero a termine. Ed infatti, secondo i
Supremi Giudici, la RPD è un emolumento di natura fissa e continuativa, e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) ragione per cui rientra nelle «condizioni di impiego» in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accoro quadro gli assunti a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Ne discende che non apparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività didattiche tra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non già quella di limitare i destinatari pagina 4 di 7 del trattamento accessorio.
Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La Cassazione ha, peraltro, affermato che, poiché l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, questi può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché́ a tali sentenze va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. n.
2468/2016).
Una diversa interpretazione della normativa contrattuale, quindi, oltre a porla in contrasto con i principi del diritto sovrannazionale, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs. n. 297/1994 [che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione], senza contare che ritenere la RPD incompatibile con pagina 5 di 7 prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese».
In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
D.lgs. n. 368/2001, in questo caso peraltro anche tra assunti a tempo determinato con un periodo minimo di durata dell'incarico e assunti a tempo determinato per periodi inferiori, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito o del supplente annuale.
Ed infatti il non ha fornito la prova di significative diversificazioni nell'attività CP_1 propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per gli incarichi temporanei di supplenza di cui è stato destinatario dal 29.10.2021 al
10.06.2022 (per complessivi 124 giorni lavorativi di cui 43 fino al 31.12.2021 e 81 dall'1.01.2022 in poi) in relazione ai quali non ha percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti stabilita per l'a.s. 2020/2021 nella somma di € 174,50 mensili lordi (pari a € 5,81 giornalieri) e dall'1.01.2022 nella somma di € 184,50 mensili lordi (pari a € 6,15 giornalieri).
Quanto alla determinazione dell'importo spettante alla docente a titolo di RPD, il calcolo va sviluppato secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del CCNI del 1999, a norma del quale l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati o le situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, il compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno pagina 6 di 7 di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5).
Pertanto nel caso in esame: essendo provato per tabulas che il ricorrente ha lavorato per complessivi 124 giorni dal 29.10.2021 al 10.06.2022 (di cui 43 fino al 31.12.2021 e 81 dall'1.01.2022 in poi) in relazione ai quali non ha percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti stabilita per l'a.s. 2020/2021 nella somma di € 174,50 mensili lordi e dall'1.01.2022 in poi nella somma di € 184,50 mensili lordi, e tenuto conto dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti di € 5,81 fino al
31.12.2021 e di € 6,15 dall'1.01.2022 in poi, ne consegue che il docente ha maturato un credito pari alla somma complessiva di € 747,48 oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo (e non dell'importo di € 1.059,42 rivendicato in ricorso).
Del resto il è rimasto contumace, e benché la contumacia non equivale alla non contestazione dell'altrui pretesa, posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite, si è così volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di dedurre valide ragioni per confutare le argomentazioni di parte attrice fornendo la prova contraria dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio dalla docente, ovvero provare l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del medesimo diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale, litisconsorte necessario del datore di lavoro in quanto suo creditore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte ricorrente e l' ex art. 92 c.p.c.. CP_3
Velletri, 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3260/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Di Tella
E
- In Controparte_1 persona del pro-tempore Resistente – Contumace CP_2
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore Litisconsorte necessario - Contumace
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 7 1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Parte_1 professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
dal 29.10.2021 al 10.06.2022. Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento delle differenze retributive maturate dal Controparte_4 docente per i 124 giorni di lavoro effettivamente svolti nel periodo di cui sub 1., pari alla somma complessiva di € 747,88 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale dello stesso versando all' la CP_3 somma dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla ricorrente le spese processuali che liquida in complessivi € 400,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario
4. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l' . CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato, docente di scuola secondaria di II grado, con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Velletri Sud Ovest di Velletri, conviene in giudizio il Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere stato destinatario di una
[...] serie di incarichi temporanei brevi e saltuari nell'anno scolastico 2021/2022, (per complessivi 124 giorni con orario settimanale di 18 ore dal 29.10.2021 al 10.06.2022), lamenta di non avere percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001 (per l'importo mensile di € 164,00 fino al 28.02.2018, di € 174,50 dall'1.03.2018 al 31.12.2021; di € 184,50 dall'1.01.2022 in poi). La RPD, infatti, viene corrisposta dal'Amministrazione Scolastica esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto, o al 30 giugno termine di scadenza delle attvità didattiche. Sulla base di tale premessa, chiede che l'Amministrazione scolastica covneuta sia condannata al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificate in € 1.059,42 oltre rivalutazione e interessi legali come per legge. Chiede, altresì, che il sia condannato a regolarizzare la sua posizione previdenziale nei confronti dell' chiamato in giudizio, quale diretto interessato CP_3 all'accertamento giudiziale e, quindi, destinatario del corretto e puntuale pagamento pagina 2 di 7 contributivo.
Il benché ritualmente citato non si costituiva in Controparte_1 giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Considerata la domanda di condanna dell'Amministrazione scolastica resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della docente ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio. Infatti, secondo il più recente indirizzo della CP_3
S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n. 19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non
è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi. L' tuttavia, benché ritualmente citato non si costituiva in giudicio per cui CP_3 ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale versata in atti.
All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione la retribuzione spettante al docente nel periodo in cui ha svolto supplenze temporanee, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello di debito/credito.
Venendo al merito del caso che ci occupa la ricorrente, docente di scuola primaria, agisce, come detto, per vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti, trattamento accessorio istituito dal CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001 art. 7 «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado,
pagina 3 di 7 nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente”.
La presente controversia si colloca, quindi, all'interno di un filone di contenzioso seriale promosso dai docenti precari destinatari di “supplenze brevi e saltuarie” -conferite ai sensi dell'art. 3 della L. 124/1999- a cui il on ha riconosciuto la RPD sull'assunto che l'art. 81 del CCNL del 24 luglio 2003 (ex art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001) e le norme collettive che l'hanno preceduto (art. 83 CCNL 27 novembre 2007; art. 42 CCNL 26 maggio 1999), assorbendo nella retribuzione professionale docenti il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, pone un limite all'individuazione dei destinatari del trattamento.
Secondo il , infatti, in virtù dell'espresso richiamo operato dal comma 3 dell'art. 7 CP_1 all'art. 25 del CCNI del 1999, [laddove dispone che: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999»], se ne desume che l'emolumento può essere riconosciuto, ora come allora, solo ai supplenti annuali (31.08) e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche (30.06).
La giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi negli ultimi anni in materia, a cui questo giudicante ritiene di dover aderire, condividendola, si è espressa, invece, in senso favorevole ai docenti precari (da ultimo ad es. Cass. Ord. 20015/2018) e ciò in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE alla luce della quale la S.C. di Cassazione ha già risolto negli ultimi anni numerose questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale, e del comparto scuola in particolare (cd spettanza delle progressioni stipendiali;
riconoscimento del servizio pre-ruolo; ecc.), laddove viene riservato un trattamento diverso a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato ovvero a termine. Ed infatti, secondo i
Supremi Giudici, la RPD è un emolumento di natura fissa e continuativa, e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) ragione per cui rientra nelle «condizioni di impiego» in virtù delle quali, come disposto dalla clausola 4 dell'Accoro quadro gli assunti a tempo determinato «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Ne discende che non apparendo sussistere significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività didattiche tra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, deve ritenersi che il richiamo all'art. 25 del CCNI del 1999 ha la finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non già quella di limitare i destinatari pagina 4 di 7 del trattamento accessorio.
Come è noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n.
5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
La Cassazione ha, peraltro, affermato che, poiché l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, questi può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché́ a tali sentenze va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. n.
2468/2016).
Una diversa interpretazione della normativa contrattuale, quindi, oltre a porla in contrasto con i principi del diritto sovrannazionale, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti anche in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D.lgs. n. 297/1994 [che estende al personale docente e educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo senza effettuare alcuna distinzione], senza contare che ritenere la RPD incompatibile con pagina 5 di 7 prestazioni di durata temporalmente limitata contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità̀ di calcolo anche nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese».
In conclusione, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
«al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Così riassunte le norme e i principi che regolano la materia, ne consegue che, nel caso in esame, venendo in rilievo proprio il principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
D.lgs. n. 368/2001, in questo caso peraltro anche tra assunti a tempo determinato con un periodo minimo di durata dell'incarico e assunti a tempo determinato per periodi inferiori, la disparità di trattamento economica può essere giustificata solo laddove il datore di lavoro provi che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione non equivalente a quella del lavoratore sostituito o del supplente annuale.
Ed infatti il non ha fornito la prova di significative diversificazioni nell'attività CP_1 propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici.
Deve, pertanto, riconoscersi il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per gli incarichi temporanei di supplenza di cui è stato destinatario dal 29.10.2021 al
10.06.2022 (per complessivi 124 giorni lavorativi di cui 43 fino al 31.12.2021 e 81 dall'1.01.2022 in poi) in relazione ai quali non ha percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti stabilita per l'a.s. 2020/2021 nella somma di € 174,50 mensili lordi (pari a € 5,81 giornalieri) e dall'1.01.2022 nella somma di € 184,50 mensili lordi (pari a € 6,15 giornalieri).
Quanto alla determinazione dell'importo spettante alla docente a titolo di RPD, il calcolo va sviluppato secondo le modalità previste dall'art. 25, co. 4 e 5, del CCNI del 1999, a norma del quale l'emolumento spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati o le situazioni di stato assimilate al servizio (comma 4) e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, il compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno pagina 6 di 7 di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio (comma 5).
Pertanto nel caso in esame: essendo provato per tabulas che il ricorrente ha lavorato per complessivi 124 giorni dal 29.10.2021 al 10.06.2022 (di cui 43 fino al 31.12.2021 e 81 dall'1.01.2022 in poi) in relazione ai quali non ha percepito la quota parte della retribuzione professionale docenti stabilita per l'a.s. 2020/2021 nella somma di € 174,50 mensili lordi e dall'1.01.2022 in poi nella somma di € 184,50 mensili lordi, e tenuto conto dell'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti di € 5,81 fino al
31.12.2021 e di € 6,15 dall'1.01.2022 in poi, ne consegue che il docente ha maturato un credito pari alla somma complessiva di € 747,48 oltre interessi legali da dì del dovuto al saldo (e non dell'importo di € 1.059,42 rivendicato in ricorso).
Del resto il è rimasto contumace, e benché la contumacia non equivale alla non contestazione dell'altrui pretesa, posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite, si è così volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di dedurre valide ragioni per confutare le argomentazioni di parte attrice fornendo la prova contraria dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio dalla docente, ovvero provare l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del medesimo diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
La peculiarità della posizione sostanziale e processuale dell'Ente previdenziale, litisconsorte necessario del datore di lavoro in quanto suo creditore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra la parte ricorrente e l' ex art. 92 c.p.c.. CP_3
Velletri, 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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